Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.05.2009 17.2009.15

May 4, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·8,450 words·~42 min·5

Summary

Violenza carnale; principio "in dubio pro reo"; arbitrio nell'accertamento dell'esistenza di un elemento oggettivo del reato (penetrazione) e nella valutazione della credibilità della vittima

Full text

Incarto n. 17.2009.15

Lugano 4 maggio 2009/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 20 marzo 2009 da

 RI 1 sedicente  patrocinato dall'  PA 1    

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28 gennaio 2009 dalla Corte delle assise criminali  

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza 28 gennaio 2009, la Corte delle assise criminali  ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:

atti sessuali con fanciulli per avere, il 7 giugno 2008, presso il parco del __________, baciato sulla bocca, sul viso e sul ventre PC 1, nata il 26.4.1994;

violenza carnale, per avere, il 7 giugno 2008, presso il parco del __________, rendendola inetta a resistere, costretto PC 1 a subire la congiunzione carnale;

infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, il 7.6.2008, detenuto, procurato e messo a disposizione della marijuana per una fumata collettiva con PC 1 e una sua amica minorenne;

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, il 7 giugno 2008, consumato della marijuana.

In applicazione della pena, la Corte ha condannato RI 1 alla pena detentiva di 3 anni e 10 mesi e a versare alla PC fr. 15.000.- quale risarcimento del torto morale subìto e fr. 7676,40 per spese legali.

                                  B.   In sintesi, i fatti accertati dalla Corte di prime cure sono i seguenti.

                                   1.   Dai considerandi della sentenza dedicati alla descrizione della vita dell’imputato, si apprende che RI 1 (10.9.1989), cittadino iraniano di etnia curda, è giunto in Svizzera quale richiedente l’asilo nel dicembre 2006 senza documenti d’identità e che, al momento del giudizio di prima sede, la sua domanda d’asilo era ancora inevasa.

Continuando nella lettura, si apprende, poi, come l’imputato abbia dato della sua storia versioni discordanti che collimano fra loro unicamente sul fatto che dispone di una ridotta scolarità, che non ha appreso alcuna professione e che, prima di fuggire dall’Iran, egli era dedito al commercio di filmati pornografici scaricati da internet (attività illecita in __________).

Si apprende, poi, come RI 1 da noi non abbia mai lavorato e come la Corte non abbia ritenuto credibili le sue affermazioni di avere inutilmente (siccome privo di un permesso di lavoro) cercato un’occupazione poiché egli “non ha saputo sostanziare in alcun modo queste ricerche” mentre dall’inchiesta emerge “un diverso svolgimento delle sue giornate, trascorse in prevalenza a __________” cercando di fare la conoscenza di giovani ragazze al dichiarato scopo di trovare una donna che, sposandolo, gli permettesse di rimanere in Svizzera (sentenza, consid. 2 e 3 pag. 8 e 9).

                                   2.   Venendo ai fatti di cui all’atto di accusa, la Corte ha accertato come la mattina del 6 giugno 2008 PC 1 (nata il 26 aprile 1994) si sia allontanata (senza permesso: cfr. trascrizione dell’audizione di PC 1 pag. 1; AI13, verbale 26.6.2008 __________) dall’Istituto __________ dove era collocata. Giunta a __________ , la ragazza incontrò __________ , un’ex-compagna di scuola. Insieme, le due ragazze incontrarono, poi, l’accusato che __________ già conosceva. I tre decisero di recarsi alla stazione FFS per acquistare della marijuana (__________ aveva 50.- fr. che voleva destinare a tale acquisto). Siccome alla stazione non trovarono quanto volevano, i tre si diressero al vicino parco del __________dove l’accusato riuscì a procurarsi un po’ di marijuana - “ a suo dire, regalatagli da uno spacciatore arabo” (sentenza, consid. 9 pag. 12) – che, sùbito, fumarono insieme.

                                   3.   Secondo la Corte di prime cure, lo spinello fumato incise “pesantemente in senso negativo sulla lucidità” di PC 1 (sentenza consid. 11 pag. 13).

Su questa questione, la Corte, dopo avere ricordato che __________ l’aveva vista “molto stona”, che l’altra amica (__________) ha pure detto di averla vista “proprio stona (…) era pallida e parlava in modo confusionale” e che __________ (direttore __________cui PC 1 si rivolse quella sera) ha riferito che la ragazza “era molto confusa, parlava con la bocca impastata e il racconto era frammentario” ed ha detto di avere  constatato che “era alterata, confusa, sonnolenta, rallentata nell’esprimersi”, ha “ritenuto attendibile il racconto di PC 1 al riguardo delle proprie condizioni dopo l’assunzione dello stupefacente, accertando come essa sia stata dapprima addirittura semi incosciente e sia rimasta ancora per ore in stato confusionale, visibilmente alterata” (sentenza consid. 11 pag. 13, 14 e 15).

                                   4.   Secondo quanto accertato dalla prima Corte, dopo avere fumato lo spinello, l’accusato e PC 1 giocarono “a guardarsi negli occhi” per poi “forse per iniziativa della stessa PC 1” baciarsi  ripetutamente davanti ad __________. Dopo un po’ – secondo la Corte, “per vergogna nei confronti dell’__________ che rideva di loro” - l’accusato chiese ad PC 1 di appartarsi. Insieme, i due si allontanarono di una ventina di metri e raggiunsero il retro della torretta “dove non potevano essere visti da __________” (sentenza consid. 12 pag. 15).

Secondo l’ipotesi accusatoria confermata dalla prima Corte, in quel luogo, l’imputato costrinse PC 1 a subire la congiunzione carnale.

                                         Poi, “PC 1 e l’accusato sono (…) tornati da __________, abbracciati” e, visto che aveva iniziato a piovere forte, i tre hanno deciso di tornare alla stazione FFS. “Il prevenuto ed PC 1 hanno camminato abbracciati in quel modo sino in stazione” dove, insieme, sono entrati nel negozio __________ per acquistare “qualcosa da mangiare e da bere” (sentenza consid. 14 pag. 17).

Usciti dal negozio, __________ se ne andò per i fatti suoi, lasciando l’amica in compagnia dell’imputato. Subito, però, alla coppia si accodarono un’amica di PC 1 (__________) ed altre due ragazze e, insieme, andarono al buffet della stazione per bere qualcosa.

PC 1 e __________ andarono insieme alla toilette. In quel luogo, PC 1 disse all’amica di essere stata violentata dall’imputato all’autosilo __________.

