Incarto n. 17.2002.00053 (rinvio TF)
Lugano 13 agosto 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 13 maggio 2001 da
__________, (patrocinato dagli avvocati __________)
contro
la sentenza emanata il 3 aprile 2001 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 aprile 2001 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere e di tentata coazione sessuale. La Corte ha accertato che l'imputato aveva, il mattino del 16 ottobre 1995, compiuto la congiunzione carnale con __________, nel di lui studio medico in via __________, conoscendo e sfruttando l'inettitudine a resistere della paziente, sottoposta poc'anzi a gastroscopia e ancora sotto l'influsso del farmaco “Dormicum” somministratole per via endovenosa. La Corte ha accertato inoltre che il mattino del 21 marzo1995 l'imputato aveva tentato di costringere la paziente __________, ancora lievemente inebetita per gli effetti residui del “Dormicum” somministratole a fini di gastroscopia, a farsi toccare i genitali. In applicazione della pena, la Corte ha condannato __________ a 2 anni di detenzione e all'interdizione dall'esercizio della professione per due anni. Sospeso condizionalmente quest'ultimo provvedimento con un periodo di prova di 3 anni, essa ha condannato inoltre l'imputato a versare fr. 25'000.– di indennità e fr. 85'000.– per ripetibili a __________, rispettivamente fr. 10'000.– di indennità e fr. 20'000.– per ripetibili a __________.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 3 aprile 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 13 maggio successivo, egli ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio o quanto meno, in subordine, la riforma della sentenza impugnata nel senso di proscioglierlo da ogni imputazione. Nelle sue osservazioni del 31 maggio 2001 il Procuratore pubblico ha proposto di respingere il ricorso. Identica conclusione hanno formulato le parti civili __________ e __________ con osservazioni del 5 e del 15 giugno 2001. Al pubblico dibattimento del
7 novembre 2001 il ricorrente si è confermato nelle proprie allegazioni. Il Procuratore pubblico e le parti civili hanno postulato di nuovo la reiezione dei ricorsi. Statuendo con sentenza dell'8 novembre 2001, la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto il ricorso, in quanto ammissibile e non divenuto privo di oggetto, e ha prosciolto __________ dall'accusa di tentata coazione sessuale nei confronti di __________. Riguardo all'accusa di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere riferita a __________, essa ha rinviato gli atti a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio secondo i considerandi (inc. __________).
C. Con ricorso di diritto pubblico __________ ha impugnato al Tribunale federale la sentenza appena citata, chiedendo di annullarla per quanto la concerne e di confermare la decisione della Corte delle assise correzionali, o quanto meno – in subordine – di rinviare gli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio. Statuendo il 30 luglio 2002, la I Corte di diritto pubblico ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato gli atti a questa Corte per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Considerando
in diritto: 1. In seguito alla sentenza emanata il 30 luglio 2002 dal Tribunale federale questa Corte deve statuire nuovamente sul ricorso dell'imputato relativamente alla condanna per tentata coazione sessuale. Non può tornare invece sui motivi per cui ha respinto, in quanto ammissibili, le eccezioni processuali sollevate preliminarmente nel ricorso o su quelli che l'hanno indotta a rinviare gli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio nel senso dei considerandi sull'imputazione di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere. La sentenza emessa da questa Corte l'8 novembre 2001 è infatti stata annullata nella sola misura in cui ha prosciolto l'imputato dall'accusa di coazione sessuale. Quanto figura nei considerandi 2 a 28 e nel considerando 31 di quella sentenza (riferito appunto all'imputazione di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere) rimane impregiudicato. In ordine al potere cognitivo di questa Corte (art. 288 cpv. 1 CPP), si rinvia al consid. 1 della sentenza medesima.
2. Per quanto attiene alla tentata coazione sessuale nei confronti di __________, la Corte delle assise correzionali aveva accertato che il mattino del 21 marzo 1995 costei si era presentata dal ricorrente per sottoporsi a gastroscopia su richiesta del suo medico curante, dott. __________, il quale sospettava un'ulcera allo stomaco. Il 4 dicembre 1995 la paziente è stata sentita dal Ministero pubblico in seguito a denuncia sporta il 29 novembre 1995 contro l'imputato per abusi sessuali subìti durante la visita. Essa ha dichiarato che nel corso del colloquio successivo alla gastroscopia l'imputato, dopo averle comunicato l'esito dell'esame, ha cominciato a molestarla con frasi scurrili. Nonostante l'invito a limitarsi all'aspetto clinico, costui avrebbe persistito nel suo contegno sconveniente. Anzi, al momento del congedo, alzatosi e uscito da dietro la scrivania, le avrebbe preso un polso, allontanandola dalla porta. Essa sarebbe riuscita a divincolarsi, ma il ricorrente l'avrebbe di nuovo afferrata con forza al polso e, dicendole di non fare la difficile, avrebbe portato la mano di lei sopra i pantaloni, sul suo membro eretto. Quindi avrebbe sollevato la tunica corta che indossava e avrebbe tentato di infilarle la mano nei pantaloni. Liberatasi dalla presa, la denunciante ha abbandonato lo studio (sentenza, pag. 57). __________ ha soggiunto di essersi poi fermata in un piccolo bar dietro lo stabile, in preda ad agitazione, e di avere raggiunto lo studio del dott. __________, cui ha narrato l'episodio. Ha ripetuto la vicenda, senza scendere nei dettagli, anche al suo nuovo gastroenterologo, dott. __________ (sentenza, pag., 58). Invitata a spiegare perché non aveva sporto subito denuncia, essa ha detto agli inquirenti di non aver ritenuto opportuno ciò, visto che si trattava della sua parola contro quella del medico. Ha raccontato di avere trovato il coraggio di farsi avanti solo casualmente, quando ha saputo della denuncia sporta da un'altra paziente (__________: sentenza, pag. 59).
3. La prima Corte ha creduto alla vittima, sia perché il racconto le è apparso lineare, dettagliato e privo di fronzoli, sia perché la donna non aveva motivo per dichiarare il falso (sentenza, pag. 61). Il fatto risultava confortato anche da altri indizi, a cominciare dall'immediata reazione e dalle conseguenze sul piano psichico. Stando alla cartella clinica, __________ si era veramente recata dal dott. __________ il 21 marzo 1995 e quel medico le aveva diagnosticato il 24 aprile successivo una sindrome ansiosa depressiva. Il dott. __________ e __________ (quest'ultima aiuto medico del dott. __________) hanno dal canto loro confermato che la donna non ha più voluto tornare dal ricorrente per altri controlli. __________ ha pure riferito di essere stata chiamata dal dott. __________ in presenza della paziente perché questa si lamentava di avere subito approcci sessuali da parte dell'imputato, sicché bisognava trovarle un altro gastroenterologo. __________, altra aiuto medico del dott. __________, ha confermato di avere appreso dalla collega __________ che la paziente si era lamentata del comportamento dell'imputato. __________, aiuto medico e fisioterapista, ha raccontato di avere saputo dalla denunciante degli approcci quando era stata nello studio del ricorrente (sentenza, pag. 62).
I primi giudici hanno poi rilevato, ricordando le testimonianze di __________ ed __________, che il malvezzo di molestare sessualmente, e non sempre solo a parole, pazienti o altre donne nello studio rispondeva a un comportamento non estraneo alle abitudini del ricorrente (sentenza, pag. 82 a 65). La Corte di assise ha infine richiamato la deposizione del dott. __________, il quale ha riferito delle lamentale di una paziente che egli aveva mandato dal ricorrente per un consulto, come pure la deposizione del dott. __________, il quale ha riferito di pazienti che, pur senza dirlo espressamente, gli avevano fatto capire che le visite endoscopiche sembravano piuttosto visite ginecologiche (sentenza, pag. 66 a 68).
4. Il ricorrente fa anzitutto carico alla prima Corte di avere ritenuto assolutamente credibile la vittima, facendo astrazione delle conseguenze che il “Dormicum” può provocare, in particolare di fronte al consumo di alcol e di psicofarmaci. Non soltanto egli fonda l'obiezione avvalendosi di argomenti appellatori, ma nemmeno si confronta con le considerazioni (illustrate anche a pag. 6 della sentenza del Tribunale federale) che hanno indotto i primi giudici a ritenere che il racconto della vittima non fosse riconducibile a fantasia sessuale provocata dalla somministrazione di quel farmaco (sentenza, pag. 68). Donde, su questo punto, l'inammissibilità della critica.
5. Secondo il ricorrente, la Corte di assise sarebbe trascesa in arbitrio ravvisando nelle annotazioni riportate dal dott. __________ sulla cartella clinica della paziente, di cui la Corte avrebbe fatto uso in spregio degli accordi raggiunti al dibattimento con l'accusato, un ulteriore elemento che corroborerebbe la credibilità della vittima. La censura è fondata nella misura in cui i primi giudici hanno stabilito una connessione tra lo stato depressivo diagnosticato alla vittima un mese più tardi (24 aprile 1995) e il preteso abuso sessuale. La prima Corte, infatti non disponeva di alcun elemento utile che giustificasse una conclusione del genere (sentenza del Tribunale federale, pag. 7), sicché l'arbitrio in cui essi sono incorsi al riguardo è inconfutabile. Più delicato è valutare l'incidenza dell'annotazione del dott. __________ circa la presenza della donna nello suo studio il 21 marzo 2001, il giorno del preteso abuso sessuale. Pur riconoscendo che __________ si è recata dal dott. __________ in quella data (onde più non si pone il problema di un eventuale uso illecito della cartella clinica per l'accertamento del fatto), il ricorrente fa valere che da quella circostanza la Corte di assise non poteva – salvo trascendere in arbitrio – dedurre alcunché di rilievo, né tanto meno poteva per ciò solo ritenere che la denunciante avesse reagito immediatamente alle pretese molestie. In realtà, afferma il ricorrente, __________ si era si recata dal medico quel giorno non per raccontare l'episodio, ma per eseguire un trattamento fisioteratico per la schiena. La sentenza impugnata si fonderebbe perciò su elementi che non corroborano affatto la credibilità della donna.
a) Nel suo primo giudizio questa Corte aveva considerato ininfluente il fatto che __________ avesse raggiunto lo studio del dott. __________ dopo essersi sottoposta a gastroscopia dal ricorrente, lei stessa non pretendendo di essersi recata dal secondo medico solo per denunciare l'abuso, essendo anzi probabile che la visita fosse già stata concordata (consid. 29c). Il Tribunale federale non ha condiviso tale conclusione. Ha rilevato che nelle circostanze del caso questa Corte non poteva sottovalutare la visita di __________ proprio quel giorno al medico di famiglia, l'aiuto medico __________ avendo dichiarato che, probabilmente, lo stesso giorno della gastroscopia la paziente era stata da lei per una fisioterapia e che, in quell'occasione, le aveva accennato ad approcci da parte del ricorrente. L'aiuto medico __________ aveva inoltre riferito, senza però ricordare l'esatta circostanza e se ciò fosse avvenuto in presenza della vittima, che il dott. __________ le aveva parlato – senza entrare nei dettagli – di approcci a carattere sessuale subìti dalla paziente e della necessità di trovarle un nuovo specialista. Anche l'aiuto medico __________ ha dichiarato che la collega __________ le aveva detto dei citati approcci (sentenza del Tribunale federale, pag. 7).
b) Pur considerando che a ragione questa Corte ha riscontrato arbitrio nell'accertamento dei primi giudici, stando ai quali il dott. __________ aveva discusso con l'aiuto medico __________ dinanzi a __________ degli abusi pretesi dalla paziente, il Tribunale federale ha nondimeno ritenuto che, alla luce delle precedenti considerazioni, ciò non bastasse per escludere un'immediata reazione della donna presso il suo medico di famiglia subito dopo la gastroscopia. Né – ha proseguito il Tribunale federale – tale manifestazione poteva apparire irrilevante, la stessa Corte di cassazione e di revisione penale avendo menzionato, ritenendolo un fattore di incertezza, il ritardo della vittima nel denunciare l'abuso. Ricordato che questa Corte ha disposto il rinvio degli atti alle assise per ulteriori accertamenti sul reato di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere, il Tribunale federale ha stimato che pure la reazione della donna presso il suo medico di famiglia meriti approfondimento, in specie sulle circostanze della visita e sulla descrizione dell'asserito abuso. Secondo il Tribunale federale questa Corte non poteva pertanto, senza disporre ulteriori accertamenti sulle circostanze in cui la donna si era recata dal medico di famiglia e sul colloquio da lei avuto con quest'ultimo, ritenere irrilevante che ciò sia avvenuto il giorno medesimo della gastroscopia (sentenza del Tribunale federale, pag. 7).
c) All'esigenza di altri accertamenti riguardo alla manifestazione di __________ presso il dott. __________ e alla versione dei fatti a lui riferita, il Tribunale federale ha insistito anche dopo avere ricordato che questa Corte ha ritenuto – dando sostanzialmente ragione all'accusato – che le dichiarazioni delle collaboratrici del medico di famiglia, pur rafforzando l'opinione secondo cui l'imputato era trasceso in comportamenti lesivi dell'integrità sessuale della paziente, non erano sufficientemente precise riguardo ai fatti incriminati, né consentivano di determinarsi sulla loro valenza. E ciò anche dopo avere rammentato che, secondo questa Corte, neppure le deposizioni delle ex pazienti, in particolare della teste __________, permettevano di trarre conclusioni significative, il Procuratore generale non avendo proceduto nei confronti dell'accusato per tali episodi. Certo, la Corte di cassazione e di revisione penale ha sottolineato non essere stato chiarito che cosa esattamente fosse accaduto, né la testimone aveva dato ragguagli, né la Corte di assise aveva precisato quali fossero gli atti suscettibili di adempiere il reato di coazione sessuale. Il Tribunale federale ha ritenuto tuttavia che ciò non bastasse per prescindere dagli accertamenti necessari. E ha riconfermato l'esigenza di ulteriori accertamenti anche dopo avere evocato che, secondo questa Corte, dai racconti resi direttamente da altre pazienti, come pure indirettamente dai medici __________ e __________, non sarebbe stato arbitrario concludere che la mattina del 21 marzo 1995 il gastroenterologo avesse molestato sessualmente la paziente e che i primi giudici avessero ecceduto nel loro potere di apprezzamento accreditando la versione della donna senza disporre di seri riscontri. Tanto più che, vista l'incertezza della fattispecie e il ritardo con cui la vittima aveva denunciato il caso, occorreva optare per la derubricazione nel reato meno grave di molestie sessuali (sentenza del Tribunale federale, pag. 8 con riferimento ai considerandi 29d a 29f e 30 della sentenza della CCRP).
