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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.08.2003 17.2003.45

August 13, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,249 words·~11 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2003.45

Lugano 13 agosto 2003/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 24 luglio 2003 presentato da

__________,  

contro  

la sentenza emanata il 1° luglio 2003 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;  

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione:       1.    Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                           2.    Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 19 febbraio e il 3 marzo 1997 la ditta di spedizioni __________ ha dichiarato all'ufficio doganale di __________, per ordine di __________, direttore della divisione esportazioni presso la ditta __________, società cooperativa a garanzia limitata con sede a __________, due partite di formaggio Provolone “P X 6 Dolce”, designandolo come “con­for­me al GATT” alla voce tariffaria “0406.9039/esente”. In seguito a esami su due campioni di tale formaggio per analisi e verifica della classificazione, l'ufficio doganale di importazione ha rilevato un tenore di acqua del 60.1% per la prima partita e del 58.6% per la seconda, superiore al limite del 54% ammesso per i formaggi a pasta dura. Esso ha proceduto perciò allo sdoganamento definitivo delle due partire di Provolone quale “altro formaggio a pasta semidura” gusta la voce tariffaria 0406.9091.

                                  B.   Il 2 aprile 1997 la Direzione delle dogane di Lugano ha redatto un processo verbale finale nei confronti di __________, ritenendolo autore colpevole di contravvenzione all'art. 74 n. 6 LD e infrazione ai divieti contenuti nell'art. 76 n. 1 LD (RS 631.0) per avere erroneamente munito di certificato di conformità GATT le due note partite di Provolone. La differenza fra il tasso applicabile secondo la voce di tariffa dichiarata (0406.9039) e quella accertata (0406.9091) dava un supplemento di dazio pari a fr. 5'060.95 e un'imposta sul valore aggiunto di fr. 101.20. Con scritto del 2 aprile 1997 __________ ha contestato l'infrazione, sostenendo che secondo le norme GATT/ OMC occorre distinguere due tipi di Provolone, l'uno a pasta morbida e l'altro a pasta dura, sicché il Provolone a pasta morbida dev'essere classificato tra i formaggi a pasta semidura, il cui tenore di acqua non supera il 62%. Egli ha anche sollecitato un complemento di inchiesta.

                                  C.   In applicazione dell'art. 124 dell'ordinamento della legge sulle dogane (OLD: RS 631.01), il 22 maggio 1997 la Direzione del

                                         IV circondario delle dogane ha emanato una decisione di accertamento secondo cui, per essere classificato alla voce tariffaria pretesa da __________ (0406.9039), il Provolone oggetto dei due invii avrebbe dovuto presentare le caratteristiche di un formaggio a pasta dura, come richiede la convenzione internazionale del 1°giugno/18 luglio 1951 sull'uso delle designazioni d'origine e delle denominazioni dei formaggi (Convenzione di Stresa: RU 0.817.142.1), elenco B. Non rientrando tra i formaggi a pasta dura (fino al 54% di tenore di acqua nel formaggio sgrassato), il prodotto in questione avrebbe dovuto essere classificato alla voce tariffaria 0406.9091 come “altro formaggio a pasta semi­dura”, assoggettato al dazio di fr. 298.60 ogni 100 kg di peso lordo, per un importo complessivo di fr. 5'050.96.

                                  D.   Contro la decisione appena citata __________ è insorto con ricorso del 18 giugno 1997 alla Direzione generale delle dogane, ribadendo che il Provolone è un formaggio a pasta semplice semidura esente da dazi doganali. La Direzione generale delle dogane ha respinto il ricorso con decisione del 24 settembre 1998, rilevando che il Provolone è un formaggio a pasta dura e che le due partite sdoganate, presentando un tenore di acqua nel formaggio sgrassato superiore al 54%, dovevano essere classificate alla voce tariffaria 0406.9091 (“altri formaggi a pasta semidura”). Adita da __________ con ricorso del 23 ottobre 1998, il 27 gennaio 2000 la Commissione federale di ricorso in materia doganale ha confermato la decisione impugnata. Tale pronuncia è passata in giudicato.

                                  E.   Con decreto penale del 17 dicembre 2000 la Direzione generale delle dogane ha ritenuto __________ autore colpevole per negligenza di contravvenzione all'art. 74 n. 6 LD e di infrazione ai divieti contenuti all'art. 76 n. 1 LD, condannandolo a una multa di fr. 1'700.–, poi ridotta a fr. 1'000.– con decisione del 23 ottobre 2002 in seguito a opposizione dell'accusato. Questi ha nondimeno chiesto che il suo caso fosse giudicato da un tribunale.

                                  F.   Con sentenza del 1° luglio 2003 il giudice della Pretura penale ha confermato sia l'imputazione sia la proposta di pena (ridotta) figuranti nel decreto penale. Contro tale sentenza __________ è insorto con ricorso del 24 luglio 2003 alla Corte di cassazione e di revisione penale, postulando la sua assoluzione. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 80 cpv. 1 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1994 (DAP), applicabile alla fattispecie (art. 80 cpv. 1 LD), i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale sono ammissibili anche nelle cause penali deferite al giudizio di un tribunale cantonale secondo l'art. 73. A norma dell'art. 80

                                         cpv. 2 DAP, anche il Procuratore generale e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tali rimedi giuridici. Essi devono presentare l'impugnazione entro 20 giorni dalla notifica dei considerandi scritti, davanti all'autorità cantonale competente nella forma prevista dal diritto di procedura cantonale.

                                   2.   Nella fattispecie il ricorrente ha presentato il ricorso entro 20 giorni dalla notifica della sentenza motivata, come indicatogli dal primo giudice sia al momento di comunicare oralmente i dispositivi della propria decisione (si veda il verbale del dibattimento), sia al momento di notificare la sentenza scritta. Se non che, tale possibilità compete unicamente al Procuratore generale della Confederazione e all'amministrazione interessata, non all'accusato, il quale rimane soggetto al diritto cantonale (art. 80 cpv. 1 DAP). E secondo il Codice di procedura penale ticinese la sentenza della Pretura penale può essere impugnata con ricorso per cassazione, a condizione che l'imputato dichiari per scritto di vo­ler ricorrere entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi (art. 276 cpv. 2 CPP e art. 289 cpv. 1 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP) e presenti la motivazione scritta del ricorso entro 20 giorni dalla notifica della sen­tenza motivata (art. 289 cpv. 2 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP). Il ricorrente ha ottemperato soltanto al secondo requisito, mentre ha omesso la dichiarazione di ricorso nei cinque giorni susseguenti la comunicazione orale dei dispositivi della sentenza. È vero che egli si è attenuto all'indicazione dei rimedi giuridici data dal primo giudice. Ci si deve domandare perciò se egli debba essere protetto nella sua buona fede, pur essendo dottore in legge. Nel dubbio, tenuto conto anche del fatto che la differenza tra rimedi giuridici riservati all'imputato (art. 80 cpv. 2 DAP) – da un lato – e rimedi giuridici offerti al Procuratore generale della Confederazione e all'amministrazione interessata – dall'altro – non appare ovvia, ci si deve attenere alla soluzione più favorevole all'accusato. Il gravame va quindi esaminato nel merito.

                                   3.   Il ricorrente contesta anzitutto la sentenza impugnata nella misura in cui gli imputa l'infrazione doganale, affermando che in base allo statuto della società la rappresentanza legale in giudizio spetta anche al presidente della cooperativa indagata e che tutti i ricorsi introdotti e le decisioni adottate dalle autorità doganali riguardano la ditta. Egli spiega che le sue funzioni erano quelle di export manager, impegnato a vendere all'estero i formaggi dell'azienda, mentre non era suo compito controllare fisicamente la spedizione all'estero dei prodotti. L'argomentazione è di poco rilievo. A prescindere dal fatto che i procedimenti che hanno preceduto l'emanazione del decreto penale riguardano il ricorrente in persona, quest'ultimo trascura che, secondo i vincolanti accer­tamenti del giudice della Pretura penale (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), egli ha infranto la legge nella sua veste di direttore delle esportazioni, responsabile come tale delle dichiarazioni inveritiere circa la natura del prodotto (sentenza, pag. 6). A tale conclusione il primo giudice è giunto fondandosi sull'interrogatorio del 2 aprile 1997, nel corso del quale l'accusato ha dichiarato espressamente di essere il direttore d'esportazione della ditta Casearia __________, di essere il responsabile del settore amministrativo per quanto riguarda l'esportazione verso la Svizzera, di essere a conoscenza delle disposizioni relative al tenore di acqua ammesso nei formaggi a pasta dura e di sapere che la dogana elvetica sdogana il formaggio sulla base della fattura emessa dal venditore. Sostenere la propria estraneità ai fatti in circostanze del genere non è serio.

                                   4.   Il ricorrente rimprovera poi al giudice della Pretura penale di non avere avuto corretta nozione della Convenzione di Stresa, e in particolare di avere frettolosamente affermato che per essere esente da dazio il Provolone oggetto delle due spedizioni avrebbe dovuto presentare le caratteristiche di un formaggio a pasta dura. A suo parere invece simile convenzione non fa riferimento al tipo di pasta del Provolone, le cui caratteristiche sono chiaramente stabilite dalla decisione n. 7 della Convenzione stessa, adottata il 5 novembre 1956. Tale equivoco sarebbe da mettere in relazione al fatto che, per motivi di opportunità, dal 1986 le autorità doganali svizzere interpreterebbero a modo loro la portata della Convenzione, designando il Provolone con umidità superiore al 54% come formaggio a pasta dura nel chiaro intento di assoggettarlo al gravoso dazio di fr. 298.50 per 100 kg e renderlo economicamente svantaggioso. Ciò contrasta, per quanto riguarda le caratteristiche del Provolone, con quanto prevede la citata decisione n. 7 della Convenzione, il cui testo si riporta integralmente a quello della legge italiana n. 125 del 1954, in ottemperanza all'art. 4 della Convenzione, il quale precisa che le caratteristiche dei formaggi sono fissate dai paesi d'origine. Confrontando i due testi – assevera il ricorrente – si rilevano contraddizioni, omissioni e aggiunte finalizzate a designare il Provolone come formaggio a pasta dura per ostacolare l'importazione di un formaggio a pasta tipicamente semidura. In altre parole, le autorità svizzere avrebbero sottoposto il Provolone oggetto delle spedizioni a un dazio doganale attribuendo a esso caratteristiche non confortate dal diritto internazionale.

                                         a)   Stabilito che in concreto il ricorrente non ha agito con intenzione, ma per negligenza, il primo giudice ha rilevato che non era più possibile entrare nel merito delle contestazioni dell'accusato. A suo modo di vedere, in effetti, non era più possibile ridiscutere né la classificazione del formaggio secondo la Convenzione di Stresa, né l'interpretazione data dalle autorità doganali svizzere alla decisione n. 7 con cui il Consiglio permanente per l'applicazione di tale accordo aveva deciso di includere nell'elenco B la denominazione protetta di “Pro­volo­ne”. Non era più possibile rivedere nemmeno l'inserimen­to del prodotto sotto la categoria tariffaria 0406.9091 invece che sotto la categoria 0406.9030, né l'imposizione del dazio di fr. 298.60 per kg di peso lordo, poiché tutti gli aspetti giuridici legati al caso in esame erano stati definitivamente decisi con sentenza del 27 gennaio 2000 dalla Commissione federale di ricorso in materia doganale, passata in giudicato.

                                         b)   La conclusione del primo giudice è corretta. La decisione (de­finitiva) adottata dalla Commissione federale di ricorso in materia doganale contro la decisione di accertamento (art. 124 OLD) presa dalla Direzione del IV circondario delle dogane e dalla Direzione generale delle dogane emana infatti da un tribunale amministrativo speciale (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ª edizione, n. 788 con riferimento a DTF 119 Ib 451), non da una semplice autorità amministrativa. Essa vincola perciò l'autorità penale, analogamente a quanto avviene nel caso in cui il giudice penale sia pregiudizialmente chiama­to a esaminare la legalità di decisioni amministrative – segnatamente nel campo dell'art. 292 CP (disobbedienza a decisioni dell'autorità) – che stanno alla base dell'infrazione. Anche in quei frangenti, di fronte al giudizio di un tribunale amministra­tivo che ha statuito nel merito, il giudice penale non ha più facoltà di rivedere la legalità (DTF 121 IV 29 consid. 2a pag. 31; sentenza 6S.489/2002 del Tribunale federale del 5 giugno 2003, consid. 2.1). Si ricordi che contro la decisione emanata dalla Commissione federale di ricorso in materia doganale sarebbe stato possibile insorgere con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (ciò figurava anche nell'indicazione dei rimedi giuridici: decisione, pag. 11). La ditta, rappresentata dal ricorrente, aveva fatto capo a tale mezzo d'impugnazione, ma poi l'aveva ritirato (act. 6). Le censure sollevate nel ricorso odierno andavano sollevate in quella sede. Allegate nel ricorso per cassazione, esse si rivelano semplicemente irricevibili.

                                   5.   Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 600.–

                                         sono posti a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  Procuratore pubblico __________;

                                         –  Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

                                         –  Ministero Pubblico della Confederazione, Berna;

                                         –  Amministrazione federale delle dogane AFD, Berna;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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