Incarto n. 60.2011.151
Lugano 9 maggio 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26.4./3.5.2011 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia di tutti gli atti del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 21.3.2011 (NLP __________);
premesso che la richiesta datata 18.4.2011 (recte: 26.4.2011) è giunta al Ministero pubblico il 27.4.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Zaccaria Akbas – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 2/3.5.2011, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito dell’interrogatorio tenutosi l’8.7.2010 dinanzi alla polizia riguardo al decesso di una persona, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 (__________) per l’ipotesi di reato di contravvenzione LStup giusta l’art. 19a sfociato nel decreto di non luogo a procedere 21.3.2011 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas. Avverso il predetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte.
2.Con scritto 18/20.4.2011 l’avv. PR 1, quale patrocinatore di IS 1, ha informato il procuratore pubblico che il decreto di non luogo a procedere 21.3.2011 (NLP __________) intimato al suo assistito non concerne la sua persona. Ha in particolare asserito che il suo patrocinato non è stato interrogato l’8.7.2010 e che i suoi dati sono i seguenti:
"IS 1, geb. __________, von __________, Maler/Gipser, des __________ und der __________, verheiratet mit __________, geb. __________, whft. __________, __________ ",
adducendo parimenti che i nomi dei genitori indicati nel citato decreto non coincidono con quelli del suo assistito, così come il suo indirizzo. Essendo, a suo giudizio, alla presenza di un chiaro equivoco, ha postulato al magistrato inquirente di correggere il disguido e di informare al riguardo il "__________ __________ " (scritto 18/20.4.2011, doc. 4 – inc. NLP __________).
Con scritto 21.4.2011 il procuratore pubblico ha comunicato all’avv. PR 1 che "(…). È con non poca sorpresa che apprendiamo che il suo assistito neghi di essere la persona oggetto del procedimento in parola, peraltro terminato con un non luogo a procedere. Egli sa perfettamente di essere il giusto destinatario del procedimento, e, per scrupolo, abbiamo verificato presso l’ufficio abitanti di __________ le generalità dello stesso. Ufficio che ci ha confermato essere lui, attualmente dimorante presso un altro comune, ossia quello da lei indicato di __________. Le trasmetto inoltre le generalità compilate dallo stesso IS 1, incomplete e in parte, per inavvertenza si suppone, inesatte. Egli è inoltre in possesso del permesso di dimora tipo B nr. RCS __________" (scritto PP 21.4.2011, doc. 5 – inc. NLP __________).
3.Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1, con riferimento allo scritto 21.4.2011 del procuratore pubblico, chiede di poter ottenere la trasmissione degli atti del surriferito procedimento penale allo scopo di poterli visionare, essendo intenzionato a discutere della questione con il suo patrocinato.
4.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
6.Nella fattispecie in esame – considerati lo scambio epistolare intercorso tra il procuratore pubblico e l’avv. PR 1 dopo l’emanazione del decreto di non luogo a procedere 21.3.2011 (NLP __________) (considerando 2 della presente decisione) e i motivi addotti dal legale nella sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia di tutti gli atti dell’incarto penale sfociato nel predetto decreto, che l’ha peraltro interessato personalmente in veste di parte.
Di conseguenza, gli atti dell’incarto penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 21.3.2011 (NLP __________), segnatamente:
- rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 16.3.2011 (AI 1) (20 pagine);
- scritto 8.4.2011 del __________ __________ (AI 2) (1 pagina);
- verbale del procedimento (art. 77 CPP) del 29.4.2011 (1 pagina),
vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
7.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 55.--, per complessivi CHF 155.-- (centocinquantacinque), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera