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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 22.01.2003 17.2003.2

January 22, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,309 words·~17 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2003.2

Lugano 22 gennaio 2003/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 30 dicembre 2002 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 20 novembre 2002 della Corte delle assise criminali in Lugano nei confronto suoi e di   __________, (patrocinato dall'avv. __________), non ricorrente

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Nel pomeriggio dell'8 marzo 2002, verso le ore 17.30, __________ (cit­tadina francese, 1956) ha raggiunto in bus il centro di __________, dove ha incontrato la proprietaria del bar __________. Con lei si è poi recata in quell'esercizio pubblico, dove si è intrattenuta con due avventori (tali __________ e __________), bevendo insieme una birra. Sempre con loro __________ si è in seguito trasferita al bar __________ di __________, dove si è imbattuta in conoscenti. A un altro tavolo di quell'esercizio pubblico sedeva __________, in compagnia di altri due africani. Verso le ore 21 costui è stato raggiunto da un terzo africano, __________, che lì è rimasto fino alla chiusura del locale, attorno alla mezzanotte. Nelle ore trascorse nel bar __________, __________ e __________ hanno consumato alcolici, soprattutto birra. __________ conosceva __________ dall'aprile del 2001, quando lei ancora lavorava come governante presso il centro __________, in cui __________ alloggiava.

                                B.      Lasciato il bar __________ dopo l'arrivo della polizia dovuto a una zuffa tra avventori, __________, __________ e __________ si sono avviati verso via __________ perché la donna voleva prelevare fr. 100.– da un distributore automatico davanti al __________, ciò che essa ha fatto. Dentro il bar __________ aveva fatto intendere a __________, infatti, di voler acquistare cocaina, sapendo che __________ era in possesso di due “bolas”, una più piccola, per uno “sniffo” e una un po' più grande, idonea a due o tre. Prelevato il denaro, __________ e i due africani hanno raggiunto a piedi il bar __________ di piazza __________, dove hanno bevuto una birra ciascuno a spese della donna. Poiché __________ voleva ancora bere e, soprattutto, fiutare la cocaina di __________, quest'ultimo le ha proposto di raggiungere l'albergo __________, il cui bar rimaneva aperto fino alle ore piccole. Lì la geren­te dell'albergo, __________, ha servito ai tre una birra. Mentre costei guardava altrove, __________ ha “sniffato” una delle “bolas” (quella più piccola), usando una scheda telefonica che aveva con sé, rimanendo appoggiata al bancone. In seguito si è avvicinata alla gerente, porgendole fr. 50.– e chiedendole una camera. Ottenuta la chiave della n. __, essa ha invitato i due africani a salire con lei per bere un'altra birra e “tirare” altra cocaina. Tutti e tre sono quindi saliti al piano superiore con una nuova birra in mano.

                                C.      In camera uno dei tre ha acceso la televisione. __________ ha sollecitato la seconda “bola”, anche se ormai era chiaro che essa non avrebbe pagato né la prima né la seconda, dato che aveva speso la somma di fr. 100.– prelevata poc'anzi per le birre e l'alloggio. Infine i tre hanno “sniffato” o fumato anche la droga rimanen­te. Dopo di che ciascuno ha bevuto la propria birra e __________ ha evocato in francese con __________ i tempi in cui lavorava al centro __________. A un certo momento __________, intento a guardare la TV, ha cominciato a parlare di sesso in lingua “fula” (termine anglofono che corrisponde al francese “peul”). __________ avrebbe quindi chiesto alla donna se volesse loro concedersi, ma essa ha rifiutato; al che, egli avrebbe telefonato a una prostituta di sua conoscenza, chiedendole se fosse disposta a incontrare __________. Questi però voleva proprio __________. Eccitatosi mentre guardava alla TV un pro­gramma musicale, d'un tratto egli si è avventato su __________, rovesciandola sul letto per il lato dei cuscini. Pur consapevole che la donna non voleva, egli le ha sfilato la cintura, le ha sollevato il vestito a minigonna all'altezza del bacino e le ha strappato i collant. __________ ha gridato e ha cercato di divincolarsi, ma __________ l'ha presa a schiaffi e per impedirle di urlare le ha calcato un momen­to il cuscino sul viso. Così è riuscito a immobilizzarla. Insensibile alle implorazioni di lei, __________ si è alzato dal letto, ha tolto alla malcapitata le scarpe e, calatosi i pantaloni, avrebbe tentato invano di penetrarla mentre __________ la teneva ferma per i polsi. Fattosi da parte, egli ha quindi immobilizzato a suo turno la sventurata, consentendo a __________ di compiere la congiunzione carnale. Solo più tardi egli è riuscito a sua volta nell'intento, eiaculando nella vagina della vittima.

