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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 02.03.2011 60.2011.26

March 2, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·703 words·~4 min·3

Summary

Istanza di ispezione degli atti. tutore (di un condannato tossicodipendente) quale istante

Full text

Incarto n. 60.2011.26  

Lugano 2 marzo 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/9.2.2011 presentata da

PR 1,  

  tendente ad ottenere, copia del decreto di accusa emanato a carico del suo tutelato;  

premesso che la richiesta 4.2.2011 è pervenuta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che l’ha trasmessa – per il tramite del procuratore pubblico Zaccaria Akbas –, per competenza, a questa Corte, con scritto 8/9.2.2011, osservando di non avere obiezioni all’invio della decisione richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 13.2.2007 la __________ (di seguito __________) ha istituito a favore di IS 1 una tutela volontaria ai sensi dell’art. 372 CC, confermando quale tutrice PR 1, revocando parimenti la curatela istituita a suo favore giusta l’art. 393 cifra 2 CC (copia decisione 13.2.2007, Ris. CTR 6.2.2007, annessa all’istanza 4/9.2.2011).

                                   2.   In data 7.10.2010 l’allora sostituto procuratore pubblico Zaccaria Akbas ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla LStup ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel decreto di accusa 7.10.2010 (DA __________).

                                         Il predetto decreto è cresciuto in giudicato il 15.11.2010.

                                   3.   Con la presente istanza PR 1, attiva presso il Servizio __________ __________ e tutrice di IS 1, chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del surriferito decreto di accusa, allegando tra l’altro copia della diffida di pagamento 31.1.2011 di CHF 400.-- inerente al medesimo.

                                         Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta.

                                   4.   Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI), in vigore dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

Dal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4).

                                         Per contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), a livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dal 1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP TI.

                                   5.   Nel caso in esame – ritenuti le mansioni attribuite alla tutrice e i motivi alla base della sua richiesta – è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         La diffida di pagamento pari a CHF 400.-- (CHF 300.-- per la multa, CHF 50.-- per la tassa di giustizia e CHF 50.-- per le spese diverse) deriva, in effetti, dal decreto di accusa 7.10.2010 emanato a carico di IS 1, tutelato della qui istante (DA __________).

                                         Di conseguenza copia del decreto di accusa 7.10.2010 (DA __________) – da cui emerge la distinta di pagamento inerente all’importo di CHF 400.-- – viene trasmessa alla tutrice istante unitamente alla presente decisione.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando.

                                         Considerata la natura dell’istanza, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La segretaria