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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 05.07.2011 60.2011.210

July 5, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·665 words·~3 min·4

Summary

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Full text

Incarto n. 60.2011.210  

Lugano 5 luglio 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/21.06.2011 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere le decisioni in ambito penale emanate a suo carico negli scorsi anni;

premesso che la richiesta datata 10.06.2011 è giunta al Ministero pubblico il 14.06.2011, che – per il tramite del Ministero pubblico – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 20/21.06.2011, comunicando di non opporsi alla richiesta, producendo parimenti cinque decisioni / decreti emanati a carico dell’istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.      Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 domanda la trasmissione delle decisioni e dei decreti d’accusa emanati a suo carico negli anni scorsi, essendo stati richiesti dal competente ufficio nell’ambito della procedura di naturalizzazione per l’ottenimento della cittadinanza svizzera.

2.      Come esposto in entrata, il Ministero pubblico non si è opposto alla richiesta, producendo parimenti le seguenti decisioni / i seguenti decreti (in originale rispettivamente in copia conforme all’originale) emanati a suo carico:

                                            -     decreto di accusa 3.09.2007 (DA __________);

                                                           -     decreto di accusa 15.09.2003 (DA __________);

                                                           -                                               sentenza 28.11.1996 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________);

                                                           -     decreto di accusa 24.01.1994 (DAP __________);

                                                           -     decreto di accusa 5.07.1991 (DAP __________).

3.      L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nei procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

4.      Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere, in originale rispettivamente in copia conforme all’originale, la sentenza e i quattro decreti di accusa di cui al considerando 2. della presente decisione emanati a suo carico, poiché l’hanno interessato personalmente in veste di parte. A ciò aggiungasi che egli ha bisogno di tali documenti nell’ambito della procedura di naturalizzazione che lo concerne personalmente.

                                         Di conseguenza, il decreto di accusa 3.09.2007 (DA __________), il decreto di accusa 15.09.2003 (DA __________), la sentenza 28.11.1996 della Corte delle assise correzionali di Lugano (inc. TPC __________), il decreto di accusa 24.01.1994 (DAP __________) e il decreto di accusa 5.07.1991 (DAP __________), vengono trasmessi, in originale rispettivamente in copia conforme all’originale, all’istante unitamente alla presente decisione.

5.      L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 55.--, per complessivi CHF 155.-- (centocinquantacinque), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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