                                D.      Compiuto il fatto, __________ si è ritirato in bagno a mingere, ripulendo­si con un telo bianco. __________ ha spento il cellulare della donna. Quindi i due hanno lasciato l'albergo da una porta sul retro. Pian­gendo, __________ li ha inseguiti fin sulle scale, dopo di che è tornata in camera. Apparentemente nessuno dell'albergo ha sentito nulla. In preda alla disperazione, __________ è riuscita ad accendere il telefonino e a chiamare prima “Telefono amico” (ore 3.22) e poi “Ticino soccorso” (ore 3.33). Trasportata all'Ospedale regionale di __________, essa è stata sottoposta a visite mediche. __________ e __________ sono stati arrestati la mattina del 12 marzo 2003.

                                E.      Con sentenza del 20 novembre 2002 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di violenza carnale. __________ è stato rico­nosciuto autore colpevole, inoltre, di appropriazione semplice di lieve entità per essersi impadronito di una catenina in oro giallo appartenente a __________ (da lui trovata rotta, per terra, a Lugano, l'8 marzo 2002) e di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere consegnato a __________ la cocaina da lei inalata e in parte da egli stesso consumata insieme con __________ la notte del 9 marzo 2002. Anche __________ è sta­to riconosciuto a sua volta colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere consumato la cocaina offerta da __________. In applicazione della pena, la Corte ha condannato __________ a 3 anni e 6 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni (in aggiunta ai 3 anni già irrogatagli da una precedente sen­tenza) e al pagamento di fr. 3'500.– a __________ per spese legali, oltre a fr. 10'000.– per torto morale. __________ è stato condannato a 3 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni (in aggiunta ai 5 anni già inflittagli da una precedente condanna) e al pagamento di fr. 3'500.– a Z.D.N. per spese legali, oltre a fr. 10'000.– per torto morale. __________ e __________ si sono visti revocare inoltre la sospensione condizionale a una pena di 15 giorni di detenzione, rispettivamente di 12 mesi di detenzione loro inflitta in precedenza. La Corte di assise ha ordinato infine la confisca di quanto sequestrato, eccetto l'originale delle cartelle mediche riguardanti __________, restituite all'Ospedale regionale di __________ previa estrazione di fotocopie per l'incarto.

                                F.      Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 22 novembre 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il

                                          30 dicembre 2002, egli chiede che la pena a sua carico sia ridot­ta a non più di 2 anni e 4 mesi di reclusione e che la sentenza impugnata sia riformata di conseguenza. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata de­noti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, desti­tuito di fondamento serio e oggettivo, in aper­to contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid. 2a pag. 168) o fondato unilateralmen­te su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sen­tenza impugnata né contrapporle una pro­pria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

                                2.      Secondo il ricorrente, la Corte delle assise criminali ha violato l'art. 11 CP riconoscendogli unicamente uno stato di scemata responsabilità di grado lieve anziché medio, nonostante le alterate condizioni psicofisiche in cui egli versava al momento dei fatti. A suo parere, i giudici non hanno tenuto debito conto delle numero­se birre bevute nei vari esercizi pubblici frequentati prima di giungere alla camera n. 22 dell'albergo __________ e nemmeno dell'effetto dovuto all'assunzione cocaina in quella stanza. Senza fondati motivi, per finire essi avrebbero relativizzato i loro stessi accertamenti, dai quale traspare in modo evidente che quella notte egli era fortemente condizionato dall'alcol.

                                          a)  La prima Corte ha ricordato anzitutto come in DTF 122 IV 49 il Tribunale federale abbia stabilito che, dandosi concentra­zione di alcol nel sangue fra 2e3g per mille, la scemata responsabilità è presunta. Nondimeno, tale presunzione può essere sovvertita ove sussistano indizi contrari, al fattore “con­centrazione alcolica nel sangue” non potendosi attribuire valore assoluto (sul problema v. anche DTF 107 IV 3; CCRP, sentenza del 13 settembre 2002 in re N., consid. 11d). Ciò posto, la Corte ha rammentato che nel caso specifico la prova dell'alcol non era stata eseguita, i prevenuti stati arrestati solo qualche giorno dopo il fatto (sentenza, pag. 22 seg.).

