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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.09.2002 17.2002.26

September 4, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·14,385 words·~1h 12min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2002.00026 17.2002.00027 17.2002.00028

  /kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati

– il 22 aprile 2002 (inc. __________) da __________ __________,

(patrocinato dagli avvocati dott. __________ e __________)    – il 22 aprile 2002 (inc. __________) dal Procuratore pubblico del Canton Ticino   – il 23 aprile 2002 (inc. __________) da __________ (patrocinati dall' __________,)

  contro  

la sentenza emanata l'11 marzo 2002 dalla Corte delle assise criminali in nei confronti di __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;

                                         2.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione del Ministero Pubblico del Canton Ticino;

                                         3.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________,

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza dell'11 marzo 2002 la Corte delle assise criminali in ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli e ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Essa ha accer­tato, in estrema sintesi, che nel 1991/92 e nel 1997 l'imputato aveva ripetutamente compiuto nella sua casa di atti sessuali, in particolare ripetuti toccamenti, sulla figlia __________, nata il __________ 1986, e tra il 1999 e la fine del 2000 atti analoghi sull'altra figlia __________, nata il __________ 1992. E ciò conoscendo e sfruttando lo stato di incapacità di discernimento e di inettitudine a resistere delle figlie, legato sia alla loro tenera età al momento dei fatti, sia alla di lui sua condizione di adulto e padre, tanto nel caso della figlia __________ nel 1991/92 e 1994 quanto nel caso della __________ tra il 1999 e la fine del 2000. Essa ha invece prosciolto l'imputato dai rimanenti capi d'imputazione, in specie da quello di avere avuti rapporti sessuali completi con la figlia __________ e di avere insidiato anche il figlio __________. In applicazione della pena, la Corte ha condannato __________ a 4 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto), obbligandolo inoltre a versare alle figlie __________ e __________ rispettivamente fr. 25'000.– e fr. 20'000.– per torto morale, come pure fr. 39'722.20 per spese di patrocinio e fr. 7'362.80 per costi di terapia.

                                  B.   Contro la sentenza di assise __________ il Procuratore pubblico, le parti civili __________, __________ e __________ hanno introdotto una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi dei gravami, presentati il 22 e il 23 aprile successivo, essi chiedono:

                                         –  __________: in via preliminare, la revoca dell'arresto; nel merito il proscioglimento da ogni imputazione o, in subordine, la riduzione della pena inflittagli;

                                         –  Il Ministero pubblico: l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte delle assise criminali per nuovo giudizio o, in subordine, l'aumento della pena a carico dell'accusato;

                                         –  __________, __________ e __________: la condanna di __________ anche per avere compiuto la congiunzione carnale con la figlia __________, con ricommisurazione della pena, e l'obbligo per lui di rifondere al figlio __________ fr. 10'000.– per torto morale.

                                  C.   Con osservazioni del 30 aprile 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere sia la postulata revoca dell'arresto sia il ricorso nel merito. Identica conclusione formulano le parti civili __________, __________ e __________ nelle loro osservazioni del 10 e del 21 mag­gio 2002. Da parte sua, con osservazioni del 13 maggio 2002 __________ chiede di respingere i ricorsi del Procuratore pubblico e della parti civili. Il 14 maggio 2002 __________ ha presentato un memoriale redatto personalmente in cui ribadisce la propria innocenza.

Considerando

in diritto:                   I.   In ordine

                                   1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP), sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporre a quest'ultima una propria versio­ne dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti, contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 II 10 consid. 4a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 12 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a) o pog­gino unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b, 112 Ia 369 consid. 3). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quan­do è arbitraria non solo nelle motivazioni, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c).

                                   II.   Nel merito

                                   2.   Dalla sentenza impugnata risulta che una sera di luglio del 2000 __________, sposata fino al 1995 con __________ (dal quale ha poi divorziato), ha accompagnato la figlia __________ (nata il __________ 1986) e la sua compagna di scuola __________ in centro. In quella circostanza le due ragazze, che un mese prima avevano terminato la terza media a __________, si sono appartate su richiesta di __________. Piangendo, quest'ultima ha confidato all'amica di essere stata, dai 5 o 6 anni e fino all'età di 10 o 11 anni, abusata dal padre, il quale avrebbe pure avuto con lei rapporti completi (sentenza, pag. 14 seg. con riferimento ad act. 4.4: verbale reso il 7 marzo 2001 da __________). Tornata in classe nel settembre successivo, __________ ha letto un libro preso a prestito dalla biblioteca scolastica (Papà non mi toccare, di Ellen Howard), il quale narra la vicenda di una bambina abusata dal padre, che temendo per la sorellina trova la forza di denunciare il genitore (senten­za, pag. 15).

                                         Martedì 26 settembre 2000 __________, docente di classe di __________, è stata informata da un allievo che __________, compagna di classe di __________ e __________, aveva subìto abusi sessuali (sentenza, pag. 16 con riferimento ad act. 3.3/1: verbale di polizia 8 novembre 2000 di __________). Sentita dal Magistra­to dei minorenni il 7 marzo 2001, __________ ha raccontato, tra l'altro, di averne riferito all'amica __________, la quale le avrebbe pure parlato degli abusi subìti da __________ (sentenza, pag. 16). Stando a quanto riferito da __________, __________ non ha però trovato nel caso di __________ un motivo per confidarsi con una persona adulta (sentenza, pag. 17). Nondimeno, tramite l'amica __________, il 13 ottobre 2000 __________ si è decisa a consegnare alla docente __________ una lettera in cui diceva di essere stata abusata sin dall'età di 4 anni e fino a due anni prima, senza però indicare il responsabile. Dietro insistenze, __________ ha convinto la giovane a farsi accompagnare a casa e a raccontare l'accaduto alla madre (sentenza, pag. 18 con riferimento ad act. 3.3./1 e ad act.3.3./11: verbale di __________, del 21 febbraio 2002, in cui essa ha soggiunto di avere capito che l'abusatore era il padre di __________; cfr. anche sentenza, pag. 20 seg. in cui è riportata la lettera di __________, ove in calce alla stessa figura l'esortazione di __________ alla docente di non informare i genitori dell'amica).

                                         Risulta altresì accertato che __________, finite le lezioni del pomeriggio, ha accompagnato __________ in automobile a __________, dove ha riferito alla madre di lei __________ quanto aveva appreso. Questa ha telefonato immediatamente all'UIR, l'ufficio preposto all'aiuto alle vittime, dove il lunedì successivo ha portato la figlia. All'operatrice che le ha ricevute, __________ ha detto di avere dovuto subire dal padre anche rapporti completi (sentenza, pag. 21). A __________ l'operatrice ha poi fatto presente che tali dichiarazioni avrebbero portato il padre in tribunale e poi in prigione. Madre e figlia hanno quindi lasciato l'ufficio, assicurando che sarebbero tornate l'indomani (sentenza, pag. 22). A scuola __________ è ritornata sull'argomento con la compagna di classe __________, redigendo uno scritto in cui ha riportato il contenuto della conversazione, segnatamente il desiderio di ritrattare le accuse, anche a costo di apparire bugiarda, per evitare la prigione al padre (sentenza, pag. 22 con riferimento ad act. 3.3/34.2 e act. 6.1). Tornata a casa, __________ ha consegnato alla madre un bigliet­to in cui ritrattava le accuse, giustificando il suo comportamento con la gelosia per le maggiori attenzioni rivolte alla sorellina __________ (sentenza, pag. 23). Ritenendo il ravvedimento non sincero, ma conseguente a quanto prospettato dall'operatrice dell'UIR (carcerazione del padre), __________ ha insistito per sapere la verità. A questo punto __________ ha confermato le sue prime dichiarazioni (sentenza, pag. 23 con riferimento ad act. 6.1: verbale di __________, del 16 marzo 2001).

