Incarto n. 17.2002.00046
Lugano 25 novembre 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione dell'8 luglio 2002 presentato da
__________ (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 17 giugno 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei confronti di __________, (patrocinato dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 novembre 2001 si è svolto a __________ il forum dei direttori delle Banche __________, al quale erano presenti – tra l'altro – __________, allora dipendente dell'__________, e __________, direttore della Banca __________. Durante la pausa-caffè tra le ore 10.00 e le 10.30 ha avuto luogo un diverbio tra i due. Secondo __________, __________ lo avrebbe afferrato per il collo, fin quasi a strangolarlo. __________ sostiene invece di essersi limitato ad afferrare __________ per il bavero della giacca con una presa brevissima. __________ si è rivolto al suo medico curante, che lo ha inviato dalla dott. __________. Visitato il paziente una prima volta il 4 dicembre 2001 e una seconda il 15 gennaio 2002, questa ha rilasciato un certificato attestante la presenza di un grosso ematoma che prendeva tutta l'emilaringe sinistra e l'ipofaringe omolaterale.
B. Con decreto d'accusa del 18 marzo 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________, prendendolo per il collo e procurandogli le lesioni descritte nel certificato medico 4 dicembre 2001 della dott. __________. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 400.–. Al decreto di accusa il prevenuto ha sollevato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 7 giugno 2002 il Pretore del Distretto di __________ ha prosciolto __________ dall'imputazione, ritenendo che né le testimonianze raccolte né la corrispondenza prodotta al dibattimento né il certificato medico agli atti permettessero di accertare con la necessaria certezza che l'imputato avesse tentato di strangolare __________.
C. Contro la sentenza pretorile __________ ha introdotto il 19 giugno 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati l'8 luglio successivo, egli chiede che il giudizio impugnato sia annullato e che __________ sia riconosciuto colpevole di lesioni semplici, con obbligo di pagare una multa e di corrispondergli fr. 4'800.– per spese legali, come pure fr. 3'000.– per torto morale. Nelle sue osservazioni del 29 luglio 2002 __________ propone di respingere il ricorso. Con scritto del 17 luglio 2002 il Procuratore pubblico dichiara di rimettersi al giudizio della Corte.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di essere caduto in arbitrio accertando che le prove assunte non permettono di concludere con la necessaria certezza che l'accusato abbia tentato di strangolarlo, provocandogli le lesioni descritte nel certificato medico agli atti. Ora, come lo stesso ricorrente mostra di sapere, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a esaminare gli accertamenti di fatto e la valutazione delle prove da parte del primo giudice solo con cognizione limitata all'arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). La conclusione del Pretore può censurata, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile, smentita apertamente dagli atti o fondata unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 128 I 81 consid. 2 pag. 86, 127 I 38 consid. 2a pag. 41).
2. Il Pretore ha anzitutto rilevato che, interrogato il 1° marzo 2002, il direttore __________ ha riferito agli inquirenti di essere intervenuto durante il forum del 23 novembre 2001 per separare __________ e il ricorrente, che “stavano avendo un alterco gridando uno nei confronti dell'altro”. Invitato a precisare se avesse visto l'accusato prendere l'avversario per il collo, egli non era però stato in grado di rispondere, avendo la sua attenzione rivolta altrove. Ricordato che alla riunione presenziava una cinquantina di persone, il Pretore ha sottolineato che, quantunque sull'episodio fossero stati sentiti cinque testimoni, nessuno aveva visto l'accusato afferrare __________ al collo. Quanto alla corrispondenza tra la Banca __________ e l'__________ prodotta da __________ al dibattimento, essa non era di sussidio.
Certo, ha soggiunto il Pretore, con lettera del 4 dicembre 2001 __________ definiva deprecabile – per il tramite del direttore __________– l'azione com-messa dall'accusato, prospettando anche sanzioni nei suoi confronti, ma non ha esplicitamente ammesso uno scontro fisico tra i due. E al dibattimento __________ ha spiegato di essere intervenuto perché attratto dalle grida, ma non ha saputo rispondere – nuovamente – alla domanda di sapere se vi fosse stato un qualsivoglia contatto fisico. Per quel che è del certificato medico agli atti, ha continuato il Pretore, esso si limita a riportare la versione del paziente. È vero che in tale certificato la dott. __________ ha constatato un grosso ematoma non dovuto a un infetto, ma essa non si è pronunciata sulla causa e non ha precisato se un ematoma del genere possa formarsi soltanto per effetto di un'azione esterna, come un tentativo di strangolamento, né se l'ematoma – riscontrato il 4 dicembre 2001 – potesse in qualche modo essere collegato con un'azione esterna avvenuta il 23 novembre precedente. Mancando prove tranquillanti per una condanna, il Pretore ha quindi assolto l'imputato.
3. Il ricorrente si diffonde anzitutto sull'importanza dello scambio epistolare esibito al dibattimento, dolendosi che il primo giudice non ne abbia considerato la reale valenza, al punto da trascendere in arbitrio. La censura è infondata. Le argomentazioni del ricorrente non consentono di intravedere arbitrio alcuno nel convincimento del Pretore, secondo cui lo scritto del 4 dicembre 2001 firmato dal direttore __________– in risposta a una lettera 28 novembre 2001 della __________, che denunciava l'aggressione di __________ – non consente di trarre conclusioni decisive. Da tale lettera parrebbe invero che l'__________, e segnatamente il suo direttore __________ i, condividesse il biasimo mosso all'accusato nella lettera del 28 novembre 2001. Se non che, dinanzi agli inquirenti e ancora al pubblico dibattimento lo stesso __________, sentito come teste, ha ridimensionato la portata di quello scritto, riferendo in modo inequivocabile di non avere assistito alla pretesa colluttazione fra __________ e l'imputato, la sua attenzione essendo stata attirata soltanto dalle grida dei contendenti (sentenza, pag. 3).
Senza trascendere in arbitrio il primo giudice poteva perciò considerare lo scambio di corrispondenza evocato nel ricorso come superato dai chiarimenti forniti in aula dallo stesso __________. Nelle circostanze descritte spettava al ricorrente dimostrare che le relativizzazioni del testimone sullo svolgimento dei fatti non sono credibili, ad esempio rendendo verosimile che quanto figura nella lettera del 4 dicembre 2001 è il risultato di specifiche indagini interne svolte dall'__________. Dalla sentenza impugnata si desume invece che nessuna delle altre persone sentite al dibattimento ha riferito di avere visto l'imputato prendere __________ per il collo. Le riserve espresse dal ricorrente sulla deposizione di __________ e dei testimoni escussi dal Pretore non giovano. Anzi, manifestamente appellatorio, su questo punto il ricorso denota addirittura sua irricevibilità.
4. Il ricorrente ravvisa arbitrio anche nella mancata constatazione che quanto riportato nel certificato medico del 4 dicembre 2001 si riferisce allo strangolamento messo in atto nei suoi confronti il 23 novembre 2001. Nemmeno al riguardo egli dimostra però la manifesta insostenibilità della conclusione del Pretore, secondo cui nel certificato in questione la professionista si è limitata in buona sostanza a riferire la versione del paziente, senza attestare che l'ematoma constatato possa formarsi soltanto per effetto di un'azione esterna (come un tentativo di strangolamento), né che tale ematoma fosse la conseguenza dell'azione esterna che stando all'accusato sarebbe avvenuta il 23 novembre precedente. E nemmeno bastava la locuzione “ematoma dopo strangolamento” apposta in calce al certificato medico, ove figura anche uno schizzo della dott. __________, perché il primo giudice dovesse accertare, sotto pena di arbitrio, che l'ematoma era effettivamente dovuto all'azione risalente – secondo il ricorrente (il quale per altro soffriva di problemi alla gola già prima del presunto fatto: verbale del 26 febbraio 2002, pag. 1) – a 10 giorni prima (sentenza, pag. 4). La questione andava chiarita, se mai, dalla stessa dott. __________ in qualità di testimone. Ciò che tuttavia non è avvenuto.
5. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), che rifonderà a __________, il quale ha presentato osservazioni al ricorso per il tramite di un avvocato, un'indennità di fr. 800.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura un cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 800.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________;
– avv. __________;
– __________;
– avv. __________;
– Pretura del Distretto di __________;
– Ministero pubblico, 6901 Lugano;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.