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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 26.09.2011 60.2011.295

September 26, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·602 words·~3 min·4

Summary

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Full text

Incarto n. 60.2011.295  

Lugano 26 settembre 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/15.09.2011 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere copia del decreto di accusa 16.01.2006 emanato a suo carico (DA __________);

premesso che la richiesta datata 5.09.2011 è giunta al Ministero pubblico il 6.09.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 12/15.09.2011, comunicando parimenti che nulla osta da parte del Ministero pubblico affinché le sia trasmesso copia del decreto d’accusa richiesto;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.In data 16.01.2006 l’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di furto di poca entità, ripetuta truffa mancata e ripetuta falsità in documenti ed ha proposto la sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione sospesa per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando parimenti la confisca e la distruzione di un assegno sequestrato in precedenza, e meglio come descritto nel decreto di accusa DA __________ (inc. MP __________). Il citato decreto è cresciuto in giudicato il 21.02.2006.

2.Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del surriferito decreto, essendole stato richiesto dall’Ufficio di naturalizzazione.

                                         Come esposto in entrata, il magistrato inquirente non si è opposto alla domanda.

3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

5.Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto d’accusa 16.01.2006 (DA __________), poiché l’ha interessata personalmente in veste di parte.

                                         A ciò aggiungasi che IS 1 ha bisogno di tale documento, essendole stato richiesto dall’Ufficio di naturalizzazione.

                                         Di conseguenza, il decreto di accusa 16.01.2006 (DA __________) viene trasmesso, in originale, all’istante unitamente alla presente decisione.

6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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