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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.06.2002 17.2002.38

June 21, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,509 words·~18 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2002.00038

Lugano 21 giugno 2002/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 4 giugno 2002 presentato da

__________,  (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 24 aprile 2002 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto                   A.      Con sentenza del 24 aprile 2002 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere, dal gennaio del 2001 al 7 gennaio 2002, venduto circa 700 g di eroina nel Luganese e in altre località del­la Svizzera. __________ è stato riconosciuto inoltre autore colpe­vole di ripetuta infrazione alla legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri per essere entrato illegalmente in Svizzera, fra il gennaio del 1999 la metà di ottobre del 2001, senza un valido documento di legittimazione e il necessario visto dai valichi di __________ e __________ e per avere soggiornato illegalmente a Zurigo, Rapperswil e in altre località fra la metà di ottobre 2001 e il 7 gennaio 2002. In applicazione della pena, la presidente della Corte ha condannato __________ a 2 anni e 3 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione effettiva dalla Svizzera per 10 anni. Essa ha ordinato infine la confisca di un cellulare, di carte telefoniche e della documentazione cartacea posta sotto sequestro.

                                B.      Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 25 apri­le 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del ricorso, presentati il 4 giugno successivo, egli chiede che la condanna a suo carico sia ridotta a 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo limitato a 7 anni. In subordine egli postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra nuova Corte di assise per nuovo giudizio. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorrente si duole anzitutto della pena irrogatagli, giudicandola eccessivamente severa per rapporto al grado di colpa, al comportamento processuale, segnatamente alla collaborazione prestata, alla modesta qualità delle droga spacciata, alla situazione personale, alla vita anteriore e a sentenze pronunciate in casi analoghi. Ora, il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultano ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione pestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 44 consid. 2d con rinvio a DTF 17 IV 112 consid. 1).

                                2.      Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione ella legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, questa Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esa­geratamente severo o esageratamente mite, la punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 101 consid. 2c, 123 IV 49 consid. 2a, 122 IV 155 consid. 3b, 241 consid. 1a, 299 consid. 2a, 121 IV 3 consid. 1a).

                                3.      Per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, esso ha – secondo costante giurisprudenza – un'importanza limitata nell'ambito della commisurazione della pena, ove prevale il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore. Un'eventuale disuguaglianza di per sé non è quindi sufficiente per ravvisare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento, ma deve apparire come una disparità flagrante e manifestamente ingiustificata. Il confronto con casi precedenti o con altri imputati suole perciò essere infruttuoso, poiché ogni fattispecie comporta inevitabilmente, a causa delle peculiarità oggettive e soggettive, una certa disuguaglianza (DTF inedita del 18 aprile 2002 in re B., consid. 8b/bb; cfr. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c, 123 IV 150 consid. 2). Ne segue che, in materia di parità di trattamento, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice di merito abbia ecceduto a abusato del proprio potere di apprezzamento, dando luogo a una disparità evidente (CCRP, sentenza del 15 marzo 2001 in re R., consid. 5d/cc con riferimento a DTF inedita del 6 marzo 1998 in re M., consid. 4b in fine).

                                4.      Nell'infliggere all'imputato la pena di 2 anni e 3 mesi di detenzione la presidente della Corte delle assise correzionali ha ritenuto oggettivamente grave la colpa, avuto riguardo alla quantità di droga spacciata (700 g di eroina) ripetutamente sull'arco di circa un anno per mero scopo di lucro, non essendo egli consumatore. La colpa è stata ritenuta anzi particolarmente grave perché, a differenza di molti altri connazionali, l'imputato era riuscito a regolarizzare la sua situazione in Italia, uscendo dalla clandestinità e ottenendo uno statuto che gli consentiva di vivere nel Comasco in modo trasparente, con la possibilità di intraprendere un lavoro onesto e di integrarsi socialmente. Invece, ha soggiunto la prima giudice, l'accusato ha preferito il facile guadagno grazie alla spaccio di stupefacenti. Lasciata la moglie italiana, egli ha ripreso a frequentare connazionali fino a incontrarne taluni dediti allo spaccio di eroina e a diventare loro simile. Spariti costoro, egli ha trovato altri fornitori tra i suoi connazionali, dei quali nulla si sa, se non che sono stati in grado di consegnargli all'occasione sacchetti “minigrip” da 5 g per la rivendita. Premesso che la condanna di 32 mesi di detenzione proposta dal Procuratore pubblico sarebbe di per sé adeguata alla colpa dell'imputato, visti anche i suoi precedenti penali (ancorché lievi) e la vita scioperata che egli stava conducendo, la prima Corte ha nondimeno fissato la pena in 2 anni e 3 mesi di detenzione per tenere conto della confessione sulle quantità commerciate (700 g di eroina) e della sua condizione personale, familiare e sociale di giovane cresciuto orfano di padre in una paese travagliato, dal quale si è allontanato ancora minorenne, attratto dalla speranza di una vita migliore (sentenza, pag. 8 e 9).

