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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.2002 17.2002.3

November 25, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,701 words·~14 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2002.3

Lugano 25 novembre 2002/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e revisione penale

del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 28 dicembre 2001 presentato da

__________, __________ e __________ (patrocinati dal lic. iur. __________, studio legale avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 3 dicembre 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei confronti di   __________, (patrocinato dal lic. iur. __________, studio legale __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con decreto cautelare del 6 novembre 2000, emesso senza con­traddittorio su istanza di __________ e __________, il Segretario assessore del Distretto di Bellinzona ha ordinato a __________, in luogo e vece del Pretore, di liberare immediatamente la superficie della particella n. __________ RFD di __________ adibita a passo in favore delle particelle confinanti e di non ostacolare in alcun modo l'esercizio di tale diritto, sotto comminatoria dell'art. 292 CP. __________ non avendo ottemperato all'ingiunzione, __________ e __________ hanno spor­to querela insieme con __________ per disobbedienza a decisioni dell'autorità, allegando il decreto cautelare del 6 novembre 2000, varie fotografie, il verbale di un sopralluogo redatto il 21 settembre 2000 nell'ambito della procedura cautelare e un rapporto di constatazione firmato il 7 dicembre 2000 del tecnico del Comune di __________. __________ e __________ hanno precisato di agire come istanti nella procedura cautelare e come ex proprietari e usufrut­tuari dell'abi­tazione che sorge sulla particella n. __________, beneficiaria del passo, mentre __________ ha spiegato di agire come nuovo proprietario del fondo, trapassato a suo nome alla fine di aprile del 2000.

                                B.      Con decreto di accusa del 13 agosto 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità per avere intenzionalmente disat­teso il decreto del 6 novembre 2000 con cui il Segretario assessore gli ordinava di liberare immediatamente la nota superficie della particella n. __________, in particolare asportando i vasi da fiori da lui posati sul fondo. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 500.– e al pagamento di fr. 300.– per ripetibili alle parti civili __________, __________ e __________, rinviando queste ultime al foro competente per far valere i pretesi danni di fr. 4'785.90. Al decreto di accusa __________ ha sollevato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 3 dicembre 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha assolto l'imputato, addebitando i costi della procedura (non cifrati) allo Stato.

                                C.      Contro tale decisione __________, __________ e __________ hanno introdotto il 7 dicembre 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 28 dicembre successivo, essi chiedono che la sentenza impugnata sia annullata e che l'accusato sia riconosciuto colpevole dell'imputazione contenuta nel decreto di accusa, con obbligo di rifondere loro fr. 4'785.90 in risarcimento dei danni. Nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2002 __________ pro­pone di respingere il ricorso. Il Procuratore pubblico ha comunicato il 18 gennaio 2002 di rimettersi al giudizio della Corte.

Considerando

in diritto:               1.      Chiunque non ottempera, sotto comminatoria di pena, a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente è punito con l'arresto o con la multa (art. 292 CP). Il reato è perseguito d'ufficio. In concreto il Pretore ha ricordato anzitutto che al dibattimento l'imputato pretendeva di avere spostato i vasi da fiori che invadevano il passaggio, se non subito, almeno dopo la metà di novembre del 2000, ma che ciò contrastava con l'accertamen­to compiuto dal tecnico comunale il 7 dicembre successivo. Dal profilo oggettivo – ha rilevato il Pretore – l'ordine giudiziario era stato perciò trasgredito. Rimaneva nondimeno l'obiezione dell'imputa­to, il qua­le sosteneva la nullità del decreto cautelare poiché privo dell'assegnazione di un termine agli istanti per promuo­vere l'azione di merito (art. 381 CPC). Al riguardo il Pretore ha rammentato che il destinatario di un'ingiunzione giudiziaria può essere punito in virtù dell'art. 292 CP solo “se l'ordine da lui disatteso è contenuto in una decisione valida secondo il diritto processuale che la governa”. Nel caso in esame il decreto cautelare del 6 novembre 2000 era stato emana­to prima che fosse introdotta l'azione di merito. Esso doveva prevedere quindi l'assegnazione agli istanti di un termine entro cui promuovere tale azione, con l'avvertimen­to che l'ordine sarebbe decaduto nel caso in cui l'azione non fosse stata proposta (art. 381 CPC). Se non che – ha continuato il Pre­tore – agli atti non figurava il fascicolo del procedimento civile nell'ambito del quale il decreto era stato emesso, sicché non era possibile accertare se il vizio consistente nella mancata assegnazione del termine fosse “stato successivamente sanato”. In difetto di tale prova, egli ha ritenuto di assolvere l'imputato sulla base del principio in dubio pro reo.

                                2.      I ricorrenti insorgono contro la conclusione del Pretore, afferman­do che nel quadro di un procedimento penale per violazione dell'art. 292 CP non è lecito esaminare pregiudizialmente la legittimità della decisione contenente l'ingiunzione del giudice civile. Comunque sia, essi sottolineano che nella fattispecie il decreto cautelare ossequia tutti i requisiti degli art. 376 segg. CPC, in particolare l'urgenza, dato che la necessità di rimuovere i noti vasi da fiori era impellente. Inoltre, a parere dei ricorrenti, anche i decreti cautelari emanati inaudita parte sono immediatamente esecutivi, riservata la facoltà di chiederne entro dieci giorni la revoca previo contraddittorio (art. 379 cpv. 2 CPC). A torto il Pretore reputava dunque che il Segretario assessore dovesse assegnar loro, nell'ambito del pro­cedimento cautelare, un ter­mine per avviare l'azione di merito, pena la decadenza del provvedimento d'urgenza. Con un ragionamento del genere – essi soggiungono – ogni misura supercautelare rimarrebbe illusoria.

                                         a)    In DTF 121 IV 29 consid. 2a pag. 31 il Tribunale federale ha stabilito che, nell'ambito di un procedimento penale per disob­bedienza a decisione dell'autorità, il giudice penale può riesa­minare liberamente la legittimità di una decisione amministrativa se contro di essa non era dato ricorso a un tribunale. Se il ricorso era possibile, ma l'interessato non l'ha esperito (oppure il ricorso è ancora pendente), il giudice pena­le non può sco­star­si dalla decisione amministrativa, salvo in caso di manifesta violazione della legge o di abuso del potere di apprez­za­men­to. Il giudice penale non può scostarsi nemmeno dal sindacato di un tribunale amministrativo. La questione di sapere, per contro, se il giudice penale sia legit­timato a rivedere l'ingiunzione impartita da un giudice civile è stata lascia­ta indecisa (cfr. anche DTF 124 IV 297 consid. II/4a pag. 307).

                                         b)    La dottrina ha già avuto modo di rilevare, da parte sua, che di principio un giudice penale non è abilitato a riesaminare la legittimità di una decisione presa da un tribunale civile. Non è suo compito, in effetti, sostituirsi all'autorità di ricor­so, cui l'interessato avrebbe potuto rivolgersi secondo le norme di procedura applicabili (Corboz, Les principales infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. II, n. 16 ad art. 292 CP). La regola secondo cui, nel quadro dell'art. 292 CP, il giudice penale è vincolato alla decisione civile in cui figura la comminatoria non è tuttavia senza limiti. Il giudice penale può scostarsi da una simile decisione, ad esempio, ove quest'ultima sia affetta da vizi tanto gravi da comportarne la nullità, come nell'ipotesi in cui l'autorità che ha pronunciato l'ingiunzione non fosse competente per farlo (cfr. DTF 122 IV 340 consid. 2 pag. 342). Il giudice penale non è vincolato a una decisione giudiziaria civile nem­meno qualora il destinatario del provvedimento non abbia avuto la pos­sibi­lità di esprimer­si, come nel caso di misure provvisionali emanate senza contraddittorio (Corboz, loc. cit.).

                                         c)    La Corte di cassazione e di revisione penale ha già avuto occasione di stabilire, nel solco di quanto precede, che il giudice penale può considerare inefficace un decreto esecutivo civile (art. 497 cpv. 1 CPC) nell'ambito del quale il convenuto non abbia potuto difendersi per non essersi mai visto notificare alcun precetto esecutivo. Il decreto esecutivo è emanato difatti senza contraddittorio e senza nemmeno che alla controparte sia notificata l'istanza di emissione (Cocchi/ Trez­zini, CPC massimato e commento, Lugano 2000, n. 1 ad art. 497). Per di più, esso è immediatamente eseguibile e contro di esso non è dato alcun rimedio di diritto (art. 497 cpv. 2 CPC). Di norma, la mancata opposizione a un precetto esecutivo civile preclude la possibilità di esaminare la validità e il contenuto dell'obbligazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 497 CPC). Se il convenuto però non è stato posto nelle condizioni di sollevare opposizione proprio perché non ha mai ricevuto il precetto, come nella fattispecie appena citata, il giudice penale può considerare inefficace la comminatoria dell'art. 292 CP contenuta nel decreto esecutivo (CCRP, sentenza del 21 gennaio 2002 in re B., consid. 2b e 2c).

                                         d)    Nel caso specifico il decreto all'origine del procedimento penale è stato emanato dal Segretario assessore il 6 novembre 2000, dopo che il 4 maggio 2000 si era tenuta la discussione in Pretura (e dopo che il 21 settembre successivo si era eseguito un sopralluogo), ma prima che fosse indetto il “con­trad­dit­torio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC, cioè la discussione cautelare finale (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1). Il che era perfettamente lecito, l'art. 371 CPC abilitando il giudice a decretare provvedimenti cautelari “in qualsiasi mo­mento”. La questione è di sapere se il giudice penale fosse vincolato a un tale decreto. Ora, i decreti cautelari emessi dopo la discus­sione dell'art. 379 cpv. 2 CPC, ma prima della discussione finale dell'art. 382 cpv. 1 CPC – come quello in esame, che taluni definiscono emanati “nelle more istruttorie” (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907) – possono formare oggetto di una domanda di revoca al giudice che li ha presi; in tal caso il giudice indice una discussione, “a seguito della quale la decisione in esame sarà convalidata, modificata o revocata” (Cocchi/Trezzini, loc. cit.). Quest'ultima decisione non è appellabile, ma è pur sempre emessa nel rispetto del diritto di essere sentito. Già a prima vista non sembra perciò che in concreto il giudice penale potesse riesaminare il decreto del Segretario assessore, al quale il con­venuto avrebbe potuto rivolgersi con una domanda di revoca. Sotto questo profilo la sentenza impugnata, in cui il Pretore ha riesaminato la legittimità del decreto cautelare, non resiste alla critica.

                                         e)    Il Pretore sembra dipartirsi invero dall'assunto che, a prescindere dall'eventuale possibilità di contraddittorio, il decreto in questione fosse viziato di nullità – da rilevare d'ufficio – perché sprovvisto dell'assegnazione di termine entro cui gli istanti avrebbero dovuto inoltrare la causa di merito (art. 381 CPC). A parte il fatto però che v'è da seriamente domandarsi se una tale mancanza fosse motivo di nullità, su questo punto il Pretore è incorso in una svista. Il “termine per proporre l'azio­ne” dell'art. 381 CPC può riguardare in effetti – con ogni evidenza – solo i decreti che pongono fine al procedimento cautelare, quelli cioè emessi dopo la discussione finale (“con­trad­dittorio”) dell'art. 382 cpv. 1 CPC. Lo scopo della norma è manifestamente quello di impedire che decreti cautelari, ema­nati sulla base di un giudizio som­mario e di mera verosimiglianza, possano rimanere in vigore senza essere mai convalidati da un pronunciato di merito. Il decreto in questione, emesso nelle cosiddette “more istruttorie”, non poneva fine tuttavia al procedimento e non soggiaceva all'esigenza dell'art. 381 CPC. In nessun caso quindi esso poteva essere nullo, ammesso e non concesso – si ripete – che l'inosservanza dell'art. 381 CPC possa costituire un titolo di nullità.

                                3.      Tutto ciò premesso, rimane da esaminare se l'accusato abbia effettivamente trasgredito l'ordine impartitogli dal Segretario assessore sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Secondo il Pretore, ciò è il caso “al di là di ogni ragionevole dubbio”, poiché l'affermazione dell'interessato, il quale pretendeva di avere spostato i vasi da fiori per lo meno nella seconda metà di novembre del 2000, risul­tava smentita dal rapporto 7 dicembre 2000 del tecnico comuna­le, cui era acclusa una planimetria con l'effettiva posizione dei vasi. L'imputato censura tale accertamento di arbitrio, asserendo ch'esso non tiene conto delle fotografie da lui prodotte al dibattimento. In realtà mal si comprende in quale arbitrio sia caduto il Pretore, ove appena si consideri che le fotografie citate sono state riprese nel gennaio e nell'agosto del 2001, dopo cioè le constatazioni del tecnico comunale. L'accusato sembra adombrare l'ipotesi che qualcuno possa avere deliberatamente spostato i vasi al momento in cui il tecnico comunale ha esperito l'ispezione, alla quale egli non era presente. L'argomentazione, oltre che appellatoria (e come tale inammissibile in un ricorso per cassazione: art. 288 lett. c CPP), sfiora tuttavia il pretesto, egli medesimo avendo ammesso dinanzi agli inquirenti di non avere ossequiato l'ordine del Segretario assessore poiché – tra l'altro – non gli era stato fissato alcun termine di esecuzione (rapporto di polizia, pag. 2). E del resto anche tale giustificazione rasentava la temerarietà, il tenore dell'ingiunzione contenuta nel decreto cautelare essendo univoca e perentoria: andava quindi eseguita senza indugio. Nelle condizioni illustrate la fattispecie dell'art. 292 CP risulta pertanto adempiuta.

                                4.      Se ne conclude che, in accoglimento del ricorso, __________ dev'essere riconosciuto autore colpevole di disobbedienza a decisione dell'autorità, avendo egli deliberatamente rifiutato di rispettare – nonostante la comminatoria penale – quanto gli ingiungeva il decreto cautelare del 6 novembre 2000. Per quanto riguarda la commisurazione della pena (art. 63 e 48 n. 2 CP), tenuto conto che l'infrazione è flagrante, ma non grave, e che l'imputato – di professione autista – non appare di condizioni abbienti, una multa di fr. 300.– si rivela sufficiente per sanzionare adeguatamente l'illecito. I ricorrenti chiedono che l'imputato sia condannato altresì a rifondere loro fr. 4'785.90 in risarcimento dei danni che il mancato spostamento dei vasi ha loro occasionato. Dimenticano però che già il Procuratore pubblico li aveva rinviati, nel decreto d'accusa, a far valere la pretesa davanti al foro civile, riconoscendo loro solo un'indennità di fr. 300.– per ripetibili. Al decreto d'accusa essi non hanno fatto opposizione, nemmeno per quel che era del rinvio. Al proposito il decreto di accusa è così passato in giudicato (art. 208 cpv. 1 lett. e CPP) e non può essere ridiscusso in questa sede.

                                5.      Gli oneri processuali del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 15 CPP). Sono posti di conseguenza, visto l'esito del giudizio, per tre quarti a carico dell'imputato e per il resto (im­proponibilità della richiesta di risarcimento) a carico dei querelan­ti, cui l'imputato rifonderà fr. 1'000.– per ripetibili ridotte. I costi del decreto d'accusa, di complessivi fr. 200.–, vanno a carico di __________. La causa dev'essere rinviata al Pretore, invece, per la definizione delle spese – non cifrate – e delle ripetibili a carico dell'imputato relativamente al processo di prima sede (art. 9 cpv. 1 e 6 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:             I.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

                                          1.  __________ è dichiarato autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità, conformemente al decreto d'accusa emesso dal Procuratore pubblico del 13 agosto 2001 (DAP 1724/2001).

                                          2.  In applicazione della pena, __________ è condannato al pagamento di una multa di fr. 300.– (trecento).

                                          3.  La condanna non sarà iscritta nel casellario giudiziale.

                                          4.  La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– relative al decreto d'accusa sono poste a carico di __________.

                                 II.      Gli atti sono rinviati al Pretore del Distretto di Bellinzona per la fissazione delle spese e delle ripetibili relative al processo di prima sede.      

                                III.      Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 700.–

                                          b) spese                         fr. 100.–

                                                                                 fr. 800.–

                                          sono posti per tre quarti a carico di __________ e per il resto a carico di __________, __________ e __________ in solido, ai quali __________ rifonderà fr. 1'000.– complessivi per ripetibili ridotte.

                               IV.      Intimazione:

                                         –  __________;

                                         –  __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Procuratore pubblico avv. __________;

                                         –  __________;

                                         –  lic. iur. __________;

                                         –  Pretura del Distretto di Bellinzona;

                                         –  Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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