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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.08.2011 60.2011.143

August 11, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·3,529 words·~18 min·4

Summary

Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio

Full text

Incarto n. 60.2011.143  

Lugano 11 agosto 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, ricusatosi)

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 29.4./2.5.2011 presentato dall’

avv. PR 1, __________,

  contro

la decisione 20.4.2011 della Corte delle assise criminali, concernente, tra gli altri, RE 1, __________, con riferimento alla quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio (inc. TPC __________);

ritenuta la “completazione reclamo 29.4.2011” presentata dall’avv. PR 1 in data 15/18.7.2011;

richiamate le osservazioni 2/3.8.2011 del presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.RE 1 è stato arrestato in data 26.8.2000 in quanto presunto colpevole di truffa, appropriazione indebita qualificata, amministrazione infedele a scopo di lucro, falsità in documenti e violazione della legge sui fiduciari e sui fondi di investimento (AI 17.1, 18.5, inc. MP __________). Egli è stato poi scarcerato il 26.4.2001.

All’imputato è stato assegnato, in data 4.2.2004 (in sostituzione di un precedente patrocinatore in gratuito patrocinio), l’avv. PR 1 (AI 611).

Con atto d’accusa 1.4.2008 il procuratore pubblico ha deferito RE 1, congiuntamente ad altri due imputati, davanti al giudice di merito, in quanto accusato di appropriazione indebita qualificata, ripetuta falsità in documenti e amministrazione infedele qualificata (ACC __________).

Alla fine del dibattimento, tenutosi dal 18.4.2011 al 20.4.2011, il patrocinatore d’ufficio di RE 1 ha presentato “(…) una parcella datata 20.4.2011 per complessivi fr. 44'292,10 pari a fr. 14'948,50 per gli anni 2004/2010 e fr. 29'343,60 per il 2011 (…)” (sentenza 20.4.2011, p. 118, inc. __________).

Con sentenza 20.4.2011 la Corte delle assise criminali ha condannato RE 1 alla pena detentiva di ventidue mesi, da dedurre il carcere preventivo sofferto, in quanto autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita qualificata [“(…) per avere (…) allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, agendo nell’esercizio della professione di gerente di patrimoni, in particolare quale direttore della __________ SA (…) nonché in qualità di direttore (…) della __________, __________, impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati per complessivi USD 1'271'847 (…)”], ripetuta falsità in documenti [“(…) per avere (…) al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito vantaggio e di nuocere al patrimonio altrui, nonché in qualità di direttore (…) della __________, __________, formato e fatto uso di documenti falsi e meglio per avere presentato ad alcuni clienti di questa società estratti patrimoniali non conformi alla realtà, da lui stesso confezionati alterando la situazione patrimoniale, al fine di sottacere ai clienti le perdite accusate, derivanti da operazioni di gestione patrimoniale non andate a buon fine (…)”] e amministrazione infedele qualificata [“(…) siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere (…) quale direttore della __________, __________, a sua volta direttrice della __________, società di trading del __________ e quindi obbligato per legge e negozio giuridico ad amministrare il patrimonio del __________ e dei clienti investitori, agendo in correità con (…), ripetutamente mancato ai suoi doveri, in particolare omettendo di controllare l’andamento degli investimenti ad alto rischio con futures su vari indici effettuati con fondi degli investitori sul conto __________ (…), tralasciando di verificare gli statements giornalieri e mensili nonché il calcolo del NAV del __________ ed omettendo di controllare l’attività del gestore (…) su tale conto, concretamente danneggiato il patrimonio degli investitori nel __________ per almeno complessivi USD 9'271'308.- (…)”] (sentenza 20.4.2011, p. 125 s., inc. TPC __________). L’imputato è stato, per contro, prosciolto dalle imputazioni di ripetuta appropriazione indebita qualificata e ripetuta falsità in documenti (sentenza 20.4.2011, p. 128, inc. TPC __________).

b.     La Corte delle assise criminali nella sentenza di cui sopra, in relazione alla nota professionale dell’avv. PR 1, ha tuttavia proceduto ad una serie di correzioni, approvandola limitatamente a CHF 35'271.-- [di cui CHF 31'937.50 per onorari, CHF 772.20 per spese e CHF 2'561.30 per l’IVA (cfr. sentenza 20.4.2011, p. 121, inc. TPC __________)], in luogo dei postulati CHF 44'292.10.

L’autorità giudicante ha defalcato le spese di parcheggio e quelle inerenti al costo della carta per “stampa arringa”. La Corte delle assise criminali ha inoltre ritenuto eccessivo il tempo esposto, pari a 74 ore e 20 minuti per “lettura incarto interrogatori”, “lettura verbali + atti processo” e “lettura verbale + preparazione processo”, in particolar modo se confrontato “(…) da una parte, col numero di ore per ‘lettura incarto penale’ (…), ‘lettura verbali’ (…), ‘lettura incarto’ (…), ‘lettura incarto verbali’ (…), ‘lettura documenti’ (…), ‘visione deposito atti’ (…), ‘visione atti MP’ (…), ‘lettura incarto rapporto EFIN’ (…) e ‘studio incarto rapporto EFIN’ (…) della nota professionale per gli anni 2004 / 2010 per complessive 31 h e 15 min, ciò ad evidenziare come per la sua preparazione al pubblico dibattimento l’avv. PR 1 non fosse partito totalmente ignaro quo ai fatti e alla posizione giuridica asseritamente sostenuta del suo protetto, avendo egli già studiato, precedentemente e a lungo, tutti i principali AI, rispettivamente, dall’altra parte, se si tiene conto, sempre in relazione ai tempi per la preparazione al pubblico dibattimento, del numero di ore di lavoro (date 9.4.2011 e 10.4.2011 per un totale di sole 9 h e 30 min) indicate dall’avv. __________ nella sua nota professionale 2011 ricordata d’altronde l’identità dell’accusa per i rispettivi clienti (…)” (sentenza 20.4.2011, p. 120, inc. TPC __________). Essa ha dunque ritenuto adeguato un dispendio orario complessivo per lo studio dell’incarto e la preparazione al processo di 45 ore e 20 minuti.

c.Con il presente reclamo, presentato in data 29.4./2.5.2011 e poi completato, dopo la ricezione delle motivazioni scritte della sentenza 20.4.2011, con la “completazione reclamo 29.4.2011” del 15/18.7.2011, il reclamante chiede che la sua nota professionale 20.4.2011 sia integralmente approvata.

Egli afferma, in particolare (oltre a giustificare ogni prestazione da lui effettuata e dedotta, a suo dire, a torto dalla Corte delle assise criminali), che “(…) per una diligente preparazione al processo il difensore si è dovuto leggere tutti i numerosi verbali e perlomeno gli atti istruttori e la documentazione rilevante, parzialmente anche in lingua inglese, la cui conoscenza e analisi e il cui approfondimento è stato necessario per la difesa (…)” contestando, di conseguenza, la decurtazione “generica e forfettaria” delle ore da lui svolte per la preparazione del processo (reclamo 29.4./2.5.2011, p. 4).

                                  d.   Delle ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni del presidente della Corte delle assise criminali, si dirà, se necessario, in diritto.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).

                                         Con il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         Esso deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 29.4./2.5.2011 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 20.4.2011 della Corte delle assise criminali, (ed in seguito completato in data 15/18.7.2011, dopo aver ricevuto la motivazione della sentenza sopraindicata), è tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

                                         Esso è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.2.1.

In Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio, anche in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art. 3 cpv. 1 vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far fronte agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso per le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero per quelle necessarie in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse “quelle che avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano quindi remunerati gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito strettamente legale.

2.2.

Il 5.10.2007 è stato adottato il codice di diritto processuale svizzero (CPP) in vigore dal 1.1.2011. Quest’ultimo disciplina sia il patrocinio di ufficio sia l’assistenza giudiziaria. La corrispondente norma cantonale (in Ticino la vLag) è pertanto divenuta superflua in ambito penale e sostituita dalla nuova Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15.3.2011 (LAG), applicabile, prevalentemente, in altri ambiti giuridici.

Il nuovo codice stabilisce tuttavia che il difensore d’ufficio deve essere retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento (art. 135 cpv. 1 CPP).

2.3.

Da ciò l’applicazione, nel presente caso, del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1.1.2008, sia per il periodo fino al 31.12.2010 (vigenza della vLag), sia per il periodo dal 1.1.2011 (vigenza del CPP).

                                         2.4.

                                         Tale Regolamento (tutt’oggi in vigore), stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio (art. 1 Rtar). Esso differenzia le prestazioni svolte da avvocati o da praticanti, tenendo anche conto delle complessità del caso.

                                         All’avvocato vanno riconosciuti gli onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio e il rimborso delle spese. L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.-- / ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dalla giurisprudenza federale: sentenza TF 6B_947/2008 del 16.1.2009). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.-- / ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.-- / ora (art. 4 cpv. 3 Rtar).

                                         L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.-- / ora; quello del praticante legale a CHF 110.-- / ora (art. 5a Rtar).

                                         Al patrocinatore può essere inoltre riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 Rtar).

                                         2.5.

                                         Viste le tariffe sopraindicate l’autorità cantonale deve, nella determinazione della retribuzione dell’avvocato d’ufficio, tener conto della natura, dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto, quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).

                                   3.   3.1.

                                         In merito alla nota professionale presentata dall’avv. PR 1 per gli anni 2004/2010, la Corte delle assise criminali ha unicamente dedotto “(…) le spese di parcheggio del 1.9.2006 (fr. 10.-), del 21.6.2007 (fr. 6.-) e del 12.7.2007 (fr. 10.-) per complessivi fr. 26.- e questo sia perché non documentate, ma sopratutto perché mal si comprende la loro giustificazione avendo il legale il suo studio a __________ e quindi potendo benissimo scendere a piedi od usare i mezzi pubblici per raggiungere il MP (…)” (sentenza 20.4.2011, p. 119).

                                         In merito il reclamante ha affermato di ritenere ingiustificata tale riduzione mancando di proporzionalità “(…) nella misura in cui si pretenderebbe dal difensore di recarsi dal proprio ufficio in via __________ a __________ all’aula penale in via Pretorio 16 a piedi con la numerosa documentazione componente il voluminoso incarto. Senza considerare il fatto che il tempo impiegato per un siffatto spostamento a piedi inciderebbe ancora maggiormente nei costi della difesa (…)” (reclamo 29.4./2.5.2011, p. 4).

                                         A ragione. Pretendere infatti che il patrocinatore d’ufficio si rechi presso il Ministero pubblico per l’interrogatorio del suo cliente (1.9.2006) e per la consultazione degli atti (21.6.2007; 12.7.2007) portandosi appresso tutta la documentazione necessaria (considerato anche l’incarto in questione), percorrendo quasi 2 km, impiegandoci quindi circa 25 minuti, appare eccessivo e non giustificato. All’avv. PR 1 vanno dunque riconosciuti CHF 26.-- per le spese di posteggio.

                                         La nota professionale del reclamante 2004 / 2010 viene perciò approvata per l’importo complessivo di CHF 14'948.50 [CHF 455.20 per le spese, CHF 13'437.50 di onorario (53 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora) e CHF 1'055.80 di IVA (7.6%)].

                                         3.2.

                                         Per quanto concerne la nota professionale inerente all’anno 2011, la Corte delle assise criminali ha proceduto ad alcune decurtazioni.

                                         3.2.1.

                                         Il tribunale di merito ha innanzitutto stralciato le spese esposte, pari a CHF 50.-- “(…) quale costo della carta per ‘stampa arringa’ ed i costi di parcheggio di fr. 27.-- (…)” (sentenza 20.4.2011, p. 120).

Il reclamante, ha, per contro, affermato che, “(…) per quanto riguarda le spese di stampa dell’arringa si ritiene che le medesime, in ogni caso minime, debbano essere riconosciute quale indispensabile supporto del difensore, che pur disponendo di buona memoria, necessita comunque della copia cartacea dell’arringa nell’ambito della propria difesa in aula, tanto più che si trattava di reati finanziari e di una fattispecie articolata e complessa (…)” (reclamo 29.4./2.5.2011, p. 4).

Tuttavia le spese inerenti alle diverse bozze o appunti del patrocinatore possono/devono rientrare nelle spese correnti di uno studio legale e come tali rimanere a carico di quest’ultimo e non essere addossate al cliente.

Per quanto invece riguarda le spese di parcheggio (pari a CHF 27.--), si rimanda a quanto sopraindicato, e vengono dunque riconosciute in questa sede.

3.2.2.

                                         La Corte delle assise criminali ha inoltre decurtato l’onorario esposto dall’avv. PR 1 in merito alla lettura dell’incarto e alla preparazione del processo, per complessive 74 ore e 20 minuti, riconoscendo unicamente 45 ore e 20 minuti (sentenza 20.4.2011, p. 120 s.). Il tribunale di merito ha giustificato tale riduzione asserendo che al patrocinatore d’ufficio, nella sua nota d’onorario 2004 / 2010, erano già state riconosciute 31 ore e 15 minuti per lo studio dell’incarto “(…) ciò ad evidenziare come per la sua preparazione al pubblico dibattimento l’avv. PR 1 non fosse partito totalmente ignaro quo ai fatti e alla posizione giuridica asseritamente sostenuta del suo protetto (…)” (sentenza 20.4.2011, p. 120). Inoltre l’avvocato del coimputato di RE 1 avrebbe esposto, nella sua nota d’onorario, per lo studio dello stesso incarto, unicamente 9 ore e 30 minuti.

                                         Il reclamante ha contestato tale decurtazione: “(…) pur non essendo compito del reclamante valutare l’operato dei colleghi, proprio malgrado si è costretti a evidenziare come il dispendio indicato dall’avv. __________ per la propria preparazione della difesa, a mente del reclamante e considerata la complessa fattispecie in ambito tecnico finanziario con capi di accusa legati a complicate strutture di fondi di investimento (…), con oltre 700 atti istruttori, (…), non costituiscono una preparazione adeguata e non adempiono alle condizioni di una difesa accurata. Inoltre, si rileva al proposito che il sottoscritto difensore – a differenza del Collega – in relazione a quanto sopra, ha sollevato numerose eccezioni di merito che hanno necessitato approfondimenti e le dovute analisi fattuali e giuridiche, pure esposte in arringa (…)” (completazione reclamo 15/18.7.2011, p. 3). L’avv. PR 1 ha inoltre evidenziato come gran parte dell’incarto era stato da lui letto “(…) prima dell’interrogatorio finale dell’imputato e prima del deposito atti per almeno farsi un’idea del caso e valutare l’eventuale necessità di complementi istruttori. Ciò è comunque avvenuto a distanza di quasi 4 rispettivamente 5 anni dal dibattimento in aula (…)” (completazione reclamo 15/18.7.2011, p. 3).

                                         Per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (art. 15a LAvv). Si devono dunque ammettere onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore; in altre parole, l’onorario a tempo deve essere stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso. Non è tuttavia decisivo il tempo effettivamente impiegato dal singolo avvocato nel caso concreto, ma il tempo che occorre ad un avvocato diligente per la trattazione di una pratica analoga, valutato oggettivamente, con riferimento alla complessità in fatto ed in diritto della causa, tenendo conto di ciò che ragionevolmente ci si può attendere da un patrocinatore competente e al beneficio di una normale esperienza.

                                         Nel caso concreto, da quanto risulta dalla nota d’onorario 2004 / 2010 del reclamante, quest’ultimo avrebbe dedicato alla lettura degli atti istruttori e al loro studio, complessivamente 31 ore e 15 minuti. Dalla nota d’onorario 2011 risultano inoltre, dal 4.4.2011 al 17.4.2011, 74 ore e 20 minuti per la lettura dell’incarto e la preparazione del processo. È pur vero che il procedimento si è protratto per diversi anni (l’avv. PR 1 ha iniziato il suo mandato l’11.3.2004 e l’ha concluso con l’emanazione della sentenza il 20.4.2011), che la documentazione raccolta era particolarmente voluminosa e che la fattispecie era molto complessa, tuttavia, come rettamente rilevato dalla Corte delle assise criminali un dispendio orario come quello esposto, pari, per il solo anno 2011, a 9 giorni di lavoro a 8 ore al giorno, appare eccessivo anche a questa Corte. La riduzione effettuata dal tribunale di merito (che in ogni caso ha ammesso un onorario di 45 ore e 20 minuti, pari a 5 giorni a 8 ore al giorno) non è quindi da considerarsi insostenibile e deve dunque essere mantenuta.

                                         3.2.3.

                                         La Corte delle assise criminali ha inoltre valutato sufficienti 2 ore (in luogo delle 6 ore esposte) per “processo + discussione con cliente e altre parti + lettura sentenza” del 20.4.2011 “(…) ritenendolo tempo più che sufficiente per la partecipazione, non al pubblico dibattimento che non c’è stato, ma alla sola seduta di pubblicazione della sentenza, rispettivamente all’immediata discussione con RE 1 e alla futura lettura di questa sentenza (…)” (sentenza 20.4.2011, p. 121).

                                         A tal proposito il reclamante ha affermato che “(…) il giorno della seduta di pubblicazione per il verbale della deliberazione della sentenza, la Corte ha convocato le parti per le ore 17.00 (…). Per ritardi della Corte in camera di consiglio, l’udienza ha avuto luogo alle 18.00 ed è durata approssimativamente 1 h. Oltre a ciò, occorre tenere conto della successiva discussione e delucidazione con il cliente e di quella che ha fatto seguito alla lettura della sentenza motivata, senza dimenticare proprio la lettura della lunga sentenza scritta motivata di ben 134 pagine, che ha richiesto il necessario tempo (…)” (completazione reclamo 15/18.7.2011, p. 4).

                                         A ragione. Infatti solo per la lettura (e la comprensione) della sentenza 20.4.2011 della Corte delle assise criminali sarebbero necessarie quasi 2 ore, considerate le 134 pagine della stessa. A ciò si deve aggiungere il tempo per il colloquio con il cliente e quello per la seduta di pubblicazione della sentenza (con l’eventuale ritardo). Un dispendio orario di 6 ore, come esposto, appare di conseguenza giustificato.

                                         3.2.4.

                                         La nota professionale 2011 del reclamante viene perciò approvata per l’importo complessivo di CHF 21'459.60 [CHF 370.-- per le spese, CHF 19'500.-- di onorario (78 ore a CH 250.--/ora) e CHF 1'589.60 di IVA (8%)].

                                         3.3.

                                         La nota professionale dell’avv. PR 1 per il patrocinio di RE 1 è quindi approvata per complessivi CHF 36'408.10 [CHF 32'937.50 (onorari) + CHF 825.20 (spese) + CHF 2'645.40 (IVA)].

                                   4.   Il gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili vista la quasi totale soccombenza del reclamante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135 e 393 ss. CPP, il Rtar, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il reclamo è parzialmente accolto. La decisione impugnata è riformata come segue:

17.             Le spese per la difesa d’ufficio di RE 1 sono sostenute dallo Stato.

17.1.      La nota professionale dell’avv. PR 1 è approvata per fr. 36'408.10, comprensiva di onorario, spese e Iva.

(…)                                                                      

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-        

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente                                                    La cancelliera

60.2011.143 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.08.2011 60.2011.143 — Swissrulings