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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 16.09.2009 17.2008.43

September 16, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,464 words·~12 min·9

Summary

Le deposizioni rese al dibattiemnto devono essere verbalizzate solo nei casi di cui all'art. 255 cpv. 3 CPP. In questi casi l'imputato deve essere informato del suo diritto di parteciapre all'assunzione della prova. L'avvertenza deve emergere in modo chiaro dal verbale

Full text

Incarto n. 17.2008.43

Lugano 16 settembre 2009/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 24 giugno 2008 da

 RI 1  e     domiciliato a      rappr. dall'  DI 1    

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 maggio 2008 dal giudice della Pretura penale  

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa del 25 ottobre 2007 (DA 3553/2007) il procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1, cittadino svizzero di origine egiziana, autore colpevole dei reati di contraffazione di merci e di violazione della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) e della Legge federale sui brevetti d’invenzione (LBI).

All’accusato è stato, in particolare, rimproverato di avere acquistato dalla società __________ e, in seguito, importato e messo in commercio in Svizzera 12 confezioni di copie servili di diffusori di profumo per auto “Jean Albert” (per un totale di 114 flaconcini), protetti da brevetti regolarmente registrati dei quali è titolare __________ e licenziataria esclusiva la società PC 1.

Più precisamente, egli ha venduto, nel mese di novembre 2006, al negozio __________, gestito dal cittadino kosovaro __________, 11 confezioni di diffusori, e ha poi consegnato, nel mese di marzo 2007, la restante confezione alla gerente di un distributore di benzina di __________, a saldo di un rifornimento di benzina per un valore di Fr. 30.-- ca.

Il Procuratore pubblico, ritenendo che tale agire configurasse una contraffazione di merci (art. 155 cifra 1 CP), un illecito utilizzo di un brevetto d’invenzione (art. 81 LBI in relazione con l’art. 66 lit. a LBI), nonché un atto di concorrenza sleale (art. 23 LCSI in relazione con l’art. 3 lit. d LCSI), ha proposto la condanna di RI 1 ad una pena pecuniaria di Fr. 1’800.--, corrispondente a 20 aliquote da Fr. 90.--, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e ad una multa di Fr. 500.--.

Al decreto d’accusa RI 1 ha presentato opposizione.

B.    Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 14 maggio 2008, il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’imputato dall’accusa di contraffazione di merci per i fatti descritti nell’atto di accusa, rilevando che dal profilo oggettivo il reato di cui all’art. 155 cifra 1 CP non è adempiuto.

Egli ha, per contro, confermato gli altri capi d’imputazione, condannando l’imputato ad una pena pecuniaria di Fr. 900.--, corrispondente a 15 aliquote di Fr. 60.--, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ad una multa di Fr. 500.-- e al pagamento alla parte civile PC 1 dell’importo di Fr. 2'942,90 a titolo di risarcimento delle spese legali.

C.    Contro questa sentenza, RI 1 ha introdotto il 16 maggio 2008 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 24 giugno 2008, egli rimprovera al Giudice della pretura penale di avere erroneamente ammesso la realizzazione del presupposto del dolo ponendo a sostegno dell’accertamento  secondo cui egli era stato avvertito dal signor __________, sua persona di riferimento presso __________, che non avrebbe potuto vendere i diffusori in questione in Svizzera un’errata verbalizzazione di quanto da egli detto al dibattimento. Sostenendo, poi, anche un’errata applicazione dell’art. 81 LBI in relazione con l’art. 66 lit. a LBI e dell’art. 23 LCSI in relazione con l’art. 3 lit. d LCSI, il ricorrente postula, con l’annullamento della sentenza impugnata,  la propria assoluzione.

In via subordinata, il ricorrente chiede di venire condannato unicamente ad una multa.

                                  D.   Senza svolgere particolari osservazioni, con scritto 16 luglio 2008, il procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).             

2.RI 1 lamenta l’arbitrarietà  dell’accertamento secondo cui egli sarebbe stato avvertito dal signor __________ che i diffusori acquistati presso la __________ non potevano essere venduti sul territorio svizzero (sentenza pretura penale, pag. 9).

