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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.01.2004 17.2003.77

January 23, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,953 words·~15 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2003.77

Lugano 23 gennaio 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 16 dicembre 2003 presentato da

                                         __________,

                                         contro

                                         la sentenza emanata il 13 novembre 2003 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto d'accusa del 23 giugno 2003 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autrice colpevole di ripetuto furto di lieve entità per avere, tra il gennaio e il febbraio del 2003, ripetutamente sottratto capi di vestiario e altri articoli a scopo di indebito profitto in almeno tre occasioni, in danno del supermercato __________, da sola o unitamente a __________, per un ammontare imprecisato. La refurtiva recuperata è consistita in una felpa, un giacchettino, una dolcevita e altra merce per un va­lore complessivo di fr. 89.30. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusata a 10 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di un anno. Al decreto di accusa __________ ha presentato opposizione.

                                  B.   Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 13 novembre 2003 il giudice della Pretura penale ha confermato le imputazioni e la proposta di pena contenute nel decreto di accusa. Contro tale giudizio __________ ha inoltrato il 17 novembre 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 16 dicembre successivo, essa chiede il proscioglimento da ogni imputazione. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

                                   2.   La ricorrente ricorda anzitutto di essere stata processata per ripetuto furto di lieve entità in relazione a episodi avvenuti nel grande magazzino __________ all'inizio del 2003. Sostiene di essere stata ascoltata durante la fase delle indagini dalla polizia in modo assillante e di essersi trovata in una situazione di stress, in cui si è sentita costretta a sottoscrivere verbali non veritieri. Di tale circostanza essa avrebbe informato il giudice della Pretura penale nel corso del dibattimento. Ribadendo la propria estraneità ai fatti, la ricorrente fa valere in sintesi che il giudizio impugnato si fonda sulle dichiarazioni da lei rese alla polizia in condizioni psicologiche precarie, sulla chiamata in correità della coimputata __________ e sulla videoregistrazione del servizio interno del grande magazzino. La conclusione che ne è derivata, a suo parere, è però conseguente a un arbitrario accertamento dei fatti e un'arbitraria valutazione delle prove.

                                   3.   Il giudice della Pretura penale ha accertato che, dal 1995 sino ai fatti oggetto del procedimento penale la ricorrente ha lavorato in qualità di cassiera per il grande magazzino __________. Assegnata inizialmente al reparto alimentari nel sottopiano, dopo cinque anni essa è stata trasferita per motivi di salu­te al secondo piano, ove addetta alla cassa era __________. Questa è stata notata tra la fine del 2002 e l'inizio 2003 da una collega mentre prelevava dagli scaffali una maglietta in modo sospetto. Donde l'avvio di un'indagine e il posizionamento di una telecamera di controllo diretta verso la cassa. È risultato così che __________ si appropriava di capi d'abbigliamento esposti, depositandoli in un cassetto sotto la cassa, e li prendeva con sé al momento di partire senza rispettare le direttive del regolamento del personale. È emerso altresì che la ricorrente sarebbe stata al corrente di ciò e avrebbe collaborato. Il 28 febbraio 2003 i responsa­bili dell'emporio sono intervenuti, fermando con l'aiuto della polizia le due dipendenti.

                                         Sempre stando alla sentenza impugnata, nel corso degli interrogatori di polizia la ricorrente ha ammesso di avere sottratto merce in tre occasioni dal negozio senza pagarla, unitamente alla collega (sentenza, pag. 3 con riferimento al verbale del 28 febbraio 2003). Essa ha dichiarato tra l'altro che quando entrava in servizio per il secondo turno, dando il cambio a __________, essa toglieva dagli scaffali i prodotti che le interessavano e li portava alla cassa. Dopo averli controllati e avere tolto i dispositivi d'allarme, essa li lasciava sul bancone della cassa in attesa che la collega, tolto l'abito da lavoro, li mettesse in un sacchetto e li portasse con sé. Sempre a detta della ricorrente, la merce sottratta veniva posta in una borsa di plastica con la spesa rego­larmente pagata alla cassa. L'indomani le due si spartivano poi gli articoli sottratti. L'imputata ha ammesso di essere stata a conoscenza che i sacchetti ritirati dalla collega contenevano anche prodotti impagati. Sentita a sua volta dalla polizia, __________ ha confessato di avere commesso i furti insieme con __________ (sentenza, pag. 4).

                                         Al dibattimento l'accusata ha cambiato completamente versione, affermando di non avere mai rubato nulla e, con riferimen­to a un unico episodio, di essere sempre stata convinta che nel sacchetto preso dalla collega vi fossero solo oggetti a disposizione gratuita del personale o del cliente. Essa si è lamentata altresì di essere stata sottoposta a un interrogatorio estenuante e che gli inquirenti avevano assunto nei suoi confronti un atteggiamento aggressivo e prevaricatore (sentenza, pag. 4). Ciò premesso, il giudice ha confermato nondimeno il capo d'imputazione. Rilevato che l'interessata non è stata in grado di recare alcuna prova a favore della sua nuova versione né delle accuse alla polizia, segnatamente per quanto riguarda l'interrogatorio del 28 febbraio 2003, egli ha ritenuto che quella confessione fosse sincera, anche perché ribadita a due riprese (sentenza, pag. 4 e 5). D'altro canto – egli ha soggiunto – la confessione è avvalora­ta dalla chiamata in correità della collega __________ e dalla videoregistrazione visionata in aula, da cui risulta che i sacchetti contenenti gli articoli rubati erano prelevati da __________ in presenza di lei. Anzi, in un'occasione la ricorrente medesima ha aperto il sacchetto e l'ha passato alla collega. Quest'ultima, da parte sua, ha ritirato l'opposizione al decreto d'accusa emanato a suo carico per gli stessi fatti (sentenza, pag. 5 e 6).

                                         A mente del primo giudice, inoltre, la ricorrente non risulta in alcun modo essere stata costretta a firmare la confessione. Anzi, essa ha avuto modo di precisare partitamente i termini del suo coinvolgimento nella vicenda. Essa medesima ha indicato con precisione, dipoi, dove si trovava la refurtiva e ha condotto gli agenti al proprio domicilio, consegnando loro i vestiti rubati. Cognita della lingua italiana, essa ha avuto modo di capire su che cosa vertesse l'inchiesta, tant'è che il 28 febbraio 2003 ha sottoscritto una dichiarazione in cui prendeva atto della possibilità di essere sentita e interrogata dal Procuratore pubblico, facoltà della quale non si è avvalsa, a ulteriore dimostrazione del fatto che nessuno l'aveva costretta a rilasciare una falsa confessione.

                                   4.   Nella misura in cui si duole del modo in cui sarebbe stata interro­gata dalla polizia il 28 febbraio 2003, che l'avrebbe indotta a firmare la confessione, la ricorrente solleva una censura inammissibile. Nella fase predibattimentale, infatti, essa nulla ha eccepito circa la verbalizzazione da parte degli inquirenti, benché le fosse stata offerta la facoltà di essere sentita dal Procuratore pubblico (act. 1/10). Anzi, nemmeno si è opposta all'uso in aula delle risul­tanze dell'istruzione formale nei dieci giorni a lei assegnati dal giudice con ordinanza del 3 luglio 2003 (art. 227 cpv. 2 CPP), chiedendo unicamente con scritti del 18 luglio 2003 e del 7 novembre 2003 l'assunzione di determinate prove. Ne segue che l'accusata non ha sollevato il preteso vizio di procedura “non appena possibile”, come prescrive l'art. 288 lett. b CPP.

                                         Si volesse da ciò prescindere, la ricorrente non dimostra lontana­mente perché il primo giudice sarebbe caduto in arbitrio esclu­dendo che essa abbia confessato per i condizionamenti a lei imposti dagli agenti nel corso degli interrogatori. Essa si limita a richiamare un certificato medico del 21 novembre 2003 (successivo alla sentenza impugnata) che attesta una sua sintomatologia di tipo ansioso-depressivo legata a un vissuto di ingiustizia, rimprovera al primo giudice di avere ignorato quanto da lei riferito in udienza, rileva che i verbali di polizia denotano imprecisioni – segnalate al dibattimento – degne di legittimi interrogativi, come per esempio l'inizio di un turno di lavoro alle ore 13.45, circostan­za non verificatasi. Se non che, per tacere del fatto che il certificato medico in questione è improponibile, alle parti non essendo consen­tito di produrre nuovi documenti in sede di ricorso (CCRP, sentenza del 6 maggio 2003 in re R., consid. 3 con richiami), gli argomento sollevati sono di palese natura appellatoria, e come tale inadatti a far apparire il convincimento del primo giudice, per il quale l'accusata ha riferito in modo esauriente e perciò credibile i termini essenziali della fattispecie, come il risultato di un'arbitraria valutazione delle prove. Carente di motivazione, in proposito il ricorso si rivela ad ogni modo inammissibile.

                                   5.   A detta della ricorrente il primo giudice è caduto in arbitrio anche considerando come indizio a suo carico la circostanza che __________ ha ritirato l'opposizione al decreto d'accusa emanato nei suoi confronti. Essa sottolinea che il 4 novembre 2003 costei ha rilasciato una dichiarazione, autenticata il 4 dicembre successivo dal segretario comunale di __________, in cui la scagiona dalle accuse a lei rivolte. Fosse stata presente in aula, __________ avrebbe senz'altro confermato ciò. L'argomento è di nuovo inam­missibile. La dichiarazione in rassegna è infatti allegata per la prima volta al ricorso per cassazione, ciò che – come si è appena spiegato – non è lecito. Alla ricorrente rimane se mai aperta, dandosi il caso, la via della revisione (art. 397 CP e 299 CPP), una volta che la presente sentenza sarà passata in giudicato.

                                   6.   La ricorrente assevera che nemmeno il filmato agli atti dimostra un suo coinvolgimento nella vicenda, il fatto che essa abbia notato la collega prendere taluni sacchetti ancora non dimostrando che essa sapesse del contenuto e dell'origine furtiva della merce. L'obiezione è infondata. Il primo giudice ha ritenuto che quanto si vede nella videoregistrazione – ossia __________ prendere davanti all'accusata taluni sacchetti contenenti articoli rubati – costituisce un ulteriore indizio di colpevolezza, compatibile con le confessioni delle due donne. Ciò non è per nulla arbitrario, ove si consideri che nel filmato si scorge anche l'imputata aprire almeno una volta il cassetto del bancone e a passare un sacchetto alla collega. Nessun arbitrio si ravvisa perciò al proposito.

                                   7.   La ricorrente si duole altresì che con ordinanza del 5 settembre 2003 il primo giudice ha respinto le prove da lei notificate il 18 lu­glio precedente (istanza ribadita poi il 7 novembre 2003). Ciò le avrebbe impedito di difendersi adeguatamente, poiché i testimoni offerti (quasi tutti colleghi o superiori diretti) avrebbero potuto confermare qual era la merce riservata per prassi alle collaboratrici e quali erano i turni di lavoro. Inoltre, mediante l'assunzione di regolamenti e contratti di lavoro essa avrebbe potuto dimostrare come talune circostanze figuranti negli atti istruttori siano inesatte. L'accusata lamenta anche di non aver potuto comprovare che alle ore 13.45 indicate nel verbale istruttorio del 28 febbraio 2003 (pag. 2) essa non poteva essere nel negozio, non avendo mai avuto turni che cominciassero a quell'ora, e di non aver potuto chiarire – facendo escutere il diretto interessato – la presenza del marito durante la perquisizione a domicilio del 28 febbraio 2003. Rifiutando quanto richiesto, il primo giudice avrebbe compiuto perciò un arbitrario apprezzamento anticipato delle prove, privo della cautela che dottrina e giurisprudenza impongono in tale valutazione.

