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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 21.02.2011 60.2011.20

February 21, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,048 words·~5 min·6

Summary

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Full text

Incarto n. 60.2011.20  

Lugano 21 febbraio 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25/31.1.2011 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________ la trasmissione dell’incarto penale TPC __________, nel frattempo archiviato;  

premesso che l’istanza 25.1.2011 è stata inviata erroneamente al Tribunale penale cantonale, che l’ha ricevuta il 26.1.2011 e che in data 28/31.1.2011 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito della denuncia 7/9.3.2007 sporta da __________ e __________, filiale di __________ nei confronti di __________, __________ e __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a loro carico sfociato nella sentenza di condanna 18.3.2008 emanata dalla Corte delle assise correzionali di __________ [mediante la quale tutti e tre sono stati ritenuti autori colpevoli di impiego illecito di valori patrimoniali, nonché __________ e __________ di falsità in documenti (inc. TPC __________)], confermata il 6.8.2008 dall’allora Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________).

                                         La sentenza è cresciuta in giudicato il 29.9.2008.

                                   2.   Presso la Pretura istante è pendente una procedura civile ordinaria promossa da __________ nei confronti di __________, __________ e __________ (inc. __________).

                                   3.   Con la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – la Pretura istante postula la trasmissione degli atti di cui all’incarto TPC __________ per bisogni istruttori.

                                         Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il Ministero pubblico e il Tribunale penale cantonale per presentare eventuali osservazioni, poiché le parti del procedimento civile corrispondono a quelle del procedimento penale.

4.   Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI), in vigore dal 1°.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

Dal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4). Il diritto di esaminare gli atti spetta alle parti [art. 101 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lit. a CPP, tra cui figurano l’imputato, l’accusatore privato, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP) e le autorità cui la Confederazione o i Cantoni hanno conferito pieni o limitati diritti di parte (art. 104 cpv. 2 CPP)], agli altri partecipanti al procedimento (art. 105 cpv. 1 e cpv. 2 CPP), alle altre autorità (art. 101 cpv. 2 e 194 cpv. 1 e 2 CPP) e a terzi (art. 101 cpv. 3 CPP), e ciò evidentemente a determinate condizioni (cfr., nel dettaglio, BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 5 ss.). Giusta l’art. 102 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento (cfr., al proposito, art. 61 CPP) decide in merito all’esame degli atti.

                                         Per contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non prevede un’espressa norma.

                                         A livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dal 1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP TI.

5.   Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

6.   Nel caso in esame è certamente data una connessione tra il procedimento civile ordinario di cui all’incarto __________, pendente presso la Pretura istante, e il procedimento penale di cui all’incarto TPC __________, nel frattempo archiviato.

      Ciò è in particolare comprovato dal fatto che il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Mauro Ermani, nella sentenza di condanna 18.3.2008 ha rinviato la parte civile __________ al foro civile per la quantificazione del risarcimento del danno ["9. È ammesso il principio del risarcimento del danno degli accusati (__________, __________ e __________) in solido alla parte civile __________, per la qui quantificazione è rinviata al foro civile" (sentenza 18.3.2008, inc. TPC __________)]. Gli atti e l’esito del procedimento penale potrebbero quindi avere una loro rilevanza ai fini del giudizio civile.

      È pertanto adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         Di conseguenza, l’incarto penale TPC __________ [composto dall’inc. MP __________, dai documenti successivi all’atto d’accusa (mappetta arancione), dai documenti dibattimentali 1-13 (mappetta trasparente blu) e dalla copia della sentenza 18.3.2008] viene trasmesso alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Tribunale penale cantonale a procedimento civile concluso.

                                   7.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La segretaria

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