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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.07.2003 17.2003.29

July 15, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,489 words·~7 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2003.29

Lugano 15 luglio 2003/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 25 giugno 2003 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)  

contro  

la sentenza emanata il 16 giugno 2003 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto d'accusa del 17 marzo 2003 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di diffamazione per avere, comunicando con terzi, incolpato e reso sospetto __________ di condotta disonorevole e di altri fatti che potevano nuocere alla reputazione di lui. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 500.–

                                         (DA 918/2003). Il 2 aprile 2003 __________ ha presentato opposizione al decreto, sicché gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale per il dibattimento.

                                  B.   Il giorno del processo, 16 giugno 2003, __________ ha fatto pervenire alla Pretura penale uno scritto in cui chiedeva il rinvio del dibattimento per motivi di salute. Il presidente della Pretura penale ha respinto l'istanza il giorno medesimo. Ha quindi proceduto in assenza dell'imputato (e del Procuratore pubblico, assente giustificato), dichiarando con sentenza dello stesso 16 giugno 2003 – il cui dispositivo è stato intima­to alle parti il 23 giugno 2003 – __________ autore colpevole del reato ascrittogli. All'imputato egli ha inflitto una multa di fr. 300.– a valere come pena aggiuntiva a quelle pronunciate il 30 luglio,

                                         6 agosto e 8 agosto 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, in esito ad altri tre decreti d'accusa (n. 2337/1999, 1660/2000 e 1957/2001).

                                  C.   Il 25 giugno 2003 __________ ha comunicato alla Corte di cassazione e di revisione penale di ricorrere contro la sentenza citata, segnatamente contro la dichiarazione di contumacia. Ha chiesto inoltre al Pretore di fargli pervenire le motivazioni della sentenza impugnata, postulando altresì il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il 26 giugno 2003 la Pretura penale ha trasmesso gli atti a questa Corte, rilevando che il dispositivo della sentenza era stato intimato il 23 giugno 2003 e che nessuno aveva sollecitato la motivazione del giudizio nel termine di cinque giorni. Il ricorso non ha formato oggetto di motivazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza, che è im­mediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1 CPP). Il giudice avverte le parti, inoltre, del diritto di presentare – per il suo tramite – dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e di chiedere, pure entro cinque giorni, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Alla dichiarazione di ricorso deve far seguito la motivazione scritta entro venti giorni dalla notifica della sentenza (art. 289 cpv. 1 e 4 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP).

                                   2.   La Corte di cassazione e di revisione penale ha già avuto modo di stabilire che il Procuratore pubblico il quale, valendosi della facoltà garan­­titagli dall'art. 274 cpv. 2 CPP, non compare al pubblico dibat­timento, non può pretendere poi di vedersi prorogare il termine di cinque giorni per introdurre la dichiarazione di ricorso, tale termine cominciando a decorrere per tutte le parti dalla comunicazione verbale dei dispositivi. Né incombe al Pretore rendere edotto separatamente il Procuratore pubblico, assente, del contenuto dei dispositivi pronunciati. Tocca se mai alla pubblica accusa adottare i provvedimenti necessari per informarsi tempestivamen­te circa l'esito del processo. Lo stesso principio ha applicato la Corte di cassazione e di revisione penale, in ossequio alla parità di trattamento, nel caso in cui assente (giustificata) sia la parte civile, la quale non può contare su comunicazioni scritte del giudice, ma deve osservare anch'essa il termine di 5 giorni per la dichiarazione di ricorso, informandosi tempestivamente circa il contenuto dei dispositivi (CCRP, sentenza del 2 dicembre 1997 in re Ministero pubblico, pag. 3; Rep. 1997 pag. 325 e 1998 pag. 378).