                                         a)   Il diritto di essere sentito assicura – tra l'altro – la facoltà di far assumere prove formalmente e tempestivamen­te offerte (DTF 115 Ia 8 consid. 25 pag. 11 con citazioni), compresa quella di interrogare i testimoni a carico e a discarico (DTF 116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami). In tale prospettiva esso consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6 par. 3 let. d CEDU, sicché una sua eventuale inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 con­sid. 2 pag. 54 con richiami). Il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire tuttavia che se per un verso – e per principio – l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove indicate, per altro verso l'autorità può rinunciare a quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (DTF 124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 V 157 consid. 1d pag. 162 con rinvio al principio enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b). Entro tali limiti il cosiddetto “apprezzamento anticipato delle prove” non viola la garanzia di un equo processo enunciata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menchenrechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenza del 27 marzo 2003 in re M., consid. 6).

                                         b)   In concreto risulta dal fascicolo processuale che il 18 luglio 2003 la ricorrente ha chiesto l'edizione dei contratti e dei piani di lavoro suoi e di __________, come pure dei filmati che hanno determinato l'avvio del procedimento penale, l'audizione delle venditrici-cassiere __________ e __________, del marito __________, del gerente __________, dell'ex capo cassiera __________, del gerente __________, delle dipendenti __________ e __________. Con ordinanza del 5 settembre 2003 il giudice, preso atto delle osservazioni del Procuratore pubblico, ha considerato i motivi addotti a sostegno delle audizioni testimoniali assai generiche e non suscettibili – a un esame di verosomiglianza – di apportare chiarimenti di rilievo, ritenendo la documentazione agli atti sufficiente. Analogamente egli ha deciso per quanto atteneva alle edizioni dei contratti e dei turni di lavoro, mentre ha ammesso il richiamo della videocassetta in cui era stata ripresa l'imputata. Nondimeno, il 3 novembre 2003 egli ha ammesso – su richiesta della parte civile – l'escussione di __________, allora gerente responsabile della filiale __________. Sempre dal fascicolo processuale risulta che il 7 novembre 2003 l'accusata ha sollecitato l'assunzione delle prove indicate nella sua precedente richiesta del 18 luglio. Dal verbale dei dibattimento si evince infine che il giudice ha proceduto, tra l'altro, all'audizione di __________ e che l'accusata ha prodot­to il regolamento del personale __________ relativo alla filiale di __________.

                                         c)   Rifiutando le rimanenti prove, il primo giudice non è caduto in arbitrio e non ha quindi violato la garanzia di un equo proces­so. Le circostanze che, secondo la ricorrente, andavano chiarite mediante l'assunzione delle prove respinte dal giudice riguardavano la sua improbabile presenza all'ora (13.45) figurante a pag. 2 del verbale del 28 febbraio 2003, l'altrettanto improbabile presenza del marito durante la perquisizione a domicilio e – più in generale – la prassi adottata per quanto concerne la merce riservata dalle collaboratrici e i turni di lavoro delle dipendenti stesse. Se non che, mal si comprende per quali ragioni il giudice dovesse indagare al riguardo, ove si pensi che nei suoi due interrogatori, e in particolare nel primo, l'accusata non ha solo riconosciuto gli addebiti, ma ha precisato anche tutto quanto si riferiva alla sua attività delittuosa (compreso quanto era accaduto alle 13.45: verbale citato, pag. 2). E le sue dichiarazioni sono risultate tanto attendibili che gli inquirenti hanno recuparato a casa sua (poco importa se alla presenza del marito o no) beni indebitamente sottratti. Non va poi trascurato che la confessione litigiosa trova riscontro nell'originaria chiamata in correità della collega __________. Pretendere in tali circostanze che le prove rifiutate dal primo giudice avrebbero potuto sovvertire l'esito degli interrogatori citati nella sentenza impugna­ta non è serio. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve quindi essere disatteso.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 600.–

                                         sono posti a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  Procuratore pubblico __________;

                                         –  __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         –  Servizio di coordinamente cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;

                                         –  Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona;

                                         –  Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

______________________________________________________________________

  Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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