                                          b)  Nel determinare lo stato psicofisico degli imputati i primi giudici si sono basati, oltre che sulle affermazioni dei diretti interessati, su quanto ha dichiarato la gerente dell'albergo __________, __________. Questa ha riferito che, mentre __________ ap­pariva alterata, al bar i prevenuti erano tranquilli, educati e si comportavano bene (sentenza, pag. 23 seg.). Del resto – ha continuato la Corte – nemmeno gli accusati hanno mai preteso di essersi trovati in condizioni di etilismo acuto, ma solo di avere “bevuto troppo”, di essere stati “ubriachi”, il che era senz'altro compatibile con il fatto di avere passato la serata e parte della notte nei bar, bevendo l'ultima birra intorno alle ore 2.15. Che essi non fossero totalmente ubriachi risulta inol­tre dal modo con cui essi hanno raccontato l'accaduto dopo l'arresto, senza denotare particolari vuoti di memoria che possono connotare un pesante abuso di alcolici. La Corte ha pertanto ritenuto plausibile che quella notte gli imputati fossero mediamente ubriachi, tutt'al più alla soglia del grave (sentenza, pag. 24), ma non oltre. Anzi, loro medesimi hanno ammesso in aula di essere stati coscienti sia di quel che facevano sia dell'illiceità dell'atto, talché l'abuso di alcol aveva influito solo sulla loro capacità di trattenersi. Ciò configura un caso di scemata responsabilità secondo l'art. 11 CP nella seconda opzione descritta dalla norma, quella cioè della scema­ta responsabilità di agire in base a una valutazione corretta del carattere illecito dell'atto (sentenza, pag. 25). La Corte ha quindi ritenuto che, in concreto, l'allentamento dei freni inibitori fosse intervenuto per un complesso di fattori e non solo per l'ubriachezza, cui si era aggiunto il fumo da cocaina.

                                               L'abuso di alcol e l'uso di stupefacenti si riconducevano per altro a due soggetti ancora molto giovani, poco scolarizzate, che vivono in Svizzera una fase provvisoria della loro vita. Persone per nulla integrate, senza alcun controllo sociale. In tale precaria situazione costoro avevano trascorso la notte nel solito modo, a bere nei bar in cui sogliono trovarsi. Il che consentiva di intravedere una certa abitudine al bere, nonostante la giovane età. Donde il riconoscimento di una scema­ta responsabilità di grado lieve, tenuto conto dell'insolito, ambiguo ed equivoco frangente in cui essi erano venuti a trovarsi, ubriachi e sotto l'influsso di cocaina, a notte fonda, in una camera d'albergo, soli con una donna matura che non si era resa conto della situazione. D'altro lato occorreva tenere con­to però anche della loro intatta coscienza al momento dei fatti (diminuita essendo soltanto la loro capacità di trattenersi, di controllare le loro pulsioni), della correttezza del loro compor­tamento di fronte a __________, della coscienza dell'illecito rimasta intatta, del subitaneo ricupero del controllo di sé dimostrato una volta ottenuto quel che volevano, allontanandosi dal retro dell'albergo dopo essersi riassettati in bagno e avere spento il cellulare della vittima (sentenza, pag. 25 seg.).

                                          c)  le considerazioni predette, suffragate dall'indirizzo della giurisprudenza (CCRP, sentenza del 13 settembre 2002 in re N., consid. 11d), resistono alla critica. Il ricorrente sostiene, certo, che il suo grado di irresponsabilità al momento del fatto era ben maggiore. Se non che, egli si esaurisce nel contrapporre il proprio punto di vista a quello – dettagliato – dei primi giudici, commentando a ruota libera singoli stralci di verbali e risultanze di causa come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo. Egli non spiega tuttavia perché la Corte di assise, valutando la portata degli indizi ritenuti sufficienti per ridimensionare la presunzione della scemata responsabilità nel caso di una concentrazione di alcol rilevante nel sangue (fra i2ei3g per mille), sia caduta in un eccesso o in un abuso del potere di apprezzamento. Già per questa ragione il ricorso, insufficientemente motivato, risulta già a prima vista destinato all'insuccesso.