                                         L’imputato, “visto il prolungarsi dell’assenza di PC 1” raggiunse le due ragazze nella toilette “anche per avvisare che era prossima la partenza del treno per __________ che egli intendeva prendere con PC 1”. Poi, tutti insieme, lasciarono il buffet e, all’esterno, le ragazze si separarono dall’uomo e raggiunsero “la zona delle scuole del __________, sottostante la stazione delle FFS, dove le tre amiche di PC 1 non hanno ritenuto inadatto alla situazione fumarsi uno spinello” (sentenza consid. 16 pag. 18).

In seguito, PC 1 ha inviato due SMS a __________ (direttore dell’Istituto __________ dove era stata collocata per circa 5 anni prima di essere trasferita allo __________) in cui diceva di avere “fumato troppo” e di essere stata violentata. __________ chiamò subito la ragazza “constatandone lo stato confusionale e tentando invano di farsi dire dove essa si trovasse con esattezza” (sentenza consid. 16 pag. 18).

Poco dopo, PC 1 raggiunse l’abitazione di __________ (che aveva, nel frattempo, chiesto l’intervento della polizia) cui riferì “della violenza subita nei medesimi termini riferiti da __________” (sentenza consid. 17 pag. 19).

La stessa sera, PC 1 è stata sottoposta ad esame medico (sentenza consid. 18 pag. 18).

                                   5.   RI 1 è stato arrestato il 9 giugno 2008.

Sin dal suo primo interrogatorio, l’uomo ha negato di avere costretto PC 1 a subire la congiunzione carnale. In particolare, alla domanda volta a sapere “se aveva fatto sesso” con la ragazza, ha risposto “sesso, sesso no, baciare così si” (AI3 pag. 4). Nel suo secondo interrogatorio (avvenuto il 12 giugno 2008), l’imputato ha raccontato con maggiori dettagli quanto fatto con __________, precisando – a sostegno della sua tesi secondo cui lui non aveva costretto la ragazza a nulla che lei non volesse – che, nel tragitto dal parco __________alla stazione lui ed PC 1 avevano camminato abbracciati, che si erano ancora baciati e che avevano continuato a farlo anche all’interno del negozio __________.

In seguito, nel verbale 30 luglio 2008, l’accusato, nuovamente ribadendo agli inquirenti la sua tesi, ha precisato che “il filmato del __________ può dimostrare che io non l’ho violentata perché dentro il negozio ci siamo baciati” (AI 14 pag. 5).

Le riprese video dell’interno del negozio non sono state acquisite agli atti perché “al momento della richiesta, non erano più disponibili le registrazioni del pomeriggio del 7 giugno 2008”. (sentenza consid. 15 pag. 17; cfr. rapporto di segnalazione 10.11.2008).

I due dipendenti del negozio __________ che erano in servizio il 7 giugno 2008 sono stati sentiti soltanto il 29 agosto 2008 e il 15 settembre 2008 – cioè, “parecchio tempo dopo” i fatti (sentenza consid. 15 pag. 17) – e non hanno confermato le affermazioni dell’accusato.

                                  C.   RI 1 ha presentato, il 29 gennaio 2009, dichiarazione di ricorso contro la sentenza 28.1.2009, che lo ha, in particolare, dichiarato autore colpevole di violenza carnale.

Egli ha motivato la sua dichiarazione di ricorso con l’allegato presentato il 20 marzo 2009.

Sostenendo l’arbitrio nell’accertamento dei fatti e l’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza, egli ha chiesto, in via principale, con l’annullamento dei dispositivo 1.1., 1.2., 2.1., 2.2. e 2.3., il suo proscioglimento dalle accuse, eventualmente, il rinvio degli atti ad una nuova Corte per un nuovo giudizio.

In via subordinata, egli ha chiesto il riconoscimento di una scemata imputabilità e la condanna alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi.

                                  D.   Il procuratore pubblico, con scritto 25 marzo 2009, senza svolgere particolari osservazioni, ha chiesto la reiezione del gravame.

                                  E.   La parte civile, con osservazioni 14 aprile 2009, ha postulato la reiezione del gravame nella misura in cui esso fosse ritenuto ricevibile.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).

Perché un accertamento possa essere definito arbitrario, non è sufficiente che esso sia manchevole, discutibile o finanche inesatto. E’ necessario che esso sia manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag., 219, 129 I 173 consid. 3 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30;  112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1; 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

Il principio "in dubio pro reo" è un corollario della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti ONU II. Esso trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio. Per quanto riguarda l'onere probatorio, esso impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Al proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce – come il Tribunale federale – di libero esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87).

Riferito alla valutazione delle prove - cui nel caso di specie il ricorrente si richiama - esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38).

Sotto questo profilo il principio "in dubio pro reo” ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 41). Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue conclusioni non corrispondano alla versione dell'istante e siano comunque sostenibili nel risultato. Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell'arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2).

                                   2.   Nel suo allegato, il ricorrente ha sostenuto che la Corte è caduta in arbitrio nell’accertamento di numerosi fatti, in particolare nell’accertamento secondo cui, dietro la torretta, vi fu un rapporto sessuale con penetrazione.

Dal canto suo, la PC ha sostenuto che le censure ricorsuali sono di chiara matrice appellatoria e che, pertanto, il ricorso va, per la sua maggior parte, dichiarato irricevibile.

                               2.a.   Procedendo all’accertamento di quanto avvenuto dietro la torretta, la Corte di prime cure ha, dapprima, sottolineato come l’accusato abbia detto “che non vi sarebbe stato alcun rapporto sessuale con PC 1” e che “i due si sarebbero solo baciati ed avrebbero parlato” e come, solo successivamente, egli abbia precisato “di avere baciato PC 1, di essere stato abbracciato a lei e di avere toccato la sua testa e la sua schiena mentre che non avrebbe toccato le di lei parti intime” ed ancora, soltanto in seguito, abbia ammesso di averne forse toccato la pancia, ma soltanto perchè “la maglietta che ella indossava era corta” e come, infine, abbia escluso “oltre ad ogni ipotesi di atto sessuale, di averla baciata sull’addome” (sentenza consid. 13 pag. 16).

                                         In seguito, la Corte ha rilevato come PC 1 abbia, invece, dichiarato che “il prevenuto, approfittando delle sue predette condizioni alterate, l’ha appoggiata alla parete della torretta e, sorreggendola, le ha slacciato i pantaloni e, quindi, nonostante la sua (flebile) opposizione, l’ha violentata in piedi stando di fronte a lei” (sentenza consid. 13 pag. 16).

