Incarto n. 17.2003.28
Lugano 13 agosto 2003/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 20 giugno 2003 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata l'8 maggio 2003 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 5 dicembre 2002 __________ ha raggiunto verso le 19.45, al volante della sua Peugeot “309” __________, il bar __________ a __________, dov'era in programma una gara di tiro con freccette. Egli è ripartito attorno alle ore 23.45, intenzionato a raggiungere una sua amica, __________, a __________. Giunto in territorio del Comune di __________, in una curva piegante a destra, egli ha perso la padronanza del mezzo, ha oltrepassato la linea di sicurezza, ha invaso la corsia di contromano e ha urtato la barriera di protezione lungo il margine del campo stradale. Lasciata l'automobile, con il cellulare egli ha chiamato l'amica, chiedendole di venirlo a prendere. Questa lo ha rinvenuto poco dopo, sul ciglio della strada in prossimità del ristorante __________. Lo ha fatto salire in automobile e lo ha condotto a casa propria. L'indomani mattina __________ ha confidato all'amica che la sera precedente gli doveva essere occorso un incidente. Alle ore 8 si è quindi fatto accompagnare dall'amica al suo domicilio di __________. Cambiato d'abito, alle ore 8.30 egli ha telefonato alla polizia cantonale di __________, raccontando l'accaduto.
B. Interrogato dagli agenti, __________ ha dichiarato di avere terminato il lavoro alle ore 17, di essere andato a casa, di avere raggiunto poi una sua amica, di essersi recato con lei al ristorante __________, dove si era intrattenuto fino alle ore 18.20 circa bevendo 2 bicchieri da 1 dl di vino rosso allungato con gazzosa. In seguito aveva raggiunto il bar __________, rimanendovi fino alle ore 23.45 circa e bevendo ancora 2 bicchieri di 1 dl di vino, sempre allungato con gazzosa. Dopo di che egli si era rimesso alla guida, intenzionato a raggiungere __________, affermando di ricordare solo un forte botto, la vista del guardavia, il fatto di essere sceso dall'automobile e di essere scivolato nel bosco sottostante. Altri particolari egli non è stato in grado di raccontare, salvo ripetere quanto gli aveva detto __________. Terminato l'interrogatorio, __________ è stato sottoposto a prova etanografica, che alle ore 9.45 ha dato esito negativo (0.00 g ‰).
C. Chiamati a integrare il rapporto che avevano allestito dopo avere constatato l'incidente di quella notte attorno alle 23.50, gli agenti di polizia hanno precisato di avere notato la Peugeot lungo il ciglio della strada, di avere osservato tracce di sfregamento sul campo stradale e danni alla barriera di protezione laterale su una lunghezza di trenta metri, mentre il conducente aveva lasciato i luoghi. A loro giudizio, giunto poco prima della curva piegante a destra, __________ avrebbe perso il controllo del mezzo, si sarebbe spostato completamente a sinistra oltrepassando la linea di sicurezza e avrebbe urtato la barriera di protezione sul lato sinistro della carreggiata, rimbalzando poi verso il centro della strada e fermandosi con la parte anteriore del veicolo rivolta verso __________. Essi hanno inoltre riferito che __________, da loro interpellata, aveva visto __________ bere tre o quattro bicchieri da 1 dl di vino rosso allungato con gazzosa al bar __________.
D. Con decreto d'accusa del 3 marzo 2002 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, in un curva piegante a destra, negligentemente perso la padronanza del veicolo, invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e urtando la barriera posta sulla sua sinistra, a delimitazione del campo stradale. Lo ha inoltre riconosciuto autore colpevole di sottrazione alla prova del sangue per essersi intenzionalmente sottratto a tale verifica (o a un esame sanitario per la determinazione dell'alcolemia), allontanandosi dal luogo dell'incidente e rendendosi irreperibile. Infine lo ritenuto autore colpevole di inosservanza dei doveri in caso di infortunio per avere abbandonato il luogo del sinistro senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a 75 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, al pagamento di una multa di fr. 1'000.– e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dallo stesso Procuratore pubblico il 28 febbraio 2000. Al decreto di accusa __________ ha presentato opposizione.
E. Statuendo sull'opposizione, con sentenza dell'8 maggio 2003 il giudice della Pretura penale ha confermato i capi d'imputazione, condannando __________ a 75 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di quattro anni e al pagamento di una multa di fr. 500.–. Non ha revocato invece la sospensione condizionale della pena contenuta nel decreto d'accusa del 28 febbraio 2002.
F. Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 13 giugno 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, depositata il 20 giugno successivo, egli chiede il proscioglimento da ogni imputazione o quanto meno, in subordine, la riduzione della pena a una multa di fr. 300.–, rispettivamente a una pena privativa della libertà di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente, senza revoca della sospensione condizionale relativa alla precedente condanna. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente insorge anzitutto contro la condanna per infrazione alle norme della circolazione, rimproverando al primo giudice di avere arbitrariamente accertato che egli ha perduto per imprevidenza colpevole il controllo del veicolo, andando a urtare la barriera protettiva posta sulla sua sinistra a delimitazione del campo stradale. Il titolo di cassazione invocato dal ricorrente poggia perciò sull'art. 288 lett. c CPP (arbitrio nell'accertamento dei fatti). Giovi subito rammentare tuttavia che “arbitrario” non significa manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 15) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 228 consid. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziato di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
a) Il giudice della Pretura penale ha premesso che in aula il ricorrente ha ribadito di non ricordare nulla dell'incidente: verosimilmente egli sarebbe uscito dalla vettura aprendo la portiera posteriore destra, si sarebbe incamminato lungo il ciglio della strada, avrebbe scavalcato la barriera di protezione, sarebbe scivolato nella sottostante scarpata, avrebbe vagato tra sterpaglie e rovi, avrebbe casualmente imboccato un sentiero seguendo il quale avrebbe raggiunto la soprastante strada cantonale e di lì avrebbe poi chiamato l'amica, chiedendole di raggiungerlo. __________ ha dichiarato al primo giudice, da parte sua, quanto già raccontato agli inquirenti, ossia di essere stata chiamata per telefono, dopo la mezzanotte, dall'amico che la invitava a raggiungerlo in automobile sulla strada che conduce a __________ e di avere rinvenuto l'accusato ai margini della strada, nelle immediate vicinanze del ristorante __________. Presolo a bordo, gli avrebbe domandato invano che cosa fosse successo. L'amico, che appariva stanco, si sarebbe limitato a dire di portarlo a casa di lei. Raggiunta l'abitazione, essa si sarebbe accorta che egli calzava una sola scarpa e aveva i pantaloni sporchi di terriccio. Interrogatolo, essa si sarebbe scontrata con il di lui totale mutismo (sentenza, pag. 7).
b) Il primo giudice ha ritenuto pacifica, dal profilo oggettivo, l'infrazione a norme fondamentali della circolazione stradale (art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1 e 34 cpv. 2 LCStr, art. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC), l'imputato avendo superato la linea di sicurezza dopo avere perso la padronanza del veicolo, con invasione della corsia di contromano e impatto contro la barriera di delimitazione posta a sinistra del campo stradale. Quanto all'aspetto soggettivo, in specie all'imprevidenza colpevole, il giudice della Pretura penale non ha creduto alla versione del ricorrente, il quale invocava l'improvviso scoppio di un pneumatico. Una tesi del genere – egli ha affermato – non trova alcun conforto probatorio. Per di più, l'imputato non si era curato di allegare il benché minimo riscontro peritale (sentenza, consid. 8).
c) A parere del ricorrente tali considerazioni sarebbero arbitrarie, al punto da risultare smentite persino da una serie di indizi a lui favorevoli. Anzitutto mancherebbe qualsiasi traccia di frenata e, quanto allo sfregamento lungo la barriera, ciò lascerebbe presumere finanche un malore. Il secondo elemento a suo favore consisterebbe nelle fotografie prodotte al dibattimento, le quali dimostrano come il pneumatico posteriore destro della Peugeot fosse addirittura uscito dal cerchio, senza rovinare il parafango, mentre l'altra ruota è rimasta integra. Ciò rafforzerebbe la tesi dell'improvvisa foratura, che lo avrebbe indotto a sterzare a sinistra, nell'intento di controbilanciare la sbandata. Donde la perdita del controllo del veicolo per una trentina di metri, “con varie capovolte”. Una sbandata per negligenza sarebbe per contro inverosimile, dato che egli pratica il rally come hobby. Improbabile sarebbe altresì la velocità eccessiva, dato che tutto è avvenuto poco lontano dal bar __________, dal quale era appena partito. Né gli sarebbe imputabile di non essere stato in grado di fornire elementi più precisi, dato il suo precario stato psicofisico.
d) Le argomentazioni testé riassunte denotano tutta la loro natura appellatoria e non dimostrano arbitrio di sorta. L'assenza di tracce di frenata sull'asfalto non esclude necessariamente una perdita di controllo del veicolo per negligenza, mentre le fotografie prodotte per la prima volta al dibattimento (che, secondo il ricorrente, riprodurrebbero lo stato del veicolo dopo il sinistro) non impongono a loro volta, pena l'arbitrio, di trarre la conclusione pretesa dal ricorrente, ossia che l'incidente sarebbe da ascrivere unicamente alla foratura di un pneumatico. A prescindere dal fatto che un'ipotesi del genere è stata adombrata per la prima volta al dibattimento (ove l'accusato ha ipotizzato addirittura lo scoppio del pneumatico), ciò che legittimava il primo giudice, senza manifestamente abusare del proprio potere di apprezzamento, a valutare con rigore l'argomento, il ricorrente non spiega perché l'afflosciamento del pneumatico consecutivo alla pretesa foratura avrebbe costituito una causa di rilevanza tale da costringerlo a urtare la barriera protettiva alla sua sinistra, mentre l'eventuale velocità eccessiva sarebbe estranea all'evento.
Quanto all'assunto che non spettava a lui, ma alla polizia esperire accertamenti più precisi sullo stato del veicolo e sulla dinamica del sinistro, essa non è pertinente. Nulla suffraga l'evenienza in effetti che l'incidente fosse dovuto a un guasto del veicolo e avrebbe inciso sulla repentina perdita di controllo del mezzo. Né va dimenticato che di fronte agli agenti che lo hanno interrogato, l'interessato non ha preteso che l'incidente fosse ascrivibile a una circostanza del genere. Certo, egli ha soggiunto di avere perso la memoria, tanto da non ricordare più nulla una volta sceso dal veicolo, essendosi venuto a trovare in stato di sostanziale incoscienza. Come si vedrà ancora in appresso, senza incorrere in arbitrio il giudice della Pretura penale aveva però sufficienti indizi per non credergli e per desumere che egli si sia reso coscientemente irreperibile, avendo fondati motivi per presumere che sarebbe stato sottoposto alla prova del sangue, sia per la dinamica dell'incidente sia per la recente condanna per guida in stato di ebrietà. Manifestamente infondato, su questo punto il ricorso è destinato quindi all'insuccesso.
2. Il ricorrente insorge anche contro la condanna per sottrazione alla prova del sangue, ritenendola anch'essa conseguente a un arbitrario accertamento dei fatti e a una arbitraria valutazione delle prove. Ora, giusta l'art. 91 cpv. 3 LCStr è punito con la detenzione o la multa il conducente di un veicolo a motore che, intenzionalmente, si oppone o si sottrae alla prova del sangue, che è stata ordinata o che egli deve presumere che lo sia, o a un esame sanitario completivo oppure ne eluda lo scopo. Nel caso in esame la fattispecie punibile consiste nella sottrazione a una prova del sangue che il ricorrente doveva supporre probabile ove egli non avesse lasciato i luoghi, avvertendo senza indugio la polizia.
a) La sottrazione alla prova del sangue presuppone che il conducente abbia abbandonato il luogo dell'infortunio sebbene avesse l'obbligo di rimanervi, in particolare perché tenuto a segnalare l'incidente secondo l'art. 51 LCStr; inoltre il conducente doveva prevedere che molto verosimilmente egli sarebbe stato sottoposto a una prova del sangue o a un esame sanitario completivo. La disattenzione dell'art. 51 LCStr adempie pertanto oggettivamente la fattispecie dell'art. 91 cpv. 3 LCStr, a condizione che l'obbligo di segnalazione fosse possibile e che la prova del sangue dovesse apparire come molto verosimile alla luce delle circostanze concrete (DTF 126 IV 53 consid. 2a pag. 55,124 IV 175 consid. 3a pag. 178, 120 IV 73 consid. 1b pag.75, 114 IV 148 consid. 2 pag.151, 109 IV 137 consid. 2a pag. 139). Soggettivamente è necessario che l'autore conosca le circostanze che comportano l'obbligo di annunciare il caso a norma dell'art. 51 LCStr e che facciano apparire come molto probabile una presa di sangue o un esame sanitario completivo. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 126 IV 53 consid. 2a pag. 56; Corboz, Les principales infractions, vol. II, Berna 2002, n. 68 ad art. 91 LCStr). Per stabilire se il conducente sarebbe stato sottoposto alla prova del sangue o all'esame sanitario completivo occorre valutare l'insieme delle circostanze suscettibili di indurre un agente di polizia coscienzioso a sospettare che egli potesse essere ebbro. Indizi in tal senso possono risultare dalle circostanze del sinistro (DTF 126 IV 53 consid. 2a pag. 55 con riferimenti). Più esse appaiono insolite, più vi è motivo per sospettare uno stato di inidoneità alla guida. Anche le conseguenze del sinistro possono incidere: più esse sono gravi, più v'è da aspettarsi solerzia da parte della polizia (Corboz, op. cit. art., n. 71 ad art. 91 LCStr). Indizi di ebrietà che giustifichino la prova del sangue possono risultare anche dal comportamento e dallo stato psicofisico del soggetto (alito, deambulazione incerta, occhi arrossati), come pure dalla constatazione che egli ha consumato molto alcol. Anche la nomea del guidatore può costituire un punto di riferimento (Corboz, loc. cit.).
