Incarto n. 17.2003.14
Lugano 24 aprile 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sull'istanza di revisione presentata il 16 aprile 2003 da
__________
contro
le sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di revisione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza contumaciale del 23 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha dichiarato __________ autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento e lo ha condannato a 15 giorni di detenzione da espiare, come pure al pagamento di fr. 49'602.– all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, costituitosi parte civile. Egli ha ordinato inoltre la revoca della sospensione condizionale a una pena di 15 giorni di detenzione inflitta all'imputato dallo stesso Pretore con sentenza del 22 aprile 1996 per il medesimo reato e ha prolungato di un anno il periodo di prova relativo un'altra pena, di 4 mesi di detenzione, irrogata a __________ il 20 aprile 1995 dal Tribunale penale cantonale di __________.
B. __________ ha chiesto il 20 giugno 2000 la revoca della sentenza contumaciale (art. 277 cpv. 3 CPP) e ha invitato il Pretore ad aggiornare il dibattimento nella seconda metà di settembre, considerate le assenze sue e del suo avvocato per ferie. Il Pretore ha fissato però il dibattimento, il 21 giugno 2000, per il 3 agosto successivo. Con lettera del 22 luglio 2000 il patrocinatore di __________, richiamata l'istanza del 20 giugno 2000, ha reiterato per il rinvio del dibattimento, precisando che in caso di rifiuto avrebbe rinunciato al mandato per l'impossibilità di raggiungere il cliente. Con decisione del 24 luglio 2000 il Pretore ha respinto l'istanza e ha avvertito l'imputato che in caso di mancata comparizione al dibattimento del 3 agosto successivo la sentenza contumaciale sarebbe divenuta definitiva.
C. Con sentenza del 3 agosto 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona, preso atto della rinuncia al mandato da parte del patrocinatore e accertata l'assenza ingiustificata dell'imputato al dibattimento, ha nuovamente dichiarato __________ autore colpevole del reato ascrittogli, confermando quanto già deciso il
23 dicembre 1999. __________ è insorto il 12 settembre 2000 davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo l'annullamento della sentenza pretorile e la celebrazione di un nuovo processo. Il ricorso per cassazione è stato respinto con sentenza del 12 settembre 2000 (inc. 17.2000.38).
D. Con istanza del 28 marzo 2002, redatta in tedesco, __________ ha chiesto la revisione delle sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona. Il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale gli ha assegnato il 2 aprile 2002 un termine di 20 giorni per tradurre l'istanza in italiano, con l'avvertimento che in caso di inadempienza la domanda sarebbe stata dichiarata inammissibile. Una richiesta di proroga del termine è poi stata respinta dallo stesso presidente. Non avendo l'interessato provveduto alla traduzione dell'atto, con sentenza del 20 aprile 2002 la Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato l'istanza inammissibile (inc. 17.2002.15).
E. Il 30 maggio 2002 __________ ha riproposto l'istanza di revisione in lingua italiana, chiedendo che le citate sentenze del Pretore fossero annullate, che ne fosse sospesa l'esecutività, che gli fosse versata una congrua indennità e che le spese processuali fossero poste a carico della Pretura del Distretto di Bellinzona. Statuendo il 21 giugno 2002, la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto l'istanza (inc. 17.2002.35). Un ricorso per cassazione introdotto da __________ contro tale sentenza al Tribunale federale è stato respinto nella misura in cui era ammissibile il 16 agosto 2002 (6S.332/2002).
F. Il 16 aprile 2003 __________ ha inoltrato un'ulteriore istanza di revisione in lingua tedesca volta all'annullamento delle citate sentenze pretorili, alla sospensione della loro esecutività e all'ottenimento di un congruo indennizzo. L'istanza non è stata oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L'istanza di revisione è redatta una volta ancora in tedesco. Nel Cantone Ticino tuttavia la lingua ufficiale è l'italiano, il cui uso per rivolgersi alle autorità è obbligatorio (CCRP, decreti presidenziali del 4 luglio 2001 in re J. e del 17 febbraio 1997 in re D.; sentenza del Tribunale federale 1P.693/2002 del 16 gennaio 2002 in re J., consid. 3). In concreto andrebbe quindi assegnato all'istante un termine per tradurre l'istanza, con l'avvertimento che decorso infruttuoso il termine l'atto sarà dichiarato inammissibile. A titolo eccezionale si può nondimeno prescindere da tale esigenza. Come si vedrà in seguito, difatti, l'istanza appare già a prima vista manifestamente priva di possibilità di esito favorevole, ciò che ne rende superflua la traduzione.
2. L'istante fonda la domanda di revisione sull'art. 299 cpv. 1 lett. a CPP, rimproverando al Pretore di avere violato l'art. 217 cpv. 2 CP, come avrebbe rilevato anche la Corte di cassazione e di revisione penale nella sentenza del 21 giugno 2002. A parte il fatto però che questa Corte non ha constatato alcuna violazione del diritto da parte del Pretore, ciò che ha sottolineato anche il Tribunale federale nella nota sentenza del 16 agosto 2002, l'istante cerca con ogni evidenza di tornare su un argomento – la critica al Pretore di non avere salvaguardato gli interessi della famiglia riconoscendo all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento il diritto di querelarlo – già trattato nell'ambito della precedente istanza di revisione. In quella sentenza si era però ricordato all'istante (consid. 3 in fondo) che, disertando senza giustificazione pure il secondo dibattimento, egli si era precluso la facoltà di ricorrere contro l'applicazione dell'art. 217 cpv. 2 CP. Su questo punto la Corte di cassazione e di revisione penale ha già statuito e l'istante non può dunque rimettere in causa il problema (art. 307 cpv. 2 CPP). D'altro lato l'istante dimentica che, come la Corte di cassazione e di revisione penale ha già avuto modo di spiegargli, le pretese strette relazioni di un padre con il figlio non ostano a una querela introdotta dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per inosservanza dell'art. 217 cpv. 2 CP (sentenza del 9 ottobre 1996, consid. 5e). Insistere sordamente sullo stesso argomento non è quindi serio. Sprovvista di adeguata motivazione, al proposito la domanda di revisione non merita ulteriore disamina.
3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP),
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza di revisione è inammissibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico dell'istante.
3. Intimazione a:
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona;
– Pretore del Distretto di Bellinzona.
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.