Incarto n. 60.2011.382
Lugano 7 marzo 2012/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 24/29.11.2011 presentato da
RE 1
contro
il decreto di non luogo a procedere 21.11.2011 emanato dall’allora procuratore pubblico Cristina Maggini nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua querela/denuncia 14/17.10.2011 nei confronti di PI 1, __________, per titolo di appropriazione indebita, sub. furto, sub. truffa e danneggiamento (NLP __________);
richiamato lo scritto 2.12.2011 mediante il quale l’allora magistrato inquirente comunica di non avere particolari osservazioni da presentare, confermando le motivazioni contenute nel decreto impugnato;
rilevato che PI 1, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.Con esposto 14/17.10.2011 RE 1 ha querelato/denunciato PI 1 per titolo di truffa, furto, appropriazione indebita e danneggiamento, per fatti avvenuti in data 29.9.2011 a __________ e __________.
I fatti si inseriscono nell’accordo tra le parti che prevedeva il trasferimento di RE 1 dal suo domicilio di __________ presso l’abitazione del querelato/denunciato a __________, al fine di iniziare un progetto di vita insieme. In tale ottica la querelante/denunciante aveva proceduto a tutta una serie di atti: disdire il contratto di affitto della sua abitazione, disdire il contratto di lavoro, disfarsi di tutto il mobilio e delle suppellettili in esubero e trasferire tutti i suoi beni personali presso l’abitazione di PI 1.
Per eseguire tali operazioni di sgombero e trasloco, la stessa è stata aiutata anche dallo stesso querelato/denunciato.
Poco prima del trasferimento a __________ della qui reclamante, la notte del 27.9.2011 PI 1 avrebbe tuttavia lasciato l’abitazione di RE 1 a __________, senza più far avere sue notizie, se non tramite un amico comune che le avrebbe comunicato che PI 1 non voleva più avere niente a che fare con lei e che la stessa avrebbe dovuto recarsi personalmente a __________ al fine di recuperare i suoi beni.
RE 1 afferma che a seguito di ciò ha subìto danni economici relativi alle disdette dei rapporti contrattuali di cui sopra, danni alla sua abitazione arrecati in occasione del trasloco nonché danni relativi all’eliminazione dei mobili e suppellettili in vista del suo trasferimento.
b. Con decisione 21.11.2011 l’allora magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in capo al suddetto procedimento, ritenuto che dall’incarto emergerebbe che RE 1 abbia proceduto “volontariamente e coscientemente a richiedere le disdette di cui sopra ed a disfarsi del proprio mobilio e delle varie apparecchiature elettriche” (decreto di non luogo a procedere 21.11.2011, p. 2, NLP __________).
Per quanto attiene al reato di danneggiamento l’allora procuratore pubblico ha ritenuto mancare l’elemento soggettivo del titolo di reato.
Per il resto nella fattispecie farebbe difetto qualsiasi elemento di rilevanza penale.
c. Con tempestivo gravame RE 1 chiede l’annullamento del citato decreto ed il rinvio dell’incarto al Ministero pubblico affinché statuisca nuovamente.
La reclamante contesta la conclusione alla quale è giunto l’allora magistrato inquirente, affermando di aver richiesto a PI 1 la restituzione dei suoi oggetti e di non averli ottenuti.
A riprova di ciò fa riferimento ad un’istanza presentata alla Pretura di __________ in data 17.10.2011 (inc. OA.__________).
Chiede quindi la sospensione della “pratica (...) fino alla restituzione di tutta la documentazione probatoria” (reclamo 24/29.11.2011, p. 2).
in diritto
1. 1.1.
Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di reclamo.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 24/29.11.2011 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di non luogo a procedere 21.11.2011 (NLP __________), è tempestivo.
RE 1, quale accusatrice privata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Le esigenze di forma sono rispettate, mentre che quelle di motivazione no.
2. Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale - per principio - è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.
3.Il gravame in discussione non rispetta i requisiti di cui al precedente considerando: RE 1 si limita infatti a contestare la decisione dell’allora magistrato inquirente, senza aggiungere nulla di rilevante per corroborare le sue accuse. In effetti, espone una sua parziale interpretazione dei fatti, circostanza che nondimeno non fonda sufficienti indizi di reato. La reclamante non solo non si confronta (compiutamente) con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati esaminati dal magistrato inquirente, ma neppure li indica nel suo gravame. RE 1 nemmeno specifica elementi indizianti oggettivi e concreti, tali da configurare sufficienti indizi di reato a carico del querelato/denunciato.