d) Ribadita la necessità di accertamenti supplementari riguardo alla manifestazione della vittima presso il dott. __________ e alla versione dei fatti a lui riferita, il Tribunale federale ha deciso che questa Corte deve stabilire, nell'ambito di un nuovo giudizio, se i nuovi riscontri oggettivi e le valutazioni che ne deriveranno, permetteranno ancora di valutare allo stesso modo gli ulteriori indizi e di giungere alle medesime conclusioni circa l'intensità dell'abuso. Nel nuovo giudizio questa Corte deve pure considerare, tra l'altro, che le assise non hanno accertato i fatti litigiosi fondandosi essenzialmente e in modo determinante sulle deposizioni delle ex pazienti e dei medici, ma si è basata soprattutto sulla testimonianza della vittima, ritenuta credibile sia come tale sia nel contesto di un esame complessivo degli ulteriori elementi disponibili. Pur rilevando che talune deposizioni non permettono di appurare l'intensità degli atti incriminati, il Tribunale federale ha soggiunto che nella misura in cui questa Corte non si è confrontata con la deposizione di __________ – ritenuta credibile dalle assise – le circostanze esposte nella sentenza impugnata non appaiono, senza il conforto di ulteriori accertamenti, decisive per sminuire la credibilità della donna e minimizzare il suo resoconto. In mancanza di un puntuale confronto con la versione delle parti e in difetto di altri riscontri le argomentazioni di questa Corte non consentono, sempre secondo il Tribunale federale, di ritenere arbitrari i fatti posti a fondamento del giudizio di assise, ove si consideri che le difficoltà probatorie generalmente riscontrabili nell'ambito di reati contro l'integrità sessuale possono rendere decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte (sentenza del Tribunale federale, pag. 8 e 9).
e) Già si è visto che il Tribunale federale non ha condiviso l'irrilevanza del fatto che la vittima si sia recata dal medico di famiglia subito dopo la gastroscopia, onde la necessità di ulteriori accertamenti sulla reazione della ricorrente, segnatamente sulle circostanze della visita e sulla descrizione del preteso abuso. A tale proposito però la sentenza di assise non è di tangibile aiuto, i primi giudici essendosi limitati a rilevare (sentenza, pag. 61) che il racconto di __________ era credibile anche perché corroborato dalla reazione immediata della donna (oltre che dalle conseguenze sul piano psichico, circostanza quest'ultima accertata, come si è visto, in modo arbitrario). La sentenza non indica in quale contesto ciò sarebbe avvenuto e di quale reazione si sarebbe trattato. Stabilito che __________ aveva raggiunto lo studio del dott. __________ quello stesso giorno, andavano elucidate le circostanze della visita e soprattutto andava indagato in quali termini la donna si fosse rivolta al medico di famiglia.
f) È vero che in un verbale del 4 dicembre 1995 (act. D2) __________ aveva dichiarato al Procuratore pubblico che, raggiunto lo studio del dott. __________, aveva esclamato, rivolgendosi alle aiuto medico che le domandavano come fosse andato l'esame gastroscopico, che avrebbe chiesto al dott. __________ “dove diavolo mi aveva mandato”, il dottor __________ avendole “perfino messo le mani addosso” (sentenza, pag. 58). Nessuna delle aiuto medico ha confermato però tale fatto, limitandosi a dichiarare di avere appreso di non meglio precisati approcci sessuali. Neppure il dott. __________, il gastroenterologo succeduto al ricorrente, è stato in grado di confermare che la paziente gli avrebbe riferito di approcci sessuali, segnatamente che il ricorrente le avrebbe messo le mani addosso (act. D7 pag. 2). Certo, nello stesso verbale __________ ha soggiunto di avere subito raccontato sommariamente l'accaduto al dott. __________, lamentandosi che “il dott. __________ mi aveva trattato molto male, in modo volgare, mettendomi le mani addosso, aggiungendo che io non ci sarei più tornata” (sentenza, pag. 58). La Corte di assise avrebbe dovuto indagare però se la donna si fosse realmente espressa in quel modo, visto che le aiuto medico non avevano confermato il fatto nei termini da lei pretesi e verificare se il modo in cui __________ si era espressa davanti al medico di famiglia fosse compatibile con l'esposto contenuto nella denuncia. Doveva interrogarsi in particolare se si trattasse di una reazione immediata (sentenza, pag. 61), corroborante la sua credibilità, __________ avendo in seguito precisato di avere informato il dott. __________ del modo in cui si era svolta la visita soltanto in una visita susseguente (sentenza, pag. 58 con riferimento ad act. D2). Ulteriore motivo di riflessione era costituito dal fatto che, secondo la denunciante, il dott. __________ aveva cercato di sdrammatizzare la cosa (sentenza, pag. 58 sempre con riferimento ad act. D2), salvo rinunciare a insistere dopo averla vista infuriata. Ciò non esonerava la Corte di assise però dal domandarsi se una persona che avesse subìto la prevaricazione accertata nella sentenza si sarebbe limitata a protestare, ancorché in toni accesi, senza precisare che cosa fosse realmente accaduto. Che __________ fosse stata molestata sessualmente con un trattamento volgare ancora non significava necessariamente, in effetti, che l'imputato avesse compiuto l'atto incriminato.
g) Chi poteva in realtà contribuire a far luce sugli interrogativi lasciati irrisolti dalla prima Corte su quanto era avvenuto quel giorno nello studio del dott. __________ era anzitutto lo stesso medico. Il quale però non è comparso al dibattimento per gravi – ancorché non meglio precisati – motivi di salute (sentenza, pag. 58). A ciò si sarebbe potuto ovviare con la lettura del verbale istruttorio, salvo che il ricorrente vi si è opposto, i suoi difensori non essendo stati ammessi dal Procuratore pubblico all'audizione del soggetto (sentenza, pag. 59). Così è venuto meno però un punto di riferimento non trascurabile per valutare la credibilità della vittima. Il momento e il contenuto del colloquio con il medico di famiglia, persona che si presume essere in maggior confidenza con la paziente, come pure il modo in cui il dott. __________ ha recepito la doglianza della paziente (sempre che essa sia stata realmente manifestata in quel modo già durante la visita del 21 marzo 2001), possono costituire un riscontro utile per apprezzare l'attendibilità della denunciante nel quadro delle altre risultanze del processo, segnatamente le testimonianze circa le lamentale della donna, poco dettagliate. Un circostanziato accertamento sull'incontro con il dott. __________ quel giorno appare tanto più necessario per confrontare le versioni delle parti, segnatamente per valutare se, nelle circostanze in cui si è svolto l'esame gastroscopico e alla luce dei poco lusinghieri apprezzamenti espressi dall'imputato (sentenza, pag. 59 a 61 con riferimento al verbale act. BB3), quest'ultimo aveva motivo di comportarsi come accertato nella sentenza di assise, oppure se, per finire, costui non sia solo scaduto nei disdicevoli comportamenti ricordati al pubblico dibattimento (sentenza, pag. 61). Non si tratterebbe peraltro di contrapporre le versioni reciproche in totale antitesi, nel senso che una annulli necessariamente l'altra, ma di verificare se al momento di sporgere denuncia la vittima abbia riferito dello spiacevole e riprovevole episodio in modo esagerato rispetto a quanto riferito in un primo momento al dott. __________ (”mi aveva trattato molto male, in modo volgare, mettendomi le mani addosso”) e all'aiuto medico __________ (approcci sessuali), rispettivamente a quanto lamentato da altre pazienti che censuravano la disinvoltura del medico.
6. Come questa Corte ha già deciso nel ricorso contro la condanna per atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere, gli accertamenti mancanti e le valutazioni che ne derivano (pretesi dal Tribunale federale) non competono all'autorità di cassazione. Anche in questo caso gli atti vanno perciò rinviati a un'altra Corte di assise perché proceda all'emanazione di un nuovo giudizio sull'imputazione di tentata coazione sessuale. Prima di determinarsi, la nuova Corte dovrà cercare anzitutto di chiarire – giovi riepilogare – la reazione della vittima dinanzi al medico di famiglia, segnatamente per quanto concerne le circostanze della visita gastroscopica e la descrizione dell'asserito abuso riferite dalla donna. La Corte dovrà rideterminarsi dipoi sulla credibilità della denunciante, confrontarsi con le versioni dei protagonisti e stabilire quale di esse e in che misura è preferibile nell'ambito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi disponibili. Senza dimenticare che __________ ha affermato di avere raccontato al dott. __________ l'episodio così com'è realmente successo solo in una visita successiva a quella del 21 marzo 1995, in occasione della quale si è limitata a lamentarsi di comportamenti disdicevoli, ma non ancora di atti coattivi, tanto da indurre il dott. __________ a sdrammatizzare. Non si tratta di una circostanza decisiva, ma nemmeno da passare sotto silenzio. Spetterà comunque alla nuova Corte vagliarne la portata.
7. Alla prima Corte il ricorrente rimprovera altresì di essere caduta in arbitrio fondandosi sulle inconcludenti deposizioni delle collaboratrici del dott. __________ (__________, __________, __________) e sull'altrettanto inconcludente deposizione del dott. __________. Inconferenti sotto il profilo di una coazione sessuale, sempre secondo il ricorrente, risulterebbero inoltre le deposizione delle sue ex pazienti __________ ed __________. Tali argomentazioni andranno a loro volta vagliate in esito agli accertamenti supplementari richiesti dal Tribunale federale (sentenza, pag. 8). In mancanza di ciò non bastano, da esse sole, per prosciogliere l'imputato.
8. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile e non è divenuto privo di oggetto (v. consid. 31 della sentenza 8 novembre 2001), il ricorso va parzialmente accolto, la sentenza impugnata annullata e gli atti trasmessi a una nuova Corte di assise perché statuisca di nuovo nel senso dei considerandi anche sull'imputazione di tentata coazione sessuale. Ciò comporta una modifica dei dispositivo n. 1 della sentenza emanata l'8 febbraio 2002 da questa Corte, che il Tribunale federale ha in parte annullato. Rimane ancora da rideterminarsi, nelle condizioni descritte, sulle spese e sulle ripetibili.
9. La Corte di cassazione e di revisione penale giudica sulle spese (art. 15 cpv. 1 CPP). Se vi pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che l'ha determinata (art. 15 cpv. 2 CPP). Con la sentenza dell'8 novembre 2001 questa Corte aveva addebitato gli oneri processuali allo Stato nella misura di due terzi e al ricorrente per il resto, condannando lo Stato a versare al ricorrente un'indennità di fr. 5000.– per ripetibili ridotte. A quel momento essa aveva considerato che il ricorrente otteneva causa vinta per quanto riguarda l'accusa di tentata coazione sessuale, dalla quale era prosciolto, ma usciva soccombente nella misura in cui postulava l'annullamento della sentenza impugnata, non senza uscire parzialmente vittorioso circa l'imputazione di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere, da rigiudicare. Ora l'imputato esce in parte soccombente anche per quanto riguarda l'accusa di coazione sessuale, dovendo egli essere riprocessato anche a tale riguardo. Nelle circostanze descritte si giustifica dunque di addebitare gli oneri processuali al ricorrente e allo Stato in ragione di metà ciascuno. A titolo di ripetibili ridotte lo Stato verserà al ricorrente un'indennità di fr. 4000.– (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura cui è ammissibile e non è divenuto privo di oggetto, il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio nel senso dei considerandi sull'accusa di tentata coazione sessuale nei confronti di __________.
Per il resto il dispositivo n. 1 della sentenza emanata l'8 novembre dalla Corte di cassazione e di revisione penale rimane invariato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 4'000.–
b) spese fr. 200.–
fr. 4'200.–
sono posti a carico del ricorrente e dello Stato in ragione di metà ciascuno. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 4'000.– per ripetibili ridotte.
3. Intimazione a:
– dott. __________;
– avv. __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– avv. __________ (per la parte civile __________);
– avv. __________ (per la parte civile __________).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.