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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.04.2011 17.2010.65

April 8, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·5,031 words·~25 min·3

Summary

L'apprezzamento delle prove dev'essere esaminato nel suo insieme. Non vi è arbitrio se la fattispecie ritenuta in prima sede poteva essere dedotta, in maniera sostenibile, dal raffronto di diversi indizi, quand'anche l'uno o l'altro di questi elementi sia da solo insufficiente a fondare la condanna

Full text

Incarto n. 17.2010.65

Locarno 8 aprile 2011/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item

segretaria:

Federica Dell'Oro, vicecancelliera

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 23 dicembre 2010 da

RI 1   rappr. dall' PA 1  

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 12 novembre 2010 dalla Corte delle assise correzionali __________  

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza 12 novembre 2010, il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:

                                         -     appropriazione indebita, per essersi appropriato indebitamente, il 22 novembre 2008 a __________, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, cedendola a terzi, della vettura Nissan Murano 3.5 V6 targata del valore di fr. 55'492.85 di proprietà della PC 2 che ne aveva finanziato l’acquisto mediante un contratto di leasing conseguendo un indebito profitto sconosciuto;

                                         -     falsità in documenti, per avere, nel marzo 2009 a __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, allestito, ovvero fatto allestire, una falsa dichiarazione a nome di TE1 datata 24 marzo 2009, facendone uso a scopo di inganno;

                                         -     sviamento della giustizia, per avere, il 23 e 24 novembre 2008 a __________, fatto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, ch’egli sapeva non commesso.

RI 1 è, invece, stato prosciolto dall’accusa di truffa tentata e di tentato danno patrimoniale procurato con astuzia.

In applicazione della pena, il primo giudice ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria di fr. 14'800.-, pari a 185 aliquote giornaliere da fr. 80.- l’una, e al pagamento di tassa di giustizia e spese processuali.

L’esecuzione della pena pecuniaria è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

Il primo giudice ha, infine, confiscato quanto in sequestro ed ha rinviato le parti civili al competente foro.

                                  B.   Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base del giudizio del presidente della Corte delle assise correzionali sono, in sintesi, i seguenti.

Il nome di RI 1 è venuto a conoscenza delle autorità penali nell’ambito di una vasta inchiesta relativa ad un traffico di automobili rubate ed esportate in __________, in particolare in una procedura rogatoriale aperta dalle autorità svizzere a seguito di una domanda di assistenza internazionale delle autorità albanesi in relazione ad un procedimento contro TE2, indagato per traffico di veicoli.

E’, quindi, emerso che, alle 00.39 del 23 novembre 2008, RI 1 aveva denunciato ai Carabinieri di __________ il furto del veicolo Nissan Murano, da lui acquistato in leasing alcuni mesi prima e assicurato presso la PC 1. Il giorno seguente, RI 1 ha denunciato il furto anche alla Polizia cantonale di __________ e, il 12 dicembre 2008, ha chiesto il relativo indennizzo all’assicurazione che, però, con scritto 31 marzo 2009, gli ha comunicato che, in assenza di prove del danno subito, non avrebbe concesso alcun risarcimento.

Il 31 luglio 2009, RI 1 è stato arrestato dopo essere stato interrogato dal procuratore pubblico. Egli è stato scarcerato il 4 agosto seguente.

                                  C.   Contro la sentenza del presidente della Corte delle assise correzionali, il condannato ha inoltrato dichiarazione di ricorso.

Nei motivi del gravame, presentato il 23 dicembre 2010, il ricorrente, invocando un accertamento arbitrario dei fatti e un’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza, domanda il suo proscioglimento anche dai reati di appropriazione indebita e di sviamento della giustizia e una nuova commisurazione della pena.

                                  D.   Con osservazioni 31 gennaio 2011, il procuratore pubblico chiede la reiezione del gravame sostenendo che il ricorso è di natura appellatoria e che, in ogni caso, la sentenza di prime cure non è viziata da arbitrio di sorta.

Con osservazioni 31 gennaio 2011, la parte civile PC 2, ha postulato la conferma della sentenza di prime cure. 

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP fed. - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

                                   2.   In primo luogo, il ricorrente rimprovera al primo giudice di non avere creduto a quanto da lui dichiarato in relazione a quel che accadde la sera del 22 novembre 2008, in particolare alle modalità di accesso allo stadio di __________.

                               2.1.   Nella sentenza impugnata, il primo giudice, dopo avere esaminato la versione di RI 1 relativa alla sua presenza allo stadio, ha ritenuto inverosimile che egli fosse entrato a __________ quella sera.

Rilevato che, quando è partito da casa, RI 1 non disponeva ancora del biglietto per la partita di quella sera, per la quale lo stadio era tutto esaurito, il primo giudice ha sottolineato come, sull’argomento, RI 1 abbia cambiato versione dichiarando, in corso d’inchiesta, di avere ricevuto gratis il biglietto da un amico a __________ e, poi, al dibattimento, affermando di averlo acquistato da un “bagarino” per 20/30 Euro (sentenza impugnata, consid. 3.1, pag. 14). Il primo giudice ha, poi, indicato che RI 1, richiesto di spiegare come fosse entrato allo stadio, ha detto di avere mostrato il biglietto, senza controlli di identità, e di essersi seduto tra i “distinti” (vecchia denominazione del settore dello stadio con posti in parte seduti e in parte in piedi, in disuso da un ventennio), passando soltanto un controllo ma senza sapere indicare quale (sentenza impugnata, consid. 3.1, pag. 14).

Il primo giudice ha, poi, indicato che RI 1 ha ribadito la propria versione nonostante si sia detto al corrente del fatto che dal 2007 i controlli per l’accesso allo stadio si sono inaspriti, “nel senso che ve n’è uno del biglietto ed un secondo dell’identità della persona che figura sul tagliando” che, sulla base della legislazione italiana, deve essere emesso al portatore (sentenza impugnata, consid. 3.1, pag. 14).

Il giudice di prime cura ha, poi, aggiunto che RI 1 “non ha saputo indicare il percorso che ha fatto per raggiungere lo stadio, non ha conservato il biglietto e si è contraddetto in modo manifesto in punto alle circostanze di acquisto del tagliando che, come detto, non poteva più, già a quell’epoca, avvenire in forma anonima” e che, in ogni caso, l’imputato non ha fornito un racconto lineare “proprio sulle circostanze dell’acquisto” e “non ha saputo spiegare come ha fatto ad entrare nell’impianto sportivo nonostante i vigenti controlli in particolare sull’identità” (sentenza impugnata, consid. 3.1, pag. 15).    

Le incongruenze del racconto di RI 1 sono state ritenute uno fra gli indizi che, valutati nel loro complesso, “conducono tutti ad una sola e univoca conclusione ed hanno indotto questo giudice all’intimo convincimento che non vi è stato alcun furto della Nissan e che la vettura è stata fatta sparire” (sentenza impugnata, consid. 3.8, pag. 28).    

                               2.2.   Il ricorrente ritiene arbitraria la conclusione del primo giudice, secondo cui la sua versione dei fatti - ovvero che il 22 novembre 2008 egli si era recato allo stadio di __________ per assistere ad una partita - non può essere ritenuta credibile (ricorso, pag. 5). Secondo RI 1, nulla agli atti permette di concludere che quanto da lui affermato non corrisponda al vero: il fatto che dal 2007 i biglietti per le partite di calcio sono nominativi non è provato (“è fatto notorio infatti che in Italia è facile comprare dei biglietti anche all’ultimo minuto a prescindere dal nominativo e che è facile accedere agli stadi senza essere controllati”) e, in ogni caso, non comprova alcunché (ricorso, pag. 6). 

Il primo giudice - conclude RI 1 - ha dunque accertato in modo arbitrario i fatti, “in particolare le modalità di acquisto del biglietto di ingresso e l’accesso del medesimo allo stadio” (ricorso, pag. 6). 

                               2.3.   Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E’ infatti necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

                               2.4.   La critica del ricorrente è di matrice appellatoria e, in ogni caso, infondata.

Anzitutto, il primo giudice ha fondato la sua argomentazione - secondo cui negli stadi italiani dal 2007 i biglietti per le partite di calcio sono nominativi - sulla base di un decreto ministeriale del 6 giugno 2005. Non è, pertanto, corretto affermare che l’argomento “non risulta minimamente provato”.

Non basta, poi, per sostanziare l’arbitrarietà di tale accertamento, limitarsi ad affermare come sia notorio che in Italia si entri ancora attualmente negli stadi senza biglietti nominativi e senza particolari controlli.

Ma soprattutto, sbaglia il ricorrente nel ritenere che il fatto che RI 1 abbia assistito o meno alla partita non prova nulla. Se è vero che da tale circostanza non può essere direttamente inferto nulla in relazione agli elementi costitutivi delle infrazioni rimproverategli, è altrettanto vero che l’accertamento in questione assume invece rilievo - in un apprezzamento globale delle circostanze - nella valutazione della credibilità dell’accusato. E’ proprio in quest’ottica che il primo giudice ha sottolineato le incongruenze della versione resa da RI 1 in relazione all’entrata allo stadio.

Non va infatti dimenticato che, in relazione alla partita, RI 1 si è smentito in relazione alla provenienza del biglietto (dapprima un regalo di un amico, poi acquistato da un “bagarino”), ha dichiarato di essersi seduto in un settore dello stadio la cui denominazione oggi non esiste più (fra i “distinti”, mentre oggi lo stadio di __________ è suddiviso in anelli e colori), non ha saputo dire in che settore è entrato, né che tragitto ha fatto per raggiungere lo stadio, e non ha conservato il biglietto.

Sulla scorta di quanto sopra, concludere che le dichiarazioni di RI 1 siano scarsamente credibili non è certamente frutto di un apprezzamento arbitrario delle prove.

                                   3.   Il ricorrente contesta, pure, il peso eccessivo che il primo giudice ha attribuito alla sua menzogna relativa all’identità della persona da lui contattata la sera del furto. 

                               3.1.   Nella sentenza impugnata viene riferito che RI 1, nella denuncia sporta il 24 novembre 2008 alla polizia cantonale di __________, ha indicato che dopo il furto “non sapendo come rientrare al domicilio, chiamavo col cellulare il mio amico TE1 (del quale non conosco il cognome). Allo stadio non ci siamo visti ma sapevo che sarebbe andato a vedere la partita. L’ho chiamato verso le 22.45. Lui mi ha raggiunto dopo circa 15 minuti. Mi sono fatto accompagnare alla stazione dei Carabinieri (__________) dove ho sporto denuncia (…) Subito dopo aver sporto denuncia mi sono fatto accompagnare a casa, erano circa le 01.15, siamo arrivati a __________ verso le 02.00. Dove abiti TE1 non lo so di preciso ma credo sia in zona __________” (sentenza impugnata, consid. 3.2, pag. 16).

In seguito, il primo giudice ha riportato che RI 1 ha dichiarato alla polizia di avere chiamato, dopo il furto, un amico di __________, TE1, che era stato pure lui allo stadio e che lo ha raggiunto “sul posto, cioè vicino a dove avevo posteggiato l’auto, precisamente ad una rotonda vicino alla via dove mi hanno rubato l’auto” e che, poi,  dopo la denuncia, lo ha accompagnato a casa  (sentenza impugnata, consid. 3.3, pag. 16-17).

Il primo giudice ha, poi, anche riferito che RI 1 aveva indicato all’assicurazione che la sua versione dei fatti poteva essere confermata da tale TE1 (di cui fornì il numero di telefono). Rilevato come dal promemoria della telefonata eseguita da un funzionario dell’assicurazione emergesse che la persona chiamata aveva confermato il dire dell’imputato, il primo giudice ha precisato che, in realtà, il funzionario assicurativo non aveva parlato con TE1 ma con TE3, cittadino rumeno residente in Italia, cui apparteneva l’utenza telefonica indicata da RI 1 (sentenza impugnata, consid. 3.3, pag. 17).

Il primo giudice ha, poi, riferito che, in seguito, TE1 ha dichiarato di non essere andato a __________ quella sera e di non avere mai riaccompagnato a casa l’accusato ed ha precisato “che, qualche giorno prima di essere interrogato (…) ha incontrato per caso il RI 1 il quale gli avrebbe detto di averlo indicato come persona che lo ha riaccompagnato a casa la sera del furto, informandolo di avere fatto il suo nome anche alla PC 1”. Inoltre - ha aggiunto il primo giudice - TE1 ha disconosciuto la firma apposta sulla dichiarazione 24 marzo 2009 che RI 1 aveva presentato alla PC 1 per corroborare la sua versione (sentenza impugnata, consid. 3.3-3.4, pag. 18-19).

Soltanto davanti al procuratore pubblico continua il primo giudice - RI 1 “ha precisato che la persona che in realtà l’ha riaccompagnato a casa la sera del furto sarebbe TE3 e non TE1, poiché, a suo dire, un teste rumeno sarebbe risultato poco convincente e credibile, a differenza di un italiano”, confessando poi la falsità della dichiarazione attribuita a TE1 e, invece, da lui confezionata (sentenza impugnata, consid. 3.4, pag. 19).

                               3.2.   Il ricorrente lamenta l’importanza conferita dal primo giudice al fatto che egli abbia mentito in relazione all’identità della persona da lui contattata la sera del furto, poiché “questa circostanza da sola non prova alcunché e soprattutto non prova (…) che il furto non sarebbe avvenuto”: il primo giudice è, dunque, a suo parere, caduto in arbitrio deducendo da tale circostanza che egli era responsabile dei reati imputatigli (ricorso, pag. 6).

In realtà - sottolinea il ricorrente - egli ha, sì, mentito sull’identità della persona che lo ha accompagnato, ma lo ha fatto “solamente perché credeva che un testimone rumeno sarebbe stato poco credibile”. Riconoscendo di avere commesso una stupidaggine, il ricorrente afferma di avere solo creduto “che indicando una persona rumena le autorità avrebbero nutrito dei dubbi sulle sue dichiarazioni”. In questo, egli deve essere creduto continua - in quanto “bisogna purtroppo ammettere che la nostra società ha spesso pregiudizi nei confronti di certe etnie, tra cui quella rumena in particolare quando vi sono in discussione reati patrimoniali” (ricorso, pag. 6).

                               3.3.   Il ricorrente si limita ad affermare che è arbitrario dedurre dalla sua menzogna relativa alla persona realmente contattata quella sera che il furto dell’automobile non sia mai avvenuto. Così argomentando, egli perde di vista le esigenze di motivazione del ricorso per cassazione, e omette di confrontarsi con tutte le altre circostanze che hanno spinto il primo giudice a ritenere RI 1 non credibile e, infine, a concludere che il furto non era mai avvenuto.

Nel merito, la censura si rivela poi essere al limite del temerario. Risulta, infatti, in modo chiaro dalla lettura della pronuncia impugnata che il primo giudice non ha ritenuto la menzogna di RI 1 come una prova diretta del fatto che il furto non fosse avvenuto. La menzogna sull’esistenza di un amico soccorritore - incontestata - è, invece, stata presa in considerazione, assieme ad altri elementi, per concludere che RI 1 ha mentito nel riferire gli avvenimenti di quella sera.

E, sulla base di tale conclusione, è senza arbitrio di sorta, nella misura in cui le circostanze su cui l’imputato ha mentito servivano a contestualizzare il furto, che il primo giudice ha concluso che RI 1 ha mentito anche riferendo della sottrazione dell’autovettura.

Non mette, peraltro, conto di soffermarsi qui sulle motivazioni - del tutto inverosimili - addotte a giustificazione dell’accertata menzogna.

                                   4.   In seguito, il ricorrente censura la valutazione delle versioni di TE1 e TE3.

                               4.1.   Nella sentenza impugnata il primo giudice ha affermato che “a non averne dubbi” le versioni dei fatti fornite da RI 1, TE1 e TE3 sono “versioni precostituite, che differiscono proprio in quei dettagli che non sono stati accuratamente preconfezionati, e meglio chi ha chiamato chi, quando, dove uno ha incontrato e accompagnato l’altro e perché si sarebbe rivolto proprio a lui” (sentenza impugnata, consid. 3.5, pag. 21). Secondo il giudice di prime cure, si tratta di “versioni che, solo una volta saputo dell’inchiesta, i protagonisti hanno poi cercato di modificare per renderle compatibili fra loro” e che, “in realtà TE3 e RI 1 paiono essere stati d’accordo sin dall’inizio di coinvolgere il TE1 che, almeno della dichiarazione falsa, non era stato avvisato” evidentemente “al solo scopo di inscenare un furto mai avvenuto” (sentenza impugnata, consid. 3.5, pag. 21).

Il primo giudice ha concluso che “da una lettura spassionata di tutte le dichiarazioni fatte da RI 1, TE3 e TE1 si capisce come i tre, al corrente sino all’inizio della sparizione del veicolo (…) modifichino le loro versioni nel tentativo di farle collimare” (sentenza impugnata, consid. 3.5, pag. 22).

                               4.2.   Il ricorrente sostiene che non è dato di sapere come il giudice di prime cure abbia potuto giungere alla conclusione secondo cui le tre versioni dei fatti siano state “accuratamente preconfezionate” (ricorso, pag. 6). In realtà - sostiene - le versioni dei tre si sono rivelate del tutto discordanti: se avesse voluto simulare il furto con l’aiuto di TE3 e di TE1, egli non avrebbe certo agito in questo modo ma, al contrario, tutti insieme “avrebbero quantomeno preparato una versione dei fatti lineare e senza divergenze” (ricorso, pag. 7).

                               4.3.   La critica ricorsuale è pretestuosa e non può trovare accoglimento.

Il ricorrente dimostra di non avere compreso l’argomentazione del primo giudice che ha riconosciuto che i tre hanno rilasciato delle dichiarazioni univoche solo nelle parti “precostituite”/“preconfezionate” del loro racconto (che corrispondono sostanzialmente al fatto che RI 1 abbia scoperto il furto della sua automobile dopo essersi recato ad una partita di calcio a __________) mentre, quando sono stati interrogati sui dettagli più precisi dell’accaduto, i tre hanno fornito versioni del tutto divergente, poi modificate nel tentativo di farle collimare con quelle degli altri. Ad esempio, con riferimento al rientro dopo la denuncia presso la caserma dei carabinieri, TE3 ha riferito agli inquirenti di avere accompagnato a casa RI 1, mentre al funzionario dell’assicurazione aveva detto di averlo lasciato a __________, dove la madre gestisce un ristorante mentre RI 1, nella denuncia, ha riferito di essersi fatto portare a casa a Ligornetto per poi, in seguito, dichiarare invece di essere stato lasciato alla dogana e di essere rientrato facendo autostop. 

Infine, sostenere che, se avesse voluto simulare il furto con l’aiuto dei due amici, il ricorrente avrebbe concordato con loro una versione dei fatti lineare e priva di divergenze significa proporre argomentazioni più consone ad un atto d’appello (se non ad un’arringa difensiva) che ad un ricorso per cassazione.

Nemmeno a tale riguardo, dunque, il ricorso merita accoglimento. 

                                   5.   Il ricorrente continua il suo esposto censurando la valutazione del primo giudice sull’esito della perizia.

                               5.1.   Nella sentenza di prime cure il giudice ha indicato che “dalla perizia fatta allestire dalla PC 1 presso la __________è emerso che da una delle chiavi sono state ricavate almeno due ulteriori copie” (consid. 3.6, pag. 22). Per quel che concerne la parte elettronica “è stato accertato che, con una chiave originale o duplicata, si può procedere ad una sua codifica da parte di chi possiede un’apparecchiatura elettronica apposita” e, pertanto, è sufficiente “una chiave per poter procedere ad una codifica piratata” (sentenza impugnata, consid. 3.6, pag. 22).

Dopo avere dato atto che “senza il veicolo, non ha potuto essere accertato se vi è stata anche una codifica non ufficiale di una chiave doppiata”, il primo giudice ha accertato che “con il doppio di una chiave la codifica è possibile” e che, dunque, “chi si impossessa illecitamente del veicolo è senz’altro in grado di (far) codificare la chiave” (sentenza impugnata, consid. 3.6, pag. 22).

Il primo giudice ha, poi, interpretato il fatto che RI 1 abbia fatto fare due duplicati ma che poi abbia sempre negato la circostanza come un ulteriore elemento che depone per l’assoluta inattendibilità dell’accusato e come una circostanza che si inserisce perfettamente “nel disegno di far sparire l’auto per immetterla nel mercato nero” (sentenza impugnata, consid. 3.6, pag. 22).

                               5.2.   Secondo il ricorrente è arbitrario, partendo dalle risultanze della perizia fatta allestire dall’assicurazione PC 1 in base alla quale le chiavi del veicolo sono state duplicate, giungere alla conclusione che autore di tale duplicazione sia stato RI 1, poiché “qualunque addetto del garage avrebbe potuto duplicare le chiavi” (ricorso, pag. 7).

Il ricorrente lamenta che a riguardo non sia stata eseguita alcuna verifica e che il primo giudice si sia adagiato sulla semplice - ma arbitraria - sussunzione secondo cui, siccome il veicolo è dell’accusato e le chiavi sono state duplicate, “è stato per forza RI 1 a duplicarle allo scopo di commettere i reati per i quali è stato condannato” (ricorso, pag. 7).

Visto come lui abbia ammesso le sue responsabilità in relazione all’indicazione di un falso testimone, non vi è motivo - sostiene il ricorrente - per non credere a quanto lui dice sulla duplicazione delle chiavi (ricorso, pag. 7).

Infine - conclude il ricorrente - non vi è alcuna prova che la duplicazione delle chiavi abbia permesso di mettere in moto il veicolo, visto che “oltre alla riproduzione della parte meccanica della chiave è necessaria anche la riproduzione della parte elettronica” (ricorso, pag. 7).

                               5.3.   Nemmeno queste censure possono essere accolte.

RI 1 si limita, infatti, a contrapporre alla versione dei fatti accertata dal primo giudice - che ha ritenuto che egli ha fatto duplicare le chiavi per far sparire il veicolo ed immetterlo nel mercato nero - una versione alternativa, ipotizzando che chiunque, e non solo lui, avrebbe potuto procedere alla duplicazione delle chiavi.

Criticando singoli accertamenti e contrapponendo loro una versione dei fatti a lui più gradita, il ricorrente non fa che dilungarsi in argomentazioni inammissibili davanti a questa Corte.

Visto quanto già evocato in relazione alla credibilità dell’accusato, e alla luce dell’insieme di indizi convergenti sulla tesi accusatoria, non si può considerare arbitrario - rispettivamente, contrario al principio in dubio pro reo - l’aver considerato non credibile la dichiarazione dell’accusato, secondo cui non era stato lui ad effettuare le copie delle chiavi.

Del tutto pretestuosa è poi la tesi secondo cui non vi sono prove del fatto che la duplicazione delle chiavi avrebbe permesso di mettere in moto il veicolo.

Infine, il ricorrente si limita a ribadire l’apodittica tesi sostenuta già in prima istanza, secondo cui, oltre alla parte meccanica, “è necessaria anche la riproduzione della parte elettronica”, ma non si confronta con la motivazione esposta nella sentenza impugnata, secondo cui dalla riproduzione della parte meccanica della chiave è possibile procedere ad una codifica.

Nemmeno a tale riguardo, dunque, le argomentazioni ricorsuali meritano tutela.

                                   6.   Il ricorrente contesta, poi, l’interpretazione data dal primo giudice al suo comportamento con TE2.

                               6.1.   Il primo giudice ha ritenuto come un ulteriore indizio di colpevolezza di RI 1 il fatto che TE2, buon conoscente di RI 1, ha dichiarato alla polizia che questi, “di fronte all’ipotesi di un furto mai avvenuto, ha avuto una reazione di sostanziale neutralità” e che, richiesto di precisare “se era tutta una truffa”, egli “non mi ha detto né sì, né no”. Fosse stato innocente - ha argomentato il primo giudice - così come “qualsiasi persona onesta, di fronte ad un’accusa del genere”  egli avrebbe reagito “con indignazione o almeno protestando la sua estraneità non foss’altro che per il fatto che l’interlocutore non traesse, in una fase peraltro in cui la pratica assicurativa non era ancora del tutto chiarita, una tanto errata quanto spiacevole impressione” (sentenza impugnata, consid. 3.7, pag. 22 e 23).

                               6.2.   Per il ricorrente l’argomentazione del primo giudice è assurda. Una “non risposta” - precisa - non può essere ritenuta un indizio di colpevolezza, a maggior ragione se si considera che RI 1 aveva detto a  TE2 di avere subito un furto, per cui se avesse voluto “informare il TE2 di aver escogitato una truffa non gli avrebbe di certo detto che il veicolo è stato rubato” (ricorso, pag. 8).  

E’ pertanto, del tutto insostenibile - conclude il ricorrente - considerare che il suo silenzio rappresenti una prova della sua colpevolezza (ricorso, pag. 8).

                               6.3.   Anche a tale riguardo il ricorrente si diffonde in una motivazione inammissibile. Quando la Corte di prime cure fonda il suo convincimento sulla scorta di un insieme di indizi convergenti, non è sufficiente che l’uno o l’altro di questi elementi sia da solo insufficiente a fondare la condanna; l’apprezzamento delle prove deve infatti essere esaminato nel suo insieme, e non vi è arbitrio se la fattispecie ritenuta in prima sede poteva essere dedotta, in maniera sostenibile, dal raffronto di diversi indizi.

Pertanto, il ricorso deve essere considerato irricevibile anche in relazione a questa censura.

                                   7.   Infine, il ricorrente lamenta la presa in considerazione, quale indizio a suo carico, della sua conoscenza di diversi personaggi coinvolti in traffici di automobili rubate.

                               7.1.   Nella sentenza impugnata il giudice di prime cure ha rilevato che “i numerosi contatti, attestati dai relativi numeri di telefonici nella rubrica del cellulare di RI 1, con personaggi coinvolti in traffici di auto rubate, sono ulteriore indizio di conferma della tesi accusatoria” (consid. 3.8, pag. 23). Dopo aver elencato le sei persone in questione (fra cui i già citati TE2, TE1 e TE3), il primo giudice ha osservato che “RI 1 conosce, in parte sin dai tempi che gestiva l’Osteria __________dove si incontravano, quasi tutte le persone di cui sopra, in gran parte sentite dalla Polizia in merito al traffico di auto rubate portate in __________” (sentenza impugnata, consid. 3.8, pag. 23). Inoltre - ha continuato il primo giudice - l’accusato ha detto di non conoscere personalmente solo una delle sei persone elencate, ma di sapere, comunque, “del suo coinvolgimento nelle operazioni di trasporto delle automobili” che, peraltro, gli ha fruttato un soggiorno in carcere in __________ (sentenza impugnata, consid. 3.8, pag. 23-24).  

                               7.2.   Il ricorrente sostiene che, citando le sei persone in questione, il primo giudice ha omesso di precisare che “nessuno di loro ha dichiarato di aver avuto a che fare con il RI 1 per questioni legate al traffico di auto rubate”, cioè ha omesso di precisare una circostanza che dimostra che la cosa non può, senza cadere nell’arbitrio, essere considerata un elemento a suo carico (ricorso, pag. 8). 

                               7.3.   Anche tale censura deve essere disattesa poiché di carattere appellatorio: anche su questa questione, il gravame non ossequia le esigenze di motivazione per un ricorso per cassazione. Non è, infatti, sufficiente sostenere che nessuna delle persone citate in sentenza come coinvolte in traffici di automobili rubate abbia accennato ad una partecipazione di RI 1 in tali traffici per rendere arbitrario la conclusione secondo cui la frequentazione di simili personaggi rappresenta un indizio che può, insieme ad altri, andare a conforto dell’impianto accusatorio.

A titolo abbondanziale, si sottolinea, comunque, che la non arbitrarietà dell’utilizzo di questa circostanza come indizio a carico - da sola certamente non sufficiente ma utilizzabile insieme ad altri è dimostrata dalle dichiarazioni fatte dallo stesso ricorrente sulle proposte di occuparsi di portare auto rubate dall’__________ all’__________ fattegli da un non meglio identificato TE4 (cfr. sentenza impugnata, consid. 3.8, pag. 26).

Anche questa censura è, dunque, irricevibile.

                                   8.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza e vanno, pertanto, posti a carico del ricorrente che rifonderà fr 700.- alla parte civile PC 2.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia                    fr.            800.b) spese complessive               fr.            200.fr.         1'000.sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 700.- alla parte civile PC 2 per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                              La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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