Incarto n. 17.2009.54
Lugano 2 dicembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 12 ottobre 2009 da
RI 1 patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 1° settembre 2009 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 1. settembre 2009 della Corte delle assise correzionali di __________, RI 1 è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta truffa (commessa in correità con terzi) ed è stato condannato, in contumacia, alla pena detentiva di 14 mesi.
B. Motivando con atto 12 ottobre 2009 la dichiarazione di ricorso tempestivamente presentata, RI 1 ha chiesto la revoca, rispettivamente l’annullamento della declaratoria di contumacia e l’assegnazione di un termine per inoltrare e specificare le censure inerenti la sentenza di primo grado.
C. Il ricorso non ha fatto oggetto di intimazione.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
Contro una sentenza pronunciata in contumacia, il ricorso per cassazione è ammissibile limitatamente alla declaratoria di contumacia (CCRP 5.03.2008, inc. 17.2008.14; CCRP 22.11.2005, inc. 17.2005.44; Rep. 1982 pag. 194).
2. Nel ricorso, RI 1 impugna la declaratoria di contumacia “poiché sussistevano già prima del dibattimento elementi sufficienti per poter dichiarare giustificata la sua assenza al processo” (ricorso, pag. 1).
2.1. Nella sua sentenza, dopo avere sottolineato che “né il RI 1, né per esso il suo patrocinatore, hanno istato per un rinvio del dibattimento” e che, in aula, il difensore ha spiegato che il suo patrocinato non si è presentato al dibattimento non avendo i mezzi finanziari per pagare il viaggio dal __________ (dove risiede) al Ticino senza, però, formulare “alcuna istanza di dispensa ex art. 229 CPP “ e senza sollevare “obiezioni a che si procedesse nelle forme contumaciali nei confronti del suo assistito”, il primo giudice, ritenuta ingiustificata l’assenza dell’imputato, ha deciso di procedere nelle forme previste dagli art. 308 e seg. CPP (sentenza di primo grado, pag. 23 e 24).
2.2. Nel suo allegato, dopo avere rilevato come la sua precaria situazione finanziaria – definita al limite dell’indigenza – risulti in modo chiaro dalla sentenza con cui la CRP l’ha ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e sottolineando come tale sentenza fosse nota al primo giudice poiché agli atti del procedimento quale AI167, il ricorrente sostiene che questi avrebbe dovuto accogliere “la richiesta di dispensa inoltrata con scritto del 12 luglio 2009” poiché “vi erano gli estremi già prima dell’inizio del dibattimento per poter ritenere il ricorrente assente giustificato”. Pertanto – conclude il ricorrente – il primo giudice “è incorso in errore decidendo di procedere in assenza dell’accusato” (ricorso, pag. 2).
2.3. Giusta l’art. 312 CPP – applicabile agli assenti o a chi si è reso latitante dopo la trasmissione dell’atto di accusa al presidente della Corte – se l’accusato non si presenta, la Corte d’assise, verificata la regolarità della citazione, procede al giudizio in pubblica udienza, assumendo i mezzi di prova necessari, sentiti il procuratore pubblico, la parte civile e il difensore. In applicazione dell’art. 313 CPP, nello stesso modo si procede contro un accusato a piede libero che, regolarmente citato, non compare all’udienza della Corte. Tuttavia – precisa l’art. 313 cpv. 2 CPP – quando la Corte ritenga che l’accusato è impedito di comparire per i motivi di cui all’art. 237 CPP, può, sentiti il procuratore pubblico e il difensore, rinviare il processo.
2.4. Come indicato al consid. 2.1., in applicazione dell’art. 288 lett. b CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per vizi essenziali di procedura a condizione che il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile.
In concreto, ciò non è il caso: la pretesa irregolarità non è stata eccepita appena possibile, cioè all’inizio del dibattimento.
Gli atti indicano, in effetti, che il patrocinatore del ricorrente ha avallato la scelta procedurale fatta dal presidente della Corte nella misura in cui risulta dal verbale del dibattimento che l’avv. PA 1, non soltanto ha dato atto della correttezza della citazione, ma non ha sollevato obiezione alcuna alla decisione di procedere nei confronti del suo assistito nelle forme contumaciali giusta gli art. 308 e seguenti CPP (verb. dib. pag. 2).
Quasi inutile è, quindi, rilevare che, in questo modo, il patrocinatore del ricorrente ha rinunciato a chiedere, al dibattimento, che il primo giudice decidesse su quella che, in sede di ricorso, egli chiama “richiesta di dispensa inoltrata con scritto del 12 luglio 2009”: dolersene ora non è più ammissibile.
In queste condizioni, il ricorso deve essere considerato irricevibile in quanto la censura ex art. 288 lett. b CPP è stata sollevata tardivamente.
3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.b) spese complessive fr. 200.fr. 600.sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.