                               2.1.   Il giudice di prime cure ha accertato che il ricorrente 

“sapeva che vi era una questione relativa alla concorrenza e  ai brevetti per quel che riguarda il commercio dei profumi per auto di questo genere o perlomeno doveva avere il dubbio che vi fossero problemi di questo tipo” (sentenza consid 7e) sulla base di una serie di dichiarazioni dell’imputato contenute nel verbale del dibattimento (cfr consid 7b e 7c). Fra queste, la più significativa e rilevante è l’ammissione del ricorrente secondo cui “il signor __________, sua persona di riferimento presso la __________ lo aveva avvertito che non avrebbe potuto vendere i prodotti in questione in Svizzera; al che gli aveva semplicemente risposto che i profumi sarebbero rimasti nel magazzino” (sentenza consid. 7b pag. 9).

                               2.2.   Nel suo allegato, il ricorrente ha sostenuto di non avere mai dichiarato quanto verbalizzato al dibattimento circa la pretesa avvertenza fattagli da __________ (ricorso pag. 5). Dopo avere ribadito di non avere mai detto di essere stato avvertito del divieto di commercializzazione in Svizzera dei diffusori, il ricorrente ha rilevato di non comprendere “per quale motivo tale affermazione impropria abbia trovato spazio nel contesto di un verbale che, per il resto, in grandi linee, riflette correttamente quanto asserito dall’imputato in sede dibattimentale”. Ipotizzando che ciò sia stato il frutto di un malinteso o di un’incomprensione, egli prosegue rilevando come tale verbalizzazione non corrispondente a quanto da lui dichiarato non possa essere usata come valido supporto probatorio per l’accertamento della sua consapevolezza dell’esistenza “di un problema” o di “una questione relativa alla concorrenza e ai brevetti” legati alla commercializzazione dei diffusori in questione.

                               2.3.   Riguardo la censura ricorsuale, si rileva, dapprima, come l’accertamento contestato sia stato determinante per il giudizio impugnato, in particolare per la conclusione secondo cui il ricorrente ha intenzionalmente violato le norme della LCSl e della LBI. E’ stato, in effetti, l’accertamento secondo cui il ricorrente è stato avvertito da __________ circa il divieto di vendere i diffusori in Svizzera che ha vanificato la tesi sostenuta dall’imputato di avere agito in buona fede, o meglio di avere venduto tali diffusori pensando di poterlo legittimamente fare.

Gli altri elementi considerati dal giudice di prime cure (il fatto che RI 1 fosse commerciante di lunga data, che avesse registrato una propria invenzione e dunque sapesse dell’esistenza della LBI e dei suoi meccanismi, che sapesse della pubblicità dei diffusori “Jean Albert” su Rete 3iii e che gli stessi fossero in vendita in Posta, che non si fosse informato presso la __________ se i profumi etichettati “Compagnia delle Indie” fossero autentici, cfr. sentenza pretura penale, pagg. 8-10) sono di natura evidentemente indiziaria e non bastano a fondare l’accertamento secondo cui egli sapesse del divieto di commercializzare i diffusori in Svizzera (o, perlomeno, avesse seriamente preso in considerazione tale eventualità).

Occorre, quindi, visto il tenore della censura e quanto appena indicato, verificare se il verbale del dibattimento può costituire valido mezzo di prova per l’accertamento che ha portato alla condanna del ricorrente.

Secondo l’art. 255 CPP, il verbale del dibattimento, oltre alle formalità di cui al cpv. 1, deve indicare sommariamente lo svolgimento del dibattimento, nonché l’osservanza di tutte le formalità essenziali; deve pure menzionare tutti gli atti scritti dei quali è stata data lettura, le istanze e conclusioni, le decisioni pronunciate e il dispositivo della sentenza; a richiesta di una parte, la verbalizzazione di quanto procede può avvenire dettagliatamente (cpv. 2).

Giusta il cpv. 3 di questo disposto, le risposte dell’accusato, così come quelle dei periti e dei testimoni, vanno riportate nel verbale soltanto nelle seguenti ipotesi:

-  nei casi previsti dagli art. 246 e 248 CPP (lett. a),

- se queste persone sono interrogate per la prima volta al dibattimento, o modificano al dibattimento quanto hanno dichiarato in istruttoria (lett. b)

- d’ufficio o su richiesta delle parti (lett. c).

I materiali legislativi precisano che la ratio di quanto disposto alle  lett. b e c del cpv. 3  dell’art. 255 CPP – applicabile anche ai dibattimenti celebrati davanti alla Pretura penale in forza del rinvio di cui all’art. 273 CPP -  è quella di permettere all’autorità di ricorso di conoscere le deposizioni e dichiarazioni non contenute negli atti istruttori oppure in contrasto con gli stessi e quindi di permettere un giudizio che comprenda anche le emergenze dibattimentali (messaggio 3163 del 11 marzo 1987 concernente la revisione totale del CPP del 10 luglio 1941, ad art. 209 pag. 243).

