Incarto n. 60.2011.248
Lugano 9 agosto 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/29.07.2011 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia del referto autoptico inerente al suo defunto zio;
premesso che la richiesta datata 20.07.2011 è giunta al Ministero pubblico il 22.07.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Margherita Lanzillo – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 28/29.07.2011, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.La mattina del __________, verso le ore 09:30, a __________, il nipote di †__________ (__________) ha rinvenuto nell’appartamento di quest’ultimo il suo corpo esanime (cfr. rapporto di costatazione 14.01.2009, inc. MP __________). A seguito di quanto accaduto, l’allora sostituto procuratore pubblico Margherita Lanzillo ha ordinato l’autopsia sulla salma della vittima allo scopo di verificare l’esatta causa del decesso (scritto 27.12.2008, inc. MP __________). Il 9.03.2009 è stato allestito il relativo rapporto (ricevuto dal Ministero pubblico il 16.03.2009): i periti sono giunti alla conclusione che la causa del decesso di †__________ sia da ricondurre ad un impiccamento (referto autoptico 9/16.03.2009, p. 8, inc. MP __________). L’incarto penale è stato archiviato il 18.03.2009 (scritto 18.03.2009, inc. MP __________).
2.Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 (quale unico erede del defunto †__________), per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, chiede copia degli atti del surriferito procedimento penale, segnatamente del referto autoptico, richiamando contestualmente lo scritto 18.03.2009 dell’allora procuratore pubblico (in cui aveva, tra l’altro, avvertito gli eredi della defunta vittima che gli atti potevano essere consultati, previo appuntamento, presso il Ministero pubblico) e il certificato ereditario 8.06.2011 della __________ (attestante che egli è effettivamente l’unico erede di †__________) (doc. 1.a).
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha formulato osservazioni in merito.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nella fattispecie in esame è adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’erede istante a conoscere l’esatta causa del decesso di suo zio.
Di conseguenza il referto autoptico 9/16.03.2009 viene trasmesso, in copia, al patrocinatore dell’istante unitamente alla presente decisione (come richiesto).
Questa Corte autorizza inoltre l’avv. PR 1, rispettivamente IS 1, ad esaminare e, se del caso, a fotocopiare gli altri atti dell’incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Margherita Lanzillo.
5.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera