Incarto n. 60.2011.148
Lugano 7 luglio 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 2/3.5.2011 presentato da
RE 1, , patr. da: PR 1, ,
contro
la decisione 22.4.2011 del procuratore pubblico Nicola Respini in materia di sequestro nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________;
richiamate le osservazioni 13.5.2011 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. RE 1 è stato arrestato il 9.4.2011, mentre si trovava al volante della sua auto __________, targata __________, su mandato di accompagnamento coattivo 31.3.2011 del magistrato inquirente, siccome accusato di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti (art. 19 cifra 2 LStup) [per avere, in correità con altri, nel corso degli ultimi anni, segnatamente venduto a terzi un ingente quantitativo di cocaina, proveniente da un traffico di stupefacenti tra la __________ ed il Ticino].
Il 10.4.2011 il predetto è stato interrogato dal procuratore pubblico, che – stanti i presupposti – ha proposto al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la sua carcerazione preventiva.
L’11.4.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà ha disposto la postulata misura cautelare, per tre mesi, per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di collusione e di fuga).
b. L’autoveicolo __________, alla cui guida si trovava, come detto, RE 1 al momento dell’arresto, è stato perquisito il 9.4.2011 sul piazzale del posto di polizia di __________, prima dell’inizio dell’interrogatorio di polizia dell’arrestato.
c. Con scritti 14.4.2011 e 21.4.2011 il legale di RE 1 ha chiesto al procuratore pubblico di ordinare alla polizia la restituzione, ai suoi famigliari (segnatamente al fratello __________), del veicolo, che non era stato formalmente posto sotto sequestro.
d. Con ordine 22.4.2011 il magistrato inquirente ha disposto la perquisizione ed il sequestro dell’auto __________, targata __________, intestata ad RE 1, del valore all’acquisto (24.3.2011) di CHF 37'000.--, perché soggetta a confisca o quale garanzia dei costi del procedimento (art. 263 CPP).
Il procuratore pubblico ha indicato, a motivazione dell’ordine, che “(…) vi è il concreto sospetto che l’autovettura __________ sia stata acquistata il 24.03.2011 e pagata da RE 1, a contanti (fr. 25'000.--), mediante denaro provento dalla vendita di cocaina, visto che non dispone di altre fonti di reddito e ha una situazione finanziaria precaria (debiti presso l’ufficio esecuzione di __________ per oltre fr. 286'000.--), ragione per cui potrà essere confiscata giusta l’art. 70 o 71 CP; l’imputato non dispone di altri beni, ragione per cui l’autovettura viene sequestrata per garantire il pagamento delle spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (art. 263 lett. b CPP)”.
e. Con gravame 2/3.5.2011 RE 1 postula l’annullamento del predetto ordine di perquisizione e sequestro 22.4.2011.
Il reclamante sostiene che la polizia, dopo la perquisizione, con esito negativo, effettuata il giorno stesso dell’arresto, non avrebbe potuto trattenere la sua autovettura. Rileva che l’ordine di perquisizione e sequestro 31.3.2011 sarebbe stato limitato agli oggetti rinvenuti al suo domicilio. Al momento dell’arresto l’auto non si sarebbe trovata al suo domicilio; non avrebbe potuto essere sequestrata senza un ordine specifico del magistrato inquirente.
Sottolinea che l’ordine 22.4.2011 sarebbe stato emanato solamente a seguito della richiesta di restituzione della vettura.
Il veicolo sarebbe stato sequestrato dopo essere stato trattenuto, senza alcun titolo, per tredici giorni. Il provvedimento avrebbe dovuto essere emanato, se del caso, subito il giorno 9.4.2011. L’ordine 22.4.2011, oltre ad essere tardivo, violerebbe il suo diritto di poter disporre liberamente dei propri beni, che non sono sequestrati. L’ordine in questione dovrebbe essere annullato perché confermerebbe, a posteriori, una misura di polizia, quella di trattenere un bene di sua proprietà, senza alcun titolo e motivo.
L’ordine dovrebbe essere annullato anche perché non sarebbero adempiuti i presupposti giusta gli art. 70/71 CP e 263 lit. b CPP.
L’autovettura non sarebbe stata il prodotto di un reato e non sarebbe stata destinata a ricompensare l’autore di un reato, ex art. 70 CP. Il prodotto del reato ipotizzato avrebbe potuto essere, semmai, il denaro che avrebbe intascato dalla vendita di droga. Se il denaro non fosse più reperibile, il giudice potrebbe ordinare un risarcimento equivalente in favore dello Stato (art. 71 CP).
Il magistrato inquirente non avrebbe minimamente quantificato il presunto guadagno dell’imputato derivante dal reato contestatogli. Avrebbe negato di avere acquistato l’auto con il provento della vendita di stupefacente. Sarebbe difficile prevedere, in queste circostanze, se il giudice del merito ordinerà mai un risarcimento in favore dello Stato in applicazione dell’art. 71 CP.
Rileva, infine, che presso il suo domicilio sarebbero stati sequestrati circa Euro 5'000.-- e CHF 2'000.--, importi che dovrebbero essere sufficienti per garantire le spese procedurali (peraltro ripartite proporzionalmente tra i coimputati, art. 418 CPP). La misura del sequestro dell’auto del valore di CHF 37'000.--, in aggiunta alle predette somme, sarebbe sproporzionata per garantire le spese procedurali e come tale andrebbe annullata.
f. Delle osservazioni del magistrato inquirente si dirà, se necessario, in corso di motivazione nei considerandi successivi.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame – inoltrato il 2/3.5.2011 – contro la decisione 22.4.2011 del procuratore pubblico con cui ha sequestrato l’autoveicolo del reclamante è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1, quale imputato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2. Giusta l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) o confiscati (d).
Il sequestro, provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva – alternativa o cumulativa – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio, art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio, art. 263 cpv. 1 lit. d CPP).
Il sequestro (quale provvedimento coercitivo che restringe la garanzia della proprietà di cui all’art. 26 Cost.) è legittimo, conformemente all’art. 197 CPP, unicamente se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato, se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio (CR CPP – S. LEMBO / A. V. JULEN BERTHOD, art. 263 CPP n. 16 ss.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).
La decisione in merito agli oggetti ed ai valori patrimoniali sequestrati è disciplinata dall’art. 267 CPP.
3. Ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
Sono considerati valori patrimoniali giusta detta norma tutti i vantaggi economici illeciti con un proprio determinabile valore economico; pertanto non solo le cose materiali, come i biglietti di banca, le pietre preziose ed i beni immobili, ma anche i diritti reali limitati, i crediti, le cartevalori ed i diritti immateriali. Essi devono pervenire dal reato dei quali sono il risultato; deve dunque sussistere, tra il reato e l’ottenimento di questi valori, un nesso di causalità. Anche i valori sostitutivi, propri ed impropri, sottostanno alla confisca giusta l’art. 70 cpv. 1 CP: beni sostitutivi impropri (unechte Surrogate) possono essere confiscati solo in presenza di una traccia cartacea (paper trail) riconducibile all’originario provento di reato; beni sostitutivi propri (echte Surrogate) possono invece essere confiscati solo se è dimostrato che essi hanno sostituito il bene originale [DTF 126 I 97, considerandi 3 c) bb) e cc); StGB PK – S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, art. 70 CP n. 2; N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed., art. 70-72 CP n. 17 ss.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 2. ed., art. 70/71 CP n. 21 ss.]. Il valore patrimoniale da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario [DTF 126 I 97, considerando 3 c) cc)].
La confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.
4. Nel caso concreto si tratta di analizzare se sussistono le condizioni per ordinare il sequestro dell’autoveicolo in questione.
Questa Corte deve limitarsi ad esaminare l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione della misura e non valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, astenendosi da considerazioni di merito premature e di competenza della sede di giudizio.
Essa non può / non deve quindi esprimersi sulla colpevolezza / non colpevolezza di RE 1, ma soltanto sull’esistenza / sull’inesistenza dei presupposti esatti dalla legge per l’emanazione rispettivamente per il mantenimento della misura.
5. 5.1.
RE 1 invoca anzitutto l’annullabilità dell’ordine di perquisizione e sequestro 22.4.2011 in ragione di tardività: esso sarebbe stato emanato tredici giorni dopo la perquisizione del veicolo, che sarebbe dunque stato illegittimamente trattenuto.
5.2.
Il 9.4.2011 il reclamante è stato fermato dalla polizia, alla guida della sua autovettura __________, in forza del mandato di accompagnamento coattivo 31.3.2011 del procuratore pubblico per titolo di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti (AI 17).
Quel medesimo giorno l’autoveicolo è stato perquisito sul piazzale del posto di polizia di __________ (verbale di interrogatorio 9.4.2011 di RE 1, p. 2, allegato al rapporto di arresto provvisorio 9.4.2011, AI 21). Di seguito, l’imputato è stato sentito ed arrestato (verbale di interrogatorio 9.4.2011 di RE 1, allegato al rapporto di arresto provvisorio 9.4.2011, AI 21).
L’11.4.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi, dopo l’audizione 10.4.2011 davanti al magistrato inquirente, ha ordinato la sua carcerazione preventiva, per tre mesi, per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di collusione e di fuga) (AI 28).
L’auto è rimasta presumibilmente parcheggiata presso la polizia.
Il 14.4.2011 il di lui legale ha chiesto al procuratore pubblico di ordinare alla polizia di restituire ai suoi famigliari (segnatamente al fratello __________) le chiavi dell’automobile __________, che non risultava essere stata posta sotto sequestro (AI 32/33); questa domanda è stata ribadita anche il 21.4.2011 (AI 45).
Il magistrato inquirente, esprimendosi sulla citata richiesta, ha emanato l’ordine di perquisizione e sequestro 22.4.2011 (AI 46).
5.3.
Ora, è manifesto che l’autovettura, essendo RE 1 stato posto, prima, in stato di arresto e, di seguito, in stato di carcerazione preventiva, non potesse essere da lui trasferita altrove. La stessa è rimasta presumibilmente parcheggiata presso la polizia.
Il lasso di tempo intercorso tra il 14.4.2011, quando l’avv. PR 1 ha chiesto la restituzione del veicolo, ed il 22.4.2011, quando il procuratore pubblico si è pronunciato sulla domanda (disponendo il sequestro dell’autovettura), è ragionevole, in una fattispecie complessa come quella in esame: un lasso di tempo atto a compiutamente valutare se c’erano i presupposti per ordinare il provvedimento del sequestro.
Soltanto il 22.4.2011 il magistrato inquirente ha peraltro preso atto della disastrata situazione finanziaria di RE 1 (AI 43) e della documentazione del garage __________, __________ (che attestava che il citato veicolo __________ era stato pagato a contanti per la somma di CHF 25'000.--, AI 44/52), che lo hanno indotto a procedere con il sequestro. Sempre il 22.4.2011 il reclamante ha ammesso la vendita di stupefacenti, presupposto della misura restrittiva del sequestro.
Da questo punto di vista, nulla può pertanto essere rimproverato al procuratore pubblico.
6. 6.1.
Il reclamante reputa poi che l’ordine debba essere annullato per difetto dei presupposti giusta gli art. 70/71 CP e 263 lit. b CPP.
6.2.
RE 1 è stato arrestato il 9.4.2011 con l’accusa di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti (per avere, in correità con altri, nel corso degli ultimi anni, segnatamente venduto a terzi un ingente quantitativo, nell’ordine di kg, di cocaina, proveniente da un traffico di stupefacenti tra __________ e Ticino).
L’inchiesta penale ha portato all’arresto anche di __________ (sua convivente), di __________ (suo cugino), di __________, di __________ e di __________ (questi ultimi tre autisti della società __________, __________) [cfr. rapporto di arresto provvisorio 9.4.2011, AI 21].
Dopo reticenze e dinieghi [il reclamante ha inizialmente ammesso soltanto l’acquisto ed il possesso di 54 grammi di cocaina rinvenuti al suo domicilio (verbale di interrogatorio 10.4.2011 di RE 1, p. 2 ss., AI 24)], nel corso del verbale di interrogatorio 22.4.2011 (p. 3 ss., AI 49) ha dichiarato che a partire dal 2010 avrebbe venduto un imprecisato quantitativo di cocaina ad amici e conoscenti a CHF 100/120.--/grammo, acquistato – a suo dire – da persone di colore a __________ (cfr. anche verbali di interrogatorio 5.5.2011 di RE 1, AI 60; 6.5.2011 di RE 1 / __________, AI 62).
Dagli atti dell’inchiesta penale risulta tuttavia che RE 1, da anni [cinque secondo __________ (verbale di interrogatorio 20.4.2011, p. 2)], sarebbe dedito alla vendita di cocaina, per oltre 1 kg (allo stato attuale dell’inchiesta) [cfr. controlli telefonici, AI 1/16; cfr., per es., verbali di interrogatorio 18.4.2011 di __________, p. 2 ss.; 26.4.2011 di __________, p. 2 ss.; 20.4.2011 di __________, p. 2 ss.; 28.4.2011 di __________, p. 3 ss.; 20.4.2011 di __________, p. 2 ss.; 14.4.2011 di __________, p. 2 ss.; 21.4.2011 di __________, p. 2 ss.; 26.4.2011 di __________, p. 2; 4.5.2011 di __________, p. 2 s.].
Si deve quindi concludere, a questo stadio del procedimento, riservati ulteriori approfondimenti, per l’esistenza di seri indizi di colpevolezza a carico di RE 1 per il reato di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti (art. 19 cifra 2 LStup).
6.3.
La documentazione prodotta dal garage __________ (AI 44/52) attesta che il prezzo della vettura oggetto del provvedimento di sequestro, del valore (al momento dell’acquisto al 24.3.2011) di CHF 37'000.--, è stato soluto da RE 1 con due versamenti a contanti per complessivi CHF 25'000.-- e con la rimessa della vecchia __________ (verbale di interrogatorio 15.4.2011 di RE 1, p. 5, AI 37).
Il reclamante ha sostenuto che CHF 20'000.-- gli sarebbero stati prestati dalla sorella __________; CHF 5'000.-- sarebbero stati il ricavo della vendita di generi alimentari (verbali di interrogatorio 15.4.2011 di RE 1, p. 5, AI 37; 6.5.2011 di RE 1 / __________, p. 6 s., AI 62).
__________, interrogata al proposito in data 18.4.2011, si è rifiutata di rispondere alla domanda a sapere se gli avesse prestato i soldi (verbale di interrogatorio 18.4.2011, p. 2, AI 38).
Ora, stante la situazione finanziaria del reclamante (che nello stesso periodo ha acquistato una vettura __________ anche per la convivente, verbale di interrogatorio 15.4.2011 di RE 1, p. 5, AI 37; cfr. anche AI 50/56) emergente dagli atti [da anni nullafacente (verbale di interrogatorio 10.4.2011 di RE 1, p. 4, AI 24), vive grazie agli assegni integrativi di prima infanzia di CHF 1'660.--/mese (verbale di interrogatorio 5.5.2011 di __________, p. 2, AI 61), guadagna CHF 200/300.--/mese dalla vendita di prodotti alimentari (verbale di interrogatorio 6.5.2011 di RE 1 / __________, p. 7, AI 62), senza altre fonti di reddito (dichiarazione fiscale 2010, AI 65), con una situazione debitoria disastrosa (attestati di carenza beni per oltre CHF 286'000.--, AI 43)] ed il suo coinvolgimento nella vendita di cocaina (considerando 6.2.), sussistono, allo stadio odierno del procedimento penale, seri indizi per reputare che il veicolo oggetto di sequestro sia stato pagato con il provento della vendita di stupefacente.
Manifeste sono dunque anche la proporzionalità della misura e la connessione tra i fatti oggetto di inchiesta ed il bene oggetto del provvedimento cautelare trattandosi dell’auto acquistata, secondo detti seri indizi, con il ricavo della vendita di cocaina.
In queste circostanze, il procuratore pubblico – in applicazione dei principi esposti più sopra al considerando 3. – ha a ragione proceduto al sequestro dell’autovettura allo scopo di confisca.
L’esistenza dei presupposti del sequestro in applicazione degli art. 263 cpv. 1 lit. d CPP / 70 CP non impone di esaminare se sussistono altre ragioni a giustificazione del provvedimento.
7. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 263 ss., 379 ss., 393 ss. CPP, 70 CP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.-- (novecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera