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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.07.2011 60.2011.194

July 27, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,942 words·~15 min·3

Summary

Reclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico in materia di difensore d'ufficio. difesa obbligatoria. garanzia della difesa obbligatoria

Full text

Incarto n. 60.2011.194  

Lugano 27 luglio 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 6/7.6.2011 presentato da

RE 1, , patr. da: PR 1, ,

  contro

la decisione 24.5.2011 del procuratore pubblico Amos Pagnamenta con cui ha respinto, tra l’altro, la di lei censura inerente al patrocinio della MLaw __________, già suo difensore d’ufficio (inc. MP __________);

richiamati gli scritti 15.6.2011 e 24.6.2011 (duplica) del magistrato inquirente – che postula la reiezione del gravame – e 22/24.6.2011 (replica) di RE 1 – che si conferma nelle precedenti allegazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Il 9.3.2011 RE 1 è stata arrestata per titolo di furto e di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati (AI 1).

                                         Il medesimo giorno è stata interrogata dalla polizia, presenti il difensore d’ufficio avv. __________ e la di lui praticante MLaw __________. Il verbale ha avuto inizio alle ore 15.20 e fine alle ore 19.00. Alle ore 16.38 l’avv. __________ ha lasciato l’audizione; la praticante è rimasta fino al termine (verbale di interrogatorio 9.3.2011, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1).

                                  b.   Il 10.3.2011 l’imputata è stata interrogata dal procuratore pubblico, alla presenza del “(…) mio difensore d’ufficio MLaw __________ (…) con la quale ho potuto conferire liberamente prima del presente verbale” (verbale di interrogatorio 10.3.2011, p. 1, AI 3).

                                   c.   Nel corso del verbale di audizione e di decisione davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, l’11.3.2011, RE 1 è stata assistita dal “(…) difensore d’ufficio: lic. iur. __________, Studio avv. __________, __________” (AI 7).

                                         Al termine dell’interrogatorio è stata ordinata la sua carcerazione preventiva, che scadeva, in mancanza di proroghe, l’8.4.2011.

                                  d.   Con formale decisione 14.3.2011 il magistrato inquirente ha nominato la MLaw __________ difensore d’ufficio di RE 1, con effetto a partire dal 9.3.2011, ritenuto che una difesa si imponeva per tutelare gli interessi dell’imputata (AI 8).

                                   e.   Il 29.3.2011 (verbale di interrogatorio allegato ad AI 18), l’1.4.2011 (AI 19) ed il 13.4.2011 (AI 27/28) l’imputata, in esecuzione anticipata della pena dall’1.4.2011 (AI 21), è stata nuovamente interrogata, sempre alla presenza della MLaw __________.

                                    f.   RE 1, il giorno 19.4.2011, ha incaricato l’avv. PR 1 della difesa dei suoi interessi (AI 32).

                                  g.   Il 20.4.2011 il procuratore pubblico ha comunicato all’imputata, giusta l’art. 318 CPP, l’imminente chiusura dell’istruzione penale.

                                         Le ha prospettato la promozione dell’accusa per titolo di ripetuto furto aggravato e di ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati. Ha inoltre indicato che entro il 2.5.2011 potevano essere presentate eventuali istanze probatorie (AI 33).

                                  h.   Il magistrato inquirente, il 6.5.2011, considerato che RE 1 aveva nominato l’avv. PR 1 quale difensore di fiducia, ha revocato la nomina della MLaw __________ a difensore d’ufficio con effetto a partire dal 18.4.2011 (AI 38).

                                         Il 21.4.2011 l’avv. __________ aveva trasmesso al procuratore pubblico, per le incombenze di tassazione, la sua fattura inerente alle prestazioni della sua praticante MLaw __________ (AI 39).

                                    i.   Con scritto 18/23.5.2011, nel termine prorogato per presentare istanze probatorie, RE 1 ha chiesto, tra l’altro, che tutti i suoi verbali di interrogatorio venissero estromessi dall’incarto in applicazione dell’art. 141 cpv. 1/5 CPP.

                                         Ha sostenuto di essere sempre stata interrogata senza la presenza di un difensore giusta l’art. 127 cpv. 5 CPP, ossia di un avvocato ai sensi della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA). La nomina a difensore d’ufficio della MLaw __________ avrebbe violato la garanzia della difesa (AI 42).

                                    j.   Con decisione 24.5.2011 il magistrato inquirente ha respinto, tra l’altro, la censura circa il patrocinio della MLaw __________.

                                         Ha reputato che la difesa fosse stata senz’altro diligente. Ha esposto che aveva nominato come difensore l’avv. __________, che – dopo avere presenziato alla prima parte del verbale di polizia 9.3.2011 – aveva fatto intervenire la sua praticante, che aveva agito, sempre su delega del legale, anche in seguito. Era quindi pacifico, indipendentemente dal nominativo riportato nel decreto di nomina, che fosse l’avv. __________ il difensore. Questi poteva, sotto la sua responsabilità e sorveglianza, delegare atti di patrocinio alla propria praticante. I verbali erano pertanto perfettamente opponibili a RE 1.

                                         La censura del 18/23.5.2011, posto come l’avv. PR 1 avesse assunto il mandato il 19.4.2011, era pure tardiva (AI 44).

                                   k.   Con gravame 6/7.6.2011 RE 1 postula che tutti i suoi verbali di interrogatorio, così come tutti gli atti effettuati sulla base delle di lei deposizioni, siano da ritenersi invalidi e non utilizzabili e, quale conseguenza, da estromettere dall’incarto.

                                         La reclamante rileva che, dal momento in cui l’avv. __________ ha lasciato la sua audizione in data 9.3.2011, sarebbe sempre ed esclusivamente stata assistita dalla MLaw __________. La difesa penale sarebbe stata personalmente e direttamente diretta e garantita unicamente dalla citata praticante legale, come si riscontrerebbe in tutti gli atti all’incarto del procedimento penale.

                                         Sottolinea che, con formale decisione 14.3.2011, il procuratore pubblico avrebbe nominato direttamente, personalmente ed unicamente la MLaw __________ suo difensore d’ufficio, con effetto retroattivo al 9.3.2011, data di inizio della procedura preliminare.

                                         Si confronta poi con l’art. 127 CPP, in particolare con il suo cpv. 5, secondo cui l’assistenza dell’imputato è riservata esclusivamente ai soli avvocati giusta la LLCA. Il CPP escluderebbe quindi la possibilità per i praticanti di essere nominati ed incaricati di una difesa penale in nome proprio, come avvenuto in concreto.

                                         Anche nell’ipotesi in cui si volesse ritenere che l’avv. __________ sia stato inizialmente designato quale suo difensore d’ufficio, circostanza che non sarebbe avvenuta, il procuratore pubblico, con decisione 14.3.2011, avrebbe formalmente nominato la MLaw __________, la sola persona incaricata della sua difesa (difesa che avrebbe attuato in maniera negligente ed inefficace).

                                         Se fosse stato l’avv. __________ a fungere da suo difensore d’ufficio, il magistrato inquirente avrebbe dovuto semplicemente nominarlo con formale decisione, e comunicare il fatto a lei.

                                         Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà, se del caso, in seguito.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 6/7.6.2011 contro la decisione 24.5.2011 del procuratore pubblico in materia di patrocinio, in particolare di difesa d’ufficio (difesa obbligatoria), è tempestivo e proponibile.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                         RE 1, quale imputata, è pacificamente legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Il gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         RE 1 invoca la violazione dell’art. 127 cpv. 5 CPP in considerazione della nomina, quale suo difensore d’ufficio, della MLaw __________, con conseguente inutilizzabilità di tutti i suoi verbali di interrogatorio, esperiti senza un avvocato.

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         Giusta l’art. 127 cpv. 5 CPP la difesa dell’imputato è riservata agli avvocati autorizzati a rappresentare le parti in giudizio secondo la legge del 23.6.2000 sugli avvocati (LLCA); sono fatte salve le disposizioni derogatorie cantonali concernenti la difesa nella procedura penale in materia di contravvenzioni.

                                         Tale norma tiene conto dell’importanza che riveste la difesa dell’imputato, riservata agli avvocati che ai sensi della LLCA sono autorizzati a rappresentare una parte davanti alle autorità giudiziarie, ossia agli avvocati iscritti in un registro cantonale degli avvocati (art. 4 ss. LLCA) ed agli avvocati di Stati dell’UE e dell’AELS (a determinate condizioni: art. 21 ss. LLCA) [Commentario CPP, M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 127 CPP n. 21; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 127 CPP n. 20; ; ZK StPO – V. LIEBER, art. 127 CPP n. 17; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 127 CPP n. 6; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1083 s.].

                                         I praticanti iscritti nell’elenco dei praticanti non possono patrocinare l’imputato, né come difensori di fiducia né come difensori d’ufficio (Commentario CPP, M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 127 CPP n. 22; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 127 CPP n. 20; ZK StPO – V. LIEBER, art. 127 CPP n. 17). Resta nondimeno ammissibile il compimento di singoli atti di patrocinio da parte del praticante, se delegati dall’avvocato difensore di fiducia o d’ufficio, sotto la sua responsabilità e sorveglianza (Commentario CPP, M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 127 CPP n. 22).

                                         2.2.2.

                                         Se la difesa è obbligatoria (art. 130 CPP), chi dirige il procedimento provvede affinché sia designato senza indugio un difensore (art. 131 cpv. 1 CPP). Se gli estremi della difesa obbligatoria sono presenti già al momento dell’apertura della procedura preliminare, la difesa deve essere assicurata dopo il primo interrogatorio da parte del pubblico ministero, ma in ogni caso prima che sia aperta l’istruzione (art. 131 cpv. 2 CPP). Le prove assunte prima della designazione di un difensore, benché la sua presenza fosse manifestamente necessaria, sono valide soltanto se l’imputato rinuncia alla loro riassunzione (art. 131 cpv. 3 CPP).

                                         Determinante, per la validità o meno della prova, è se, al momento della sua assunzione, era noto o almeno riconoscibile un caso di difesa obbligatoria (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 131 CPP n. 5; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 131 CPP n. 7 ss.). Sono decisivi i fatti che vengono rimproverati all’imputato all’apertura dell’istruzione (art. 309 CPP) [N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 131 CPP n. 6]. Se al momento dell’assunzione della prova la difesa era palesemente necessaria, la prova è inutilizzabile [come previsto dall’art. 141 cpv. 1 seconda frase CPP (senza necessità di ponderare i contrapposti interessi come all’art. 141 cpv. 2 CPP): BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 131 CPP n. 17; ZK StPO – V. LIEBER, art. 131 CPP n. 8] e l’assunzione deve essere ripetuta in presenza della difesa, a meno che l’imputato non rinunci alla ripetizione. Se al momento dell’assunzione della prova la difesa non era palesemente necessaria, ad esempio se all’inizio della procedura preliminare la portata del caso penale non era ancora ravvisabile e sempre che sia rilevante per la decisione sulla difesa obbligatoria, la prova assunta resta valida (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1085).

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Dagli atti si evince, come esposto nei considerandi “in fatto”, che RE 1 è stata arrestata il 9.3.2011 con le imputazioni di furto e di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati. Lo stesso giorno è stata interrogata dalla polizia, presenti il difensore d’ufficio avv. __________ e la di lui praticante MLaw __________.

                                         Il 14.3.2011 la MLaw __________ è stata formalmente designata dal procuratore pubblico difensore d’ufficio di RE 1, nomina con effetto retroattivo al 9.3.2011 (AI 8).

                                         Anche se detta decisione fa riferimento all’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP (chi dirige il procedimento dispone una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa si impone per tutelare i suoi interessi), in concreto si tratta di una difesa obbligatoria, come esplicitamente indicato a p. 2 del verbale di interrogatorio 10.3.2011 dell’imputata davanti al magistrato inquirente [“Nella fattispecie sono dati i presupposti di difesa obbligatoria e pertanto per questo procedimento devo essere assistito da un difensore. Se non nomino un difensore di fiducia mi viene assegnato un difensore d’ufficio (art. 132 cpv. 1 lett. a cifra 1 CPP)”] (AI 3).

                                         2.3.2.

                                         Ora, è manifesto, in considerazione dell’art. 127 cpv. 5 CPP (cfr. considerando 2.2.1.), e contrariamente al vecchio CPP TI, che la MLaw __________, praticante legale presso l’avv. __________, non poteva essere personalmente nominata difensore d’ufficio dell’imputata in luogo dell’avv. __________ mancando i presupposti di legge (ovvero della qualità di avvocato a’ sensi della LLCA).

                                         2.4.

                                         2.4.1.

                                         L’obbligo di attenersi al principio della buona fede giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. a CPP – che prescrive, per esempio, di sollevare eventuali censure non appena note, sotto perenzione del diritto stesso – è imposto a tutte le autorità penali (come descritte agli art. 12 e 13 CPP), a tutti gli altri partecipanti al procedimento (imputato, accusatore privato, patrocinatori) e – parimenti – alle persone che vi partecipano soltanto indirettamente (per esempio terzi toccati dall’esecuzione di un provvedimento coercitivo) [Commentario CPP, P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 11].

                                         2.4.2.

                                         Nel presente caso la contestazione è stata sollevata tardivamente in quanto dal cambio di patrocinatore (19.4.2011) al momento in cui è stata chiesta l’estromissione è passato un mese.

                                         2.5.

                                         Resta adesso da determinare se, come pretende RE 1 nel reclamo, la conseguenza di tale irrita designazione sia l’inutilizzabilità di tutti i suoi verbali di interrogatorio.

                                         2.5.1.

                                         E’ necessario distinguere la difesa dell’imputata dal momento del suo arresto provvisorio in data 9.3.2011 fino alla decisione 14.3.2011 di nomina formale della MLaw __________ quale suo difensore d’ufficio e la difesa successiva, ovvero a partire dal 14.3.2011 fino all’assunzione del patrocinio da parte dell’avv. PR 1 il 19.4.2011.

                                         2.5.2.

                                         Si può anzitutto ritenere che, in occasione dell’arresto provvisorio dell’imputata il 9.3.2011, l’avv. __________ sia stato designato dal procuratore pubblico, pur senza formale decisione, difensore d’ufficio della reclamante. La sua presenza all’interrogatorio 9.3.2011 comprova peraltro tale circostanza. Anche l’istanza di carcerazione preventiva presentata l’11.3.2011 dal magistrato inquirente al giudice dei provvedimenti coercitivi indicava il predetto legale quale difensore d’ufficio (AI 5).

                                         L’avv. __________ poteva di conseguenza delegare alla sua praticante MLaw __________, a quel momento non ancora formalmente nominata difensore d’ufficio, singoli atti della difesa, conformemente al Regolamento di applicazione della legge sull’assistenza giudiziaria del 9.11.2010 [art. 1: nelle procedure del CPC e del CPP, l’avvocato responsabile del praticante secondo l’art. 5 cpv. 1 della legge del 16.9.2002 sull’avvocatura (LAvv) è tenuto ad assumere le difese d’ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio (art. 13 cpv. 1 LAvv) e può delegare, sotto la sua sorveglianza, atti di patrocinio al praticante legale; art. 3 cpv. 1: l’iscrizione nell’elenco dei praticanti legali comporta per il praticante l’obbligo di partecipare al picchetto penale organizzato dall’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, sotto la sorveglianza ed in rappresentanza dell’avvocato].

                                         Atti – quelli esperiti dal 9.3.2011 al 13.3.2011 – che, evidentemente, sono validi a tutti gli effetti e quindi senz’altro utilizzabili.

                                         Il fatto che la decisione 14.3.2011 di nomina di difensore d’ufficio faccia riferimento ad un effetto retroattivo della designazione della MLaw __________ al 9.3.2011 è irrilevante e privo di conseguenze: la decisione non può infatti avere effetto retroattivo.

                                         2.5.3.

                                         Il 14.3.2011 la prima designazione dell’avv. __________ quale difensore d’ufficio di RE 1 è stata sostituita, in maniera formale, dalla nomina della sua praticante MLaw __________, esplicitamente indicata quale difensore d’ufficio. L’avv. __________ è menzionato nella decisione soltanto con riferimento al recapito della patrocinatrice (Studio legale avv. __________).

                                         Ora, come detto, la nomina della MLaw __________ viola l’art. 127 cpv. 5 CPP. Questa circostanza non rende tuttavia inutilizzabili gli atti, dal 14.3.2011 al 19.4.2011.

                                         RE 1 non era senza patrocinatore: è infatti stata assistita da una persona con formazione giuridica completa, che agiva, quale praticante, sotto la responsabilità dell’avvocato. La MLaw __________ – per iscriversi nell’elenco dei praticanti – ha necessariamente dovuto comprovare di essere in possesso di una licenza o di un master, ottenuti dopo studi di giurisprudenza (art. 1 del Regolamento del 28.10.2002 sull’avvocatura).

                                         Ribadito che la nomina di una praticante sia sbagliata, non si vede dunque quale nocumento avrebbe avuto la reclamante per il fatto che la sua difesa non sia stata seguita direttamente dall’avvocato.

                                         Dall’incarto non si evincono del resto elementi per dire che il patrocinio di difesa non sia stato effettuato con la dovuta diligenza.

                                         Ben diversa è la situazione prevista dall’art. 131 cpv. 3 CPP, riferita a prove assunte prima della designazione del difensore.

                                         In conclusione, gli atti, in particolare i verbali di interrogatorio dell’imputata, compiuti a partire dal 14.3.2011, dopo la nomina della MLaw __________, sono pertanto validi ed utilizzabili.

                                   3.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 127, 131, 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera