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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.08.2004 17.2004.48

August 18, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,749 words·~14 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2004.48

Lugano 18 agosto 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per stature sul ricorso per cassazione dell'8 agosto 2004 presentato da

                                         __________,

                                         (patrocinato dall'avv. __________)

                                         contro la sentenza emanata il 6 luglio 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:    1.    Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                       2.    Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   L'8 agosto 2003 __________ ha trascorso la serata al Festival del film di Locarno, dopo di che si è recato a Bellinzona, alla guida della sua automobile __________, per riaccompagnare a casa una conoscente. Sulla via del ritorno, alle ore 1.20, egli è transitato nell'abitato di Cadenazzo davanti a un apparecchio elettronico per il controllo della velocità posto sulla strada cantonale, dove vige il limite di 50 km/h. L'apparecchio ha rilevato una velocità del suo veicolo di 81 km/h (86 km/h, dedotto il margine di tolleranza).

                                  B.   Con decreto di accusa del 23 febbraio 2004 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione e ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 500.–. Al decreto di accusa __________ ha presentato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 6 luglio 2003 il giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione e la proposta di pena.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata __________ ha inoltrato il 9 luglio 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati l'8 agosto successivo, egli chiede – all'appoggio di un referto rassegnatogli il 4 agosto 2003 dall'ing. __________ – di essere riconosciuto colpevole di infrazione semplice alle norme della circolazione, con riduzione della multa a fr. 200.–. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale non sono ammissibili documenti né altri mezzi di prova nuovi. Tale divieto è sempre stato ribadito dalla giurisprudenza (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; CCRP, sentenza del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2002 in re F., consid. 1; del 26 aprile 200 in re I., consid. 1, del 6 maggio 2003 in re R., consid. 2), un ricorso per cassazione dovendo essere giudicato sulla base dello stesso materiale processuale vagliato in prima sede. Non può dunque entrare in linea di conto, ai fini del giudizio, il referto che il ricorrente acclude al suo memoriale.

                                   2.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288   lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugna­ta denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

                                   3.   Il giudice della Pretura penale ha ricordato anzitutto come l'accusato obiettasse che il cartello indicante il limite di 50 km/h sulla destra della carreggiata è posto sotto un cavalcavia, che la visibilità del medesimo è parzialmente ostacolata da un pannello pubblicitario della Banca __________, che la lettura del segnale è resa difficile dal fascio luminoso originato da un faro alogeno posto su un parcheggio espositivo nelle vicinanze e che il segnale stesso è poco visibile perché troppo alto. Onde la convinzione di poter circolare alla velocità di 60 km/h, consentita prima e dopo il limite di 50 km/h. Ciò premesso, il primo giudice ha evocato che secondo giurisprudenza i segnali di prescrizione e di divieto sono vincolanti solo se sono chiari e se la loro portata è facilmente riconoscibile, che secondo l'art. 103 cpv. 1 OSStr i segnali devono essere collocati sul bordo destro della strada con possibilità di ripetizione sul lato sinistro, che secondo l'art. 103 cpv. 2 OSStr i segnali vanno posizionati in modo da essere scorti per tempo e non devono essere coperti da ostacoli, che secondo l'art. 102 cpv. 4 OSStr i segnali non illuminati devono essere raggiunti dal­la luce dei veicoli e che secondo l'art. 103 cpv. 3 OSStr il bordo inferiore del segnale deve trovarsi da 60 cm a 2.50 m dal punto più alto della carreggiata (sentenza, pag. 3 seg.).

                                         Nella fattispecie il giudice della Pretura penale ha ritenuto che il segnale in questione, seppur messo in posizione poco felice (circostanza confermata anche dal fatto che in seguito esso è stato spostato qualche metro più avanti, in direzione di S. Antonino), era chiaramente visibile. Quanto al cartello pubblicitario della Banca __________, dalla distanza da cui era possibile scorgere il segnale esso copriva solo una piccola parte della striscia rossa del medesimo, in corrispondenza della parte superiore, ma non la cifra “50”, che rimaneva facilmente leggibile. Per di più, sul lato sinistro della carreggiata si trova un segnale identico, perfettamente visibile. Inoltre, sempre stando agli accertamenti del primo giudice, il cartello in questione si trovava a un'altezza corretta e possedeva proprietà di rifrazione regolamentari. Circa l'asserita insufficiente capacità di illuminazione di un veicolo di piccola cilindrata, come quello dell'accusato, il primo giudice l'ha considerata fuori luogo, salvo ammettere che l'imputato circolasse con fari non in regola, ipotesi questa non suffragata da prove. Ad ogni buon conto, secondo il giudice della Pretura penale il cartello controverso si trovava alla fine di un lungo tratto in cui il limite di velocità è di 60 km/h. Avesse rispettato tale limite, l'accusato avrebbe avuto tutto il tempo per notarlo. Circolando invece a 81 km/h, egli ha superato di oltre 25 km/h la velocità massima generale di 50 km/h autorizzata nelle località, commettendo oggettivamente una grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale (sentenza, pag. 4 seg.).

                                   4.   Il ricorrente sottolinea anzitutto come, esaminando la documentazione fotografica da lui prodotta, entrambi i segnali con il limite di 50 km/h (e soprattutto quello sul bordo destro della carreggia­ta) in realtà non risultassero sufficientemente visibili. A suo avviso, pur richia­mando la legislazione e la giurisprudenza applicabili, il giudice della Pretura penale non ha accertato debitamente la fattispecie, giungendo alla conclusione affrettata che il segnale in questione si potesse leggere chiaramente. L'argomentazione è del tutto appellatoria. A prescindere dal fatto che le fotografie prodotte al dibattimento si riferiscono piuttosto al tratto di strada in cui vige il limite di 60 km/h e che esse non consentono – comunque sia – di trarre conclusioni di rilievo, il ricorrente trascura che il primo giudice si è fondato sulla documentazione fotografica prodotta dalla Sezione della circolazione (act. 8), la quale raffigura il luogo in cui si trovava il segna­le e le condizioni di visibilità notturna (sia del segnale sul lato destro, sia di quello sul lato sinistro della carreggiata) al momento dell'infrazione. Con tale documentazione l'interessato non si con­fronta e non spiega perché il primo giudice sarebbe caduto in arbitrio accertando sulla base della medesima la visibilità del cartello. La sua doglianza risulta quindi irricevibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio.

                                   5.   Secondo il ricorrente il giudice della Pretura penale non ha considerato altri fattori che entravano in linea di conto, a cominciare dal fatto che il segnale in discorso è poi stato spostato dalla Sezione della circolazione perché parzialmente nascosto dal montante del cavalcavia. L'obiezione cade nel vuoto, lo stesso primo giudice non avendo mancato di rilevare che il cartello si trovava in posizione poco felice ed era poi stato avanzato di qualche me­tro verso S. Antonino. Ciò non gli ha impedito di accertare tuttavia che il segnale era ugualmente visibile, nonostante la pubblicità della Banca __________ che celava una piccola parte del disco, ma non la cifra “50” indicante il limite di velocità. Il ricorrente non illustra perché tale assunto sarebbe arbitrario. Si limita ad assumere che la circostanza doveva far sorgere dubbi sulla corretta visibilità della segnaletica e che in simili condizioni occorreva esperire un sopralluogo, oltre che sentire il responsabile della Sezione della segnaletica stradale, come egli aveva chiesto invano. Un'argomentazione del genere non basta però a dimostrare che il giudice della Pretura penale sia incorso in arbitrio reputando il segnale ben visibile nonostante la posizione non ideale o ritenendo sufficienti gli atti a disposizione e rinunciando alle prove offerte dall'accusato.

                                   6.   Il ricorrente sostiene che le fotografie agli atti sono scattate con il flash e fanno risaltare in modo esagerato la segnaletica, non per­cepibile in tal modo dall'occhio umano. Per converso, esse mostrano l'effetto nocivo del potente faro alogeno dietro il segnale di sinistra, usato per illuminare un vasto autoparcheggio espositivo. Ora, argomentazioni siffatte sono inidonee a motivare un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Il ricorrente insiste difatti nel prospettare un suo apprezzamento delle prove e ribadisce la propria opinione sulla concludenza della documen­tazione agli atti come se argomentasse davanti a un'autorità d'ap­pello munita di pieno potere cognitivo anche sull'accertamento dei fatti. Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale non basta però contrapporre una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio (sopra, consid. 2). Ne consegue, su questo punto, l'inammissibilità del ricorso.

                                   7.   Il ricorrente opina che, oltre al disturbo provocato dal noto faro alogeno, la posizione rialzata del segnale non ne permetteva una corretta illuminazione con i proiettori anabbaglianti e che arbitrariamente il primo giudice ha accertato la regolare installazione del cartello. Così argomentando, egli omette tuttavia di indicare che cosa intenda per “posizionamento ad altezza regolare” del segnale, né tanto meno spiega perché sarebbe contrario alla legge l'accertamento del giudice della Pretura penale, secondo cui il cartello si trovava a un'altezza corretta (sentenza, pag. 4). Carente di motivazione, in proposito il ricorso riesce di nuovo irricevibile.

                                   8.   Assevera il ricorrente che il suo veicolo è stato immatricolato nel 1990 ed è equipaggiato in base alle norme sull'omologazione dei veicoli allora vigenti, nel senso che i proiettori illuminano il campo stradale limitatamente a 50 m sulla sinistra e 75 m sulla destra. Anche a causa di ciò il faro alogeno dell'esposizione rendeva invisibile il segnale. L'accertamento del primo giudice, stan­do al quale egli avrebbe potuto notare il cartello ove avesse guidato alla velocità consentita di 60 km/h, si rivela così arbitrario. Infatti egli avrebbe scorto il segnale soltanto se circolava con i fari abbaglianti oppure munito di un binocolo. L'asserto non è serio. Tutti i proiettori asimmetrici di automobili rispondenti alle norme europee del continente sottostanno, da quarant'anni, alle medesime norme sui limiti di illuminazione (50 m sulla sinistra, 75 m sulla destra). Notoriamente migliorata è invece l'intensità luminosa e la superficie illuminata grazie a lampade più potenti e a una diversa concezione dei fari, ma tale digressione è assolutamente infruttuosa in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Nessun elemento agli atti conforta l'ipotesi, per vero, che i fari della __________ guidata dall'accusato fossero tanto deboli da non lasciar scorgere il cartello alla velocità di 60 km/h (quella del tratto stradale che precede il segnale di 50 km/h). Del resto, se così fosse, in nessun caso il ricorrente avrebbe dovuto circolare a 81 km/h in prossimità di abitazioni. Anche al riguardo la sentenza impugnata resiste quindi alla critica.

.                                  9.   Il ricorrente sostiene che la non corretta posizione del cartello ostava nella fattispecie a un controllo di velocità su quel tratto di strada. Ancora una volta però egli non spiega perché il giudice della Pretura penale avrebbe ritenuto a torto che il contestato segnale non fosse conforme alle prescrizioni degli art. 102 e 103 OSStr. Ancora una volta carente di motivazione, il gravame sfug­ge a un esame di merito.

                                10.   A parere del ricorrente il primo giudice si è sospinto in arbitrio anche valutando le condizioni soggettive dell'infrazione, in particolare imputandogli di avere circolato scientemente a 81 km/h, di non avere addotto una giustificazione credibile (impossibilità di scorgere il limite di 60 km/h) e di avere quindi agito intenzionalmente. Ricordato che l'infrazione dell'art. 90 n. 2 LCStr è punibile anche in caso di negligenza (recte: di negligenza grave, come si precisa in DTF 121 IV 235 consid. 1a pag. 237), il giudice della Pretura penale ha ritenuto che circolando in una zona con abitazioni prossime e con una passerella pedonale che sormonta la carreggiata per consentire l'attraversamento, l'accusato non potesse ignorare di trovarsi all'interno di una località. Il primo giudice, in altri termini, non ha rimproverato all'imputato di avere superato il limite di velocità pur avendo visto il segnale indicante il limite di 50 km/h, ma per avere circolato a una velocità del tutto inadeguata pur potendo desumere da elementi univoci (case ai bordi della strada, passerella pedonale) che stava percorrendo un tratto di strada ove occorre fare uso di prudenza.

                                         Ora, quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 IVI 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 63 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3). Come tale esso vincola la Corte di cassazione e di revisione penale, salvo estremi di arbitrio (sopra, consid. 2). Al ricorrente incombeva perciò di spiegare in che modo il giudice della Pretura penale sarebbe caduto in arbitrio accertando l'esistenza di indizi che avrebbero dovuto indurre il soggetto a scorgere la grave imprevidenza del suo agire. Se non che, in concreto egli si esaurisce nel ripetere il proprio punto di vista, insistendo di avere sempre creduto di poter circolare a 60 km/h, la presenza del cavalcavia lasciando presagire un tratto di strada a forte traffico, percorribile speditamente. Così facendo, tuttavia, egli non si confronta con i motivi che hanno spinto il primo giudice a ritenere che egli stesse consapevolmente violando in modo grave la legge sulla circolazione stradale, circolando a velocità eccessiva.

                                11.   Nella condanna per grave infrazione alla legge sulla circolazione stradale il ricorrente ravvisa – comunque sia – una violazione del principio in dubio pro reo. A torto, poiché il primo giudice non lo ha ritenuto colpevole per non avere recato la prova della sua innocenza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40), contrariamente a quanto egli asserisce, né si può dire che il giudice abbia pronunciato un verdetto sfavorevole sebbene una valutazione non arbitraria delle prove lasciasse sussistere dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 4b pag. 41). Anche su quest'ultimo punto il ricorso si dimostra perciò inconsistente.

                                12.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 700.–

                                         sono posti a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Procuratore pubblico __________;

                                         –  Pretura penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona;

                                         –  Ministero Pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         –  Servizio coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;

                                         –  Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino;

                                         –  Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

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Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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