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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2004 17.2002.48

February 10, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·8,107 words·~41 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2002.48

Lugano, 10 febbraio 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi ed Epiney-Colombo

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 9 luglio 2002 presentato dal

Procuratore pubblico del Cantone TICINO

  contro  

la sentenza emanata il 27 (recte: 29) maggio 2002 della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti di

                                         __________,

                                         (patrocinato dall'avv. dott. __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto d'accusa del 31 ottobre 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________, commissario della polizia cantona­le, autore colpevole di favoreggiamento, riciclaggio di denaro, fal­sità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari e soppressio­ne di documenti. Il reato di favoreggiamento si fondava sull'accu­sa di avere, fra il 24 novembre 1999 e il 2 febbraio 2000, sottrat­to __________, titolare della “Gioiel­leria __________, all'avvio di un procedimento penale per ricet­tazione. Il Procuratore pubblico rimproverava al commissario di avere, a tal fine:

                                         –  omesso intenzionalmente di far sequestrare sei anelli d'oro con pietre preziose e un bracciale d'oro con ciondolino in diamante, di provenienza furtiva, che __________ aveva acquistato fra il 22 e il 24 novembre 1999 da un certo __________, cittadino serbo, per fr. 3500.–;

                                         –  omesso intenzionalmente di interpellare __________ su quella transazione e sul denaro trovato in possesso di lui;

                                         –  concordato con __________ il contenuto di una deposizione del 19 gennaio 2000 in modo che non risultasse l'esistenza dei sei anelli e del bracciale, __________ limitandosi a dichiarare nel verbale di avere acquistato il 22 novembre 1999 pietre semipreziose da una certa __________, cittadina croata, mentre in realtà costei le aveva consegnato per conto di __________ non solo le pietre semipreziose, ma anche i sei anelli e il bracciale;

                                         –  omesso intenzionalmente di allegare al rapporto d'inchiesta preliminare a carico di __________, del 2 febbraio 2000, una ricevuta del 22 novembre 1999 in cui __________ con­fermava a __________ di avere preso in consegna i sei anelli e il bracciale, documento la cui esistenza è stata celata anche in seguito al Procuratore pubblico;

                                         –  condotto “in genere” l'inchiesta a carico di __________ e allestito il citato rapporto in modo che non trapelasse l'acquisto dei noti gioielli da parte di __________, consentendo a quest'ultima, “sua abituale informatrice”, di rimanere in posses­so dei monili “per una minima frazione del loro valore”, rispettivamente di conservare il guadagno conseguito attraverso la loro rivendita.

                                         L'accusa di riciclaggio di denaro si riferiva al fatto che, omettendo di far sequestrare i sei anelli e il bracciale (o il ricavato della loro rivendita), il commissario avrebbe compiuto un atto suscettibile di vanificare il ritrovamento o la confisca di quei gioielli, la cui provenienza delittuosa gli era nota. La falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari si riconduceva al verbale d'interroga­torio del 19 gennaio 2000, il cui contenuto era inveritiero e attestava per di più un'audizione testimoniale, quando in realtà si trattava di un'esposizione dei fatti concordata con la stessa __________. La soppressione di documenti, infine, si correlava alla ricevuta rilasciata il 22 novembre 1999 da __________ a __________, che il commissario di polizia avrebbe trattenuto fra le proprie carte nell'attesa di distruggere.

                                         In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto nei confronti di __________ la condanna a tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico del condannato.

                                  B.   Al decreto d'accusa __________ ha presentato opposizione il

                                         3 novembre 2002, sicché gli atti sono stati trasmessi alla Corte delle assise correzionali di Lugano per la celebrazione del processo. Nell'ambito del pubblico dibattimento, tenutosi dal 27 al 29 maggio 2002, il Procuratore pubblico ha confermato il decreto d'accusa, aumen­tando la richiesta di pena a sei mesi di detenzione, pur senza opporsi al beneficio della sospensione condizionale. La difesa ha postulato la completa assoluzione. Statuendo con sentenza del 27 (recte: 29) maggio 2002, la presidente della Corte ha prosciolto __________ da tutti i capi d'imputazione. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese processuali di fr. 1497.70 sono state poste a carico dello Stato.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata il Procuratore pubblico ha introdotto il 31 maggio 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione del 9 luglio 2002 egli si duole di arbitrio per quanto riguarda l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, lamentando altresì un'errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza. Nelle sue osservazioni del 12 agosto 2002 __________ propone di respingere il ricorso nella misura in cui questo dovesse risultare ammissibile.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

                                   2.   L'accusa di favoreggiamento si fonda anzitutto, come si è accen­nato, sul fatto che l'imputato avrebbe omesso intenzionalmente di far sequestrare sei anelli e un bracciale, proventi di furto, ricet­tati da __________ il 22 novembre 1999 dietro versamento di fr. 3500.– a un cittadino serbo, __________. Nella sentenza impugnata la presidente della Corte ha escluso l'intenzionalità dell'omissione (consid. 3.5.1). Ha accerta­to che il commissario si era recato alla “Gioiel­le­ria __________” il 24 novembre 1999, chiamato proprio da __________, la qua­le esprimeva dubbi sull'origine di taluni monili ricevuti quel giorno in visio­ne da uno slavo. Il commissario aveva reper­toriato i gioielli, venendo a sapere che due giorni pri­ma la stessa __________ aveva già acquistato “da una ragazza slava”, oltre a pietre semipreziose, alcuni anelli e un bracciale. Egli aveva esaminato così le pietre, ma non gli anelli né il bracciale, che __________ pretendeva di avere ormai ven­duto, dichiarando di poter “mettere la mano sul fuoco” quanto all'onestà della ragazza. Sta di fatto che l'indomani (25 novembre 1999) il superiore gerarchico dell'imputato, il commissario __________, era riuscito a scoprire che i gioielli repertoriati erano stati rubati, onde l'immediato divieto a __________ di ven­derli. __________ è poi stato arrestato e condannato il 27 lu­glio 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano per ricettazione, entrata e soggiorno illegali e falsità in certificati a dieci mesi di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per cinque anni (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 13 seg.).

                                         a)   Ricordato che il favoreggiamento (art. 305 cpv. 1 CP) presuppone il dolo, almeno eventuale (DTF 103 IV 98 consid. 2 pag. 100), la presidente della Cor­te ha scartato l'ipotesi che l'imputato abbia omesso deliberatamente di far sequestrare i sei anelli e il bracciale ricettati da __________ il 22 novem­bre 1999, sia perché il 24 novembre 1999 egli ignorava che quei gioielli fossero di prove­nienza illecita, sia perché egli credeva che __________ li avesse rivenduti. La presiden­te della Corte non ha mancato di rilevare che il commissario avrebbe dovu­to insospettirsi il 26 novembre 1999, quando “la ragazza slava” (identificata in __________), fermata e interrogata, aveva dichiarato di avere consegnato il 22 novembre 1999 a __________ non solo pietre semipreziose (poi risultate a loro volta rubate), ma anche sei anelli e un bracciale, monili che – contrariamente a quanto __________ pretendeva – il 24 novembre 1999 non erano ancora stati rivendu­ti (classificatore verde, n. 59, pag. 4). E quei monili erano stati da lei consegnati a __________ proprio per conto di __________, lo stesso individuo che due giorni dopo (24 novembre 1999) aveva dato in visione a __________ la partita di gioielli risultata furtiva.

                                               Se il commissario nulla ha fatto nemmeno dopo il 26 novembre 1999 per ricuperare i sei anelli e il bracciale, pur avendo fatto sequestrare le pietre semipreziose, ciò si doveva in ogni modo – per la presidente della Corte – a mera negligenza, non all'intenzione di proteggere __________. L'imputato era convinto che __________ fosse estranea a ogni proposito delittuoso, tant'è che il 24 novembre 1999 aveva chia­ma­to lei stessa la polizia, né il commissario __________ aveva ritenuto di doverla inquisire. Anzi, in passato __________ aveva già segnalato altri casi sospetti alle forze dell'ordine. Per di più, l'imputato era sul pun­to di essere mutato a Bellinzona in un “clima di tensione imperante” e doveva chiudere molte altre inchieste, per tacere della festa cantonale della polizia che egli stava organizzando. L'imminente trasferimen­to a Bellinzona (il 1° marzo 2000), infine, non induceva a supporre ch'egli intendesse “te­nere buona un'informatrice ai cui «servizi» egli non avrebbe (...) più dovuto far capo”. La fermezza e la costanza con cui egli ha proclamato in aula la sua personale convinzione circa la buona fede di __________ ha indotto così la presiden­te della Corte a escludere ogni intenzionalità (sentenza impu­gnata, con­sid. 3.5.1).

                                         b)   Il Procuratore pubblico ribadisce che nella fattispecie l'inchiesta era affidata “in prima persona” all'imputato. Credere a una mera negligenza nel caso di un funzionario con vent'anni di esperienza nel settore dei reati contro il patrimonio (e dei furti in particolare) va dunque “contro ogni logica”. A parere del Procuratore pubblico nulla giustificava inoltre il diverso trattamento riservato ai gioielli ricevuti da __________ il 22 novembre 1999 (ignorati) per rapporto alle pietre ricettate quello stesso giorno (sequestrate) o ai gioielli presi in consegna il 24 novembre successivo (sequestrati anch'essi). L'imputato sapeva altresì che in passato __________ “era già stata condannata da una Corte delle assise correzionali per un'importante ricettazione di gioielli quando ancora era sposata con un commissario di polizia giudiziaria con cui __________ condivideva l'ufficio” ed era stata coinvolta “in inchieste dentro e fuori Cantone”. Quanto al commissario __________, dopo il 26 novembre 1999 egli non si era più occupato del caso. Che poi l'imputato non avesse più bisogno dell'informatrice dopo il trasferimento a Bellinzona non è vero, essendo “di comune conoscenza che gli agenti di polizia mantengano con estrema gelosia i rapporti con i propri confidenti e informatori, qualsiasi funzione essi vadano a ricoprire”.

                                         c)   Quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso vincola quindi la Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundes­gericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In altri termini, le constatazioni relative al foro interno di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si proponeva, aveva l'intenzione di fare o immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena o ridotta di commettere un illecito – possono essere criticate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale solo per arbitrio (cfr., sempre sul piano federale: Schweri, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tri­bunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso).

                                         d)   Nella fattispecie la prima giudice ha escluso che l'imputato sia venuto meno ai suoi doveri nell'intento di sottrarre __________ a un procedimento penale. Si tratta di un accertamento che vinco­la questa Corte, a meno di risultare arbitrario. Ora, che un funzionario di polizia con esperienza ventennale nel settore dei reati contro il patrimonio (e dei furti in particolare) ometta di far sequestrare gioielli la cui provenien­za risultava a dir poco dubbia appare – come sottolinea il Procuratore pubblico – strano e addirittura sconcertante. Che altri inquirenti non abbiano ritenuto di dover intervenire poco importa, nel diritto penale ognuno rispondendo delle proprie colpe. Anche l'opinione della presidente della Corte, secondo cui l'imputato ignorava che quei gioielli fossero di prove­nien­za illecita e credeva che __________ li avesse rivenduti non trova giustificazione dopo il 26 novembre 1999, allorché la deposizione di __________ avrebbe dovuto per lo meno inquietare l'imputato. Tanto più che i trascorsi di __________ erano noti al commissario (verbale del dibattimento, pag. 12 verso il basso). Che poi l'imputato non avesse interesse a conservare “un'informatrice ai cui «servizi» egli non avrebbe (...) più dovuto far capo” – come rileva la prima Cor­te – nulla toglie al fatto che in passato __________ avesse segnalato in passato casi sospetti, onde un possibile sentimento di riguardo nei suoi confronti.

                                               Ciò premesso, il comportamento dell'imputato denota senza alcun dubbio una negligenza colpevole. Per arguire tuttavia che il mancato sequestro dei sei anelli e del bracciale si ricol­legasse al desiderio – o finanche alla volontà – di proteg­gere __________, gli indizi testé riassunti non bastano. Manca in effetti qualsiasi elemento distintivo che permetta di definire l'omissione del funzionario non solo come l'effetto di un'inavvertenza (foss'anche grave), ma di un comportamento deliberato. Al contrario: il sovraccarico di impegni che gravava sul commissario e il “clima di tensione imperante” che regnava all'interno della sezione (non contestati nemmeno dal Pro­curatore pubblico) militano piuttosto per la svista accidenta­le, sia essa dovuta a fretta o a disattenzione. Interpretare i citati indizi come costitutivi di intenzionalità significherebbe far pro­pendere il dubbio a sfavore dell'imputato.

                                               Si aggiunga in ogni modo che il mancato sequestro dei sei anelli e del bracciale avrebbe posto __________ al riparo da conse­guen­ze penali – come riconosce implicitamente il Procuratore pubblico nel decre­to d'accusa – non oltre il 2 febbraio 2000, non oltre cioè la trasmissione del rapporto d'inchiesta su __________ al Pro­curatore medesimo. Dopo di che il verbale del 26 novembre 1999 contenente la dichiarazione di __________ (classificatore verde, n. 59, pag. 4) – insieme, come si vedrà oltre, con un verbale in cui __________ accennava univoca­mente alla ricettazione di __________ (loc. cit., n. 43, pag. 3) – sarebbe giunto a conoscen­za del Procuratore e l'eventuale favoreggiamento sarebbe venuto alla luce. Quale interesse avrebbe avuto il commissario, nella sua posizione, a commettere un reato che sarebbe verosimilmente sta­to scoperto nel lasso di qualche mese è difficile capire. Anche ciò contribuisce ad alimentare il dubbio sull'intenzionalità. Pur vagliato con libero esame, prescinden­do dai limiti cognitivi che circoscrivono la trattazione di un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio, su questo primo punto le doglianze del Procuratore pubblico sono destinate pertanto all'insuccesso.

                                   3.   L'accusa di favoreggiamento è sorretta dipoi – stando al Procuratore pubblico – dal fatto che l'imputato avrebbe omesso intenzionalmente di interpellare __________ “in merito alla vendi­ta dei (...) gioielli e sull'origine del denaro trovato in suo possesso”. La presidente della Corte ha scartato anche tale addebito, accertando come in realtà il commissario avesse interrogato __________ più volte, “oltre che sulle circostanze relative alla consegna, avvenuta il lunedì 22 novembre 1999, dei gioielli e del­le pietre alla __________, anche sull'avvenuta vendita dei gioielli e sull'origine dei soldi” trovati in suo possesso (sentenza impugnata, consid. 3.5.2). Egli invero non era entrato nei particolari delle trattative fra __________ e __________, tuttavia – secondo la Corte – un'accusa di favoreggiamen­to non poteva reggersi sull'assunto che __________ non fosse sta­to messo sufficientemente alle strette. Per di più, il passaggio dei gioielli da __________ a __________ risultava non solo dai verbali dello stesso __________, ma anche da quelli di __________ e del marito di lei (sentenza impugnata, pag. 15 in fondo). Non si poteva dire quindi che il commissario denotasse l'intenzione di sottrarre __________ a un procedimento penale.

                                         a)   Il Procuratore pubblico insiste sul modo in cui l'imputato ha condotto gli interrogatori di __________ il 15 dicembre 1999 e il 12 gennaio 2000, affermando che l'uno e l'altro “po­trebbe essere preso per modello della metodologia da seguire per non indagare”, potrebbe essere un esempio di interrogatorio “non solo inesistente, ma addirittura chiaramente dimostrativo del­la malafede, poiché non è in alcun modo sostenibile, se non cadendo nell'arbitrio, che un commissario di polizia con venti anni di servizio (...) abbia evitato «per negligenza» di porre (...) le domande che si imponevano”. Rinunciare a insistere sull'origine dei fr. 3500.– trovati in possesso di __________ poteva spiegarsi solo, in sostanza, con l'intenzione di sviare l'attenzione dall'episodio. Oltre a ciò il Procuratore insorge contro la tesi della prima Corte, definita “sor­prendente”, stando alla quale “i fatti costitutivi di rea­to non dovevano necessariamente essere oggetto di interroga­torio dell'accusato, poiché già risultavano dalla deposizione __________ ”, sottolineando come “i fatti (...) oggetto di imputazione devono essere contestati (...) dettagliatamente all'accusato, indipendentemente dall'esistenza di testimonianze chiave”.

                                         b)   La reazione veemente del Procuratore pubblico può interpre­tarsi come un vivo disappunto per due interroga­tori condotti dall'imputato senza la tempra di porre l'accento sulla ricettazione compiuta da __________. A parte il fat­to però che – contrariamente a quanto figura nel decreto d'accusa – l'impu­tato non ha omesso di interpellare __________ “sulla ven­di­ta dei (...) gioielli e sull'origine del denaro trovato in suo possesso”, ancora un volta il Procuratore pubblico non adduce alcun elemento decisivo che permetta di qualificare l'omis­sio­ne del funzionario non solo come inavvertenza, ma come intenzione. Certo, la presidente della Corte non può essere segui­ta quando reputa che “un'ipotesi di favoreggiamento non può, evidentemente, reggersi sull'«hai chiesto, sì, ma non hai chiesto abbastanza»” (consid. 3.5.2 in fine). Un inquirente che sottrae una persona a un procedimento penale rinunciando intenzionalmente a porre domande decisive può incorrere nel reato di favoreggiamento, per vero, come un inquirente che che rinunci deliberatamente a porre ogni domanda. In concreto però il fatto che __________ avesse acquistato gioielli da __________ si evin­ceva già – come rileva la presidente della Corte – dalle affermazioni di __________ e da quelle dello stesso __________ (sentenza, pag. 15 in basso). La scarsa incisività del commissario nell'interrogare __________ non indizia sufficientemente, quindi, la volontà di sottrarre __________ a un perseguimento penale per ricettazione. Può ricondursi anche alla mera sensazione di infierire su una conoscen­te di lunga data, la quale, dopo avere consentito l'arresto di __________ (e di un terzo soggetto), sarebbe finita ineluttabilmente per altri motivi davanti al Procuratore pubblico. Ma il rischio di vedere all'opera un commissario poco aggressivo era insito già nella scelta di affidare proprio a quel commissario un'inchiesta che vedeva coinvolta sin dall'inizio una sua confidente. Quanto a intenzionalità, giustamente – e non solo senza arbitrio – la presidente della Corte ha lasciato spazio al dubbio.

                                   4.   Il prospettato favoreggiamento si desumerebbe poi, per il Procuratore pubblico, dal fatto che l'imputato aveva “con­cordato e allestito con __________ un verbale di interrogatorio del 19 gennaio 2000 in cui la stessa __________ dichiarava di avere ricevuto il 22 novem­bre 1999 da __________ solo pietre preziose, sottacendo i sei anelli e il bracciale. La presidente della Corte ha accertato che in realtà le prime dieci righe del verbale (classifica­tore verde, n. 78) erano state dettate dal commissario all'ispettore __________ addirittura prima che __________ fosse tradotta negli uffici della polizia giudiziaria. Dall'undicesima riga in poi, per contro, il verbale era stato redat­to alla presenza dell'interrogata e dell'ispettore, ma il commissario era continuamen­te occupato al telefono (a un certo pun­to aveva anche lasciato l'ufficio), salvo la penultima e l'ultima frase, nuovamente messe a protocollo dal commissario. Il passaggio incri­minato dal Procuratore pubblico (“Sotto­lineo che la __________ mi ha portato unicamente le pietre”: pag. 2) risultava essere sta­to scritto nel lasso di tempo in cui il commissario attendeva ad altre occupazioni. Per finire il commissario aveva controfirma­to il verbale, ma senza leggerlo. La presidente della Corte non ha mancato di rilevare che, certo, il 25 febbraio e il 15 maggio 2000 __________ aveva poi preteso davanti davanti al Procuratore pubblico (rispettivamente davanti a due segretari giudiziari agenti per delega del Procuratore in virtù dell'art. 194 CPP) che l'intero verba­le del 19 gennaio 2000 era stato preparato già prima del suo arrivo negli uffici della polizia giudiziaria (act. 9, primo foglio; act. 19, secondo foglio in fondo). Se non che – ha rilevato la presidente della Corte – l'imputato non aveva avuto modo di controinterrogare __________ su tale accusa e costei, condannata nel frattempo a tre mesi di detenzione per ricettazione con decreto d'accusa del 28 maggio 2002 (documenti prodotti al dibattimento, n. 10), era ormai di ignota dimora. Nel dubbio, dunque, le prove non bastavano per accertare che l'imputato avesse concordato il tenore del verbale (sentenza impugnata, consid. 3.5.3).

                                         a)   Nel ricorso per cassazione il Procuratore pubblico assevera – in sintesi – che non solo la frase incriminata, ma tutto il ver­bale del 19 gennaio 2000 tradisce la palese intenzione di far passare inosservata la ricettazione degli anelli e del bracciale da par­te di __________. Al punto ch'egli medesimo ha ravvisato la divergenza tra le dichiarazioni di __________ e quelle di __________ solo per caso. A mente sua, l'impu­tato ha scrit­to o dettato il verbale dall'inizio alla fine, essen­do inammiginabile che il giovane ispettore __________ sia stato lasciato solo con l'interrogata, fosse pure per un breve intervallo di tempo. È quanto ha confermato, del resto, la stessa __________, la cui irreperibilità odierna non dipende dall'autorità inquirente e la cui audizione in contraddittorio non è mai sta­ta chiesta dalla difesa. Per di più, la versio­ne dei fatti accreditata dalla presiden­te della Corte è stata addotta dall'imputato solo al dibattimen­to. Nell'ambito del procedimento disciplinare costui si era limitato a sottolineare il ruolo importante avu­to dai colleghi, “con l'evidente scopo di diminuire il proprio”. Dipartirsi da quanto la presidente della Corte ha accertato significherebbe altresì – conclude il Procuratore pubblico – ammettere che l'accusato abbia inteso proteggere l'ispettore __________ (onde un ulteriore favoreggiamento) e che verbali di polizia possano essere sottoscritti da funzionari estranei alle effettive responsabilità. Tutto ciò sarebbe semplicemente arbitrario.

                                         b)   Nella misura in cui sembra ribadire che l'imputato avrebbe preconfezionato il verbale dall'inizio alla fine (scrivendolo da sé solo o dettandolo), il Procuratore pubblico insiste nel riaffermare una tesi priva di riscontri concreti. L'ispettore __________, dopo avere escluso al dibattimento che il commissario gli avesse mai delegato la stesura di verbali istruttori, ha dato atto che ciò era avvenuto nell'ambito di altre inchieste, riconoscendo per finire che ciò poteva essere accaduto anche in quella a carico di __________ (tant'è che, come ha appurato la presidente della Corte, ciò si era verificato almeno a due riprese: sentenza, pag. 29 nel mezzo). Valersi di una deposizione simile per escludere categoricamente – come fa il Procuratore pubblico – che l'ispettore __________ possa avere redatto da sé anche solo una parte del verbale non è serio.

                                               Certo, __________ ha poi dichiarato il 25 febbraio e il

                                               15 maggio 2000 che “questo verbale era già stato preparato, penso dal commissario __________, e mi è sta­to dato da firmare”, rispettivamente che “il verbale era già stato predisposto dal commissario __________ ”, ma a ragione la presidente della Corte ha ritenuto simili dichiarazioni inutilizzabili poiché, a dispetto della loro importanza, non erano state pas­sate al vaglio del contraddittorio (DTF 124 I 274 consid. 5b pag. 284, 125 I 127 consid. 6c/cc pag. 134). Poco importa che __________ sia ormai irreperibile per cause non imputabili al Ministero pubblico o che la difesa non abbia postu­lato alcun confronto in sede istruttoria. Incombeva al Procuratore pubblico raccogliere nel maggio del 2000 prove utilizzabili in aula, già per la circostanza che nulla avrebbe impedito poi all'imputato – evidentemente – di chiedere un contraddittorio al processo. Quanto alla parte di verbale che l'imputato ammette di avere preparato in anticipo, prima che __________ fosse condotta negli uffici di polizia (le prime dieci e le ultime cinque righe: sentenza, pag. 27), essa non contiene alcunché di inveritiero, né __________ ha mai preteso il contrario.

                                         c)   Il Procuratore pubblico fa notare che, comunque sia, il commissario ha firmato anch'egli il verbale, segno inequivocabile di responsabilità. La presidente della Corte ha ritenu­to verosimile, nondi­meno, che in quel frangente il commissario avesse trascurato di rileggere quanto aveva redatto l'ispettore __________, sia perché non sempre i verbali di interrogatorio vengono riletti dal secondo verbalizzante, sia perché quel verbale sarebbe dovuto essere la semplice formalizzazione di dichiarazioni già agli atti, sia perché in quel periodo l'imputato era molto impegnato in vista del suo trasferimento a Bellinzona e nel raccogliere fondi per la festa cantonale della polizia (sentenza, pag. 31). Il Procura­tore pubblico definisce l'omissione del commis­sario “spa­ventevole” (pag. 11 verso l'alto), ma la motivazione della prima Corte appare senz'altro plausibile. In realtà il Procuratore pubblico argomenta dipartendosi ogni volta dai presupposti più sfavorevoli all'imputato: egli dà per impossibile che un funzionario interrogante lasci a un subalterno il compito di redigere parti di verbale (escludendo a priori che l'imputato fosse “sotto pressione”), dà per inconcepibile che il titolare di un'inchiesta si dispensi dal rileggere un verbale già firmato dall'ispettore che l'ha redatto (escludendo a priori ogni ipotesi di leggerezza) e dà per acquisito che l'impu­tato sapesse di dover approfondire la questione degli anel­li e del bracciale (escludendo a priori qualsiasi negligenza). Quando poi sostiene che il verbale di __________ aveva “ottime probabilità di passare quasi inosservato” e che le dichiarazioni di __________ accennano alla ricettazione di __________ “in un modo che comunque non sarebbe mai stato notato da nessuno”, egli non solo minimizza la propria responsabilità (quasi che il suo esame del carteggio potesse limitarsi a un sondaggio dei verbali per campione), ma presuppone una volta ancora l'intenzionalità del soggetto.

                                               È senz'altro possibile che, nel caso in cui non fosse stata scoperta dal Procuratore pubblico, la mancanza del commissario non sarebbe venuta alla luce. È altrettanto vero però che pure l'ispettore __________ aveva partecipato il 12 gen­naio 2000 all'interrogatorio di __________ e non poteva ignorare l'esistenza degli anelli o del bracciale (sentenza impugnata, pag. 29 in fondo). Mal si comprende perciò come l'imputato, avesse agito con intenzione al momento di firmare il verbale di __________ o il rapporto d'inchiesta, potesse contare sulla probabilità di non essere scoperto. Ne segue che l'opinione della presiden­te della Corte, secondo cui nel dubbio l'imputato non può dirsi avere agito deliberatamente, resiste non solo a censure di arbitrio, ma finanche a libero esame.

                                   5.   Sempre per quanto attiene all'accusa di favoreggiamento, il Procuratore pubblico fa carico all'imputato di avere omesso intenzio­nalmente di allegare al rapporto d'inchiesta su __________, del 2 febbraio 2000, una ricevuta del 22 novembre 1999 in cui __________ con­fermava a __________ di avere preso in consegna i sei anelli e il bracciale (act. 8, terzo foglio). Anche a tale riguardo la presidente della Corte ha escluso intenzionalità, giudicando credibile che l'imputato avesse rinvenuto tale documento sulla sua scrivania dopo avere ormai trasmesso al Procuratore pubblico il rapporto d'inchiesta e non l'avesse inviato in seguito nella persuasione che quel documento “nulla aggiungeva ai fatti accertati nell'inchiesta”. “Se avesse veramente voluto, per quanto possibile, nascondere l'esi­stenza dei gioielli consegnati il lunedì [22 novembre 1999 da __________] alla __________, egli avrebbe certamente distrutto e gettato la ricevuta, così come aveva gettato, nella previsione del trasferimento a Bellinzona, tutte le carte inutili. Non l'avrebbe, certamente, conservata – così come ha fatto – proprio in uno dei fascicoli relativi all'inchiesta, fascicoli che egli avrebbe, poi, consegnato a colui al quale ne sarebbe stata affidata la prosecuzione” (sentenza impugnata, consid. 3.5.4).

                                         a)   Il Procuratore pubblico lamenta una volta ancora arbitrio, facendo valere – con un'esposizione prolissa e ripetitiva – che la ricevuta in questione era stata verosimilmente reperita dal commissario nell'automobile di __________ (salvo non figurare nell'elenco delle cose sequestrate), che essa era determinante sia per smentire le dichiarazioni di __________ sia per acquisire una minima descrizione dei gioielli, che il documento è stato trovato nell'ufficio del commissario nonostan­te le reticenze di lui (non intendendo egli guastare i propri rappor­ti con l'informatrice, come aveva ammesso in un primo tempo) e che il rinvenimento è stato possibile poiché il commissario temeva che si fosse già eseguita una perquisizione del suo ufficio. Infine – soggiunge il Procuratore – il commissario poteva contare sul fatto che il documento mai sarebbe stato ritrovato, poiché l'aveva riposto nel carteggio di __________, la cui inchiesta era ormai definitiva­mente conclusa. Se l'imputato non ha distrutto il documento – continua il Procuratore pubblico – ciò è avvenuto per puro comodo, nell'inten­to di farlo ricomparire “in caso di bisogno estremo”. Né l'imputato aveva mai mostrato la ricevuta al commissario __________, il quale ha recisamente smentito tale affermazione in aula. Prospettare una dimenticanza dopo tutto ciò, come ha fatto la presidente della Corte, sarebbe una giustificazione puramente strumentale.

                                         b)   L'argomentazione del Procuratore pubblico riflette in sostanza l'orientamento di tutto il ricorso: quello per cui la gravità dell'omissione può solo connotare intenzionalità, esclusa la negligenza. A chi sia stata seque­strata la ricevuta trovata nell'ufficio del commissario, intanto, non è dato di sapere. Che il documento provenisse dall'automobile di __________ è un'ipotesi – come afferma il Procuratore pub­blico – “verosimile e logica”, ma ciò non basta a dimostrare il fatto. Che l'imputato abbia tergiversato prima di indicare dove la ricevuta si trovasse è vero, ma tale indugio non indizia necessariamente l'intenzione di “coprire” __________: poteva legittimamente spiegarsi anche con il disagio di vedere accer­tata una sua negligenza chiara e flagrante. L'asserto di non avere allegato la ricevuta al rapporto del 2 febbraio 2000 su __________ perché avrebbe “rovinato l'inchiesta” e di non averla inviata al Procuratore nemmeno in seguito perché “nulla aggiungeva ai fatti accertati” appare poi disinvolta, giacché valutazioni simili spettavano se mai al Procuratore pubblico (e non al commissario), ma può benissimo essere una scusa escogitata per giustificare in qualche mo­do la mancanza professionale (ana­loga opinione ha espresso la presidente del­la Corte: sen­ten­za impugnata, pag. 24 a metà). Come quella, del resto, addotta in un primo tempo davanti al Procuratore pubblico, quando il commissario – esasperato dai sospetti (si trattava della seconda indagine aperta a suo carico nel giro di poche settimane) e stizzito per dover riconoscere lo sbaglio – ha provocatoriamente dichiarato che la ricevuta non era stata allegata al rapporto d'inchiesta su __________ (né a quel­lo su __________) “perché se no si vedeva che c'era­no degli altri gioielli” (sentenza impugnata, pag. 34 a metà e 35, sempre nel mezzo). Che per altro il carattere dell'imputato non manchi di alterigia, “al punto da sfiorare, a volte, l'intolleranza”, è stato accertato anche dalla presidente della Corte (sentenza impugnata, pag. 35).

                                         c)   A ragione la presidente della Corte fa notare per altro che, avesse davvero inteso far sparire la ricevuta per alleggerire la posizione di __________, l'imputato non avrebbe sicuramente conservato il documento nel suo ufficio. Il Procuratore pubblico obietta che il foglio si trovava “nell'incarto di __________, la cui posizione era ormai comunque definitivamente risolta e conclusa con la presentazione del rappor­to 9 febbraio 2000 e mai avrebbe avuto un seguito o sarebbe stata ripresa da altri” (ricorso, pag. 14 in fondo). Nemmeno il fascicolo su __________ appariva però un ragionevole nascondiglio (ammesso e non concesso – come assume il Procuratore pubblico – che fosse più “sicuro” conservare il foglio anziché distruggerlo), ove appena si consideri che __________ era ancora in attesa di processo e che la figura di __________ non poteva quindi dirsi destinata all'oblio. Che poi l'imputato avesse mostrato o no la ricevuta al suo superiore, il commissario __________, è tutto sommato di poco rilievo. Seppure quella fosse un'invenzione studiata dall'impu­tato per rendere più verosimile il rinvenimento casuale del documento nel suo ufficio, rimane la constatazione che gli indizi addotti dal Procuratore pubblico per dimostrare l'occultamento deliberato della ricevuta allo scopo di favorire __________ lasciano spazio al dubbio di una negligenza col­pevole dovuta alla fretta, al sovraccarico di impegni, a un'eccessiva sicurezza di sé, all'ambiente di lavoro teso e al nervosismo di vedersi indagare una seconda volta nel giro di poche settimane. Negligenza cui l'imputato ha cercato poi, una volta venuta alla luce la sua mancanza, di trovare maldestra giustificazione con infastidite discolpe davanti al Procuratore pubblico. Anche su questo punto dunque la sentenza impugnata sfugge non solo a critiche di arbitrio, ma anche alle doglianze appellatorie esposte nel ricorso.

                                   6.   A fini di favoreggiamento il Procuratore pubblico addebita da ultimo all'accusato di avere condotto “in genere” l'inchiesta a carico di __________ e allestito il relativo rapporto del 2 febbraio 2000 in modo da non lasciar trapelare l'acquisto dei sei anelli e del bracciale da parte di __________, consentendo a quest'ultima, “sua abituale informatrice”, di rimanere in posses­so dei monili “per una minima frazione del loro valore”, rispettivamente di conservare il guadagno conseguito attraverso la loro rivendita. La presidente della Corte non ha ravvisato estremi del genere. Ha dato atto che il rapporto d'inchiesta a carico di __________ non allude alla ricettazione degli anelli e del bracciale da par­te di __________. Tuttavia – essa ha proseguito – l'illecito si desume dai verbali acclusi, a prescindere dal fatto che l'inchiesta riguardava __________, non __________. All'omissione di atti istruttori non fa riscontro, in altri termini, la comprovata vo­lon­tà di favorire __________ (sentenza impugnata, consid. 3.6).

                                         a)   Nuovamente il Procuratore pubblico contesta la buona fede dell'imputato. Sottolinea che il noto rapporto evita accuratamente ogni cenno all'attività di __________ già descri­vendo il ruolo di __________ (classificatore verde, n. 31, pag. 10 in alto), che il verbale in cui __________ narrava dei fr. 3500.– pagati da __________ per i gioielli ricevuti da __________ (loc. cit., n. 59, pag. 4) è stato accuratamente lasciato lettera morta, che gli interrogatori di __________ sono avvenuti eludendo accuratamente ogni investigazione sul citato incasso di fr. 3500.– (loc. cit., n. 44 in particolare, pag. 2 e 3), che l'interrogatorio di __________ è stato accuratamente condotto con la stessa tecnica (loc. cit., n. 78), che al rapporto l'imputato ha accuratamente evitato di accludere la nota ricevuta di __________ (act. 8, terzo foglio), che quando è stato convocato in Procura egli ha accuratamen­te scansato ogni richiamo ai gioielli, salvo ammet­tere poi di non avere accluso la ricevuta al rapporto “perché se no si vedeva che c'erano degli altri gioielli” (act. 10, pag. 3) e che il commissario __________, l'ispettore __________ e la stessa __________ hanno smentito tutte le giustificazioni dell'accusato. Valutati nel loro insie­me, tali elementi inducono necessariamente a concludere che l'imputato ha intenzionalmente omesso di inquisire sulla ricettazione commessa da __________ per conservare buoni rapporti con lei. Nel caso di un funzionario con ventennale esperienza un cumulo di errori tanto palmare non può spiegarsi altrimenti, a meno di cadere in arbitrio.

                                         b)   Ci si limitasse a considerare nel loro insieme gli elementi richiamati dal Procuratore pubblico, la risultante parrebbe effettivamente quella di intravedere nell'opera dell'imputato una strategia volta a salvaguardare __________ da conseguen­ze penali. Che quest'ultima non sia stata lontanamente inquisi­ta nonostante la ricet­tazione evocata da __________ (loc. cit., n. 43, pag. 3) e da __________ (loc. cit., n. 59, pag. 4), che non sia stato tentato alcun ritrovamento (né tanto meno alcun seque­stro) degli anelli e del bracciale, che sia stata dimenticata nei cassetti una ricevuta verosimilmente di rilievo per dimostrare la ricettazione, parrebbe – in circostan­ze normali – difficilmente compatibile con l'esperienza matura­ta da un fun­zionario con vent'anni di onorata carriera nella lotta ai reati contro il patrimonio. Che __________ sia stata praticamente ignorata anche al momento in cui il commissario ha redatto il rapporto d'inchiesta preliminare a carico di __________, del 2 febbraio 2000, sebbene in quel rapporto si annunciassero rapporti separati non solo su altri prevenuti di primo piano – come un certo __________, il quale doveva ancora essere identifica­to dalla Que­stura di Pola (Croazia) – ma anche su personaggi minori, co­me __________, salvo tenere indenne __________ (classificatore verde, pag. 15) lascia a dir poco perplessi. E il proposito di tenere al riparo da indagini la persona cui andava il merito di avere permesso di sgominare una banda di ladri responsabile di alme­no 36 furti con scasso nel Cantone (persona che nel passato aveva già se­gna­lato anche altri casi sospetti) potrebbe spiegare il moven­te. La “for­za e la costanza” con cui il commissario ha proclamato la propria buona fede, che ha convinto la presidente della Corte, non giustifica necessariamente un'incredibile concatenazione di errori. Se nella fattispecie rimane il dubbio, anche a una valutazione d'insieme, che il tutto si riconduca nondimeno a una sfortunata sequela di negligenze (e non a un disegno intenzionale), ciò si riconduce proprio alle particolarità del caso.

                                         c)   Contrariamente all'opinione del Procuratore pubblico, intanto, anche funzionari modello possono commettere inavvertenze, soprattutto quando sono troppo sicuri di sé e sottovalutano il rischio. La presidente della Corte ha accertato che nella fattispecie il commissario è un uomo “convinto delle sue compe­tenze professionali acquisite in anni di esperienza, saldo nel­le sue convinzioni al punto da sfiorare, a vol­te, l'intolleranza” (sentenza impugnata, pag. 35 a metà) e lo stesso Procuratore riconosce che il soggetto ha “un carattere non certo facile” (ricorso, pag. 11 verso il basso). In concreto tale autostima era frustrata poi da “un clima di tensione imperan­te”, ovvero da un pessimo ambiente di lavoro che aveva or­mai demotivato il funzionario sino a indurlo a postulare un trasferimento in altra sede (sentenza impugnata, pag. 12 nel mezzo; documenti prodotti al dibattimento, n. 13). La reazione indispettita alle domande del Procuratore pubblico, che promuoveva indagini su di lui per la seconda volta nel giro di poche settimane (la prima si sarebbe conclusa con un decre­to di non luogo a procedere il 31 ottobre 2000: documenti prodotti al dibattimento, n. 11), ne è del resto un'espressione (sentenza impugata, pag. 35 in alto).

                                               Quella che poi d'acchito sembra una candida ammissione di colpa (addirittura sbalorditiva per un commissario navigato), ossia di non avere inquisito __________ “per non rovinare l'inchiesta”, costituisce molto più verosimilmente un'improvvisata scusa per non voler riconoscere l'errore (sentenza impugnata, pag. 24 a me­tà). L'affermazione di non avere accluso la ricevuta di __________ al rapporto del 2 febbraio 2000 su __________ “perché se no si vedeva che c'erano degli altri gioielli” (sentenza impugnata, pag. 34 in fondo), tanto clamorosa da lasciare perplessi, appare piuttosto un'annoiata risposta alle insistenze del Procuratore, il quale supponeva che la ricevuta non fosse stata unita al rapporto perché altrimenti si sarebbe notata l'esistenza di altri gioielli. Al che l'interrogato aveva replicato, non senza ironia, che evidentemente se la ricevuta fosse stata allegata al rapporto “si vedeva che c'erano degli altri gioielli” (sentenza impugnata, loc. cit.), ma subi­to dopo ha ribadito: “Io non ho mai pensato di favoreg­giare nessuno” (act. 10, pag. 3 in basso). E se nell'ambito dell'inchiesta disciplinare il commissario non ha mai sostenuto di aver lasciato l'ispettore __________ interrogare da sé __________ e nemmeno di avere firmato il verbale del 19 gennaio 2000 senza rileggerlo, ciò si spiega con la logica ritrosia a confessare una mancanza flagrante a doveri di servizio.

                                               Alla malcelata insofferenza per un clima di conflitto sul posto di lavoro si aggiun­geva, inoltre, un sovraccarico di impegni (sentenza impugnata, pag. 24 in fondo) dovuto soprattutto all'esigenza di chiudere le inchie­ste pendenti entro il 1° marzo 2000 (data della mutazione) e di reperire fondi per la festa cantonale della polizia. Sussidi che il commissario ha raccol­to quasi interamente da sé (sentenza impugna­ta, pag. 12 in basso), rispondendo con solerzia a una circolare in cui il comandante della polizia ringraziava anticipatamente chi avesse assunto “con coraggio e disponibilità questo importante impegno” (documenti prodotti al dibattimento, n. 6, ultimo foglio). Per di più, il prospettato favoreggiamento di __________ non sarebbe rimasto impunito a lungo. Seppur disinvolto nel delegare interrogatori e nel controfirmare verbali, il commissario sapeva benissimo che l'ispettore __________ era a conoscenza degli anelli e del bracciale ricettati da __________ (sentenza impugnata, pag. 29 in fondo) e non poteva seriamente escludere che un Procuratore pubblico attento, leggendo le deposizioni di __________ e __________ (sopra, consid. b), si interrogasse sulla posizione di __________. Ponderando tutti gli elementi predetti nel loro insieme, e non solo i fattori a carico (come nel ricorso), sussistono dunque dubbi legittimi sulla prospettata intenzionalità del commissario, dubbi che non consentono – se non a un sommario esa­me – di scartare l'eventualità di un'imprevidenza colpevole. Ne deriva che la presidente della Corte non ha violato il precetto in dubio pro reo. Al riguardo la sentenza impugnata merita ancora una volta conferma.

                                   7.   L'accusa di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) mossa dal Procuratore pubblico si riferiva al fatto che, omettendo di far sequestrare i sei anelli e il bracciale (o il ricavato della loro rivendita), il commissario avrebbe compiuto un atto suscettibile di vanificare il ritrovamento o la confisca di quei gioielli, la cui provenienza delittuosa gli era nota. La presidente della Corte di assise, appurato che dal profilo soggettivo il riciclaggio di denaro richiede anch'esso gli estremi del dolo, almeno eventuale (v. ora Pieth in: Basler Kommen­tar, StGB II, Basilea 2003, n. 46 ad art. 305bis con riferimenti; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 38 ad art. 305bis), ha prosciolto l'imputato per gli stessi motivi che sorreggevano l'assoluzione dall'accusa di favoreggiamento (sentenza impugnata, pag. 37 in basso). Da­to quanto precede, il ragionamento è corretto, onde l'inconsisten­za del ricorso.

                                   8.   La falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 CP) si riconduce al noto verbale del 19 gennaio 2000 firmato da __________, che il Procuratore pubblico riteneva con­tenere dichiarazioni inveritiere e attestare un'audizione fasulla, previamente concordata. La presidente della Corte ha accertato – con rinvio all'assoluzione dall'accusa di favoreggiamento – che solo una parte del verbale era stata dettata dal commissario, che il contenuto di quella parte è veritiero (corrisponde cioè a quanto l'interrogata ha detto) e che con __________ non risulta essere stato con­cordato alcunché (sentenza impugnata, pag. 37 in fondo). Tale accertamento è già stato condiviso (sopra, consid. 4). Il Procuratore pubblico obietta che, seppure le cose stessero co­me sono state accertate dalla presidente della Corte, il reato di falsi­tà in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari sarebbe adempiuto ugualmente, poiché l'interroga­torio non è avvenuto come si attesta nel verbale. Le prime dieci righe, in effetti, erano già state scritte prima che __________ raggiungesse l'ufficio e inoltre l'interrogatorio è stato condotto solo parzialmen­te in pre­senza del commissario, per tacere del fatto che la firma di costui è stata apposta solo successivamente (ricorso, pag. 18 in alto).

                                         Con pertinenza la presidente della Corte rammenta che un verbale di escussione testimoniale è un documento a norma dell'art. 110 n. 5 CP nella misura in cui comprova l'avvenuta audizione e il suo contenuto, esclusa evidentemente la veridicità di quest'ultimo (DTF 93 IV 49 consid. III/2a pag. 56). Sebbene un interrogatorio di polizia non costituisca un'escussione testimoniale nel senso dell'art. 307 cpv. 1 CP (Corboz, op. cit., n. 9 in fine ad art. 307 CP con citazioni), tant'è che il suo contenuto può essere opposto al dichiarante – nel Ticino – “solo dopo essere stato chiarito dinnanzi al magistrato con la partecipazione del difensore” (art. 61 cpv. 3 CPP), il relativo verbale è destinato nondimeno a comprovare l'avvenuto interrogatorio e le dichiarazioni rilasciate in quella sede, vere o false che siano. A tale riguardo, per la funzione ufficiale svolta dagli agenti che lo redigono, l'atto ha la medesima portata di un verbale d'audizione testimoniale. Ora, già occorrerebbe già domandarsi se un simile documento possa legittimamente essere preparato in anticipo, quantunque la data e l'ora coincidano poi con quelle dell'interrogatorio effettivo e le risposte dell'interrogato corrispondano a quelle del verbale. Sia come sia, non è sicuramente ammissibile che due funzionari di polizia si firmino in calce al verbale come “verbalizzanti”, lascian­do credere di avere presenziato all'intero interrogatorio, quando invece l'uno è intervenuto solo a un certo punto (l'ispettore __________: sentenza impugnata, pag. 27) e l'altro ha finito per assentar­si (il commissario __________: sentenza impugna­ta, pag. 26 in basso). E per integrare gli estremi della falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari basta la negligenza (art. 317 n. 2 CP).

                                         Se nel caso specifico la questione non merita, ai fini del giudizio, ulteriore approfondimento, ciò si deve al fatto che il capo d'impu­tazione evocato nel decreto d'accusa contestava unicamente, al commissario, una falsità in atti per avere messo a verbale dichiarazioni concordate con __________. Né poteva essere altrimenti, giacché quanto ha accertato la presidente del­la Corte (ov­vero che il commissario, pur avendo preconfezionato una parte del verbale, non aveva concordato alcunché) è emerso solo al pubblico dibat­ti­mento. Ora, se in aula risulta che un capo d'impu­tazione va riferito a circostanze diverse rispetto a quelle enuncia­te nell'atto d'accusa, l'imputato può essere condannato sulla base della diversa fattispecie solo se questa gli è indicata “pri­ma della discussione” (art. 250 cpv. 1 CPP). Del resto, secondo l'art. 200 cpv. 1 lett. b CPP l'atto d'accusa deve indicare “l'azione od omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa [l'infrazione] e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale”. Ciò vale anche per il decreto d'accusa (art. 208 cpv. 1 CPP). Scopo della norma è, appunto, di informare adeguatamente il prevenuto circa la natura e l'origine delle accuse rivoltegli, in modo da consentirgli una difesa efficace, senza insidie né sorprese (art. 6 par. 3 CEDU; DTF 120 IV 348 consid. 3g pag. 357). E siccome il prevenuto deve poter valutare dal profilo oggettivo e soggettivo le imputazioni a suo carico, l'atto di accusa deve permettergli di individuare gli elementi di fatto e di diritto che connotano l'illecito. In concreto non risulta che il Procuratore pubblico abbia modificato la formu­lazione dell'accusa ancorata all'art. 317 CP nel decreto originario, tanto meno “prima della discussione”. La presidente della Corte non avrebbe potuto quindi, comunque fosse, condannare l'imputato. Spetterà se mai al Procuratore pubblico, viste le nuove risultanze, emettere un nuovo decreto d'accusa che adempia i requisiti dell'art. 200 cpv. 1 lett. b CPP.

                                   9.   L'ultimo capo d'imputazione, legato alla soppressione di documenti (art. 254 cpv. 1 CP), si correlava alla nota ricevuta rilascia­ta il 22 novembre 1999 da __________ a __________, che il commissario di polizia avrebbe trattenuto fra le proprie carte nell'attesa di distruggere. La presidente della Corte ha accertato, come detto, che il commissario non ha mai avuto l'intenzione di celare né di distruggere il documento (sentenza impugnata, pag. 37 in fondo). Il Procuratore pubblico argomenta che “il non aver trasmesso tale documento al suo destinatario [cioè al Procuratore medesimo] e l'averne nascosto l'esistenza – contrariamente ai propri doveri – pone l'avente diritto del documento nella permanente impossibilità di farne uso e quindi equivale a una soppressione” (ricorso, pag. 18). Di per sé la tesi è pertinente (DTF 113 IV 68 consid. 2a pag. 70, 100 IV 23 consid. 2 pag. 26, 90 IV 134 consid. 1 pag. 135), ma superata, già per il fatto che a ragione la presidente della Corte non ha ravvisato elementi idonei a sorreggere la prospettata intenzione di occultare la ricevuta (sopra, consid. 5). E in proposito la sentenza impugnata non è solo esente da arbitrio, ma si legittima anche a libero esame.

                                10.   Se ne conclude in ultima analisi che, pur vagliato con pieno potere cognitivo, il ricorso del Procuratore pubblico è destinato alla reiezione. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dello Sta­to (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). L'accusato, che ha formulato osservazioni per il tramite di un difensore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   900.–

                                         b) spese                         fr.   100.–

                                                                                fr. 1’000.–

                                         sono posti a carico dello Stato, che rifonderà ad __________ un'indennità di fr. 3’000.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         –  __________;

                                         –  avv. dott. __________;

                                         –  Ministero Pubblico, 6901 Lugano;

                                         –  Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;

                                         –  Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                         –  Capogendarmeria __________, sig. __________;

                                         –  Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

                                         –  Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, casella postale 238, 6857 Taverne.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

17.2002.48 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.02.2004 17.2002.48 — Swissrulings