b) Il giudice della Pretura penale ha rilevato che la perdita di controllo del veicolo da parte dell'imputato, la conseguente invasione della corsia di contromano, la collisione con la barriera di sicurezza alla sinistra del campo stradale, senza che ciò possa di fatto spiegarsi con lo stato particolare della carreggiata, con la situazione del traffico o con un difetto del veicolo, avrebbe senz'altro insospettito gli inquirenti, inducendoli a presumere che il conducente non fosse del tutto idoneo alla guida. Costui aveva inoltre bevuto quella sera almeno 5 o 6 bicchieri di vino, ancorché frammisti a gazzosa, sicché la polizia avrebbe verosimilmente disposto una prova del sangue (sentenza, pag. 10). Quanto all'aspetto soggettivo, l'accusato era consapevole non solo degli obblighi derivanti dall'art. 51 cpv. 3 LCStr, ma anche del rischio di incorrere in una prova etanografica. Condannato nel 2000 dal Procuratore pubblico per guida in stato di ebrietà, egli conosceva la procedura e i pericoli cui sarebbe andato incontro, a livello penale e amministrativo, ove avesse recidivato. Per di più, egli aveva causato un incidente dopo poche centinaia di metri dal bar, rendendosi irreperibile. Dandosi alla fuga, egli era perciò pienamente cosciente di infrangere la legge (sentenza, pag. 11).
c) Il primo giudice ha poi scartato l'ipotesi, stando alla quale l'imputato non sarebbe stato cosciente di quanto faceva e avrebbe abbandonato il luogo dell'incidente senza intenzionalità, per effetto del trauma subìto. Una simile tesi – egli ha rilevato – non trova riscontro nel fascicolo processuale, né la fase dibattimentale ha consentito di avvalorarla. Fosse vero quanto sostenuto circa lo stato di totale disorientamento e di incoscienza come diretta conseguenza dell'infortunio, egli non avrebbe dovuto incontrare difficoltà nel comprovare tale circostanza producendo un certificato medico attestante il suo quadro clinico nel periodo immediatamente successivo al sinistro. La deposizione dell'amica, secondo cui egli appariva molto strano e lasciava senza risposta le sue domande, poco sussidia, costei non avendo accennato a un qualsiasi shock o a sintomi riconducibili a un tale stato. Né la situazione doveva essere così compromessa, poiché una volta giunti a __________ entrambi si sono coricati. Infine il primo giudice ha vagliato il caso alla luce del principio in dubio pro reo, giungendo alla medesima conclusione (sentenza, pag. 11 seg.).
d) Il ricorrente ribadisce di avere abbandonato il luogo del sinistro non per eludere la legge, ma a causa del suo stato di incoscienza, tanto che è caduto malamente in un dirupo per svariati metri. Accusandolo di essersi deliberatamente dato alla fuga, il primo giudice sarebbe incorso in arbitrio, trascurando che egli si era capovolto ripetutamente con l'automobile, era scivoltato a valle, aveva camminato per circa un chilometro lungo un sentiero buio, aveva chiamato l'amica senza sapere dove si trovasse esattamente, era apparso all'amica in una situazione anomala, solo al mattino si era reso conto dell'accaduto, né aveva spostato la vettura, rimasta nel bel mezzo della carreggiata a dimostrazione della sua buona fede. D'altro canto le condizioni stradali non giustificavano una perdita di controllo del veicolo per negligenza e negli uffici della polizia egli nemmeno era stato in grado di ricordare con certezza l'accaduto. Argomentazioni siffatte denotano però, una volta ancora, tutta la loro indole appellatoria. Il ricorrente contrappone in effetti la sua personale versione dei fatti a quella accertata dal primo giudice, senza sostanziare arbitrio. Certo, non si può escludere che l'incidente abbia provocato nel ricorrente confusione e smarrimento. Il giudice della Pretura penale poteva escludere senza arbitrio però che l'interessato fosse in stato di shock o di incoscenza constatando che, comunque fosse, egli era stato in grado di telefonare all'amica e di indicargli dove si trovava, né alla soccorritrice egli era apparso in condizioni tali da suscitare allarmismi o apprensioni. Tant'è che neppure lei ha stimato necessario rivolgersi a un medico. Insistere sulla tesi di una totale e durevole incapacità di discernimento, per lo meno fino alla mattina del giorno seguente, non è quindi serio.
