Incarto n. 17.2009.45
Lugano 15 dicembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 31 luglio 2009 da
RI 1
contro il decreto emanato nei suoi confronti il 17 luglio 2009 dal Giudice dell'applicazione della pena
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Considerato che: - con decreto 17 luglio 2009, il GIAP ha commutato in 3 giorni di pena detentiva le multe emesse a carico di RI 1 dall’Ufficio giuridico della circolazione con i decreti n. 7796 del 16.3.2007, n. 7797 del 16.3.2007, n. 15368 del 1.6.2007, n. 25640 del 28.9.2007, n. 31000 del 30.11.2007 e n. 139 del 18.1.2008 per complessivi fr 330.-;
- con ricorso 31 luglio 2009, RI 1 ha chiesto che il decreto 17 luglio 2009 venga annullato avendo egli provveduto al pagamento dell’importo di fr 350.- il 10 giugno 2009, e cioè entro il termine che gli era stato assegnato il 19 maggio precedente dallo stesso giudice dell’applicazione delle pene e misure;
- dalla documentazione prodotta con il ricorso emerge che, effettivamente, RI 1 ha provveduto a pagare le multe di cui sopra nel termine che gli era stato impartito dal GIAP;
pertanto
decide: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, il decreto di commutazione della multa in pena detentiva emanato dal GIAP il 17.7.2009 è annullato.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.