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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.10.2008 17.2008.59

October 14, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,874 words·~9 min·4

Summary

Restituzione in intero per inosservanza del termine di opposizione ad un decreto d'accusa; diniego formale di giustizia

Full text

Incarto n. 17.2008.59

Lugano 14 ottobre 2008/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 15 settembre 2008 presentato da

 RI 1 fu  (patrocinato dall’avv.  PA 1 )  

contro la sentenza emanata il 19 settembre 2008 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione.

                                          2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa 10 ottobre 2006 (DA 3847/2006), il Procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:

infrazione alla LFStup per avere, dall’agosto 2005 al marzo 2006, venduto a diverse persone ca 15 grammi di eroina nonché per avere, tra dicembre 2005 e inizio febbraio 2006, fatto da tramite a __________ per la vendita di un imprecisato quantitativo di cocaina e, infine, per avere, dall’estate 2004 al febbraio 2006, venduto e/o offerto a diverse persone ca 200 gr di marijuana;

contravvenzione alla LFStup per avere, dal giugno 2005 al 30 marzo 2006, consumato eroina, cocaina e marijuana;

tentato furto per avere, il 30 marzo 2006, tentato di sottrarre cose ai danni dell’Albergo __________;

danneggiamento per avere, nell’intento di commettere il citato furto, danneggiato una porta e vari cassetti del bancone di ricezione dell’albergo nonché per avere, l’8 ottobre 2005, tentando di penetrare nell’abitazione di __________, rotto le finestre di due porte;

violazione di domicilio;

contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

                                         e, in applicazione della pena, ne ha proposto la condanna alla pena di 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni e al risarcimento del danno subito dalla parti civili.

                                         Nel procedimento che si è concluso con l’emanazione del citato decreto d’accusa – cresciuto incontestato in giudicato – RI 1 era assistito da un patrocinatore, il lic. jur. PA 2, nominato suo difensore d’ufficio con decreto 31 marzo 2006 del GIAR.

                                  B.   Con decreto d’accusa 14 settembre 2007 (DA 3042/2007), RI 1 è stato dichiarato autore colpevole di infrazione alla LDDS per avere soggiornato illegalmente in Ticino dal 27 luglio al 28 agosto 2007 e di contravvenzione alla LFStup e ne è stata proposta la condanna alla pena detentiva di 60 giorni con la revoca della sospensione condizionale della pena di 90 giorni di cui al DA citato al punto precedente.

                                         Contro tale decreto d’accusa, RI 1 rappresentato dall’avv. PA 1, ha interposto opposizione.

                                         La causa è tuttora pendente.

                                  C.   Con decreto d’accusa 14 aprile 2008, il Procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:

ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri per avere, il 20 gennaio, il 30 marzo e il 12 aprile 2008, varcato il confine entrando in Svizzera nonostante il divieto d’entrata pronunciato nei suoi confronti;

furto di poca entità per avere, il 23 gennaio 2008, sottratto, ai danni della PC 1, 2 DVD;

ripetuta contravvenzione alla LFStup per avere acquistato cocaina e ketalgine per il proprio consumo personale

                                         e, in applicazione della pena, ne ha proposto la condanna alla pena detentiva di 30 giorni e alla multa di fr. 300.– nonché la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli con il decreto d’accusa 10 ottobre 2006.

                                         In questo procedimento, RI 1 non risultava assistito da un patrocinatore.

                                  D.   Il 17 giugno 2008, l’avv. PA 1 ha scritto al MP affermando di interporre ricorso “contro qualsiasi decreto d’accusa emanato nei confronti del signor RI 1, attualmente detenuto al PCT e non notificato al suo difensore” e sottolineando come il suo assistito apparisse sprovvisto della capacità di determinarsi ritenuto come la sua volontà fosse stata “ormai completamente annullata dalla precarietà della situazione nella quale è venuto a trovarsi in seguito all’espulsione eseguita dopo il periodo in __________” visto come dopo tale espulsione “la sua vita è lentamente degenerata a tal punto che oggi egli appare quasi irriconoscibile”.

                                         Pertanto, in tale scritto, l’avv. PA 1 chiedeva l’allestimento di una perizia tendente ad accertare, appunto, l’incapacità di discernimento del suo assistito.

                                  E.   Il 26 giugno successivo, la sostituta procuratrice pubblica ha trasmesso all’avv. PA 1 copia dei DA 10 ottobre 2006 e 14 aprile 2008 precisando che “sebbene il DA del 14 settembre 2007 (ndr: con cui già si proponeva la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta con il DA del 2006) non sia ancora cresciuto in giudicato per l’intervenuta opposizione allo stesso, il suo assistito ha comunque già espiato la pena di 90 giorni di detenzione di cui al DA 3847/2006” e che “attualmente il signor RI 1 sta scontando la pena” pronunciata con il DA del 14 aprile 2008 (DA 1511/2008).

                                         La sostituta procuratrice pubblica non ha, invece, preso posizione sulla richiesta perizia.

                                  F.   Il 12 luglio 2008, l’avv. PA 1 ha interposto opposizione contro i due decreti d’accusa affermando di rappresentare il signor RI 1 da circa 15 anni e rilevando che “in occasione degli ultimi due arresti, il mio assistito non era in grado di intendere e di volere”.

                                  G.   Con sentenza 19 agosto 2008, il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile, in quanto manifestamente tardiva, l’opposizione presentata dall’avv. PA 1.

                                  H.   RI 1 ha impugnato la sentenza pretorile chiedendone la modifica nel senso che venga dichiarata ricevibile l’opposizione al decreto d’accusa 14 aprile 2008 e l’incarto venga rinviato alla Pretura penale per il proseguimento del procedimento.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel ricorso l’avv. PA 1 chiede l’annullamento della sentenza poiché essa sarebbe fondata su:

un arbitrario accertamento dei fatti nella misura in cui non è stata verificata con la necessaria diligenza, prima dell’emanazione del DA 14 aprile 2008, l’esistenza di un procedimento penale ancora aperto e nel cui ambito RI 1 era da lui assistito;

un vizio essenziale di procedura nella misura in cui il PP non ha accertato l’esistenza di un legale a cui andava notificato il DA 14 aprile 2008;

un’errata applicazione del diritto sostanziale nella misura in cui il pretore non ha rilevato come il DA 14 aprile 2008 sia stato correttamente notificato al difensore soltanto in data 27 giugno 2008.

                                   2.   Le argomentazioni ricorsuali non sono sostenibili.

                                         In effetti, da un lato, determinante per la verifica della correttezza dell’intimazione del DA 14.4.2008 non era sapere se, a quel momento, fosse aperto un altro procedimento nel cui ambito l’imputato era patrocinato da un avvocato ma verificare se, nel procedimento penale in cui era stato emanato il DA in discussione, egli fosse o meno patrocinato da un avvocato.

                                         L’accertamento pretorile secondo cui ciò non era, non è certamente viziato da arbitrio nella misura in cui non può essere dedotto dal fatto che RI 1 fosse patrocinato in altro procedimento penale dall’avv. PA 1 che a questi fosse stato dato mandato di rappresentanza per tutti i procedimenti che, per avventura, fossero stati aperti nei suoi confronti.

                                         D’altro lato, non può essere considerato che il DA 14 aprile 2008 sia stato correttamente notificato al difensore soltanto il 27 giugno successivo ritenuto che agli atti non vi è una procura che consenta di stabilire che all’avv. PA 1 sia stato dato mandato di rappresentanza per quel procedimento e che nella lettera 26 giugno 2008 il sostituto procuratore pubblico ha precisato che all’avv. PA 1 veniva inviata soltanto una “copia dell’ultimo decreto d’accusa” ed ha indicato che “il decreto in oggetto è cresciuto in giudicato”.

                                         In queste condizioni, la tesi ricorsuale non regge.

                                   3.   Tuttavia, la sentenza impugnata va annullata per i motivi che seguono.

                                         Quand’anche l’opposizione al DA 14 aprile 2008 sia stata oggettivamente presentata ben dopo la scadenza del termine di 15 giorni previsto dall'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP, nelle circostanze concrete il presidente della Pretura penale non era abilitato a dichiarare definitivo il decreto di accusa.

                                         In effetti, nell’opposizione – ma già in precedenza, nella lettera 17 giugno 2008 – l’avv. PA 1, non solo ha dichiarato di interporre opposizione, ma ha, in sostanza, rilevato di essere intervenuto solo a quel momento poiché il suo assistito era, a suo dire, già al momento dell’arresto, in condizioni psichiche tali da annullarne, se non la capacità di comprendere la realtà, almeno quella di agire. Così facendo, egli ha implicitamente chiesto che la sua opposizione fosse considerata ammissibile, non essendo il suo assistito responsabile della remora. In simili circostanze l'atto andava considerato come istanza di restituzione in intero giusta l'art. 21 CPP che stabilisce che un termine scaduto infruttuoso può essere restituito quando la parte o il suo patrocinatore provi di non aver potuto osservare la scadenza perché impedita senza colpa o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti.

                                         È vero che nei suoi scritti, l’avv. PA 1 si è limitato ad affermare che il suo assistito si trovava in condizioni psichiche critiche senza provare tali sue affermazioni ed è altrettanto vero che egli non ha reso verosimile di avere agito entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP). Il presidente della Pretura penale non poteva tuttavia, per questo solo fatto, ignorare la richiesta tanto meno ove si pensi che l'art. 22 cpv. 1 CPP impone – appunto – di postulare la restituzione del termine, “pena la decadenza”, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Nelle circostanze descritte il primo giudice avrebbe dovuto assegnare all'istante un termine per rendere verosimile la fondatezza della domanda e l'introduzione della medesima nei dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento. Dichiarando definitivo il decreto di accusa senza considerare i motivi (di sua competenza: art. 22 cpv. 2 CPP) fatti valere dall'opponente, egli è incorso in un diniego formale di giustizia che comporta l'annullamento della decisione impugnata.

                                   4.   In accoglimento del ricorso, gli atti devono di conseguenza essere rinviati a un altro giudice della Pretura penale perché statuisca sulla restituzione in intero del termine implicitamente proposta al momento in cui è stata sollevata opposizione.

                                   5.   Dato l'esito del ricorso, gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente un’indennità di fr. 800.- per ripetibili (art. 15 cpv. 2 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto nel senso che la sentenza è annullata e gli atti sono rinviati ad un altro giudice della Pretura penale perché statuisca sull'istanza di restituzione del termine.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia unica         fr.         500.–

                                         b) spese                                      fr.         100.–

                                                                                              fr.         600.–

                                         sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente

                                         fr. 800.per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

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