Si osserva, dunque, come nell’ipotesi dell’art. 255 cpv. 3 CPP il verbale dibattimentale cambi la sua natura. Da semplice e sommaria registrazione dello svolgimento del dibattimento con lo scopo di garantire l’osservanza delle sue formalità (art. 255 cpv. 1 e 2), esso diventa un mezzo di prova con cui si procede ad un accertamento dibattimentale che va ad aggiungersi alle altre prove che costituiscono il materiale probatorio su cui il giudice deve fondare il proprio giudizio.

Come tale, esso si apparenta ad un verbale d’interrogatorio ai sensi dell’art. 114 CPP e, pertanto, il giudice, redigendolo, deve garantire all’imputato i diritti della difesa,  in particolare il diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 390 e s.; SGGVP 1999 N. 75).

Proprio determinandosi su quest’aspetto, il Tribunale federale ha recentemente osservato che l’art. 275 CPP non impedisce ovviamente una verbalizzazione che si riferisca alla norma valida per i processi davanti ad una corte del tribunale penale cantonale, ritenuto che il verbale del dibattimento deve comunque assolvere i requisiti imposti dal rispetto del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) e dell’art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 6B_437/2008).

Nell’ipotesi dell’art 255 cpv. 3 CPP, per garantire il rispetto del diritto di essere sentito – che si traduce nel diritto di partecipare all’assunzione della prova (DTF non pubblicata 1. maggio 2009 [4A.153/2009], consid. 4.1. e riferimenti; DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF non pubblicata del 13 aprile 2005 [2P.20/2005] consid. 3.2 e riferimenti; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF124 I 49 consid. 3a, DTF 124 I 241 consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni) -  il giudice deve rendere attento l’imputato del cambiamento di natura del verbale, avvisandolo che, da registrazione sommaria dello svolgimento del dibattimento, esso si trasforma in accertamento con valore di prova, potenzialmente rilevante per la decisione e deve dargli la possibilità di partecipare alla verbalizzazione delle sue dichiarazioni (cfr., per analogia, gli art. 114 e 115 CPP,  in particolare 114 cpv. 2 secondo cui il verbale deve essere letto ad alta voce dal verbalizzante in modo che i presenti lo sentano ed è facoltà dell’esaminato di dettare egli stesso le risposte).

L’ avvertenza di cui s’è detto e il rispetto dei diritti dell’accusato devono emergere in modo chiaro e univoco dal verbale.

                               2.4.   Nel verbale del dibattimento 14 maggio 2008 sono riportate diverse affermazioni del ricorrente che modificano in modo sostanziale quanto scaturito dall’istruttoria pre-dibattimentale e che rientrano, dunque, nell’ipotesi dell’ art. 255 cpv. 3 lett. b CPP.

Tra queste, va annoverata anche quella censurata da RI 1: si tratta, infatti, di una dichiarazione che non si ritrova nel materiale probatorio raccolto dagli inquirenti e che, con esso, contrasta.

Una tale affermazione (peraltro determinante per l’esito del processo) doveva dunque essere verbalizzata nel rispetto del diritto di essere sentito, conformemente alle modalità menzionate al considerando precedente.

3.Dal verbale in esame non risulta che l’imputato sia stato informato che le sue dichiarazioni venivano verbalizzate e, pertanto, nemmeno risulta che gli sia stato concesso di esercitare il suo diritto di essere sentito nella forma di una partecipazione all’assunzione della prova (cfr verbale dibattimento pag. 2-3 ).

Al contrario. Così come redatto, nella parte dedicata all’interrogatorio dell’imputato, esso appare essere la redazione unilaterale di un riassunto delle dichiarazioni da questi rese.

In queste condizioni, non si può che considerare che il verbale è stato redatto in violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (art. 29 cpv. 2 Cost.): esso non può, pertanto, essere considerato un valido supporto probatorio per l’accertamento del fatto contestato.

4.      Se ne conclude che, senza che sia necessario pronunciarsi sulle altre censure sollevate dal ricorrente,  il ricorso va accolto nel senso che, annullata la sentenza impugnata, gli atti vengono rinviati alla Pretura penale per nuovi accertamenti e per un nuovo giudizio.

5.      Gli oneri processuali sono posti a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 800.- per ripetibili.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la sentenza impugnata, gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per un nuovo giudizio.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia                    fr.            800.b) spese complessive               fr.            200.fr.         1'000.sono posti a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 800.- per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI  

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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