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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.09.2002 17.2002.54

September 6, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·820 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2002.00054

Lugano 6 settembre 2002/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 19 agosto 2002 presentato da

__________,  

  contro  

la sentenza emanata il 17 luglio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                          che con decreto d'accusa del 26 novembre 2001 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di denuncia mendace per avere incolpato per scritto l'avv. __________, davanti al Ministero pubblico, di truffa e violazione della legge federale sugli stupefacenti, pur sapendolo innocente, allo sco­po di provocare contro di lui un procedimento penale;

                                         che con lo stesso decreto d'accusa il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ anche autore colpevole di calunnia per avere tacciato l'avv. __________, con lettera del 23 dicembre 1999 al Procuratore pubblico della Confederazione, di violazione della legge federale sugli stupefacenti, ben sapendo di dire cosa non vera;

                                         che in applicazione della pena il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per due anni, rinviando l'avv. __________ a far valere le sue pretese civili davanti al foro competente;

                                         che al decreto di accusa intimato per raccomandata il 26 novem­bre 2001 __________ ha sollevato opposizione il 10 gennaio 2002;

                                         che con sentenza del 17 luglio 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, cui gli atti del procedimento erano stati trasmessi per il giudizio, ha dichiarato l'opposizione tardiva, rilevan­do che il termine di 15 giorni per presentarla era cominciato a decorrere al più tardi il 5 dicembre 2001, ultimo giorno di giacenza del plico raccomandato presso l'ufficio postale;

                                         che, secondo il Pretore, l'accusato nemmeno pretendeva di essersi trovato nell'oggettiva impossibilità di entrare in possesso del decreto di accusa, al dibattimento essendosi limitato a pretendere che per un certo periodo qualcuno gli avrebbe tolto la posta dalla cassetta delle lettere, ammettendo però di avere ricevuto il decreto di accusa ed esibendolo perfino in aula;

                                         che contro la sentenza pretorile __________ ha inoltrato il 17 luglio 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione panale;

                                         che nelle motivazioni del gravame presentato in lingua tedesca il 19 agosto successivo egli chiede di essere prosciolto dalle imputazioni di denuncia mendace e di calunnia;

                                         che il ricorso non ha fatto oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. l'art. 208 cpv. 1 lett. a CPP l'accusato o la parte civile che intendono opporsi a un decreto d'accusa devono presentare opposizione scritta al Procuratore pubblico entro 15 giorni dall'intimazione, senza di che le proposte contenute nel decreto d'accusa acquistano forza di giudicato;

                                         che in concreto il Pretore ha stralciato il procedimento dai ruoli dopo avere constatato che l'opposizione andava inoltrata al più tardi il 20 dicembre 2001, 15 giorni dopo l'ultimo giorno di giacenza del plico raccomandato presso l'ufficio postale, l'accusato non pretendendo di essersi trovato nell'oggettiva impossibilità di ritirare l'invio entro quel termine;

                                         che nel ricorso l'accusato non contesta la tardività dell'opposizione né mette in discussione che nelle condizioni descritte il decreto di accusa equivale a una sentenza passata in giudicato;

                                         che egli chiede nondimeno di essere prosciolto dalle due imputazioni, sostenendo di non avere avuto alcuna intenzione di incolpare l'avv. __________ sapendo di dire cose non vere e facendo valere che il reato di calunnia (art. 174 CP) è “as­sorbito” da quello di denuncia mendace (art. 303 CP);

                                         che tuttavia, essendo il decreto d'accusa passato in giudicato, all'accusato è preclusa la facoltà di insorgere con ricorso per cassazione contro le proposte contenute nel medesimo;

                                         che in tali condizioni il ricorso si dimostra già di primo acchito inammissibile;

                                         che, ciò posto, si prescinde dal fissare al ricorrente un termine per tradurre il ricorso in italiano, il cui uso è obbligatorio come lingua ufficiale del Cantone (cfr. l'art. 70 cpv. 2 Cost.; DTF del

                                         16 gennaio 2002 in re J., 1P.693/2001, consid. 3);

                                         che in via eccezionale si giustifica pure di rinunciare al prelievo di tasse o spese; 

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.   intimazione:

                                         –    __________;

                                         –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                         –    avv. __________ (parte civile);

                                         –    Pretura di Lugano, Sezione 4, in sede.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.