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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2002 17.2002.61

October 23, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,397 words·~17 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2002.00061 17.2002.00062

Lugano 23 ottobre 2002/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati

– il 3 ottobre 2002 (inc. 17.2002.00061) da __________,  (patrocinato dall'avv. __________) e   – il 4 ottobre 2002 (inc. 17.2002.00062) da __________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 28 agosto 2002 dal presidente della Corte delle assise correzionali di __________ in __________ nei loro confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.  Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;

                                          2.  Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________ ;

                                          3. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con decreto di accusa del 27 settembre 2000 il Procuratore pub­blico ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di infrazione aggravata alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere in correità tra loro, a scopo di indebito profitto, ospitato un numero imprecisato di cittadine stra­niere tra il 1997 e il giorno del loro arresto (il 28 ottobre 1999), per poco meno di complessivi 6000 pernottamenti, sapendo che tali donne si prostituivano nelle camere loro affittate all'Osteria __________ senza alcun permesso di lavoro. Il Procuratore pubblico ha riconosciuto gli stessi prevenuti, inoltre, autori dello stesso reato per essere andati a prendere nella primavera del 1999 all'aeroporto di Kloten otto donne in arrivo dalla Lettonia, destinate alla prostituzione, e per avere alloggiato quattro cittadine colombiane nell'ottobre del 1999 prive del visto turistico d'entrata. In applicazione della pena, egli ha proposto per entrambi la condanna a 90 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente) e al pagamento di una multa di fr. 5000.–.

                                B.      Statuendo su opposizione, con sentenza del 28 agosto 2002 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, sedente in __________, ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di infrazione aggravata alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere, in correità fra loro a scopo di indebito profitto, facilitato il soggiorno illegale in Svizzera tra il 17 e il 27 ottobre 1999 delle quattro cittadine colombiane indicate nel decreto di accusa, ospitandole come prostitute nell'esercizio pubblico da essi gestito benché sprovviste del visto di entrata. In applicazione della pena, egli ha condannato gli accusati a 10 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni) e al pagamento di una multa di fr. 2000.–.

                                          Il presidente della Corte ha prosciolto gli imputati invece dalle altre accuse, fondandosi su DTF 128 IV 117, secondo cui l'esercizio abusivo (ovvero non autorizzato dalla competente autorità amministrativa) di un'attività lucrativa da parte di cittadini stranieri validamente entrati in Svizzera come turisti non rende di per sé illegale il soggiorno di tali persone, né ospitare queste ultime basta per agevolare un soggiorno illegale nel senso dell'art. 23

                                          cpv. 2 LDDS, pur nella consapevolezza che costoro utilizzino l'alloggio per lavorare senza permesso. Nell'impossibilità di accertare quante e quali persone necessitassero in concreto di un visto d'entrata e di appurare se chi abbisognasse veramente del visto lo possedesse, il presidente della Corte nulla è stato in grado di appurare sull'asserito soggiorno illecito delle turiste, cui i prevenuti avrebbero fornito complessivi 5914 pernottamenti. Alla stessa conclusione egli è giunto per quanto riguarda l'accusa rivolta agli imputati di avere violato la LDDS per avere raggiunto l'aeroporto di Kloten allo scopo di condurre a __________ otto cittadine lettoni (che non necessitavano di un visto d'entrata), poi prostituitesi all'Osteria __________. Il presidente della Corte ha lasciato indecisa infine la questione di sapere se agli accusati fosse per lo meno applicabile l'art. 23 cpv. 4 LDDS; trattandosi di una contravvenzione – egli ha spiegato – la relativa azione penale era in ogni modo prescritta (sentenza, pag. 6).

                                C.      Contro la sentenza di assise __________ e __________ hanno introdotto una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 3 e il 4 ottobre 2002, essi chiedono:

                                          –    __________: l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio;

                                          –    __________: il proscioglimento dal capo d'imputazione o, in via subordinata, il rinvio degli atti a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio.