Prima di procedere alla valutazione della credibilità delle versioni dei fatti rese dai due protagonisti della vicenda, la Corte ha elencato i risultati degli esami cui PC 1 è stata sottoposta rilevando, dapprima, come all’esame visivo siano stati riscontrati arrossamenti su entrambi i fianchi all’altezza del pube, oltre ad un livido (anteriormente) e un arrossamento (posteriormente) sulla gamba sinistra e come l’esame del blu di toluidina abbia rilevato microlesioni sui genitali esterni “senza possibilità di attribuirle ad uno specifico rapporto sessuale”. Continuando, la Corte ha aggiunto che “il prelievo effettuato sulla parte esterna della vagina” esaminato dall’Istituto di medicina legale ha “rilevato, oltre al DNA di PC 1, minime quantità (geringste Spureri) di DNA maschile, tali da non potersi escludere la loro appartenenza all’accusato” ritenuto come, in seguito, sia stato precisato che la probabilità che il DNA lì rinvenuto sia dell’accusato è 1400 volte superiore a quella dell’appartenenza ad un altro soggetto maschile.

La Corte ha, poi, aggiunto che “la ricerca di DNA all’interno della vagina ha dato risultato negativo, per il che si è rinunciato all’esame del prelievo effettuato dalla cervice” e che “in nessuno dei campioni esaminati (come nemmeno sui vestiti di PC 1) sono state trovate tracce di sperma” (sentenza consid. 19 pag. 20).

                                         Discutendo i risultati di tali analisi mediche, la Corte ha concluso che “la valutazione delle risultanze delle indagini mediche e scientifiche conduce ad accertare che esse non smentiscono la versione dei fatti di PC 1, mentre che sono insanabilmente in contraddizione con quanto sostenuto dall’accusato” poiché, secondo la versione da questi sostenuta, “non vi sarebbe motivo per cui il suo DNA si possa trovare sull’addome di PC 1. Tolto, forse, un tocco involontario per il motivo che la maglietta era corta, egli nega, in effetti, di avere baciato l’addome della ragazza, mentre che essa l’ha affermato durante la visita medica”. Inoltre e soprattutto – continua la prima Corte – la versione dell’accusato non fornisce alcuna valida spiegazione per la presenza del suo DNA sulla parte esterna della vagina di PC 1. E – proseguono i primi giudici – “gli altri predetti elementi oggettivi, gli arrossamenti sui fianchi e la positività all’esame blu di toluidina (…) sono compatibili con l’ipotesi di un frettoloso rapporto sessuale, consumato in piedi, afferrando e sostenendo con vigore una vittima (del peso di ca 70 kg) quasi totalmente debilitata dall’assunzione dello stupefacente e che, pertanto, stenta a reggersi in piedi” (sentenza consid. 20 pag. 20 e 21).

                                         Sul mancato ritrovamento, non soltanto di sperma, ma anche di tracce di DNA all’interno della vagina, la Corte di prime cure, rispondendo ad una contestazione della Difesa secondo cui “sin dall’inizio del coito vi sarebbe fuoriuscita di liquido seminale”, ha affermato che “premessa l’assenza di ogni fondamento scientifico della tesi addotta (…) in procedimenti come quello in esame il raffronto della credibilità delle affermazioni di presunta vittima e presunto autore costituisce prova sufficiente delle circostanze fattuali litigiose”. La Corte ha continuato il suo argomentare per respingere l’obiezione della Difesa aggiungendo che “il senso della disponibilità di sempre più accurati metodi di indagine scientifica non è quello di aggravare il carico probatorio dell’accusa sino a porle obbligo di dimostrare anche dal profilo scientifico l’inoppugnabilità dell’imputazione, ma solamente quello di fornire a chi è chiamato a giudicare dei riscontri tali da permettere di confortare o escludere il fondamento delle rispettive tesi di parte”. Pertanto – ha proseguito la Corte – “la prova scientifica così letta non sconfessa per nulla le affermazioni della giovane (ed anzi le conforta) mentre che nuoce in maniera irreparabile alla credibilità del prevenuto, già vacillante”. Ciò detto, la Corte, cercando ragioni che possano giustificare il mancato ritrovamento del DNA dell’accusato all’interno della vagina di PC 1, ha affermato  che “ve ne possono essere diverse compatibili con la tesi accusatoria e migliori dell’errato sillogismo difensivo, quali l’eventualità che all’interno della vagina non si sia depositato DNA di RI 1 nonostante il contatto sessuale (in tal senso il riscontro per cui anche le tracce all’esterno erano minime) oppure quella per cui l’eventuale modica presenza di DNA in quella zona sia stata lavata via allorché PC 1 ha urinato nelle ore intercorse tra i fatti in discussione e la visita medica” (sentenza consid. 21 pag. 22 e 231).

                                         Procedendo, poi, alla valutazione delle due versioni dei fatti, la Corte ha sottolineato come il racconto di PC 1 sia risultato credibile poiché “deposto in maniera lineare, priva di contraddizioni” ritenuto che “lo stato alterato” della ragazza, la “notevole riduzione delle capacità sensoriali causata dall’assunzione dello stupefacente” ne giustifica “la natura frammentaria”.  

                                         Inoltre – ha aggiunto la Corte – tutto quanto raccontato dalla ragazza “ha trovato conferma  nelle parole dei testi (…) e non risulta smentito da alcuna altra risultanza d’inchiesta” (sentenza consid. 22 pag. 23).

                                         A questa prima considerazione, la Corte di primo grado ha aggiunto che “le parti potenzialmente non congruenti della sua versione, ed in specie il fatto che essa non abbia detto nulla alla __________ e si sia ulteriormente accompagnata con l’RI 1 sino in stazione , come pure il fatto che la __________ nulla abbia percepito dell’avvenuta violenza, sono (…) ampiamente spiegabili proprio con il predetto stato alterato di PC 1 (…) e con lo stato comunque parzialmente alterato anche della __________” ritenuto, inoltre, che non può essere “escluso nemmeno un possibile legittimo timore di PC 1 per la persistente presenza dell’accusato (in tal senso la deposizione __________) ed è assodato (stante il vuoto probatorio al riguardo del passaggio dei tre all’interno del negozio __________) che non appena PC 1 ha avuto una concreta opportunità di rivelare la violenza subita e di affrancarsi della presenza dell’accusato essa, seppure ancora molto stordita, l’ha prontamente colta chiedendo l’aiuto di __________” (sentenza consid. 22 pag. 24).

                                         Nemmeno il fatto che PC 1 abbia detto alla __________ di essere stata violentata all’interno dell’autosilo __________ ha scosso la Corte: essa ha ritenuto la cosa “irrilevante”, anzi “indicativa dello stato confusionale sfruttato dal prevenuto” e altrettanto irrilevante ha considerato il fatto che l’__________ ha detto di non avere sentito PC 1 dire che voleva chiamare l’ambulanza (sentenza consid. 22 pag. 24).

                                         Per contro, l’imputato è apparso “privo di credibilità agli occhi della Corte” poiché “risulta avere mentito sulle circostanze (…) della conoscenza dell’età di PC 1, della somministrazione dello stupefacente alle due ragazze, del suo effetto su PC 1” (sentenza consid. 22 pag. 24) nonché su una serie di altre circostanze indicate nei primi considerandi della sentenza.

                               2.b.   Dapprima, in riferimento evidente, pur se implicito, alla valutazione di credibilità dell’imputato, nel ricorso si sostiene che la Corte è caduta in arbitrio ravvisando un’incongruenza fra il suo dichiararsi omosessuale e il suo dichiarato desiderio di trovare una donna da sposare per poter così rimanere in Svizzera.

                                         L’argomentazione della Corte è – secondo il ricorrente – “priva di fondamento” poiché “è risaputo che un gran numero di persone omosessuali risultano sposate con figli” e, per lui, “il matrimonio non è altro che un mezzo per ottenere il permesso di soggiornare legalmente nel nostro paese” (ricorso pag. 2)

                               2.c.   La Corte di prime cure, nel considerando in cui ha trattato dell’interesse dell’imputato per le donne, ha rilevato che l’imputato, più volte, aveva dichiarato di voler trovare una donna “che poi riesca a farmi ottenere un documento per restare in Svizzera (…) salvo poi contraddirsi asserendo, in risposta alla domanda se la presunta vittima dello stupro gli piacesse fisicamente, che “non mi piacciono le donne, in qualsiasi forma fisica siano” tentando la difficile conciliazione fra il più volte manifestato (e attestato da terzi) interesse per le ragazze e la dichiarata omosessualità. Di questa , però, nell’incarto non c’è traccia” (sentenza consid. 3 pag. 9).

                               2.d.   Come sostenuto dal ricorrente, rilevare l’esistenza di una “difficile conciliazione” fra l’essere omosessuale e – per usare le parole della Corte  - “il più volte manifestato interesse per le ragazze” significa non avere dato alle dichiarazioni dell’imputato il senso che ad esse, prese nel loro complesso, va dato sulla scorta di una lettura attenta, oggettiva e non unilaterale.

                                         Nella misura in cui RI 1 ha ripetutamente dichiarato di essere alla ricerca di una donna da sposare allo scopo di ottenere il permesso per rimanere in Svizzera, non vi è contraddizione – né logica né fattuale - fra la ricerca di una ragazza da sposare e il pretendere d’essere o l’essere omosessuale.

                                         Pertanto, utilizzare una simile argomentazione nel contesto della valutazione della credibilità delle dichiarazioni dell’imputato e in quello più generale dell’accertamento dei fatti significa cadere in errore.

Tuttavia, da quest'incongruenza - relativa soltanto ad uno degli elementi considerati dalla Corte come indiziante la non credibilità dell'accusato - non può essere dedotto nulla di decisivo per il giudizio.

                               2.e.   Continuando nel suo esposto, il ricorrente sostiene che la Corte non poteva, senza cadere in arbitrio, ritenere credibile la versione dei fatti data da PC 1 nonostante le numerose sue contraddizioni.

Rileva, peraltro, che, se gli inquirenti avessero verificato tempestivamente le sue dichiarazioni riguardo i baci e gli abbracci scambiati con PC 1 all’interno del negozio __________, non si sarebbe, ora, di fronte al “vuoto probatorio” di cui la Corte parla al consid. 22 della sentenza ma si sarebbe di fronte all’evidenza di un’altra delle circostanze che, insieme al comportamento tenuto dalla ragazza prima e dopo l’essersi appartata con RI 1 dietro la torretta, depongono contro la tesi di una violenza carnale.

Inoltre, censura d’arbitrio le considerazioni fatte dalla Corte di prime cure riguardo i risultati delle analisi mediche.

Rileva, dapprima, come incomprensibilmente la Corte non abbia tratto le dovute conclusioni dal fatto che su nessuno dei campioni esaminati – e, fra questi, vi sono gli abiti della ragazza ed anche le mutande dell’imputato – sono state trovate tracce di sperma.

Continua, poi, sottolineando come la Corte sia caduta in arbitrio ritenendo non soltanto irrilevante, ma anzi confortante, il racconto di PC 1, il mancato ritrovamento di DNA maschile all’interno della vagina della ragazza. Questo perché “è notorio e scientificamente dimostrato che in un rapporto sessuale con penetrazione” – anche se l’eiaculazione è avvenuta all’esterno della vagina – “ rimangono tracce di sperma (contenute nel liquido seminale) e di DNA all’interno della vagina” .

                                         In effetti – continua il ricorrente – “contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, si ribadisce che il liquido seminale, prodotto dalle vescichette seminali situate sopra la prostata, contiene sufficienti spermatozoi per procurare una gravidanza; tale liquido seminale fuoriesce e viene emesso all’interno della vagina dopo pochi secondi dalla penetrazione.” Pertanto – prosegue il ricorrente – se vi fosse stato un rapporto con penetrazione, anche se con eiaculazione fuori dalla vagina così come al racconto della ragazza, si sarebbero dovute trovare all’interno della vagina tracce di DNA e di sperma così come attestato dal dott. __________ nello scritto prodotto al dibattimento (doc dib. 2) in cui si legge che tali tracce si ritrovano per un lungo tempo, e nei recessi, anche dopo lavaggi ed abluzioni, anche fino a 3 giorni o più. A proposito dello scritto del dott. __________, il ricorrente precisa che, “contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, l’attestazione del dott. __________ non si riferisce unicamente all’ipotesi di un’eiaculazione all’interno della vagina, ma anche all’emissione di sperma contenuto nel liquido seminale” (ricorso pag. 4).

                                         Infine, il ricorrente censura di arbitrio la considerazione della Corte secondo cui il mancato ritrovamento di tracce di DNA all’interno della vagina può essere spiegato con il fatto che le tracce lasciate da RI 1 potrebbero essere state lavate via allorché PC 1 ha urinato nello ore intercorse tra i fatti in discussione e la visita medica.

                                         Questa affermazione – sostiene il ricorrente – “è grossolanamente errata: essa ignora clamorosamente le conoscenze di base dell’apparato urinario femminile. Ogni donna sa che urinando non viene toccata la parte interna della vagina. L’uretra femminile mette in comunicazione la vescica urinaria e il vestibolo della vagina; pertanto, l’urina emessa non può penetrare in vagina in nessun modo. L’urina viene eliminata direttamente all’esterno senza alcun contatto con le strutture vaginali” (ricorso pag. 4).

                                2.f.   La Corte di prime cure ha accertato che PC 1 ha dichiarato che RI 1, “l’ha violentata in piedi stando di fronte a lei” (sentenza consid. 13 pag. 16).

Quest’accertamento è arbitrario.

La ragazza, nella sua unica deposizione, non ha detto quanto ritenuto dalla Corte.

PC 1, in realtà, di quanto successo dietro la torretta, ha detto quel che segue:

"  E poi siamo andati lì, alla torre, dietro quella torre lì, che erano forse duecento metri, cento metri di distanza da lei, dietro. E lui ha cominciato a baciarmi ancora e poi ho sentito che cominciavo a crollare e andava sempre peggio, non capivo più niente, e poi lui vedevo che continuava a baciarmi e tutto. Fino a che ho cominciato a crollare proprio giù: Lui vedevo che mi teneva un po’ e continuava però a baciarmi fino a che gli ho detto “chiama l’ambulanza perché non mi sento bene”. Poi lui mi ha detto “si, si la chiamo” E ho visto che cominciava a slacciarsi i pantaloni. Poi dopo sono andata via di nuovo e poi quando ho ripreso un po’…ho guardato, lui stava … no gli ho detto “chiama l’ambulanza” poi lui invece stava … mi stava slacciando a me i pantaloni, l’ho … sono riuscita a dirgli di no, però, sai non era un no, non riuscivo bene a parlare (incomprensibile) no, così, no? E lui ha detto: “ok” , la prima volta. Poi dopo ho aperto di nuo… cioè sono andata via ancora, poi ho aperto gli occhi , poi ho visto che mi stava tira… era … la cintura era già slacciata, la mia, poi gli ho detto di no, di chiamare l’ambulanza. E lui dopo: “si, si” Poi un’altra volta sono andata via, poi sono ritornata e gli ho detto “chiama l’ambulanza perché non sto per niente bene” . E lui eh… penso che era già venuto. E però era un po’ lontano, penso che non è venuto dentro. Perché l’ho visto lontano, che ..ehm… non so come spiegare. Praticamente stava sborrando di fuori, così, no? (trascrizione audizione PC 1 8.6.2008 2 in fine e 3)

Poi, rispondendo alle domande dell’interrogante, PC 1 ha detto:

"  dopo siamo andati a fare il giro, ha cominciato a baciarmi, ma lì ho cominciato a crollare.

I:    E co.. e come ti ha baciato?

V:   Beh, un po’ in .. (incomprensibile) viso, in bocca, anche sulla pancia, e poi non mi ricordo più (incomprensibile) non lo so. Perché dopo era il momento che sono svenuta, un po’ così.

I:    Ehm… il bacio su..ehm bocca, con o senza lingua?

V:   Penso con la lingua, si.

I:    Poi mi dici che ogni tanto andavi via: “sono andata via”. Che cosa intendi dire con questo?

V:   E che sono come svenuta, cioè vedevo tutto bianco, vedevo tutto che girava, però non vedevo più niente, cioè… nero e bianco

(…)

I:    Poi, tu dici che hai visto che lui… non ti è venuto dentro, giusto?

V:   No, quello che ho vi… mmm … non sono sicura, però io ho visto, così di sfuggita, che stava sborrando di fuori” (trascrizione audizione PC 1 8.6.2008 6 in fine e 7).

Dunque, la ragazza non ha detto che RI 1 le ha inserito il pene nella vagina.

Dopo avere parlato di baci, PC 1 ha soltanto detto di avere visto l’uomo slacciare i suoi pantaloni e, poi, quelli di lei e, quindi, di averlo visto “un po’ lontano” che “praticamente stava sborrando di fuori” precisando, poi, di avere solo “visto, così, di sfuggita – senza, peraltro, essere sicura - che stava sborrando di fuori”.

Di un inserimento del pene in vagina la ragazza non ha parlato.

                                         Nelle sue considerazioni , la Corte ha attribuito “la natura frammentaria del racconto di PC 1” – cioè, il non detto – alla “notevole riduzione delle capacità sensoriali causata dall’assunzione dello stupefacente” (sentenza consid. 22 pag. 23).

Indipendentemente dall’accertamento – che lega questa Corte – secondo cui quello spinello ebbe sulle capacità sensoriali della ragazza un effetto devastante, non si può che constatare che PC 1 non ha parlato di penetrazione.

Non ha detto né di avere sentito né di avere visto RI 1 inserirle il pene nella vagina.

                                         La ragazza – stando al suo racconto – ha unicamente visto RI 1 “cominciare a slacciarsi i pantaloni”, poi lo ha visto mentre stava slacciando a lei i pantaloni e, infine, lo ha visto, ma “un po’ di sfuggita” e senza esserne sicura, “lontano” (o “un po’ lontano”) – cioè, non vicino a lei – mentre stava eiaculando “di fuori”.

Null’altro.

Dedurre da queste affermazioni – le sole fatte dalla ragazza sul momento topico – che PC 1 ha detto di essere stata violentata – ciò che, in diritto, presuppone la penetrazione, cioè l’inserimento del pene nella vagina – è arbitrario perché equivale a dare alle parole della ragazza un significato che ad esse non può oggettivamente essere dato.

E’ vero che, nella toilette del __________ PC 1 ha detto a __________ di essere stata violentata da RI 1, che più tardi, la ragazza ha ripetuto di essere stata violentata a __________ e, più tardi ancora, quella stessa sera lo ha ripetuto agli inquirenti e ai medici che l’hanno visitata.

Ma, nella misura in cui, per sua stessa ammissione, nella sua audizione avvenuta l’8 giugno 2008, cioè il giorno successivo, descrivendo quanto accaduto dietro la torretta, PC 1 ha raccontato tutto quel che ha percepito e/o visto di quella situazione, forza è concludere che con quel “mi ha violentato” la ragazza non ha fatto altro che qualificare i fatti che ricordava.

Ora, i fatti che PC 1 stava qualificando con quel “mi ha violentata” possono essere soltanto quelli descritti perché lei – a quel momento come in seguito - non ne ricordava altri poiché non ne aveva visto né percepito altri.

E i fatti descritti da PC 1 – i soli che lei ha visto e percepito come accaduti – non comprendono, al di là del loro soggettivo carico emotivo, la penetrazione del pene in vagina.

E, ancora, non va dimenticato che PC 1 ha dato quella qualifica ai fatti che ricordava in un contesto emotivamente esasperato e mentre era – secondo gli accertamenti della Corte di prime cure - in stato confusionale.

Senza ulteriori elementi indizianti, ai fatti descritti dalla stessa protagonista nulla può essere aggiunto – nemmeno per colmare quelle che la Corte di prime cure ha ritenuto essere lacune dovute alla riduzione delle sue capacità sensoriali -  senza cadere in arbitrio.

Non è, inoltre, nemmeno possibile dedurre, senza cadere in arbitrio, che ci sia stata un’introduzione del pene in vagina dal fatto che RI 1 – sempre stando al racconto della ragazza - ha slacciato i pantaloni di entrambi: lo slacciare i pantaloni, in contesti simili a quelli descritti, non necessariamente ha come seguito un rapporto sessuale con penetrazione.

Inoltre, va osservato che, stando al racconto della ragazza, RI 1 ha eiaculato quando era “lontano” o “un po’ lontano da lei”.

Né gli inquirenti né i primi giudici hanno ritenuto necessario chiedere alla ragazza di precisare cosa volesse dire con quei termini.

Pertanto, quei termini bisogna prenderli per il loro significato letterale e immediato e accertare che – secondo la versione data dalla stessa ragazza (e volendo dimenticare quel “di sfuggita” e “non sono sicura”) - RI 1 ha eiaculato mentre era lontano o almeno un po’ lontano da lei.

Questa lontananza spaziale – provata anche dal fatto che non sono state trovate tracce di sperma nemmeno sui vestiti di PC 1 depone contro l’ipotesi di una penetrazione.

Va, qui, precisato che le considerazioni sul luogo in cui sarebbe avvenuta – secondo la ragazza - l’eiaculazione di RI 1 non tengono ancora conto del fatto che la stessa PC 1, rispondendo alle domande dell’interrogante su tale questione, ha detto di non essere sicura di quel che aveva visto e che, comunque, lo aveva visto solo di sfuggita (trascrizione audizione PC 1 8.6.2008 7).

Pertanto, considerando lo stato di alterazione sensoriale in cui versava la ragazza (così come accertato dalla Corte di prime cure) e considerando che non sono state trovate tracce di sperma su nessuno dei campioni esaminati (e, fra questi, vi erano anche le mutande dell’imputato) non è peregrino chiedersi se quel che ha visto PC 1 fosse davvero un’eiaculazione.

Nemmeno le analisi mediche e specialistiche effettuate hanno rilevato elementi probanti o indizianti una penetrazione.

Non sono state trovate, all’interno della vagina di __________, tracce di sperma.

Quand’anche fosse corretta la tesi della Corte di prime cure secondo cui questo è del tutto compatibile con un’eiaculazione fuori dalla vagina, rimane il fatto che non è stata ritrovata all’interno della vagina nessuna traccia di sperma.

Se questo – sempre nella misura in cui la tesi della prima Corte fosse corretta - non può essere considerato una prova della non avvenuta penetrazione, nemmeno può essere considerata prova del contrario.

Ma non solo.

All’interno della vagina di PC 1 non è stata trovata alcuna traccia di DNA maschile.

Al di là delle considerazioni manifestamente errate – e, dunque, arbitrarie - della prima Corte sul lavaggio delle tracce di DNA con l’urina, rimane il fatto che le ricerche effettuate non hanno trovato tracce oggettive di penetrazione.

Pertanto, l’unica conclusione che può – senza arbitrio – essere tratta dai risultati negativi della ricerca di tracce di DNA all’interno della vagina è che non sono stati trovati elementi a comprova dell’ipotesi accusatoria dell’avvenuta introduzione del pene in vagina.

A questo si aggiunge – quale “prova negativa” – che non sono state trovate tracce di DNA di PC 1 sulle mutande indossate dall’accusato.

Nemmeno è idoneo a provare l’avvenuta penetrazione il ritrovamento di tracce minime di DNA attribuibili all’imputato all’esterno della vagina, e meglio sugli organi genitali esterni (o nelle loro prossimità).

Tale ritrovamento prova soltanto che c’è stato un contatto fra una parte del corpo di RI 1 (mani, bocca o pene) e gli organi genitali esterni della ragazza.

Non prova, invece, che c’è stata penetrazione.

Né è in alcun modo determinante il risultato solo “leggermente positivo” (doc dib 3) all’esame al blu di toluidina: la presenza di microlesioni sui genitali esterni può essere dovuta ad un’infinità di cause (può bastare a causarne qualsiasi lieve sfregamento).

Né possono essere idonei a provare l’avvenuta penetrazione gli arrossamenti riscontrati sui fianchi. Si tratta con evidenza di indizi non univoci. Tali segni possono – come ha sostenuto la Corte – “essere compatibili con l’ipotesi di un frettoloso atto sessuale consumato in piedi”. Ma possono essere altrettanto compatibili con molte altre ipotesi.

In ogni caso, da soli non bastano a provare l’ipotesi accusatoria confermata dalla Corte.

Quest’assenza di elementi oggettivi comprovanti la penetrazione si somma all’assenza di dichiarazioni – sui fatti e non sulle interpretazioni ex post – della presunta vittima.

In concreto, il quadro probatorio sul punto focale si caratterizza, non soltanto dalla mancanza di dichiarazioni della presunta vittima circa una penetrazione ma, anche, dalla mancanza di riscontri oggettivi di quanto la ragazza non ha dichiarato ma che, invece, la pubblica accusa, prima, e la Corte di primo grado, poi, hanno ritenuto.

Due assenze non possono – senza arbitrio – essere considerate una presenza.

Due elementi negativi (nessuna dichiarazione e nessuna traccia) non ne fanno uno positivo.

Da quanto precede deriva che l’accertamento dell’avvenuta penetrazione della vagina con il pene – elemento costitutivo, insieme all’azione coercitiva, del reato di violenza carnale – non può essere fondato, senza arbitrio, sulle dichiarazioni della ragazza e sui risultati delle ricerche di tracce di sperma e DNA effettuate.

Certamente, RI 1 ha mentito affermando di non avere toccato le parti intime di PC 1.

Lo prova il ritrovamento di tracce del suo DNA sugli organi genitali esterni della ragazza (la spiegazione difensiva secondo cui il DNA dell’imputato sarebbe stato trasportato dalla ragazza stessa o dalla pioggia non può essere ritenuta l’ipotesi più probabile).

Tuttavia, questa menzogna non può certamente bastare a fondare l’accertamento dell’introduzione del pene in vagina.

Pertanto, forza è concludere che, agli atti, non vi è alcun elemento a sostegno della tesi  dell’avvenuta penetrazione.

La diversa conclusione della Corte di prime cure è, con evidenza, frutto di una lettura manifestamente insostenibile perché unilaterale del materiale istruttorio da parte della Corte che ha acriticamente sposato l’ipotesi accusatoria.

Dopo avere accertato la grave alterazione delle capacità sensoriali della ragazza dovute all’assunzione di stupefacente e averne accertato lo stato di “semi incoscienza” prima – cioè, subito dopo avere fumato – e, poi, lo stato confusionale protrattosi per ore con visibili alterazioni (sentenza consid. 11 pag. 15), la Corte non ne ha tratto le conclusioni dovute. Cioè, da questi accertamenti la Corte non ha derivato – come invece avrebbe dovuto - l’obbligo di esaminare con estrema cautela e prudenza le dichiarazioni della ragazza.

Valutando la credibilità delle dichiarazioni della ragazza, la Corte ha ritenuto il fatto che PC 1 ha raccontato a __________ di essere stata violentata nell’autosilo di via __________ indicativo dello stato confusionale della ragazza (“sfruttato dal prevenuto”) ma lo ha ritenuto irrilevante per l’esame di credibilità.

E’ certamente vero che quelle dichiarazioni di PC 1 – così come le altre che non sono state confermate (per es, quella sul chiamare l’ambulanza: trascrizione audizione PC 1 8.6.2008 pag. 3 e AI12 pag. 1) - erano il frutto del suo stato confusionale.

Ma che ciò sia irrilevante è certamente sbagliato.

Uno stato confusionale che porta a confondere i luoghi non può certamente essere considerato irrilevante per l’esame di credibilità del racconto fatto dalla persona che presenta un simile stato.

E’, al contrario, una circostanza estremamente rilevante per l’esame di credibilità poiché certamente non tutte le dichiarazioni di una persona che, in stato confusionale, riferisce di fatti vissuti in un momento in cui le sue capacità sensoriali erano alterate corrispondono ad una corretta descrizione della realtà.

Non considerare un simile elemento nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni significa cadere nell’arbitrio.

In concreto, appare evidente che lo stato confusionale in cui PC 1 versava, unito all’esasperazione emotiva verosimilmente legata al vissuto di difficili esperienze precedenti, l’hanno portata ad elaborare i suoi ricordi di quel che era accaduto alcune ore prima in modo da vivere, soggettivamente, come una violenza dei fatti che – sulla scorta delle sue stesse dichiarazioni – non possono essere oggettivamente qualificati come una violenza carnale.

Forza è, dunque, constatare che senza dichiarazioni della presunta vittima sui fatti topici e senza elementi oggettivi, cioè senza nulla che possa essere ritenuto indiziante o probante di una penetrazione, la Corte ha fondato la condanna di RI 1 per violenza carnale semplicemente sulla dichiarazione della ragazza di essere stata violentata, cioè sulla qualifica (“sono stata violentata” ) fatta da una ragazza in evidente stato confusionale di situazioni vissute in stato di alterazione delle capacità sensoriali.

La Corte ha, poi, interpretato le “parti potenzialmente non congruenti della versione” di PC 1 (sentenza consid. 22 pag. 23), cioè le parti non congruenti con l’ipotesi di una violenza carnale – ed indizianti, non di menzogne di PC 1, ma di una sua soggettiva rielaborazione in un profondo stato confusionale di fatti vissuti in un momento di alterazione sensoriale – in modo manifestamente unidirezionale e, pertanto, arbitrario.

                                         In quest’interpretazione, la Corte ha spiegato il fatto che l’amica __________ “nulla abbia percepito dell’avvenuta violenza” con lo “stato comunque parzialmente alterato anche dell’__________” (sentenza consid. 22 pag. 23 in fine e 24) dimenticando che, poco prima, aveva accertato che la ragazza aveva fatto solo un paio di tiri “per il motivo che faceva schifo (…) ciò che al dibattimento essa la spiegato non con la cattiva qualità della sostanza, che anzi produceva il consueto effetto, ma per il motivo che essa era digiuna ciò che le ha reso sgradevole l’assunzione dello stupefacente (..) di modo che sarebbero stati l’accusato ed PC 1 a dividersi il fumo” (sentenza consid. 10 pag. 12 in fine e 13) e che, perciò, __________ non poteva certamente essere alterata al punto da non percepire nulla di una violenza avvenuta a pochi passi da lei (cfr. fotografie in atti) o, perlomeno, nulla di uno stato estremamente sofferente dell’amica.

                                         Sempre in quest’interpretazione unidirezionale e unilaterale delle risultanze istruttorie, la Corte ha ritenuto il fatto che PC 1 si sia ulteriormente accompagnata all’imputato ampiamente spiegabile con il suo stato alterato e con “un possibile legittimo timore” della ragazza “per la persistente presenza dell’accusato” (sentenza consid. 22 pag. 25).

                                         Ma ritenere “un possibile timore della ragazza” è arbitrario.

Nulla, agli atti, infatti, permette di trarre una simile conclusione.

PC 1 non ha mai detto di essere stata intimorita dall’uomo e dagli atti non emergono elementi da cui si possa dedurre, con una certa attendibilità, che la ragazza provava un tale sentimento nei suoi confronti. Basti pensare che __________, raccontando di come si svolse il rientro dal parco alla stazione FFS ha detto (confermando la versione dell’imputato) che “durante questo tragitto PC 1 e __________ erano abbracciati (…) è stato lui ad abbracciarla per primo, poi lei ha contraccambiato mettendo il suo braccio attorno ai suoi fianchi” (AI 12 pag. 2). E’ evidente che mettere le mani attorno ai fianchi di un uomo ricambiandone l’abbraccio non è un atteggiamento tipico di chi prova paura. Né - a onor del vero – é un atteggiamento tipico di una persona che ha bisogno di sostegno per camminare come __________, ad un certo punto, ha detto e come la Corte ha ritenuto (sentenza consid. 14 pag. 17).

D’altra parte, nemmeno __________ – dalla cui deposizione si evincerebbe, secondo la Corte, il timore di PC 1 per l’accusato (consid. 22 pag. 24) – ha dato elementi oggettivi su cui fondare una tale deduzione: la ragazza si è limitata a parlare di sue sensazioni soggettive (“era un uomo che non mi aveva ispirato alcuna fiducia … mi aveva stupito il fatto che PC 1 potesse essere in sua compagnia sia perché era molto più grande di lei e sia perché come ho detto mi sembrava una persona poco per bene…” , AI 15 e AI 7) senza riferire di fatti che possano fondare almeno l’ipotesi di un sentimento di paura provato da PC 1.

Nemmeno, infine, negli atti si ritrovano elementi a sostegno di comportamenti minacciosi o violenti dell’imputato.

Inoltre, non può non essere rilevato che le argomentazioni difensive meritavano una risposta più seria.

Nella misura in cui non è nemmeno stata adombrata l’ipotesi dell’utilizzo di un preservativo, l’obiezione relativa al mancato ritrovamento di tracce di sperma, ma soprattutto al mancato ritrovamento di tracce di DNA all’interno della vagina andava approfondita, se del caso, con l’ausilio di un perito.

L’argomentazione della Difesa secondo cui, sin dall’inizio del rapporto sessuale, il membro maschile emette dei liquidi (muco lubrificante o liquido seminale) per cui anche un coitus interruptus (penetrazione con eiaculazione all’esterno della vagina) lascia, in ogni caso, delle tracce di DNA, non poteva essere liquidata con un giudizio lapidario – e superficiale - di assenza di fondamento scientifico (sentenza consid. 21 pag. 22).

Infatti, se è vero che il ritrovamento di tracce di DNA (o il non ritrovamento) può dipendere, anche, dalla tecnica utilizzata o dalla sua messa in atto più o meno corretta (Delfin, Madrid, Tan, De Ungria, Y-STR analysis for detection and objective confirmation of child sexual abuse, PMID: 15565297 pubblicato in www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed ), è anche vero che, in concreto, tracce di DNA dell’imputato sono state ritrovate su altre parti del corpo della ragazza, ciò che depone sia per la bontà della tecnica utilizzata che per la correttezza della sua messa in atto.

Inoltre, è anche vero che la presenza di secrezioni pre-eiaculatorie sembra essere riconosciuta in medicina come la regola (cfr. , per esempio, Zukerman, Weiss, Orvieto, Does preejaculatory penile secretion originating from Cowper’s gland contain sperm? PMID: 12762415 pubblicato in www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) ed è, comunque, altrettanto vero che tracce di DNA si ritrovano anche grazie ai residui di cellule epiteliali (che, evidentemente, possono essere lasciati durante un rapporto sessuale con penetrazione senza preservativo).

La questione – di principio, rilevante per il giudizio - meritava, quindi, un approfondimento di natura specialistica.

Il ricorso ad un perito avrebbe, poi, permesso alla Corte di evitare di cadere nel manifesto errore di sostenere che eventuali tracce di DNA in vagina possono essere state “lavate via allorché PC 1 ha urinato nelle ore intercorse tra i fatti in discussione e la vista medica” (sentenza consid. 21 pag. 23), tesi questa in aperto contrasto con l’anatomia femminile.

In conclusione, non essendovi elementi a sostegno dell’ipotesi di una penetrazione, il ricorrente va assolto dal reato di violenza carnale.

Vista tale conclusione, può essere lasciata senza approfondimento la questione del mancato accertamento da parte della Corte di prime cure dell’atto coercitivo che costituisce l’altro elemento costitutivo della violenza carnale.

                               2.g.   Il ricorrente ha chiesto anche di essere assolto dall’imputazione di atti sessuali con fanciulli (in relazione ai baci scambiati con PC 1).

Tale richiesta non è, però, motivata.

Soltanto di transenna, nel ricorso si fa riferimento all’età apparente di PC 1 (punto 9 pag. 6) senza però nulla dedurre da quelle brevi considerazioni in relazione al reato di cui all’art 187 CP e senza confrontarsi con quanto sostenuto, al riguardo, in sentenza.

Pertanto, su questo punto, il ricorso è irricevibile.

                                   3.   Da quanto precede discende che, in accoglimento parziale del ricorso, va annullato il dispositivo 1.2. della sentenza impugnata e il ricorrente deve essere prosciolto dall’imputazione di violenza carnale.

Annullato è, pure, di conseguenza il dispositivo di condanna del ricorrente al pagamento alla PC di fr. 15.000.- quale risarcimento del torto morale nonché di fr. 7.676,40 per spese legali.

Annullato deve essere, pure, in conseguenza, il dispositivo no. 2.1. relativo alla pena.

Ritenuto che per le condanne – non toccate da questo giudizio – per atti sessuali con fanciulli (per avere baciato PC 1, minore di 16 anni, sul viso, sulla bocca e sul ventre) nonché per infrazione e contravvenzione alla LFStup potrebbe essere adeguata una pena pecuniaria (cfr. sentenza non pubblicata del 13.5.2008 [6B.541/2007]) e siccome nell’incarto non vi sono gli elementi necessari alla sua commisurazione, gli atti vanno rinviati ad una nuova Corte delle assise correzionali (anziché ad una Corte delle assise criminali), affinché renda, su questa questione, un nuovo giudizio.

La nuova Corte deciderà anche nuovamente sull’importo da assegnare alla PC quale risarcimento del torto morale subito e quale rimborso delle spese legali.

Sarà facoltà della nuova Corte decidere se imputare ad RI 1, in applicazione dell’art. 250 CPP, quali atti sessuali con fanciulli ex art. 187 CP (eventualmente, altro reato di cui la nuova Corte dovesse ritenere dati i presupposti), i toccamenti degli organi genitali esterni accertati dalla presenza di tracce di DNA dell’imputato in tale zona e non indicati nell'atto d'accusa.

All’accusato dovrà, comunque, essere garantito il diritto di essere sentito e quindi anche di proporre prove a scarico sgorgante dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 119 Ia 139 consid. 2e con richiami di dottrina e giurisprudenza; CCRP, sentenza del 7 luglio 2004 in re V.F, consid, 7; CCRP, sentenza del 28 aprile 2005 in re D.D.D, M.G e I.M., consid. 8b);CCRP, sentenza del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2c).

Gli oneri processuali di prima sede (fr. 1200.-) vanno posti a carico dello Stato.

Sulle ripetibili di prima sede, per contro, spetterà al ricorrente adire la Camera dei ricorsi penali.

Gli oneri processuali del presente giudizio sono posti interamente a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente

fr. 1.500.- per ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. il dispositivo 1.2. della sentenza impugnata è annullato e il ricorrente è prosciolto dall’imputazione di violenza carnale.

1.2. il dispositivo  2.1 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono trasmessi ad una Corte delle assise correzionali per un nuovo giudizio.

1.3. il dispositivo 2.2. della sentenza impugnata è annullato: la nuova Corte deciderà su quanto dovuto alla PC in funzione della condanna per atti sessuali su fanciulli.

1.4. il dispositivo 2.3. della sentenza impugnata è annullato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia                    fr.         1'500.b) spese complessive               fr.            300.fr.         1'800.sono posti a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente

fr. 1'500.- per ripetibili ridotte.

                                   3.   Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

17.2009.15 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.05.2009 17.2009.15 — Swissrulings