Incarto n. 17.2002.73
Lugano 27 marzo 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 20 novembre 2002 presentato da
__________, (patrocinato dagli avvocati dott. __________ e __________)
contro
la sentenza emanata il 22 ottobre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei confronti suoi e di __________, (patrocinato dall'avv. __________), non ricorrente;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 21 maggio 2001 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di ingiuria per avere, con messaggi telefonici del 7 marzo 2002, tacciato __________ di “figlio di puttana e stronzo” e autore colpevole di minaccia per avere, sempre con messaggi telefonici del 7 marzo 2002, rivolto allo stesso __________ la frase “Te le farò pagare, arriverà la tua ora e che lo farà morire”. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 300.–.
B. Con decreto di accusa dello stesso 21 maggio 2001 Il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di vie di fatto per avere, l'8 aprile 2002, colpito intenzionalmente con una sberla e con un calcio alla gamba sinistra __________, senza cagionargli un significativo danno al corpo o alla salute, come risultava da un certificato medico rilasciato il 10 aprile 2002 dall'Ospedale __________. In applicazione della pena, ne ha proposto la condanna al pagamento di un' altra multa di fr. 300.–.
C. Statuendo su opposizione ai due decreti di accusa, con sentenza del 22 ottobre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici – anziché di vie di fatto, come prospettato nel decreto di accusa – in relazione all'accaduto dell'8 aprile 2002 e __________ autore colpevole di ingiuria per i messaggi telefonici inviati il 7 marzo 2002 a __________. Ha prosciolto invece gli accusati dalle rimanenti imputazioni. In applicazione della pena, egli ha condannato entrambi al pagamento di una multa di fr. 300.–.
D. Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 28 ottobre 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 20 novembre successivo, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Procuratore pubblico per la presentazione di un nuovo decreto di accusa. Con osservazioni del 12 dicembre 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. La stessa conclusione è stata formulata dalla parte civile, __________, nelle sue osservazioni del 3 marzo 2003.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid. 2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
2. Il ricorrente rimprovera anzitutto al Pretore di averlo ritenuto colpevole di lesioni semplici, ovvero di un delitto (art. 123 n. 1 CP), benché tale reato non figurasse nel decreto di accusa, ove gli si prospettavano unicamente vie di fatto, ossia una contravvenzione (art. 126 CP). Egli sostiene che il primo giudice non poteva modificare l'imputazione a suo carico solo perché al dibattimento sarebbe emerso che il fatto addebitatogli poteva rivestire una carattere giuridico diverso. Trattandosi di un reato più grave, il Pretore era tenuto per principio a far capo all'art. 250 cpv. 2 CPP, ordinando un rinvio del dibattimento perché si facesse luogo a un nuovo decreto di accusa. Secondo l'art. 250 cpv. 3 CPP egli avrebbe potuto prescinderne non soltanto se la nuova imputazione non esorbitava dalla sua competenza, ma se in pari tempo l'accusato, posto in grado prima della discussione di difendersi dall'imputazione più grave, rinunciava al rimando. Se è vero che in concreto la nuova fattispecie rientrava nella competenza del Pretore, dal verbale del dibattimento non risulta che egli abbia mai rinunciato alla facoltà garantitagli dall'art. 250 cpv. 3 CPP.
In realtà la censura è inammissibile. Secondo l'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP il ricorso per cassazione fondato su vizi essenziali di procedura è possibile solo qualora il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità “non appena possibile”. Nella fattispecie è indubbio che l'imputazione di lesioni semplici è stata prospettata all'imputato dal Pretore nel corso del dibattimento (sentenza, pag. 2 e ricorso, punto 2.5). Di fronte a un'iniziativa del genere il ricorrente, patrocinato peraltro da un legale, avrebbe dovuto reagire senza indugio ove avesse inteso avvalersi dell'art. 250 CPP, applicabile per analogia anche ai procedimenti che sfociano in un decreto di accusa (CCRP, sentenza del 25 novembre 2002 in re F.), non potendo seriamente contare sul fatto che il Pretore avrebbe lasciato cadere la nuova imputazione per il solo fatto di non averlo sollecitato espressamente a dichiarare la sua rinuncia al rinvio. Per converso egli non ha reagito nemmeno di fronte alla posa del quesito avente per oggetto l'imputazione di lesioni semplici (v. verbale del processo). Ne segue che la doglianza, tardiva, non può essere sollevata per la prima volta nel ricorso per cassazione.