e) Il ricorrente asserisce che, in ogni modo, il giudice della Pretura penale è caduto in un arbitrio ritenendolo consapevole che molto verosimilmente, qualora egli avesse tempestivamente avvisato la polizia, sarebbe stata ordinata a suo carico una prova del sangue. Data l'esigua quantità di alcol assorbita, a suo modo di vedere ciò non sarebbe sostenibile. A torto. Vista la dinamica del sinistro, la recente condanna per guida in stato di ebrietà e i bicchieri di vino (ancorché diluito con gazzosa) bevuti poc'anzi, la polizia avrebbe verosimilmente dispoto una prova del sangue per sincerarsi che egli non fosse ebbro al momento di perdere il controllo del veicolo. Manifestamente infondato, il ricorso deve perciò di nuovo essere disatteso.
3. Il ricorrente insorge anche contro la condanna per inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, ribadendo l'assenza di intenzionalità. Per i motivi già illustrati, nondimeno, tale argomento non gli giova.
4. Secondo il ricorrente, condannandolo per i capi di imputazione figuranti nel decreto d'accusa il giudice della Pretura penale avrebbe violato il principio in dubio pro reo. Ora, il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto riguarda l'onere probatorio, esso impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Al proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce – come il Tribunale federale – di libero esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87). Per quanto concerne invece alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Nella fattispecie il primo giudice non ha condannato il ricorrente perché non avrebbe fornito la prova della propria innocenza, né lo ha riconosciuto colpevole quantunque una valutazione non arbitraria delle risultanze del processo lasciasse sussistere rilevanti dubbi. Anche sotto questo profilo il ricorso risulta perciò privo di consistenza.
5. Il ricorrente critica anche l'entità della pena, giudicandola eccessivamente severa alla luce del grado di colpa, della consistenza del danno arrecato e del suo stato psicofisico al momento dei fatti. Chiede perciò di essere condannato al pagamento di una multa di fr. 300.– o, tutt'al più, a 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente.
a) Nella commisurazione della pena (art. 63 CP) il giudice del merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51; cfr. anche DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 109). Quanto ai criteri determinanti per la fissazione della pena, essi figurano in DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289).
b) Il primo giudice ha ritenuto che in concreto non sussistono motivi per scostarsi dalla pena proposta nel decreto d'accusa (75 giorni di detenzione e pagamento di una multa), ove si consideri la colpa dell'imputato e la condanna a 20 giorni di detenzione (sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni) per guida in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione inflittagli con decreto d'accusa del 28 febbraio 2000. Egli ha nondimeno ridotto l'ammontare della multa da fr.1'200.– a fr. 500.– per tenere conto delle disagiate condizioni finanziarie dell'accusato. Formulato un pronostico favorevole sulla futura condotta del soggetto, egli ha deciso infine di non revocare il beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna, prolungando però di un anno il periodo di prova.
c) Nel suo esito la condanna inflitta all'accusato non denota né eccesso né abuso del potere di apprezzamento. Anzi, il primo giudice ha dimostrato clemenza, ove appena si consideri che non solo ha sospeso la pena privativa della libertà prevista nel decreto d'accusa, ma nonostante la recidiva ha evitato all'imputato il carcere, non revocando il beneficio della sospensione condizionale alla pena di 20 giorni di detenzione inflitta dal Procuratore pubblico con decreto d'accusa del 28 febbraio 2000. Quanto all'ammontare della multa, egli l'ha ridotto da fr. 1'200.– a fr. 500.– proprio per tenere conto della difficile situazione finanziaria del soggetto. Ancora un volta il ricorso manca perciò di fondatezza.
6. Il ricorrente si duole infine dell'ammontare della tassa di giustizia, fissata in fr. 750.– (sentenza pag. 16 con riferimento alla distinta spese), giudicandola eccessiva. Egli non pretende tuttavia che esso violi un ordinamento qualsiasi. Destituita di motivazione, la critica si rivela inammissibile.
7. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere disatteso siccome manifestamente infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista sulla spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico __________;
– Pretura penale, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona;
– Centro di Manutenzione Strade Cantonale, Via Vedeggio, 6807 Taverne;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Servizio di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.