                                         Coerentemente la Corte di cassazione e di revisione penale ha avuto motivo di confermare, ancora in seguito, che la ricevibilità di un ricorso per cassazione contro una sentenza pretorile è subordinata alla dichiarazione previa dell'interessato, la quale va presentata da tutte le parti entro il medesimo termine, ossia entro cinque giorni da quando il giudice ha comunicato oralmente la propria decisione, rispettivamente – in caso di assenza di tutti gli interessati – da quando egli ha statuito. In caso contrario, oltre a disparità di trattamento ingiustificate, si creerebbe un'inam­missibile insicurezza giuridica (CCRP, sentenza del 4 maggio 1998 in re B., consid. 3). Il caso appena citato si riferiva a un procedimento nel quale non si era nemmeno tenuto il dibattimen­to, dato che sia la pubblica accusa sia la parte civile avevano rinunciato a comparire, mentre l'accusato era stato dispensato dal Pretore dal presenziarvi.

                                   3.   Analoghi principi devono reggere il caso in esame, ove il dibattimento si è svolto in assenza del Procuratore pubblico, delle parti civili e dell'accusato. Se l'onere di informarsi circa l'esito del processo è imposto alle parti dispensate dal comparire in aula, ciò vale a maggior ragione per l'imputato contumace. Certo, in concreto __________ aveva introdotto un'istanza di rinvio. Ciò non lo sollevava tuttavia dalle sue responsabilità. Egli sapeva infatti che il 16 giugno 2003 si sarebbe tenuto il dibattimento a suo carico. Doveva perciò informarsi circa l'esito della sua istanza, in modo da poter formulare, nel caso in cui il rinvio fosse stato respinto, una tempestiva dichiarazione di ricorso contro la contumacia. Nulla induce a ritenere che egli non fosse in grado di farlo, ove appena si consideri che quello stesso 16 giugno 2003 egli aveva fatto pervenire alla Pretura penale un'istan­za di rinvio motivata di suo pugno. E siccome il termine per la dichiarazione di ricorso è cominciato a decorrere il 17 giugno 2003, l'ultimo giorno è venuto a cadere il 23 giugno successivo, tenuto conto che il 22 giugno 2003 era un sabato. Ne discende che la dichiarazione di ricorso, presentata il 25 giugno 2003, è manifestamente tardiva.

                                   4.   Rimane da esaminare se, indipendentemente da quanto precede, il ricorrente potesse esigere dal primo giudice la motivazione scritta della sentenza. La risposta è negativa. Dal 1° gennaio 2003 tale facoltà va esercitata entro lo stesso termine di cinque giorni fissato per la dichiarazione di ricorso (art. 276 cpv. 2 CPP). Nel vecchio diritto la rinuncia alla motivazione era ammissibile, per contro, unicamente se le parti vi rinunciavano espressamen­te entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi (art. 276 cpv. 2 vCPP). È vero che nella fattispecie l'accusato ha dichiarato di impugnare la sentenza di primo grado. Già si è visto però che tale dichiarazione, presentata il 25 giugno 2003, è tardiva. D'altro canto una richiesta di motivazione oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 276 cpv. 2 CPP sarebbe contraria al disposto secondo cui la sentenza motivata dev'essere intimata, sotto pena di nullità, entro 20 giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi. Il giudice rischierebbe difatti, in casi simili, di vedersi sensibilmente ridurre il termine per motivare la decisione, ciò che non sarebbe né ragionevole né sostenibile.

                                   5.   Ne segue, in ultima analisi, l'inammissibilità del gravame, limitato per altro alla sola dichiarazione di ricorso. Al ricorrente rimane aperta, con ogni evidenza, la facoltà di chiedere la revoca della sentenza contumaciale in virtù dell'art. 277 cpv. 3 CPP. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa va introdotta al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (art. 26 cpv. 1 Lag). Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Considerata nondimeno la particolarità della fattispecie, ap­pare giustificato soprassedere a ogni prelievo. Non è il caso nemmeno di assegnare ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,

pronuncia:                     1.   ll ricorso è inammissibile.

                                          2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                          3.   Intimazione:

                                              –   __________;

                                              –   Avv. __________;

                                              –   Procuratore pubblico __________;

                                              –   Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                              –   Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                              –   Servizio di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;

                                              –   Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano;

                                              –   __________;

                                              –   Pretura penale, via dei Gaggini 1, 6500 Bellinzona,

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           La segretaria

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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