3. Secondo il ricorrente il Pretore sarebbe incorso in un altro vizio di procedura fondandosi sulla deposizione di __________, sentita solo dagli inquirenti. Egli ricorda che con lettera del 19 giugno 2002 __________, valendosi dell'art. 227 CPP, aveva dichiarato di opporsi alle risultanze scritte dell'istruzione predibattimentale, tanto da costringere il Pretore a citare __________, unitamente ad altre persone ascoltate dalla polizia. Quella testimone però non si era presentata al dibattimento perché si trovava in gravidanza. Nonostante ciò, il Pretore ha ordinato la celebrazione del processo.
Di nuovo il ricorrente trascura che l'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP subordina l'ammissibilità del ricorso per cassazione fondato su vizi essenziali di procedura alla condizione che l'irregolarità sia stata eccepita non appena possibile. In concreto è vero che l'escussione di __________ al dibattimento è stata sollecitata dalla parte civile (lettera del 19 giugno 2002) e che, come risulta dal verbale del processo, l'interessata non è comparsa, giustificando la sua assenza con scritto del 9 ottobre 2002. __________, la sola persona che aveva un interesse legittimo alla prova (nella procedura penale non esiste peraltro una norma equivalente all'art. 187 cpv. 1 CPC ticinese, che stabilisce il valore irrevocabile delle prove acquisite anche nei confronti della controparte), non ha preteso però un rinvio del dibattimento, né ha ribadito la propria opposizione all'uso del verbale predibattimentale. Tanto meno risulta che di fronte alla mancata comparsa della testimone il ricorrente abbia manifestato una qualsivoglia reazione. Il Pretore non aveva perciò motivo per non usare la deposizione di __________, alla cui assunzione al dibattimento le parti avevano rinunciato per atti concludenti. Per tacere del fatto che, più avanti, lo stesso ricorrente fonda il suo ricorso – tra l'altro – proprio sulla deposizione di __________, rimproverando al Pretore di averla trascurata.
4. Il ricorrente si duole altresì della mancata acquisizione, da parte del Pretore, del rapporto di intervento della polizia comunale richiesto con istanza del 22 ottobre 2002, affermando che tale documento non è affatto irrilevante perché gli agenti comunali sono intervenuti solo in una fase successiva, ciò che ha impedito loro di assistere ai fatti oggetto del decreto di accusa. La doglianza sarà esaminata oltre (consid. 6).
5. Secondo il ricorrente la condanna per lesioni semplici è, comunque sia, conseguente a un arbitrario accertamento dei fatti e a un'arbitraria valutazione delle prove. Ora, dalla sentenza impugnata si evince che dopo quanto accaduto il 7 marzo 2002, ossia dopo l'invio dei messaggi telefonici formanti oggetto del parallelo decreto di accusa, __________ ha chiesto un colloquio con il titolare della discoteca __________, __________ (fratello del ricorrente). Ottenutolo, si è presentato alle ore 15 dell'8 aprile 2002 al bar __________ con la sua compagna __________. Da regolare v'era ancora una pendenza riguardante ore lavorative da pagare a __________, che il ricorrente aveva diffidato a non mettere più piede nei suoi esercizi pubblici. Mentre __________ stava preparando il conteggio in un locale vicino e la donna stava seduta al bar – sempre secondo il Pretore – è comparso il ricorrente. __________ ha riferito che, non appena lo ha visto, l'accusato lo ha invitato a uscire dal locale se ne aveva il coraggio, dato che all'interno dell'esercizio pubblico egli non poteva nulla. __________ ha rifiutato, sicché il ricorrente gli ha sputato in faccia e lo ha insultato in lingua spagnola. Ha quindi preteso di essere stato colpito da lui con un calcio alla gamba sinistra mentre stava chiamando __________, di aver urlato “ahia” e di essere poi stato colpito di nuovo con una sberla (sentenza, pag. 6). Dal canto suo – ha rilevato il Pretore – il ricorrente ha negato di avere colpito __________, affermando che questi si sarebbe inventato tutto (sentenza, pag. 6).
In mancanza di testimoni il Pretore ha creduto a __________. Egli ha rilevato che __________, gerente del bar e persona sulla cui credibilità non v'era ragione di dubitare, aveva dichiarato di avere visto __________, alla fine della discussione, che zoppicava e si teneva una gamba. Inoltre __________, la compagna della vittima, apparsa sincera al dibattimento, ha dichiarato di avere udito grida di dolore (“ahi”) da parte del compagno e di essersi precipitata verso di lui, vedendolo piegato e sentendosi dire di chiamare la polizia. I due si sono quindi recati all'Ospedale __________, dove a __________ sono state riscontrate una tensione muscolare cervicale diffusa ed escoriazioni, come pure una tumefazione tibiale anteriore (certificato medico del 10 aprile 2002), con l'invito a far uso di stampelle. Trattasi – sempre secondo il Pretore – di elementi indizianti che suffragano le tesi di __________, ancorché il certificato medico sia stato redatto soltanto il 10 marzo 2002 e non indichi quando sia avvenuta la visita. La testimone __________ e, in modo più decisivo, la fattura della __________ attestano in effetti che l'8 aprile 2002 sono state fornite stampelle all'Ospedale __________ per __________.
a) A parere del ricorrente il Pretore sarebbe incorso in un primo arbitrio accertando che __________ aveva dichiarato di avere visto __________ zoppicare e tenersi le gamba, mentre costei aveva riferito di avere notato ciò solo dopo che era intervenuta la polizia cantonale e dopo essere uscita dal bar. Il convincimento del Pretore, secondo cui la prova dell'aggressione sarebbe confortata dal fatto che __________ ha visto __________ zoppicare e tenersi la gamba, non resisterebbe perciò alla critica. Un altro arbitrio avrebbe commesso il primo giudice trascurando che __________ aveva detto di non avere sentito nessun rumore nel bar che potesse far pensare a una lite, smentendo in tal modo l'affermazione di __________, il quale pretendeva di avere sollecitato l'intervento di __________ e di avere gridato “ahia”. Che la pretesa vittima non sia credibile – soggiunge il ricorrente – traspare inoltre dalle incongruenze che si possono riscontrare nei suoi vari esposti, ove appena si pensi che nella querela costui aveva sostenuto di essere stato colpito in presenza di testi, mentre nei verbali di polizia ha sostenuto l'esatto contrario.
Il ricorrente adombra finanche l'ipotesi che __________ lo abbia incolpato per risentimento, dopo la rottura dei suoi rapporti di collaborazione con il bar __________, e ricorda che in un altro procedimento penale analogo, sfociato in un decreto di non luogo a procedere, __________ aveva più volte invitato un testimone a rilasciare una falsa dichiarazione (circostanza però che, stando alla sentenza impugnata, a __________ non è mai stata prospettata). Il ricorrente contesta inoltre che la testimonianza di __________ abbia rilevanza, dati i suoi legami affettivi ed economici con l'avversario e le divergenze rispetto a quanto riferito da __________. Per di più __________ non ha mai affermato di essersi piegato in avanti, contrariamente all'asserto della sua compagna. Per quanto riguarda i certificati medici, essi non provano che le contusioni riportate da __________ siano la conseguenza del suo agire, potendo esse preesistere. Anzi, __________ potrebbe essersele procurate intenzionalmente o per negligenza dopo avere lasciato il locale. Né il certificato medico contempla l'uso di stampelle. Quanto alla fattura ortopedica della __________, essa non ha valore, limitandosi essi a indicare che sono state consegnate stampelle, senza ulteriori ragguagli.
b) Per quanto ben motivato, il ricorso non consente di ravvisare estremi di arbitrio nella conclusione del Pretore, secondo cui i traumi descritti nel certificato medico 10 aprile 2002 dell'Ospedale Regionale di __________ e le stampelle consegnate al ricorrente l'8 aprile 2002 al Pronto soccorso del citato nosocomio sono riconducibili alla lite intercorsa con __________. Che tra i due sia sorto un alterco è pacifico. Che la situazione sia poi degenerata si evince senza arbitrio dalla testimonianza di __________, la quale ha dichiarato tra l'altro di avere visto l'accusato dirigersi a un certo momento verso __________, di avere sentito quest'ultimo chiamare __________ __________ lamentandosi che il ricorrente gli aveva sputato in faccia, di avere sentito __________ (il ricorrente) rispondere qualcosa in una lingua a lei sconosciuta, di avere udito __________ gridare “ahi”, di essersi precipitata da __________ per vedere che cosa fosse accaduto, di avere visto l'amico piegato in avanti e __________ vicino a lui, di essere stata invitata da __________ a sollecitare l'intervento della polizia e di essersi rivolta a __________ per ottenere il relativo numero telefonico (circostanza confermata da quest'ultima).
Il Pretore poteva inoltre accertare senza arbitrio che dopo i fatti __________ manifestasse problemi fisici fondandosi sulla deposizione della stessa __________, la quale ha detto in modo chiaro di avere visto __________ zoppicare e __________ che lo invitava ad uscire dal bar, tosto che essa v'era rientrata dopo avere ottenuto il numero telefonico della polizia. Il primo giudice poteva altresì stabilire che __________ denotasse quei sintomi, abbondanzialmente, in base alla deposizione di __________, la quale ha confermato di averlo visto zoppicare e tenersi la gamba, pur con la precisazione – comunque irrilevante – di avere notato ciò fuori dal bar, subito dopo che era giunta sul posto la polizia comunale di __________. Che il claudicare di __________ fosse da correlare a quanto capitato all'interno del locale, segnatamente a un'azione violenta, risultava senza arbitrio anche dal grido di dolore lanciato poco prima da __________ e dall'immediata trasferta di lui all'Ospedale, dove i sanitari hanno riscontrato una tensione muscolare cervicale diffusa, oltre a escoriazioni e una tumefazione tibiale anteriore, e dove a __________ sono state consegnate stampelle. Per sovvertire un tale seguito di indizi il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare o rendere altamente verosimile che la vittima presentava già le stesse lesioni quando è entrata nell'esercizio pubblico, rispettivamente che se le sia procurate subito dopo in qualche modo. Ciò non traspare tuttavia dal ricorso.
