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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.06.2002 17.2002.35

June 21, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,585 words·~8 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2002.00035

Lugano 21 giugno 2002/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sull'istanza di revisione presentata il 30 maggio 2002 da

__________

  contro  

le sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolta l'istanza di revisione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza contumaciale del 23 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha dichiarato __________ autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento e lo ha condannato a 15 giorni di detenzione da espiare, come pure al pagamento di fr. 49'602.– all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, costituitosi parte civile. Ha ordinato inoltre la revoca della sospensione condizionale a una pena di 15 giorni di detenzione inflitta all'imputato con sentenza del 22 aprile 1996 per lo stesso reato.

                                B.      __________ ha chiesto il 20 giugno 2000 la revoca della sentenza contumaciale (art. 277 cpv. 3 CPP) e ha invitato il Pretore ad aggiornare il dibattimento nella seconda metà di settembre, date le assenze sue e del suo avvocato. Il Pretore ha fissato però il dibattimento, il 21 giugno 2000, per il 3 agosto suc­cessivo. Con lettera del 22 luglio 2000 il patrocinatore di __________, richiamato il contenuto dell'istanza del 20 giu­gno precedente, ha reiterato per un rinvio del dibattimento, precisando che in caso di rifiuto avrebbe rinunciato al mandato per l'impossibilità di raggiungere il cliente. Con decisione del 24 luglio 2000 il Pretore ha respinto l'istanza e ha avvertito l'imputato che in caso di mancata comparizione al dibattimento del 3 agosto successivo la sentenza contumaciale sarebbe divenuta definitiva.

                                C.      Con sentenza del 3 agosto 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona, preso atto della rinuncia al mandato da parte del patrocinatore e accertata l'assenza ingiustificata dell'imputato al dibattimento, ha nuovamente dichiarato __________ autore colpevole del reato ascrittogli, confermando quanto già deciso il 23 dicembre 1999. Mediante ricorso per cassazione del 12 settembre 2000 __________ ha impugnato la sentenza del Pretore davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendone l'annullamento e un nuovo processo. Il ricorso è stato respinto dalla Corte con sentenza del 12 settembre 2000 (inc. __________).

                                D.      Con istanza del 28 marzo 2002 in lingua tedesca __________ ha chiesto la revisione delle sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona. Il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha assegnato il 2 aprile 2000 all'interessato un termine di 20 giorni per tradurre l'istanza in italiano, con l'avvertenza che in caso contrario la domanda di revisione sarebbe stata dichiarata inammissibile. Una richiesta di proroga del termine è poi stata respinta dallo stesso presidente. Non avendo l'interessato provveduto alla traduzione dell'atto, con sentenza del 30 aprile 2002 la Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato l'istanza inammissibile (inc. __________).

                                E.      Il 30 maggio 2002 __________ ha riproposto l'istanza di revisione in lingua italiana, chiedendo che le citate sentenze pretorili siano annullate, che sia sospesa l'esecutività di tali giudizi, che gli sia versata una congrua indennità e che le spese processuali siano poste a carico della Pretura del Distretto di Bellinzona. L'istanza non è stata oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:               1.      L'istante fonda la domanda di revisione sull'art. 299 cpv. 1 lett. a  CPP, asserendo che le sentenze in questione sono state determinate da un comportamento penalmente rilevante del Pretore, il quale lo avrebbe condannato per trascuranza degli obblighi di assistenza (art. 217 CP) commettendo abuso d'autorità (art. 312 CP). Egli fa valere che con dichiarazione del 21 dicembre 1999, versata agli atti dal suo patrocinatore prima del pubblico dibattimen­to, la sua ex moglie aveva espressamente revocato la procura conferita a suo tempo all'ente pubblico, il quale aveva anticipato i contributi alimentari (documento annesso all'istanza del 28 marzo 2002 nell'inc. __________), onde l'impossibilità di condannarlo, la querela essendo stata per l'appunto stata ritirata (art. 31 CP). Ora, nella fattispecie l'istante postula la revisione di due sentenze contumaciali. Contro giudizi del genere, però, occorre far capo anzitutto al rimedio previsto dall'art. 277 cpv. 3 CPP e presentare entro 6 mesi dall'emanazione della sentenza istanza per un nuovo giudizio. Con istanza del 20 giugno 1999 l'interessato aveva chiesto bensì che il processo del 23 dicembre 1999 fosse rifatto in sua presenza, ma non è poi comparso al dibattimento del 3 agosto 2000, celebratosi una volta ancora nelle forme contumaciali. Tale sentenza è divenuta perciò definitiva e da questo profilo l'istanza di revisione è ammissibile. Che l'interessato abbia già fatto capo a tale istituto presentando il 28 marzo 2000 una domanda in tedesco (non tradotta in italiano) poco importa. È vero che una domanda di revisione respinta una volta non può essere rinnovata per lo stesso motivo (art. 307 cpv. 2 CPP), ma ciò vale ove la domanda sia stata giudicata nel merito. Il che non è avvenuto nella fattispecie.

                                2.      Secondo l'art. 299 cpv. 1 lett a CPP la revisione del processo, in caso di sentenza di condanna, ha luogo quando sia dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione, e, in genere, da reato di terza persona. Perché una domanda di revisione sia possibile in questo caso è necessario che l'atto illecito all'origine della procedura sia accertato in giudizio o che il giudice ne sia altrimenti convinto (Piquerez, Précis de droit de procédure pénale suisse, 2ª edizione, n. 2236). Ove non sussista condanna per falsa testimonianza o per atto illecito, la commissione del reato deve apparire evidente. In ogni caso deve risultare verosimile una modifica dello stato di fatto suscettibile di dar luogo a una decisione più favorevole. In questa prospettiva i presupposti della revisione non differiscono da quelli stabiliti dall'art. 299 cpv. 1 lett. c CPP con riferimento all'art. 397 CP (CCRP, sentenze dell'8 luglio 1995 in re G., consid. 3, e del 24 gennaio 1995 in re G., consid. 2b).

                                3.      Il reato che il Pretore avrebbe commesso sarebbe, secondo il ricorrente, quello di abuso di autorità a norma dell'art. 312 CP. Sostiene, come detto, che sebbene il 21 dicembre 1999 la sua ex moglie abbia revocato la procura conferita all'ente pubblico (Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), il quale anticipava gli alimenti, il primo giudice lo ha ugualmente condannato per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP). In tal modo egli avrebbe abusato delle sue funzioni, dato che la querela sporta nei suoi confronti sarebbe stata definitivamente ritirata, ciò che il Pretore sapeva al momento di statuire. L'argomentazione è ai limiti della temerarietà. Non solo nessuna autorità ha finora accertato il reato invocato nel ricorso, ma il comportamento del Pretore non integra lontanamente  gli estremi dell'art. 312 CP. Richiamato quanto la Corte di cassazione e di revisione penale aveva stabilito con sentenza del 9 ottobre 1996 (in quell'occasione l'ex moglie dell'istante si era proposta di persuadere lo Stato a ritirare la querela), il Pretore ha biasimato l'ac­cusato per la sua irriducibilità, e in particolare proprio per la produzione della dichiarazione 21 dicembre 1999 con cui l'ex moglie revocava la procura conferita all'ente pubblico. Gli ha ricordato che la pretesa relativa agli alimenti è stata ceduta al Dipartimen­to delle opere sociali con tutti i diritti relativi (art. 289 cpv. 2 CC) e che la querela era stata inoltrata dall'ente pubblico in base alla facoltà e alla legittimazione concessa dagli art. 217 cpv. 2 CP e 19bis della legge di applicazione del CP (sentenza del Pretore del 23 dicembre 1999, pag. 3; cfr. anche la sentenza del 3 agosto 2000, pag. 4). Nulla impediva all'interessato di criticare tale conclusione, segnatamente di persistere nell'invocare la salvaguardia degli interessi della famiglia (art. 217 cpv. 2 CP). Disertando i due dibattimenti, egli si è però precluso la facoltà di ricorrere contro l'applicazione dell'art. 217 cpv. 2 CP. Egli può solo rimproverarsi tale scelta

                                4.      Ne segue che l'istanza di revisione, manifestamente infondata, deve essere disattesa. Con l'emanazione del presente giudizio diventa priva d'oggetto la richiesta di sospendere l'esecuzione delle sentenze impugnate (art. 301 cpv. 3 CPP). Gli oneri processuali sono posti a carico dell'istante (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP su rinvio dell'art. 301 cpv. 2 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      L'istanza di revisione è respinta.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                          b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 550.–

                                          sono posti a carico dell'istante.

                                3.      Intimazione a:

                                         – __________;

                                         – Procuratore pubblico avv. __________;

                                         – Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona;

                                         – Pretore del Distretto di Bellinzona.

                                          – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                          – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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