                                5.      Il ricorrente critica in primo luogo alcuni accertamenti contenuti nella sentenza impugnata. Al riguardo giova ricordare tuttavia che il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non de­stinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti o la valutazio­ne delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP), sindacabili unicamen­te se il giudizio impugnato denota estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporre a quest'ultima una propria versio­ne dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti, contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 II 10 consid. 4a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 12 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a) o pog­gino unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b, 112 Ia 369 consid. 3). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quan­do è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 108 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).

                                6.      Stando al ricorrente la Corte di assise sarebbe caduta in un primo arbitrario accertamento dei fatti, rilevando che in aula egli ha dato atto di non avere ancora informato la moglie della sua carcerazione consecutiva all'apertura del procedimento penale. Rileva in sintesi che ciò è dovuto solo al regime detentivo cui è sta­to sottoposto, che gli ha impedito di avere contatti con l'esterno. Soggiunge di avere chiesto formalmente di essere autorizzato a telefonare alla moglie, ma nonostante il parere favorevole del Procuratore pubblico la presidente della Corte di merito, cui l'istanza è stata trasmessa per competenza, non ha preso alcuna decisione. Non potendogli essere rimproverato alcunché, il fatto evocato dalla prima giudice non può perciò – conclude il ricorrente – pesare sulla commisurazione della pena. In realtà il fatto non ha pesato, tant'è che al momento di commisurare la pena la Corte non ha biasimato l'accusato per non avere informato la moglie del suo stato di detenzione. Gli ha ricordato soltanto di averla lasciata per riprendere i contatti con taluni suoi connazionali (sentenza, pag. 8; v. anche pag. 4), prendendo atto del suo desiderio di ricongiungersi con lei a Como (sentenza, pag. 5).

                                7.      Sostiene il ricorrente che la prima Corte è caduta in arbitrio accertando che egli ha venduto 700 g di eroina, mentre egli ha spacciato non più di 630 g, dovendosi aggiungere ai 100 g di eroina trattati nella Svizzera interna i 530 g dichiarati dai tossicodipendenti __________, __________ ed __________. La critica non manca di disinvoltura, ove appena si pensi che l'imputato medesimo ha ammesso di avere venduto complessivamente 700 g di eroina (quantità corrispondente a quella indicato nell'atto di accusa), di cui 600 g ad acquirenti del Luganese (sentenza, pag. 5 e 6). Per di più risulta dalla sentenza impugnata che egli ha riconosciuto di avere preso in consegna da due suoi connazionali (__________ed __________) 600 g di eroina e di averli spacciati (sentenza, pag. 6). Al proposito il ricorso non merita perciò altra disamina.  

                                8.      Il ricorrente definisce irrilevante il rimprovero mossogli dalla presidente della Corte di assise, la quale lo ha criticato per non avere dato ragguagli sull'identità di chi lo aveva ospi­tato in un appar­tamento a Zurigo, fornendogli eroina. Ricorda che negli interrogatori davanti al Procuratore pubblico egli aveva insistito sul fatto che la mancata collaborazione non dipendeva da cattiva volontà, ma dalla reale impossibilità di fornire informazioni più precise sull'identità di quelle persone. Rammenta pure di essersi dichiarato disponibile a riconoscere tali individui dalle fotografie. Con argomenti del genere però egli non sostanzia alcun arbitrio. Manifestare scetticismo di fronte alle dichiarazioni del ricorrente, che affermava di non avere idea dell'identità dei connazionali nel cui appartamento egli si era trasferito non è sicuramente insoste­nibile. La questione è del resto senza interesse poiché la prima Corte, pur sottolineando che tutto si ignora sull'identità delle persone che hanno fornito droga al ricorrente durante il soggiorno a Zurigo, non ha fatto dipendere la pena da tale constatazione, la quale non ha influito né a favore né a sfavore dell'imputato (sen­tenza, pag. 8).

                                9.      Secondo il ricorrente, l'atto d'accusa e la sentenza impugnata indicano erroneamente i periodi in cui sono state commesse le infrazioni, tempi che non sono stati chiariti né dall'inchiesta né al dibattimento. E siccome i reati sono strettamente connessi l'uno all'altro, non è possibile fondarsi su due periodi diversi nella medesima sentenza, onde un ulteriore arbitrio nell'accertamento dei fatti. A prescindere dal fatto però che l'imputato non risulta avere sollevato tale argomento davanti alla Corte di merito, per finire egli non pretende che nel caso in cui la Corte di cassazione e di revisione penale considerasse fondata la critica, gli deriverebbe un qualsivoglia vantaggio nella commisurazione della pena. La doglianza è quindi inconcludente.

                              10.      Per quanto riguarda il grado di purezza della droga, il ricorren­te fa valere che esso era inferiore al 10%, contrariamente a quanto sem­bra desumersi dalla sentenza impugnata. In realtà la Corte di assise non ha rimproverato all'imputato di avere spacciato droga di buona qualità. Si è limitata a rilevare che, smerciando 700 g di eroina, egli ha violato in modo aggravato la legge federale sugli stupefacenti quand'anche ci si dipartisse, prudenzialmente, da un basso tenore di purezza dell'eroina, dell'ordine ad esempio del 10%, tipico della cosiddetta eroina di strada. Per quanto sussistessero indizi che l'eroina venduta fosse – almeno in parte – di qualità migliore, alcuni grammi provenienti da una fornitura ceduta da __________ a tale __________ essendo risultati puri nella proporzione del 27.9% (sentenza, pag. 7; v. act. 9a), la Corte non si è formalizzata al riguardo. Il ricorrente obietta, certo, che l'inchiesta non ha provato trattarsi, nel caso di __________, di stupefacente da lui fornito. Egli non pretende però che costei si approvvigionasse anche da altri oppure acquistasse altra droga. Comunque sia, nella commisurazione della pena la Corte di assise non si è formalizzata sulla circostanza che l'imputato abbia spacciato pure droga di buona qualità. Non soccorre quindi attardarsi al riguardo.

                              11.      Il ricorrente asserisce che, come traspare dalle motivazioni della sentenza impugnata, la condanna a 2 anni e 3 mesi di detenzione è stata determinata dalla quantità dello stupefacente venduto, un criterio che secondo giurisprudenza è di poco rilievo sotto il profilo dell'art. 63 CP. Inoltre la prima Corte avrebbe considerato come circostanza aggravante – a torto – la sua situazione personale, migliore rispetto a quella di altri suoi i suoi connazionali. Infine, secondo il ricorrente, la prima Corte avrebbe scarsamente tenuto conto della sua spontanea confessione, del suo sincero pentimento e della sua vita anteriore.

                                          a)  La pena irrogata al ricorrente si situa nell'ampio quadro legale previsto per i casi di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 cpv. 3 e n. 2 lett. a LStup e 35 CP). In concreto la colpa è sicuramente grave. Né la Corte di merito ha posto l'accento in modo preponderante sulla quan­tità della droga trattata, che in ogni modo non va dimenticata (DTF inedita del 18 aprile 2002 in re B., consid. 8c). Essa ha sottolineato piuttosto la reiterazione nel delinquere e il basso moven­te del lucro, l'imputato non essendo consumatore di stupefacenti. Nemmeno si può rimproverare alla presidente della Corte di assise un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento per avere giudicato più grave la colpa dell'accusato rispetto a quella di altri albanesi trafficanti. Regolata la sua situazione e uscito dalla clandestinità, l'imputato aveva motivo per valutare le sue scelte. Per il resto la Corte ha ponderato anche gli elementi a favore dell'imputato, come la con­fessata vendita di 700 g di eroina, la collaborazione con gli inquirenti, la situazione personale, familiare e sociale, in particolare la difficile infanzia (sentenza pag. 9).

                                          b)  Ne discende che la sanzione irrogata, ancorché severa, non risulta commisurata secondo criteri estranei all'art. 63 CP e nemmeno costituisce la risultante di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento. Quanto al richiamo della sentenza indicata a pag. 12 del ricorso, esso è infruttuoso già per il fatto che il ricorrente non spiega dove risiederebbe, dandosene il caso, un'eventuale flagrante disparità di trattamento rispetto al suo caso (sopra, consid. 4).

                              12.      Il ricorrente insorge infine contro la durata dell'espulsione (10 an­ni) pronunciata dalla Corte di assise, ritenendola manifestamente sproporzionata rispetto alla pena principale e alla proposta formulata nella requisitoria dal Procuratore pubblico (7 anni). Tanto più che, secondo il ricorrente, la sentenza di assise nemmeno illustra i motivi che hanno indotto la prima Corte a pronunciare una sanzione tanto pesante.

                                          a)  Accertato che il ricorrente non ha alcun legame con la Svizzera, la presidente della Corte di assise ne ha ordinato l'espulsione effettiva per 10 anni. Ha motivato tale decisione rilevan­do che l'accusato non ha un diritto soggettivo a rimanere nel nostro paese e che la tutela dell'ordine pubblico di fronte a gravi e pericolosi spacci di eroina deve prevalere. Essa ha pure escluso la sospensione condizionale del provvedimento, formulando prognosi negativa sulla condotta futura del condannato, che non potrà ottenere un permesso di lavoro in Svizzera. Nel Comasco invece egli potrà trovare un lavoro onesto. Gli si consentisse di entrare in Svizzera anche solo per diporto, egli correrebbe il rischio di tornare in contatto con i tossicodipendenti ticinesi cui ha venduto droga, i quali potrebbero indurlo nella tentazione di ricominciare le provviste (sentenza, pag. 9).

                                          b)  Se la pronuncia dell'espulsione (art. 55 cpv. 1 CP) e la sua mancata sospensione condizionale (art. 41 n. 1 CP) non prestano il fianco a critiche, qualche riflessione merita la durata del provvedimento. In DTF 123 IV 107 il Tribunale federale ha infatti stabilito che, di regola, tra la durata della pena principale e quella dell'espulsione deve sussistere una certa corrispondenza. Qualora pronunci un'espulsione di lunga durata accanto a una pena principale lieve o un'espulsione di durata corta a fianco di una grave pena principale, il giudice deve motivare sufficientemente la propria decisione. In quel caso il Tribunale federale aveva perciò rinviato gli atti all'autorità cantonale, chiamata a spiegare per quale motivo di fronte a una pena di 18 mesi di detenzione (sospesa condizionalmen­te) per incendio intenzionale e danneggiamento, essa avesse pronunciato un'espulsione di 10 anni.

                                          c)  Nel caso in esame la sentenza di assise non appare particolarmente motivata: la Corte non ha accennato né ai motivi che l'hanno indotta a ritenere troppo breve la durata di 7 anni proposta dal Procuratore pubblico né al fatto di essersi scostata dalla più mite requisitoria. Ancorché al limite, questa Corte può esimersi nondimeno dall'intervenire. Per rapporto al caso esposto in DTF 123 IV 107, nella fattispecie la colpa dell'accusato è indubbiamente grave, ove appena si consideri l'entità della pena. E, di regola, di fronte a una colpa grave aumenta l'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (DTF 123 IV 111). La prima Corte aveva motivo di dimostrarsi severa anche per il tipo di reato commesso e per la facilità dimostrata dall'imputato nel mettersi in relazione con trafficanti di eroina. Per di più, l'imputato non ha alcun punto di riferimento in Svizzera (DTF 123 IV 111 in alto), a parte i trafficanti di droga e i tossicomani acquirenti. È vero che il reale rischio di recidiva nello spaccio di droga in caso di accesso al territorio svizzero va apprezzato soprattutto al momento di formulare il pronostico sulla futura condotta (art. 41 n. 1 CP) e non tanto al momento di determinare la durata dell'espulsione. Nondimeno, anche tale fattore non va disconosciuto nell'applicazione dell'art. 55 cpv. 1 CP. Nel risultato non si può dire quindi che la Corte di assise abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento stabilendo in 10 anni il periodo dell'espulsione. Anche su questo punto il ricorso è pertanto destinato all'insuccesso. 

                              14.      Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1  con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 700.–

                                          b) spese                         fr. 100.–

                                                                                 fr. 800.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                          –    Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                          –    Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          –    Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                          –    Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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