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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.04.2005 17.2005.18

April 25, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·800 words·~4 min·4

Summary

opposizione a decreto di accusa, giudicata tardiva - ricorso per cassazione con cui il ricorrente fa valere per la prima volta di non avere potuto agire prima a causa di malattia senza invocare alcun titolo di cassazione - ricorso inammissibile - restituzione in intero dei termini - termine

Full text

Incarto n. 17.2005.18

Lugano 25 aprile 2005/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 16 aprile 2005 presentato da

                                         RI 1,

                                         di __________ e __________ nata __________, attinente __________ (__________), nat a __________ il __________, domiciliat a __________

                                         contro la sentenza emanata il 23 marzo 2005 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 2 dicembre 2004 il Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di furto d'uso, circolazione in stato di ebrietà, opposizione alla prova del sangue e circolazione nonostante revoca della licenza di condurre. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a 60 gior­ni di detenzione e alla revoca della sospensione condizionale riguardante una pena di 90 giorni di detenzione inflitta al prevenuto con decreto di accusa del 14 luglio 2003.

                                  B.   Il 13 gennaio 2005 RI 1 ha sollevato opposizione al decreto di accusa. Statuendo il 23 marzo 2005, il presidente della Pretura penale ha dichiarato l'opposizione irricevibile siccome tardiva e ha dichiarato il decreto di accusa definitivo.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata RI 1 è insorto con un ricorso per cassazione del 16 aprile 2005 nel quale chiede l'annullamento del giudizio impugnato. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorrente afferma che non gli è stato possibile inoltrare l'opposizione al decreto di accusa prima del 13 gennaio 2005, trovandosi egli in cura per una forte depressione, e a sostegno di ciò si ripromette di produrre un certificato medico. Sta di fatto che, così argomentando, egli non invoca – nemmeno implicitamente – alcun titolo di cassazione (nel senso dell'art. 288 lett. a, b o c CPP) suscettibile di giustificare l'annullamento della sentenza impugnata. Ne segue che il ricorso va dichiarato, già di primo acchito, inammissibile.

                                   2.   Quanto l'interessato chiede, con il ricorso, è in realtà la restituzione del termine per introdurre opposizione al decreto di accusa. Intimatogli il 2 dicembre 2004 (art. 208 cpv. 1 lett. e CPP), quest'ultimo è stato da lui ritirato il 20 dicembre successivo. Il termine per l'opposizione è cominciato a decorrere così il 21 dicembre 2004 ed è scaduto il 4 gennaio 2005, undici giorni prima ch'egli si rivolgesse al presidente della Pretura penale. Ora, la restituzione per inosservanza di un termine è possibile ove la parte o il suo patrocinatore dimostri di non aver potuto rispettare la scadenza per impedimento non colposo o dovuto a forza maggiore, “se­gnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti” (art. 21 CPP). Se non che, la relativa istanza va presentata – “pena la decadenza” – entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP). Anche dipartendosi dal presupposto che in concreto l'impedimento ad agire sia cessato il 13 gennaio 2005 (come sembra affermare il ricorrente), la restituzione del termine andava chiesta nei 10 giorni successivi. Presentato il 16 aprile 2005, il ricorso in esame non può quindi essere trattato come istanza di restituzione. Non avrebbe senso dunque trasmetterlo al presidente della Pretura penale per essere vagliato a tale stregua (art. 22 cpv. 2 CPP).

                                   3.   Tutt'al più la questione è di sapere se non potesse essere trattata come istanza di restituzione in intero, nella fattispecie, l'opposizione presentata dall'accusato quel 13 gennaio 2005. Il problema è che, quand'anche ciò fosse, nell'opposizione l'interessato non alludeva a impedimenti che gli avrebbero precluso la facoltà di agire in tempo utile. Nemmeno nel ricorso per cassazione, del resto, egli rimprovera al primo giudice di avere trascurato eventuali giustificazioni da lui addotte al proposito. 

                                   4.   Ne segue che, comunque lo si esamini, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Dato nondimeno che ricorrente, sprovvisto di formazione giuridica, ha proceduto senza l'ausilio di un legale, si prescinde – eccezionalmente – dal prelevare tasse o spese.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.   Intimazione a:

–                  terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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