                                         Sempre secondo la Corte di assise, __________ e __________ sono tornate all'UIR, dove però la ragazza ha rifiutato di parlare. Il che non ha impedito alle due di essere chiamate il 18 ottobre succes­sivo dalla Magistrata dei minorenni, cui l'UIR aveva segnalato il caso. __________ non ha però accettato di farsi verbalizzare. La Magistrata ha nondimeno redatto un rapporto (act. 4.9) in cui figura che __________ non ha voluto parlarle di abusi, dicendo solo che erano “iniziati quando i genitori erano ancora assieme”, che temeva per __________ e che __________, non __________, le aveva riferito di rap­porti sessuali completi (sentenza, pag. 24 seg.). La Magistra­ta dei minorenni ha quindi trasmesso il caso alla polizia giudiziaria. La commissaria __________ ha pertanto citato __________ e la madre a comparire il 26 ottobre 2000. Preso atto del rifiuto di deporre da parte della giovane, essa ha dato loro l'indirizzo del Centro __________, in particolare della dott. __________, con cui la madre si è poi messa in relazione e con cui __________ si è incontrata nove volte, tra il 2 novembre 2000 e il 7 febbraio 2001 (sentenza, pag. 25 con riferimento al rapporto della psicologa del 20 febbraio 2001 prodotto dalla parte civile in act. TPC __________).

                                         Riassumendo, la Corte delle assise criminali ha accertato che nel luglio del 2000 __________ ha accennato spontaneamente alla compagna di scuola __________ di abusi sessuali, che di sua iniziativa – ancorché sollecitata dall'amica – essa ne ha scritto e parlato il 13 ottobre 2000 alla docente di classe, riferendone anche all'operatrice UIR il 16 ottobre 2000, che informata delle possibili conseguenze per il padre essa ha deciso di ritrattare, tornando però suoi passi la sera stessa dietro insistenze della madre, e che dopo di allora __________ è comparsa davanti alla Magistrata dei minorenni il 18 ottobre e agli inquirenti il 26 ottobre successivi, senza però esprimersi (sentenza, 25 seg.).

                                   3.   Sempre stando alla sentenza di primo grado, in seguito __________ ha continuato a recarsi a in ossequio al diritto di visita del padre, senza nulla accennare a quest'ultimo (sentenza, pag. 26). La Corte ha rilevato inoltre che nell'ottobre del 2000 __________ e __________ non hanno coinvolto __________ nella vicenda degli abusi confidati a __________, alla maestra __________ e all'operatrice dell'UIR. Al massimo vi è stato un accenno da parte di __________ a __________ inteso a sapere se il papà l'avesse toccata, domanda cui la piccola ha risposto negativamente. Di un generico sospetto a tale proposito – ha ricordato la Corte – v'è comunque un accenno di scorcio nel rapporto della Magistrata dei minorenni del 18 ottobre 2000 (sentenza, pag. 27). __________ ha avuto un dubbio concreto invero il 30-31 dicembre 2000, quando __________ si trovava dal padre a per il consueto diritto di visita e le aveva telefonato chiedendole, con voce sommessa, di venirla a prendere perché desiderava tornare a casa. Invitata a spiegarne le ragioni, la bambina ha risposto che si annoiava. Sollecitata a descrivere come aveva trascorso la giornata, __________ ha risposto di avere fatto il bagno con papà. Ha pure riferito che le gemelle (le figlie della nuova moglie di suo padre) erano appena rientrate. __________ è comunque rimasta a e quando è rientrata, la madre non le ha domandato più nulla (sentenza, pag. 27 con riferimento anche alle risultanze del dibattimento).

                                         Ciò non toglie che __________ abbia esternato i suoi dubbi alla dott. __________, che il 19 gennaio 2001 ha incontrato la piccola. Dal relativo colloquio nulla è però emerso, se non che la bambina non voleva più andare in visita dal padre perché si annoiava. Avrebbe anche preferito fare il bagno da sola, perché il genitore “occupava troppo posto nella vasca” (sentenza, pag. 28 con riferimento alla deposizione in aula della dottoressa). Alla domanda “se c'era qualcuno che doveva cambiare”, __________ ha comunque risposto “Sì, il papà”. Alla successiva domanda se le fosse riuscito più facile parlare in presenza di altre persone, la piccola ha risposto – sempre stando alla sentenza di assise – che forse le sarebbe stato più agevole se ci fossero state __________ e la mamma (sentenza, pag. 28). Donde un secondo incontro, che ha avuto luogo il 16 febbraio 2001, durante il quale __________, sollecitata da __________ a dire se papà l'avesse toccata, ha risposto affermativamente (sentenza, pag. 28). La pedagoga ha quindi compendiato le risultanze del colloquio nel suo rapporto, che ha subito inviato alla Magistrata dei minorenni, riportando quanto riferito dalla bambina, ovvero che il papà, quando era più piccola, la toccava (sentenza, pag. 28 seg. con riferimento allo stesso rapporto in cui sono descritti i reiterati abusi riferiti dalla bambina).

                                   4.   Risulta a questo punto che la supplente della Magistrata dei minorenni ha sentito separatamente (facendo registrare con una videocamera i colloqui) __________ e __________ il 19 febbraio 2001, __________ il 21 febbraio 2001, __________ il 22 febbraio 2001 e __________ il 31 agosto 2001 (__________è stata sentita brevemente anche il 14 marzo precedente). Nella prima audizione __________ ha chiarito che gli episodi avvenivano “di sera”, “in camera”, “sdraiati”, di solito quando “guardavamo la TV” a decorrere da quanto aveva circa “5 anni”. Accortasi che a un certo momento (minuto 17) la ragazza non rispondeva, l'interrogante le ha passato carta e penna, ciò che ha spinto la giovane a riportare nero su bianco l'esperienza vissuta (sentenza, pag. 30). Alla Magistrata __________ ha in seguito riferito che i pretesi toccamenti di cui sarebbe stata oggetto (all'inguine e al seno) “succedevano spesso”, che si verificavano anche quando facevano il bagno assieme, che lei non si era resa conto subito che si trattava di cose non giuste, che tutto ciò era durato fino “a due o tre anni fa”, fino a quando aveva 11 o 12 anni, finché un giorno, guardando un programma alla TV, si è capacitata del vero. Ne è seguito l'arresto del padre (sentenza, pag. 31). Interrogata il 21 febbraio, __________ – cui l'interrogante ha subito contestato la lettera scritta il 13 ottobre 2000 alla docente __________, con lo scopo di chiarire se fra lei e il padre vi fossero state congiunzioni carnali – ha chiesto di poter andare a casa, ciò che tuttavia non le è stato concesso. Alla domanda se avesse mai avuto rapporti sessuali, __________ ha risposto “con nessun dei miei amici” e alla domanda successiva se ne avesse avuto con il padre, ha risposto di sì, prima che cominciassero le mestruazioni, intorno agli 11 o 12 anni. Non si è però ricordata quante volte ciò fosse capitato (sentenza, pag. 31). Invitata a chiarire che cosa avesse provato, essa ha risposto che le “faceva schifo” (sentenza, pag. 32).

                                         __________ è stata visitata dalla ginecologa dott. __________ il 22 febbraio 2000. Il certificato medico da essa inviato alla Magistratura dei minorenni attesta che la visita ha obiettivato “uno status ginecologico compatibile con la rottura dell'imene e rapporti sessuali completi, non databili in tempo recente” (sentenza, pag. 32). Nel più dettagliato rapporto del 26 febbraio 2001 la ginecologa ha confermato sostanzialmente tale referto. Sollecitata dalla parte civile a chiarire il suo pensiero, in un rapporto dell'8 maggio successivo la specialista ha spiegato che l'esame anatomico non consente di risalire al momento in cui è avvenuta la lacerazione dell'imene, salvo che ciò risalga a meno di 10 giorni dalla visita (sentenza, pag. 33 con riferimento ad act. 4.9/19). La prima Corte ha in seguito ricordato che __________ è stata di nuovo sentita il 31 agosto 2001 al fine di verificare un'informazione data al Magistrato dei minorenni dalla figlie (gemelle) della moglie dell'imputato, a dire delle quali __________ custodiva con l'abbonamento “Arcobaleno” un preservativo. __________ ha confermato la circostanza, riferendo di avere ricevuto il preservativo in dono da un amico __________.

                                         La Corte ha ricordato altresì che in quell'occasione __________ è stata sentita anche per ottenere conferma e qualche dettaglio in più sui rapporti sessuali precedenti la visita ginecologica. Al che essa ha confermato di averne avuti tanti per anni, solo con il padre, dalla 3ª o 4ª classe elementare fino alla 1ª o 2ª media, segnatamente fino all'arrivo delle mestruazioni. __________ ha confermato anche di avere avuto, prima di quel periodo, “altre cose” con il padre, riferendo di avere “immaginato” che il padre avesse toccato pure la sorellina __________, ma di averlo concretamente saputo dalla dott. __________, di non avere voluto denunciare il padre, neppure dopo avere appreso di __________, e di avere soltanto avuto l'intenzione di parlarne con qualcuno. Infine ha confermato i toccamenti (sentenza, pag. 34). Riferendosi ai suoi rapporti con i compagni, __________ ha dichiarato di avere amoreggiato senza vestiti con tale __________ (“fuori sì, ma non è entrato”) e con __________ (circostanze confermate dagli interessati; sentenza, pag. 35). Al dibattimento essa ha confermato di avere subìto abusi da parte del padre, tra i cinque anni di età (ovvero quando la famiglia abitava ancora al __________) e gli undici circa, abusi che dai toccamenti sono passati ai rapporti sessuali completi. Rispondendo a una domanda del padre, __________ ha dichiarato di ricordare di avere, in una o due occasioni, preso la mano di lui e di essersela portata sulla vagina, chiarendo però che nelle altre occasione era il padre a toccare lei. Essa ha inoltre dichiarato che non le dava fastidio che suo padre e la sua nuova compagna vivessero insieme, pur non vedendo in ciò un motivo per risposarsi. Ha negato ad ogni modo di essersi inventata gli abusi per vendicarsi sul padre a causa del secondo matrimonio (sentenza, pag. 36).

                                   5.   Riferendosi a __________, i primi giudici hanno ricordato che la piccola è stata sentita dalla supplente Magistrata dei minorenni il 19 e il 22 febbraio 2001. La prima volta, seduta a un tavolo, essa ha mostrato a gesti come il padre la accarezzava, indicando la sua parte superiore del corpo, dal collo fin sopra la testa, giù giù fin sotto le gambe (sentenza, pag. 37). Essa ha poi annuito alle do­mande dell'interrogante, ivi compresa quella a sapere se il padre la accarezzasse fra le cosce. La piccola ha pure riferito che ciò le procurava fastidio, che ciò era capitato “un po' di volte”, “già da tanto tempo” in cameretta e “pochissime volte in bagno”, ma “adesso non succede più perché il bagno in questi giorni non lo faccio più” (sentenza, pag. 37). Quanto alla seconda audizione, essa mirava a stabilire se __________ fosse stata oggetto di abusi più gravi, senza però che nulla è risultata in proposito. Nemmeno la dott. __________, che ha visitato __________ il 19 aprile 2001, ha riscontrato segni particolari (sentenza, pag. 37).

                                   6.   Premesso che al dibattimento __________ negava di avere commesso atti sessuali con le figlie, tanto meno di avere avuto rapporti completi con __________, la Corte di assise si è chiesta se le dichiarazioni delle giovani fossero credibili. Ha concluso in senso affermativo (sentenza, pag. 39), rilevando che le accuse non erano false, né __________ le aveva inventate per fare del male al padre, né __________ o __________ erano state condizionate da terzi. Per quanto riguarda __________, i primi giudici non hanno trascurato che la ragazza è chiusa, introversa, di difficile colloquio con gli adulti, tant'è che preferisce scrivere, come conferma chi la conosce, dal padre alla docente __________ e alla dott. __________ perita giudiziaria designata dalla Magistrata dei minorenni. Si tratta inoltre di una ragazza triste e gelosa, sia nei confronti della sorellina (fin dalla nascita), sia nei confronti del padre e della sua nuova compagna (sentenza, pag. 39). Questi tratti del carattere, ha precisato la prima Corte, non bastano però per ritenere che essa abbia inventato le accuse. Rivolgendosi dapprima a __________ in un contesto di reciproco e fiducioso segreto, __________ ha dato prova di sincerità, tanto più considerando la sofferenza che permeava il colloquio (sentenza, pag. 40). La Corte ha quindi escluso che __________ si sia confidata con __________ per apparire interessante o che si sia rivolta alla docente __________ per emulazione, il caso di __________ e la lettura del libro Papà non mi toccare essendo successivi. La Corte non ha escluso che __________, forse, avrebbe mantenuto il suo segreto se il padre non si fosse risposato (sentenza, pag. 40). Rendeva credibile la ragazza, in ogni modo, l'atteggiamento da lei tenuto dopo avere parlato con l'operatrice dell'UIR e dopo avere saputo che le sue dichiarazioni potevano portare il padre in carcere. Con ciò essa ha dimostrato concretamente di non voler infierire. Al riguardo la prima Corte ha ricordato il “colloquio-scritto” che __________ ha intrattenuto con __________ durante l'ora di scienze nel pomeriggio del 16 ottobre 2000 (subito dopo l'incontro con l'operatrice dell'UIR), nel quale ha manifestato con assoluta spontaneità e lucidità il suo stato d'animo, i suoi pensieri e i suoi reali propositi, lasciando intendere di essere disposta a ritrattare, anche a costo di passare per bugiarda e di deludere la madre. Ritrattazione che essa ha poi messo in atto, consegnando la sera stessa alla madre il biglietto in cui ammetteva di essersi inventata tutto. Tale iniziativa, ha rilevato la Corte di merito, dimostra che la ragazza non aveva intenzioni di rivalsa quando ha informato la docente __________ degli abusi subìti (sentenza, pag. 40 a 42).

                                         Che __________ non mirasse a vendicarsi si deduce anche, a parere della Corte, dalla chiusura da lei denotata al secondo incontro con le operatrici dell'UIR (17 ottobre 2000), come pure davanti al Magistrato dei minorenni sollecitato a intervenire dallo stesso UIR e nel corso dei colloqui avuti con la dott. __________, che non è riuscita a ottenere informazioni utili, salvo qualche sporadica e inconcludente ammissione della ragazza. Tant'è che, per finire, soprattutto il caso di __________ ha indotto la specialista a redigere il noto rapporto. Fosse stata informata del suo diritto di non deporre, ha sottolineato la Corte, __________ si sarebbe senz'altro sottratta alle audizioni del 19 e del 21 febbraio 2001 davanti alla Magistrata dei Minorenni (sentenza, pag. 42) e non per caso ha chiesto invano, durante la seconda audizione, di poter andare a casa. Inoltre all'interrogatorio essa si è sot­toposta controvoglia (sentenza, pag. 43). La Corte di assise ha ricordato altresì che il 19 febbraio 2001 __________ ha confermato a fatica i “toc­camenti”, ossia i soli abusi di cui la Magistrata fosse a conoscen­za in seguito al rapporto del 16 febbraio 2001 della dott. __________. Alla seconda audizione, del 21 febbraio 2001, l'interrogante era cognita anche di altri elementi (quelli descritti nella lettera del 13 ottobre 2000 che __________ aveva consegnato alla docente __________ e che riferiva dei rapporti sessuali completi con il padre), ma la ragazza era ostile e insofferente, e ciò perché non intendeva provocare un procedimento giudiziario verso il padre; voleva solo sfogarsi, parlarne e avere un chiarimento con il genitore (sentenza, pag. 43).

                                         Prova ne è che – ha continuato la Corte – che all'audizione del 31 agosto 2001 __________, di fronte alla constatazione che l'interrogante stava collegando la vicenda di __________ a una sua presunta decisione di denunciare il padre, ha ribadito due volte che non era così, che essa si proponeva solo di confidarsi con qualcuno e che la denuncia si doveva all'iniziativa di terzi (sentenza, pag. 43). La ragazza si è sempre comportata in modo lineare e coerente per rapporto alle circostanze in cui è venuta a trovarsi, con­fidandosi prima con __________, poi con la docente di clas­se e infine con la madre (riuscendo a star meglio), salvo richiudersi a riccio dopo avere capito che le sue dichiarazioni interessavano anche per altri scopi (sentenza, pag. 43 seg.). Donde la sua spontanea e ostinata reazione di chiusura, segnatamente agli interrogatori davanti alla supplente Magistrata dei minorenni (sentenza, pag. 44). Così facendo però – ha rilevato la Corte – __________ ha impedito che si andasse oltre al fatto nudo e crudo degli abusi. Per la sua indisponibilità sono venuti meno elementi di fatto, intrinsechi o estrinseci, come pure riferimenti a questa o quella circostanza della sua infanzia che avrebbero consentito di verificare se dai toccamenti il padre fosse passato alla congiunzione carnale (sentenza, pag. 45). Mentre che per i toccamenti si desumono riscontri sufficienti in deposizioni dello stesso accusa­to, per i prospettati abusi più gravi non si è potuto procedere ad accertamenti significativi proprio per l'ostilità della ragazza. È stato impossibile pertanto verificare se l'adolescente __________ avesse esatto ricordo e riproducesse correttamente quanto aveva vissuto la bambina __________ (sentenza, pag. 45).