                                3.      Il ricorrente si duole altresì che non gli sia stata riconosciuta l'attenuan­te della grave tentazione (art. 64 n. 5 CP), sostenendo che il contegno della donna era tale da destare un'eviden­te impressione di disponibilità sessuale. La prima Corte ha accer­tato però l'esatto contrario. Essa ha rilevato anzitutto che l'invito di __________ ai due di salire in camera non integrava la benché minima valenza sessuale, nel senso che la donna non li aveva provocati. In camera essa li aveva manifestamente invitati solo per bere birra e, verosimilmente, consumare la seconda “bolas” in un luogo più discreto (sentenza, pag. 25). Tant'è che, giunti nella stanza, i tre si sono comportati di conseguenza. Scartata quindi l'ipotesi che gli imputati fossero stati indotti in grave tentazione dalla vittima, i primi giudici non hanno invece escluso che nella camera n. 22, dopo avere bevuto birra e fumato cocaina, si sia venuta a creare, in particolare per il ricorrente che non conosceva __________, una situazione insolita, ambigua ed equivoca, incautamente non percepita dalla donna neppure dopo che __________ le aveva domandato se volesse fare l'amore, ma risentita dal ricorrente come eccitante per il fatto inusuale di trovarsi, in quello stato, a notte fonda, in una camera di albergo, soli con una donna matura e in condizioni alterate (sentenza, pag. 26). Pur non giustificando in alcun modo il comportamento degli imputati, consapevoli dell'illiceità in cui sarebbero trascesi, i primi giudici hanno nondimeno ravvisato una lieve scemata responsabilità proprio per questa particolare situazione.

                                          Il ricorrente contesta l'opinione della Corte di assise. Il suo assunto, oltre che ai limiti della prolissità, è nondimeno inconsistente. Di fronte agli accertamenti testé evocati, vincolanti per la Corte di cassazione e di revisione penale, egli non muove in effetti alcuna sostanziata censura di arbitrio. Al riguardo l'indole appellatoria del memoriale è finanche palese e la ricevibilità più che dubbia. In base a quali elementi la prima Corte sarebbe dovuta giungere, sotto pena di arbitrio, a individuare una grave tentazione – dopo quanto si è ricordato – che la donna avrebbe esercitato sul ricorrente non è in ogni modo dato a divedere. In circostanze siffatte l'unica attenuante consisteva – come ha ritenuto la Corte di assise – nella scemata responsabilità di grado lieve, dovuta all'alcol, alla cocaina e all'inusitata situazione del momento. Ai due era comunque ben chiaro che __________ non intendeva avere rapporti sessuali, ove appena si rammentino le implorazioni di lei. Manifestamente infondato, il ricorso deve di conseguenza essere ancora una volta disatteso.

                                4.      Infine il ricorrente chiede che, sia come sia, il riconoscimento della lieve scemata responsabilità comporti una riduzione di pena attorno al terzo, sicché la condanna a suo carico non sia superiore a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Nella sentenza richiama­ta dalla prima Corte, tuttavia, Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare che in caso di scemata responsabilità (art. 11 CP) il giudice riduce la pena “di conseguenza” (art. 66 CP), senza essere obbligato ad esprimere in percentuali il grado di diminuzione della responsabilità. Non necessariamente egli deve applicare perciò una riduzione del 25% alla scemata responsabilità di grado lieve, del 50% alla scemata responsabilità di grado medio e del 75% alla scemata responsabilità grave. Deve unicamente trarre conseguenze ragionevoli dalla situazione (sentenza del Tribunale federale 6S.736/2000 del 28 novembre 2000 in re X. consid. 2b pag. 6). Nella fattispecie i primi giudici non hanno trascurato la questione della scemata responsabilità (di grado lieve) al momento di commisurare la pena a carico del ricorrente. Hanno rilevato, anzi, che quanto maggiormente influiva su di essa era proprio la diminuita responsabilità degli autori al momento dei fatti, tanto che, fossero stati pienamente responsabili, costoro si sarebbero visti infliggere una pena compresa tra i4ei5 anni, fermo restando che la pena più severa sarebbe toccata al ricorrente (sentenza, pag. 28). Ciò posto, incombeva al ricorrente dimostrare perché la pena di 3 anni e 6 mesi inflittagli dalla Corte di assise disattende i criteri dell'art. 63 CP, rispettivamente perché nel suo risultato una simile pena denoti un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid., 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 109). Solo a tali condizioni, in effetti, questa Corte interviene – alla stessa stregua del Tribunale federale – sulla commisurazione della pena. Carente anche a tale proposito, il ricorso deve nuovamente essere respinto.

                                5.      Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). L'emanazione dell'attuale sentenza rende caduca, inoltre, la richiesta di pubblico dibattimento avanzata nel ricorso (art. 291 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 700.–

                                          b) spese                         fr. 100.–

                                                                                 fr. 800.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________, Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;

                                          –    avv. __________;

                                          –    __________, Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Corte delle assise criminali in Lugano;

                                          –    Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                          –    Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                          –    Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                          –    Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          –    Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna;

                                          –    avv. __________ (per la parte civile __________).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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