                                          I ricorsi non sono stati oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:               1.      Il presidente della Corte di assise ha ricordato anzitutto, per quan­to riguarda l'accusa mossa agli imputati di avere ospitato quattro cittadine colombiane sprovviste del visto d'entrata, che __________, il quale si occupava di ricevere le donne all'Osteria __________, di chiedere loro i documen­ti di legittimazione e di assegnare loro le camere, ha ammesso di avere constatato che talune ospiti potevano non essere in regola con il timbro o con il visto. __________ aveva segnalato la circostanza a __________, responsabile delle notifiche dei soggiorni turistici alla polizia degli stranieri, il quale si limitava a rispondere che le nuove arrivate se ne sarebbero andate di lì a poco, ciò che tuttavia non è sempre avvenuto (sentenza impugnata, pag. 7 seg.). Il primo giudice ha accertato altresì che __________ sapeva – per sua ammissione –che dal 1° maggio 1999 i cittadini colombiani dovevano essere muniti di visto d'entrata, ancorché talune donne giunte all'Osteria __________ non ne fossero provviste (sentenza, pag. 8). Da tali constatazioni il presidente della Corte non ha tratto in ogni modo conclusioni particolari sulla colpevolezza degli imputati per quan­to riguarda la specifica imputazione; si è limitato a rilevare i due erano consapevoli della necessità del visto d'entrata per alcune cittadine straniere (sentenza, pag. 8 in fondo e 9 in alto).

                                          Confrontato con la giustificazione degli imputati, secondo cui le quat­tro cittadine colombiane indicate nel decreto di accusa erano giunte a __________ Ticino solo il giorno prima del loro arresto, ovvero il 26 novembre 1999, sicché essi non avevano avuto il tempo per eseguire la notifica di polizia, il presidente della Corte non ha creduto a tale spiegazione. Ha ricordato in primo luogo come dai rapporti d'inchiesta riguardanti le quattro donne __________, interrogate il 27 ottobre 1999, le stesse sono risultate prive di visto d'entrata, sicché ciascuna è stata condannata a 15 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente) e a tre anni di espulsione effettiva dalla Svizzera per violazione della LDDS. __________ ha dichiarato agli inquirenti che alloggiava all'Osteria __________ dal 25 ottobre 1999, __________ e __________ hanno raccontato di essere giunte a __________ il 26 ottobre 1999, mentre __________ ha dato atto di essere arrivata il 24 ottobre 1999. Soltanto due di esse hanno riferito pertanto di essere arrivate il giorno precedente la retata della polizia (avvenuta il 27 ottobre). A fronte di ciò gli imputati si sono limitati a protestare per l'avvenuta produzione in aula dei verbali in questione, affermando – nonostante la sospensione del dibattimento che egli era disposto a concedere e che per finire gli interessati non hanno voluto – di essere in tal modo messi in difficoltà, con la conseguenza di essere indotti a rilasciare sul tema dichiarazioni diverse da quelle che avrebbero fornito se avessero potuto prepararsi preventivamente (sentenza, pag. 9).

                                          Il presidente della Corte di assise ha soggiunto che, sentita una seconda volta, __________ ha precisato agli inquirenti di essere giunta a __________ già il 17 ottobre 1999 e non solo il 24 ottobre. La donna ha dichiarato altresì che __________ si era adirato dopo avere saputo della sua iniziale dichiarazione sulla data d'ingresso in Svizzera e l'aveva rimproverata per non avere detto alla polizia di essere arrivata solo da due giorni e di non avere ancora avuto modo di consegnato il passaporto. __________, cui il l'affermazione della __________ è stata sottoposta all'interrogatorio del 12 novembre 1999, ha smentito tale versione (sentenza, pag. 10). Il presidente della Corte ha rilevato nondimeno che durante la perquisizione all'Osteria __________ la polizia ha trovato __________ in possesso di una pagina d'agenda relativa ai giorni compresi tra il 24 e il 28 ottobre 1999 sulla quale figuravano, giorno per giorno, nomi di ragazze. E per tutti i giorni dal 24 al 28 ottobre 1999 compresi figurano sulla lista i nomi delle quattro le donne colombiane. Invitati a spiegarsi, in aula gli imputati non hanno saputo dare alcuna ragionevole giustificazione al riguardo (sentenza, pag. 11).

                                          Ciò posto, il presidente della Corte ha accertato che gli imputati mentivano quando affermavano che le quattro colombiane erano giunte nel loro esercizio pubblico solo la vigilia del fermo, come mentivano le stesse colombiane ad eccezione di __________. Né si spiegherebbero altrimenti le annotazioni sul foglio d'agenda relative all'occupazione delle camere dal 24 al 28 ottobre 1999, tanto meno ove si consideri che i diretti interessati non erano in grado di spiegare tale circostanza. Il contenuto dell'agenda corrispondeva invece con le dichiarazioni della __________, che ha contribuito così in modo rilevante a chiarire la verità. D'altro canto, un'altra delle cittadine colombiane interrogate e condannate ha smentito i due soggetti, riferendo in modo inveritiero, ma pur sempre compromettente per di due, di essere giunta a __________ già il 25 ottobre 1999. Ricordato che tutte e quattro le donne erano sprovviste del visto d'entrata, il presidente della Corte ha pertanto concluso che __________ è stata alloggiata nell'esercizio pubblico degli imputati dal 17 ottobre al 27 ottobre 1997, mentre le altre connazionali almeno dal 24 al 27 ottobre 1999 (sentenza, pag. 12).

                                          Accertato che le quattro donne hanno violato la LDDS, il presidente della Corte ha ritenuto che anche gli imputati hanno fatto altrettanto facilitando il soggiorno illegale delle ospiti con l'offerta di camere a pagamento (art. 23 cpv. 1 n. 5 LDDS). Gli imputati inoltre hanno agito intenzionalmente, dato che per loro ammissione sapevano della necessità del visto per le cittadine colombiane. Quanto alla buona fede invocata per essersi attenuti alle norme amministrative previste per chi presta alloggio a titolo professionale, notificando l'arrivo delle ragazze alla polizia degli stranieri entro 24 ore – ha epilogato il primo giudice – questa non è loro di giovamento, gli aspetti di rilevanza penale e gli aspetti di rilevanza amministrativa non dovendo essere confusi (sentenza, pag. 14).

                                  I.      Sul ricorso di __________

                                2.      Il ricorrente censura anzitutto un vizio di forma. Fa valere che, secondo il precetto dell'immutabilità del processo penale, la pubblica accusa deve fissare in maniera definitiva già prima del processo i temi che saranno dibattuti, mentre in concreto il tema del processo è stato modificato all'ultimo momento. Anziché discutere dei circa 6000 pernottamenti di donne che hanno alloggiato all'Osteria __________, nella fattispecie si è insistito nel focalizzare la discussione su circa 20 pernottamenti conseguenti all'alloggio di quattro avventrici entrate in Svizzera senza validi documenti. Così facendo, soggiunge il ricorrente, si è violato anche il suo diritto d'essere sentito, impedendogli di prepararsi convenientemente al processo. Inoltre alla pubblica accusa è stato consentito di acquisire in aula agli atti gli incarti relativi alla condanna delle quattro colombiane che sarebbero entrate in Svizzera senza visto, nonostante che – contravvenendo alla CEDU – dal 17 novembre 1999, ossia dal momento in cui gli è stata estesa l'accusa di violazione della LDDS, gli inquirenti non gli abbiano consentito di partecipare all'interrogatorio delle quattro donne. Ciò gli ha precluso ogni controdomanda, sottraendogli anche la possibilità di indicare mezzi di prova una volta appresa in termini precisi la natura della accuse. Invece egli è comparso al dibattimento intenzionato a difendersi dalle altre imputazioni, pronto a sostenere l'errata applicazione da parte del Procuratore pubblico dell'art. 23 LDDS per quanto riguarda i circa 6000 pernottamenti prospettati nel decreto di accusa, trovandosi di fronte per finire a un'accusa d'altro genere, con elementi prodotti all'ultimo momen­to dal Procuratore pubblico ed estrapolati in modo inaccettabile dall'istruttoria, sfuggita al contraddittorio. Oltre a ciò, assevera il ricorrente, il primo giudice si è fondato su circostanze accertate in modo arbitrario.

                                3.      Nella misura in cui il ricorrente lamenta la violazione di norme di procedura, il gravame è inammissibile. A prescindere dal fatto che egli nemmeno indica quale norma sarebbe stata concretamente disattesa, il ricorso per cassazione per vizi di procedura è dato solo ove l'imputato abbia eccepito l'irregolarità “non appena possibile” (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). Dal verbale del processo non risulta che egli abbia sollevato incidente alcuno, né che si sia opposto alla richiesta del Procuratore pubblico volta all'acquisizione degli incarti relativi ai procedimenti penali aperti nei confronti della quattro cittadine colombiane per violazione della LDDS. Certo, dalla sentenza impugnata risulta che il difensore ha genericamente protestato, ma ciò non basta per eccepire vizi di forma. Del resto il presidente della Corte si era dichiarato disposto a sospendere il dibattimento perché l'imputato potesse – volendo – approfondire il contenuto dei fascicoli richiamati (sen­tenza, pag. 10), ma tale proposta è caduta nel vuoto. A poco sussidia dunque che in sede di arringa il difensore si sia poi doluto che il capo d'accusa a carico del suo cliente si fonda su prove non contestate a quest'ultimo in sede di inchiesta (verbale del processo, pag. 2). Tanto più che nemmeno in quella circostanza egli ha preteso in modo chiaro che simili prove fossero inutilizzabili ai fini del giudizio.

                                4.      A prescindere da quanto si è rilevato, il richiamo al principio dall'immutabilità del processo penale e al diritto d'essere sentito non gioverebbe comunque al ricorren­te. Non solo il decreto d'accusa, infatti, ma già il rapporto di polizia giudiziaria (del 15 dicembre 1999: act. 46) prospettava nei confronti di lui una violazione della LDDS per avere ospitato – fra l'altro – le quattro cittadine colombiane prive di visto, condannate a loro vol­ta con decreto d'accusa. E ciò in base al foglio d'agenda rinvenu­to sulla sua persona durante la perquisizione di polizia, foglio su cui figuravano come ospiti dell'Osteria __________, dal 24 al 28 ottobre 1999, anche le citate donne colombiane (si veda anche il verbale del 28 ottobre 1999). Ora, non consta che il ricorrente si sia mai attivato per contestare tale risultanza, chiedendo ad esempio un contraddittorio con le ragazze oggetto dei separati procedimenti penali. Tanto meno risulta che egli abbia preteso un confronto prima del dibattimento, men che meno nel termine previsto dall'art. 227 cpv. 1 CPP. Dolersene ora è perciò tardivo. Si aggiunga, per abbondanza, che l'acquisizione agli atti dei citati incarti nemmeno sarebbe risultata decisiva, giacché la condanna in questione si sarebbe potuta ancorare senza arbitrio alle note figuranti sul foglio d'agen­da sequestrato, al cui proposito il ricorrente non ha saputo dare spiegazioni (sentenza, pag. 11). Su questo punto il ricorso è destituito perciò di ogni consistenza.

                                5.      Il ricorrente denuncia il fatto che in fase istruttoria talune dichiarazioni del coaccusato, segnatamente quelle illustrate a pag. 8 della sentenza di assise, non gli sono mai state contestate. Ancora una volta però egli reagisce tardivamente: non solo infatti egli non risulta essersi opposto all'uso dei verbali del coaccusato (v. in proposito l'art. 227 cpv. 2 CPP), ma ha persino consentito a che tutti i verbali e i documenti facenti parte dell'incarto penale fossero considerati risultanze del dibattimento (verbale, pag. 2 in fondo e 3 in alto). Quanto alle asserite precisazioni che egli avrebbe addotto in aula, il ricorso si esaurisce in considerazioni appellatorie, nelle quali l'interessato si limita a contrapporre la propria personale versione dell'accaduto, senza sostanziare tuttavia alcun arbitrio nell'accertamento dei fatti o nella la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Dalle contestate ammissioni riportate a pag. 8 della sentenza impugnata, per altro, il primo giudice non ha tratto deduzioni rilevanti ai fini del giudizio di colpevolezza, salvo accertare – ciò che sarebbe resistito anche a libero esame – che gli imputati erano consapevoli già da tempo della necessità del visto d'entrata per talune cittadine straniere (sentenza, pag. 9 in alto).

                                6.      Il ricorrente torna poi sull'acquisizione degli incarti relativi ai procedimenti penali contro le quattro cittadine colombiane prive di visto, ribadendo una violazione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare all'assunzione delle prove e criticando il fatto che tali inchieste siano state condotte “alla spiccio­lata”, senza approfondimenti, tant'è che le donne sono state espulse dalla Svizzera il giorno dopo essere state interrogate. Già si è spiegato nondimeno che il ricorrente avrebbe dovuto eccepire il preteso vizio di forma al dibattimento, opponendosi all'acquisizione degli atti. Censurare il problema per la prima volta in cassazione è troppo tardi. Il ricorrente soggiunge che, sia come sia, nei rapporti di polizia riguardanti le quattro donne si adombrava unicamente il reato di attività lucrativa svolto senza permesso di lavoro o altra autorizzazione. A parte il fatto però che i decreti di accusa emanati a carico delle quattro donne pog­giano anche sul capo d'imputazione per cui il ricorrente è stato condannato (quello di avere alloggiato le cittadine straniere sprovviste del visto d'entrata), ancora una volta l'argomento avrebbe dovuto, dandosi il caso, essere sollevato in prima sede. Cosa che l'imputato non ha fatto, avendo persino rifiutato di prendere in considerazione una sospensione del dibattimento offertagli dal presidente della Corte (sentenza, pag. 10).

                                7.      Riepilogate le doglianze all'indirizzo del primo giudice, il ricorren­te conclude evocando anche critiche di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). Così come sono esposte, tuttavia, tali censure non sono che la conseguenza della pretesa violazione del suo diritto d'essere sentito nell'assunzione delle prove e non hanno portata propria. L'inerzia manifestata dall'imputato in prima sede, del resto, non può essere rimproverata alla Corte di assise. A nulla sussidia poi dolersi – come fa il ricorrente – di essere stato condannato per irregolarità in 23 pernottamenti di quattro cittadine colombiane a fronte di 6000 pernottamenti complessivi menzionati nel decreto di accusa. Anche volendo sorvolare sulla palese appellatorietà dell'argomento (come tale improponibile), è appena il caso di rammentare che il proscioglimento dell'interessato da gran parte dei capi d'imputazione si deve all'orientamento preso nel frattempo dalla giurisprudenza (DTF 128 IV 117, secondo cui cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Svizzera non rendono abusivo il loro soggiorno per il solo fatto di esercitare un'attività lucrativa sen­za permesso), non all'ipotesi che i 6000 pernottamenti non siano avvenuti. Gli accenti polemici del ricorrente si dimostrano quindi fuori luogo.

                                8.      Se ne conclude che il ricorso, non privo di toni inutilmente offensivi verso il primo giudice (pag. 4 e 9), si rivela già a un primo esame irricevibile nel suo intero. Può quindi essere deciso con la procedura preparatoria dell'art. 291 cpv. 1 CPP.

                                 II.      Sul ricorso di __________

                                9.      Con il proprio ricorso, sostanzialmente indentico – sia per la numerazione delle allegazioni sia per il contenuto – a quello di __________, __________ giunge alla conclusione che la sentenza nei suoi confronti è stata emanata anch'essa violando norme di procedura, in particolare per quanto attiene al suo diritto di essere sentito, e integra estremi di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Tutto ciò è già stato trattato nel quadro del ricorso parallelo e non soccorre ripetersi in quest'ambito. Si rinvia dunque ai considerandi che precedono, dai quali il ricorrente ha modo di capire perché la sua impugnazione è destinata all'insuccesso.

                                III.      Sulle spese

                              10.      Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). Sono posti di conseguenza a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Il ricorso di __________ è inammissibile.

                                2.      Il ricorso di __________ è inammissibile.

                                3.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 1400.–

                                          b) spese                         fr.   100.–

                                                                                 fr. 1500.–

                                          sono posti a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.

                                4.      Intimazione a:

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Presidente della Corte delle Assise correzionali di __________;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, SERCO, 6500 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

17.2002.61 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2002 17.2002.61 — Swissrulings