La circostanza che secondo l’art. 391 CPP questa Corte esamini liberamente il fatto e il diritto non dispensa la reclamante dal suo obbligo di precisamente indicare i fatti che ritiene di rilevanza penale e, cumulativamente, di procedere alla loro sussunzione ai presupposti dei reati ipotizzati. Questa Corte – in quanto autorità di reclamo giusta l’art. 393 CPP – deve limitarsi a verificare se la sussunzione dei fatti al diritto effettuata dalla reclamante è corretta; non può al contrario sostituirsi a quest’ultima in tale compito.
In queste circostanze, il reclamo è irricevibile.
4. L’impugnativa, a prescindere dalla sua irricevibilità, è da respingere anche nel merito.
La reclamante ipotizza a carico di PI 1 i reati di appropriazione indebita giusta l’art. 138 cifra 1 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI / C. RIEDO, 2a ed., art. 138 CP n. 7 ss.)], furto giusta l’art. 139 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., art. 139 CP n. 7 ss.)], truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (BSK Strafrecht II – G. ARZT, op. cit., art. 146 CP n. 10 ss.)] e danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri (BSK Strafrecht II – P. WEISSENBERGER, op. cit., art. 144 CP n. 3 ss.)].
5. 5.1.
Per quanto attiene gli asseriti danni economici subìti dalla reclamante in relazione alle disdette date al contratto di affitto ed al contratto di lavoro, nonché all’eliminazione del proprio mobilio e di apparecchiature di vario genere, questa Corte ritiene che dagli atti nulla emerge che possa realizzare gli elementi costitutivi di uno dei reati surriferiti.
Per stessa ammissione della reclamante infatti, PI 1 l’avrebbe solo aiutata in tali operazioni, ed avrebbero deciso insieme i passi da intraprendere al fine del suo trasferimento (cfr. querela/denuncia 14/17.10.2011, p. 2, AI 1).
Appare quindi che la reclamante fosse ben cosciente delle operazioni da mettere in atto in vista del suo trasferimento, e che abbia proceduto ai vari passi in modo volontario. In nessun modo inoltre la reclamante sostiene o comprova di essere stata vittima di un inganno astuto.
5.2.
A medesima conclusione si deve giungere per quanto attiene al reato di danneggiamento. La reclamante non sostanzia in alcun modo quali sarebbero gli asseriti danni provocati al suo appartamento e neppure sostiene che detti danni sarebbero stati provocati proprio da PI 1.
Anche a voler seguire la tesi di RE 1, non ci sono elementi per sostenere che il querelato/denunciato avrebbe causato gli asseriti danni in modo volontario, ritenuto che lo stesso ha contribuito ad aiutare la reclamante nel trasloco/sgombero del suo mobilio e quindi, semmai, i danni sarebbero stati causati congiuntamente in maniera del tutto involontaria, ciò che non adempie l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 144 CPS (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2. ed., art. 144 CP n. 23).
5.3.
Anche per quanto riguarda gli effetti personali di valore nonché i vestiti di proprietà della reclamante che PI 1, con il suo accordo, avrebbe portato presso il suo domicilio a __________, il decreto di non luogo a procedere è meritevole di tutela.
Infatti, è proprio RE 1, che in sede di querela/denuncia afferma che avrebbe dovuto recarsi “personalmente a __________ a ritirare le (...) cose” (querela/denuncia 14/17.10.2011, p. 2, AI 1). Tale affermazione lascia intendere, a non avere dubbi, che i beni erano a sua completa disposizione e che la stessa doveva semplicemente recarsi a __________ per rientrarne in possesso.
Unicamente in questa sede la reclamante avanza il fatto che PI 1 avrebbe rifiutato la riconsegna dei suddetti effetti personali. Tuttavia la stessa non suffraga in alcun modo tale asserzione, se non facendo riferimento ad un’istanza presentata alla Pretura di __________ in data 17.10.2011, ciò che è ben lungi dal dimostrare la presenza di sufficienti indizi di reato a carico di PI 1.
Come risulta peraltro dai passi intrapresi presso la Pretura, la questione riveste invero un carattere di natura civile e va, di conseguenza, risolta nelle opportune sedi.
6. Il gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente. Non si assegnano ripetibili, non avendo PI 1 fatto capo ai servizi di un legale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 138, 139, 146, 144 CP, 309 - 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), sono poste a carico di RE 1.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera