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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 20.06.2011 60.2011.177

June 20, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·625 words·~3 min·3

Summary

Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

Full text

Incarto n. 60.2011.177  

Lugano 20 giugno 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25/26.05.2011 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere copia dei verbali d’interrogatorio del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 4.02.2011 (NLP __________);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.In data 21.01.2011 IS 1 ha sporto querela penale nei confronti di PI 2 per titolo di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP), sub. lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP), sostenendo che il giorno prima, mentre stava uscendo dall’ascensore, sarebbe stato morso alla mano destra da un cane di piccola taglia tenuto al guinzaglio dalla querelata (inc. MP __________). Il procedimento penale è sfociato nel decreto di non luogo a procedere 4.02.2011 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni, e confermato da questa Corte in data 23.03.2011 (inc. CRP __________). Il 15.04.2011 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da IS 1 contro la predetta decisione (inc. TF __________).

2.Con la presente istanza IS 1 postula, su richiesta del suo patrocinatore, il "(…) RAPPORTO COMPLETO DEGLI INTERROGATORI DEL 21.1.2011 DEL SOTTOSCRITTO IS 1 COME PURE IL RAPPORTO COMPLETO DELL’INTERROGATORIO DELLA SIG. PI 2 ESEGUITO IN DATA 24.01.2011 (…)" del surriferito procedimento penale (istanza 25/26.05.2011).

3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

5.Nella fattispecie in esame – nonostante l’istante non abbia precisato i motivi posti alla base della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di quest’ultimo ad ottenere copia del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 28.01.2011 (in cui sono contenuti i verbali d’interrogatorio richiesti) dell’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 4.2.2011 (NLP __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte.

                                         Di conseguenza, il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 28.01.2011 (AI 1; 16 pagine) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.

6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 55.--, per complessivi CHF 155.-- (centocinquantacinque), sono poste a caric__________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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