Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.03.2011 60.2011.33

March 14, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·570 words·~3 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. pretura (civile) quale istante. istanza respinta

Full text

Incarto n. 60.2011.33  

Lugano 14 marzo 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.2.2011 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere l'autorizzazione a visionare l'incarto di un procedimento penale (conclusosi con la condanna di una delle parti di cui al procedimento pendente in sede civile);  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2, conclusosi con la sentenza di condanna del 23.9.2008 pronunciata dal Presidente della Corte delle assise correzionali per ripetuta ricettazione di un certo numero di autovetture (inc. __________).

                                   2.   Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. __________) promossa da PI 3 contro la __________, di cui PI 2 è amministratore unico, e inerente alla compravendita di un’autovettura marca Jaguar. Con scritto 16/17.2.2011 il pretore aggiunto, allegando anche lo scritto 14/17.2.2011 di motivazione del richiamo inviato da una delle parti, chiede di concedere l’ispezione dell’incarto penale surriferito.

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nel presente caso, dallo scritto di motivazione 14/17.2.2011 allegato all’istanza della Pretura risulta chiaramente che lo scopo della richiesta è quello di verificare se l’autovettura di cui alla vertenza civile rientri tra quelle oggetto dell’illecito traffico di veicoli di cui al procedimento penale. Dalla lettura della pagina 2 della relativa sentenza del 23.9.2008 (che riporta il contenuto dell’atto d’accusa; decisione richiamata dal Tribunale penale cantonale), non risulta nessuna autovettura marca Jaguar.

                                   6.   Per questi motivi, la richiesta va respinta. Si rinuncia a caricare la tassa di giustizia e le spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2011.33 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.03.2011 60.2011.33 — Swissrulings