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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 08.10.2003 17.2003.34

October 8, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,585 words·~13 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2003.34

Lugano 8 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione dell'8 luglio 2003 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 10 giugno 2003 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudice sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nel tardo pomeriggio del 6 aprile 2003 __________, cittadino iraniano richiedente l'asilo ospitato nel centro CRS di __________, si trovava in compagnia degli amici __________ e __________, anch'essi richiedenti l'asilo, all'interno del bar __________ del paese. Nell'esercizio pubblico si trovavano pure __________, __________, __________, __________, __________ e il gerente __________. I tre asilanti erano intenti a guardare la televisione in una saletta, bevendo alcune birre e una bottiglia di vino rosso da un litro. Nel locale principale del bar stava avendo luogo una riunione tra i municipali di __________. A un certo momento __________ e i suoi amici sono stati invitati ad abbassare il volume della televisione. Ne è nata una discussione tra __________ e __________, durante la quale il secondo ha colpito il primo con un pugno, donde una colluttazione fra i due che ha coinvolto anche altri avventori. Usciti dal locale, __________ e __________ hanno danneggiato le automobili di __________ (rottura dei tergicristalli, dell'antenna e del tubo di scarico) e di __________ (rottura dei tergicristalli e degli specchietti retrovisori).

                                  B.   Con decreto di accusa del 9 aprile 2003 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole, in parte in correità con __________, di danneggiamento, minacce e vie di fatto per quanto accaduto la sera del 6 aprile precedente. Di conseguenza egli ha proposto la condanna dell'accusato a 30 giorni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 3 anni, pene sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. __________ è stato condannato altresì, in solidarietà con __________, a versare a __________, costituitosi parte civile, la somma di fr. 539.60 in risarcimento del danno. __________ è stato rinviato invece a far valere le sue pretese davanti al foro competente. Al decreto di accusa __________ ha sollevato opposizione.

                                  C.   Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 10 giugno 2003 il giudice della Pretura penale ha ritenuto __________ autore colpevole di danneggiamento e vie di fatto, ma lo ha prosciolto dall'imputazione di minacce, condannandolo a 15 giorni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per 3 anni. Computato il carcere preventivo sofferto, egli ha sospeso condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni sia la pena privativa della libertà sia la pena accessoria dell'espulsione, rinviando le parti civili __________ e __________ a far valere le rispettive pretese dinanzi al foro competente.

                                  D.   Con scritto dell'11 giugno 2003 __________ ha chiesto al giudice della Pretura penale la motivazione della sentenza, data la sua intenzione di presentare ricorso. Nei motivi del gravame, presentati l'8 luglio 2003 alla Corte di cassazione e di revisione penale, egli postula il proscioglimento dall'accusa di vie di fatto, la riduzione della pena principale e l'annullamento della pena accessoria o quanto, in subordine, la riduzione di entrambe le pene. Nelle sue osservazioni del 24 luglio 2003 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

Considerando

In diritto:                  1.   Conclusa la discussione sull'opposizione a un decreto d'accusa, il giudice emana la sentenza, che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1 CPP). Il giudice avverte le parti del diritto di presentare – per il suo tramite – dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e del diritto di chiedere, sempre entro cinque giorni, la motivazione scritta della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il ricorrente deve poi inoltrare la motivazione del ricorso entro venti giorni dalla notificazione della sentenza scritta (art. 289 cpv. 2 CPP, cui rinvia dell'art. 278). Nella fattispecie l'imputato ha chiesto l'11 giugno 2003 al giudice della Pretura penale la motivazione scritta della sentenza, giustificando la richiesta con l'intenzione di presentare ricorso. Pur non avendo espressamente dichiarato di impugnare la sentenza, egli ha manifestato in modo sufficientemente chiaro tale proposito. Esperito l'8 luglio 2003, sotto questo profilo il ricorso per cassazione è dunque ammissibile.

                                   2.   Il ricorrente insorge contro la condanna per vie di fatto, rimproverando al primo giudice di avere arbitrariamente accertato che egli ha colpito con pugni terze persone che si trovavano nell'esercizio pubblico. Il titolo di cassazione invocato dal ricorrente è perciò quello dell'art. 288 lett. c CPP (arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove). Al riguardo giovi rammentare tuttavia che “arbitrario” non significa manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta pertanto criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorrere spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

                                   3.   Il giudice della Pretura penale ha rilevato che l'imputato ammetteva di essere stato coinvolto nella lite, seppure in veste di paciere con l'intenzione di separare i contendenti, senza avere percosso nessuno. Se non che, __________ e __________ avevano dichiarato che pure l'imputato aveva colpito con pugni alcuni clienti del bar e che altre persone avevano confermato ciò, quantunque in maniera meno chiara. Nel suo verbale dell'8 aprile 2003 __________ aveva ribadito, in particolare, che l'accusato aveva sferrato anch'egli pugni a destra e a manca. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha accertato che l'imputato non aveva funto da paciere, ma aveva partecipato alla colluttazione tra asilanti e avventori, tirando pugni a taluni di questi ultimi, come attestavano le testimonianze agli atti. Donde la condanna per vie di fatto a norma dell'art. 126 n. 1 CP.

                                   4.   Sostiene il ricorrente che, stando ai verbali istruttori, egli non risulta avere sferrato alcun pugno, diversamente da __________. L'obiezione non manca di fondamento, ove si consideri che __________ è stato raggiunto da un pugno infer­to non dall'imputato (contrariamente a quanto figura nel decreto d'accusa), bensì da __________, cui il Procura­tore pubblico ha notificato un decreto d'accusa per lesioni sem­plici (oltre che per altri reati). Che l'aggressore fosse __________ risulta anche dalle dichiarazioni della parte lesa, la quale ha lamentato una ferita all'occhio sinistro (verbale del 6 aprile 2003). È vero che in un verbale dell'8 aprile 2003 lo stesso __________ ha soggiunto che, subito dopo, si è scatenata una colluttazione durante la quale egli ha preso altri colpi; non ha preteso però che tali percosse gli siano state inferte – almeno in parte – dal ricorrente, ma si è limitato a una formula dubitativa (“forse anche”: verbale pag. 2), confermando inoltre di sporgere querela per lesioni semplici e minacce, escluse le vie di fatto. Quest'ultima imputazione non può pertanto entrare in linea di conto. Ciò nondimeno, il decreto di accusa faceva carico al ricorrente di avere compiuto vie di fatto nell'esercizio pubblico, in correità con __________, sferrando pugni e colpi a vari avventori e non soltanto a __________, ossia alla persona ritenuta dal Procuratore pubblico come la principale vittima dell'aggressione.

                                   5.   Secondo il ricorrente le deposizioni richiamate nella sentenza impugnata non consentono nemmeno di desumere che egli abbia sferrato pugni ad altri avventori. __________ – egli spiega – si è limitato a dichiarare che __________ ha colpito con un pugno alla testa __________, il quale all'atto di rialzarsi si è trovato di fronte anche gli altri due asilanti, onde una colluttazione fra i tre stranieri e altri sei o sette avventori che si trovavano al tavolo, e che quando tutto sembrava tranquillo __________ ha di nuovo colpito __________ con pugni in faccia. __________ ha dal canto suo riferito che l'accusato (la persona con la mano bendata) era intervenuto nella lite in un secondo tempo, sferrando pugni “a destra e a manca”, ma senza precisare chi sarebbe stato colpito. Costui ha poi soggiunto che l'accusato avrebbe cercato di colpirlo con uno sgabello, fortunatamente levatogli di mano dai suoi amici. Ciò sarebbe tuttavia poco credibile, avendo avuto egli la mano fasciata. Quanto alle altre deposizioni, a parere del ricorrente esse risultano ininfluenti già per il fatto che lo stesso primo giudice le ha definite meno chiare rispetto alle dichiarazioni di __________ ed __________.

                                   6.   La sentenza impugnata denota invero approssimazioni di non poco conto. Fondandosi sulle testimonianze di __________ e – in particolare – di __________, il giudice della Pretura penale ha ritenuto che pure l'accusato abbia colpito con pugni alcuni clienti del bar (sentenza, pag. 4). Nel verbale del 7 aprile 2003 __________ non ha dichiarato però quanto afferma il primo giudice, ma si è limitato a riferire che, quando __________ si è rialzato dopo essere stato colpito da __________, erano sopraggiunti gli altri due asilanti, ciò che ha dato origine a un tafferuglio fra i tre stranieri e altri sei sette avventori che si trovano seduti a un tavolo. Quali azioni abbia compiuto il ricorrente, il teste non ha però saputo spiegare. Dal canto suo, __________ ha sì riferito nel verbale dell'8 aprile 2003 che l'accusato, intervenuto in un secondo tempo nella lite, aveva sferrato pugni a dritta e a manca. Nulla è dato di sapere però su chi sia stato colpito.

                                         Ora, per procedere a carico del ricorrente per vie di fatto occorre una querela (art. 126 n 1 CP). __________ (verbale e formulario di denuncia/querela del 7 aprile 2003) e __________ (verbale e formulario di denuncia/querela del 7 aprile 2003) hanno sporto querela per danneggiamento. __________ non ha sporto querela alcuna (verbali del 7 e dell'8 aprile 2003), limitandosi a chiedere che ai tre asilanti fosse vietato l'ingresso nel suo esercizio pubblico (verbale dell'8 aprile 2003). __________ non solo non ha querelato il ricorrente, ma ha chiesto persino che gli fosse garantito l'anonimato (verbale del 7 aprile 2003). __________ ha sporto querela per lesioni semplici e minacce (verbali del 6 e dell'8 aprile 2003), accuse che però cadono nei confronti del ricorrente, dato che a colpirlo è stato __________, mentre l'accusa di minacce non trova conferma nella sentenza impugnata (sentenza, pag. 4). __________ ha ipotizzato altresì che il ricorrente abbia distribuito colpi in seguito, ma si tratta di una semplice congettura (consid. 4 con riferimento al verbale dell'8 aprile 2003, pag. 2).

                                         Rimane __________, il quale ha effettivamente denunciato il ricorrente per tutti i reati in rassegna (verbale del 6 e del­l'8 aprile 3003), ma con riferimento a fatti che esulano dal decre­to di accusa. Nel verbale del 6 aprile 2003 egli aveva invero incolpa­to il ricorrente di avere tentato di colpirlo con uno sgabello, toltogli fortunatamente dagli amici, e nel successivo verbale del­l'8 aprile ha riferito che l'accusato si era diretto verso alcuni avventori con intenzioni manesche, al punto da avere egli medesimo schivato un pugno. Il decreto di accusa però evoca altre azioni, segnatamente pugni e colpi sferrati a vari avventori, tra cui __________. Condannando il ricorrente per vie di fatto sulla base delle testimonianze di __________, __________ e di altre dichiarazioni ritenute meno chiare, il giudice della Pretura penale è caduto pertanto in arbitrio, giacché non disponeva di riscontri sufficienti per collegare le azioni descritte nel decreto di accusa (eccezion fatta per quanto si riferisce a __________, da attribuire – come detto – a __________) a una delle querele per vie di fatto che entrano in considerazione. Dall'imputazione litigiosa il ricorrente deve dunque essere prosciolto, ciò che rende superfluo esaminare se l'accusa sia stata prospettata con sufficiente precisione, al ricorrente essendo stato rimproverato di avere inferto pugni e colpi ad avven­tori imprecisati.

                                   7.   Rimane da commisurare la pena nei confronti del ricorrente per il reato di danneggiamento. Al proposito la sentenza impugnata non è di alcun ausilio concreto, dal momento che nel condannare l'imputato a 15 giorni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per tre anni (pene sospese condizionalmente) il primo giudice si è limitato genericamente a ritenere giustificato un adeguamento della pena proposta dal Procuratore pubblico da 30 a 15 giorni di detenzione, lasciando invariata l'espulsione siccome adeguata alla fattispecie. Nella sentenza impugnata non è spesa una parola sulla personalità dell'autore, sulla sua vita anteriore, sui motivi a delinquere, sulle circostanze aggravanti o attenuanti (art. 63 CP), né sull'eventuale pericolo che l'autore rappresenta per l'ordine pubblico in seguito alla condanna per danneggiamento e per vie di fatto, avuto riguardo anche allo statuto di richiedente l'asilo (art. 55 cpv. 1 CP), su cui la sentenza è del tutto silente. In condizioni del genere la Corte di cassazione e di revisione penale non è in grado di procedere essa medesima alla commisurazione delle pena principale. Tanto meno essa dispone di riscontri che le consentano di determinarsi con cognizione di causa sulla richiesta di espulsione avanzata dal Procuratore pubblico, ancorché in relazione a tre reati. In applicazione dell'art. 296 cpv. 2 CPP la causa deve quindi essere rinviata a un nuovo giudice della Pretura penale per la ricommisurazione della pena e per nuovo giudizio sull'espulsione. Quanto ai criteri fissati dal diritto federale in materia di commisurazione della pena, si richiama la sentenza emanata il 20 maggio 2003 da questa Corte in re Procuratore Pubblico c. M. (inc. __________, consid. 2).

                                   8.   Se ne conclude che, in parziale accoglimento del ricorso, l'accusato va prosciolto dall'imputazione di vie di fatto, con rinvio degli atti a un nuovo giudice della Pretura penale perché ricommisuri la pena principale alla condanna per danneggiamen­to, statuisca nuovamente sull'espulsione e decida sulla tassa di giustizia e le spese, quantificate in complessivi fr. 650.– (sentenza, pag. 7). Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza pressoché totale dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che rifonderà al ricorrente la somma di fr. 1'000.– per ripetibili.

Pr questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il ricorrente è prosciolto dall'imputazione di vie di fatto e gli atti sono rinviati a un altro giudice della Pretura penale per nuovo giudizio sulla ricommisurazione della pena principale, sull'espulsione, sulla tassa di giustizia e sulle spese.

                                   2.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 600.–

                                         sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Procuratore pubblico __________;

                                         –  Pretura penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         –  Servizio di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;

                                         –  Ufficio federale dei rifugiati, 3003 Berna;

                                         –  Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona;

                                         –  Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano;

                                         –  __________ (parte civile);

                                         –  __________ (parte civile).

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

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