6. Rimane infine da esaminare se, respingendo la richiesta del ricorrente volta all'acquisizione del rapporto di intervento della polizia comunale di __________, il Pretore abbia illegalmente limitato l'accusato nei suoi diritti di difesa (sopra, consid. 3). Ora, il diritto di essere sentito assicura – tra l'altro – la facoltà di assumere le prove formalmente e tempestivamente offerte (DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), compresa quella di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami). In tale prospettiva esso consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e le sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami). Il Tribunale federale ha però avuto modo di stabilire che se per un verso – e per principio – l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, per altro verso l'autorità può rinunciare a quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (DTF 124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 V 157 consid. 1d pag. 162 con rinvio al principio enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b). Entro questi limiti l'apprezzamento anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo processo consacrato dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menchenrechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re D., consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G., consid. 2.1 con riferimenti).
a) Il Pretore ha respinto il richiamo in questione, ritenendo il rapporto di polizia irrilevante poiché gli agenti comunali erano intervenuti dopo i fatti, ciò che impediva loro di riferire alcunché in modo diretto sull'accaduto (sentenza, pag. 7 e verbale del processo, pag. 6). Secondo il ricorrente l'argomentazione non regge. Ricordato che il procedimento penale a suo carico è indiziario, egli sostiene che il rapporto costituisce nella fattispecie una prova rilevante, poiché avrebbe potuto riportare indicazioni circa le presunte ferite riportate da __________ e avrebbe potuto chiarire la lettera del 21 ottobre 2002 della Polizia di __________, la quale indicava unicamente che quella sera fra le parti v'era stato un diverbio. Egli soggiunge che il rapporto era rilevante anche per valutare la credibilità di __________ in dipendenza delle diverse versioni da lui fornite nel corso dell'istruttoria. D'altro canto, precisa il ricorrente, l'acquisizione del rapporto si sarebbe rivelata utile anche per il fatto che nella sua deposizione __________ ha dichiarato che sul posto era arrivato un agente, il quale aveva annotato tutto su un foglio. Ciò avrebbe potuto consentire di stabilire che cosa __________ avesse raccontato in quel momento.
b) Su questo punto la motivazione del Pretore è per vero insostenibile. Negare valore a un rapporto di polizia solo perché esso è stato allestito dopo lo svolgimento dei fatti significherebbe che un referto del genere non sarebbe mai di utilità, dato che esso è sempre successivo all'intervento degli agenti. Una motivazione arbitraria non basta tuttavia per annullare la sentenza impugnata. Arbitrario dev'essere, infatti, anche il risultato (sopra, consid. 1). In concreto le risultanze agli atti, segnatamente le deposizioni di __________ e di __________, pur non decisive, consentono nondimeno di accertare senza arbitrio una chiara relazione tra il diverbio insorto all'interno dell'esercizio pubblico e gli evidenti scompensi fisici manifestati dalla vittima. Non si dimentichi poi che tale nesso risulta ulteriormente confortato dalla mancanza di qualsiasi patologia preesistente, dagli immediati rilievi medici e dall'uso di stampelle, consegnate alla vittima il giorno stesso. In simili circostanze non era pertanto arbitrario escludere che il rapporto degli agenti intervenuti potesse stravolgere tutto ciò. È vero che, secondo __________, uno degli agenti ha annotato tutto su un foglio. È altrettanto vero però che, stando alla stessa testimone, questi non ha steso alcun verbale. D'altro canto non è nemmeno certo che un rapporto sia per finire stato allestito dalla polizia comunale, ove si consideri che nello scritto del 21 ottobre 2002 il comandante della Polizia comunale di __________ ancora chiedeva tempo per redigerlo. Ancorché nel suo esito, la sentenza impugnata resiste pertanto, una volta ancora, alla critica del ricorrente.
7. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), che rifonderà a __________ un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________;
– avv. __________;
– __________;
– avv. __________;
– Ministero pubblico, in sede;
– Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, Via Bossi 4, 6900 Lugano;
– Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.