                                         Più agevole, ha osservato la Corte di assise, è apprezzare la credibilità di __________, sia alla luce del rapporto 16 febbraio 2001 della dott. __________, sia alla luce degli interrogatori videoregistrati, in cui la piccola ha saputo descrivere, pur con limiti comprensibili, quanto accaduto. D'altro canto – ha soggiunto la Corte – al riguardo lo stesso accusato ha contribuito con alcune sue ammissioni, riconoscendo di essersi rivolto il 17 novembre 2000 per posta elettronica a uno psicoterapeuta di sua conoscenza, intenzionato ad avere informazioni sulla fattibilità di una psicoterapia (e ciò perché, stando a un suo primo verbale, pensava di non riuscire da solo a risolvere il disagio che gli procurava, in certe occasioni, il contatto fisico con le figlie: sentenza, pag. 46). Dato che egli aveva ormai cessato di abusare della figlia __________, tale iniziativa – secondo la Corte – non poteva che riferirsi ai problemi d'ordine sessuale sorti con __________ (sentenza, pag. 46).

                                   7.   Nel valutare la credibilità dell'accusato, che al dibattimento ha negato ogni atto volontario, la Corte di assise ha ricordato anzitutto che in aula costui, confermando quanto aveva riferito al Procuratore pubblico il 28 maggio 2000 (act. 6.2), ha spiegato che in due occasioni (una volta nel 1994 e un'altra volta nel 1996) __________, di sua iniziativa, aveva preso la sua mano portandosela sulle parti intime, una volta a nudo, sotto il pigiama; sentendosi in entrambe le occasioni imbarazzato, egli l'avrebbe ritratta dopo qualche secondo. L’imputato ha soggiunto dipoi che nel 1999, mentre faceva il bagno nella vasca della nuova casa di insieme con __________, questa gli avrebbe afferrato il pene senza dirgli nulla. Egli sarebbe rimasto passivo e poi si sarebbe liberato, uscendo dalla vasca. Ha infine insistentemente preteso che i suddetti tre episodi non hanno avuto per lui nessuna valenza sessuale, negando in particolare di avere in qualche modo provato qualche cosa correlato a “piacere sessuale” (sentenza, pag. 47 con riferimento anche ad act. 6.2).

                                         Secondo i giudici di merito, per negare ogni rilevanza sessuale ai citati episodi l'imputato ha dovuto sconfessare con argomenti banali e pretestuosi parecchie dichiarazioni rilasciate in precedenti verbali di polizia. Nel primo di essi, del 20 febbraio 2001 (act. 3.3/7; 3.1/1), redatto dopo che gli era stato unicamente prospettato di essere interrogato “in relazione ad abusi sessuali commessi sulle figlie __________ e __________ ”, egli ha riferito di avere cominciato a perpetrare atti sessuali sulla figlia maggiore nel 1992, precisando che tutto aveva preso inizio una sera, quando era nel letto coniugale con la prima moglie intento a guardare la TV. Giunta in camera, __________ era entrata nel letto e si era messa sul piumone, con la sua pancia sopra la sua. Sentitosi a disagio per il fatto che non era cosciente se provava piacere oppure no, l'accusato ha insistito sul fatto che la bambina che si “strofinava” sul suo corpo. Pur negando di avere “palpeggiato” la figlia, ha di nuovo ribadito di essersi sentito a disagio, perché cosciente di fare un atto non giusto. Nel corso dello stesso interrogatorio il prevenuto ha poi ricordato che dopo quell'episodio ne sono avvenuti altri due analoghi, nel senso che la figlia entrava nel letto matrimoniale e cercava contatto fisico con il suo corpo. Ammesso che la cosa si era protratta per alcuni anni, egli ha anche fatto presente che, quando __________ aveva nove anni, “al posto di posizionarsi sopra al piumone, veniva nel letto”. Sarebbe comunque sempre stata la bambina (che indossava il pigiama) a cercare il contatto fisico. Riferendosi al precedente episodio, l'accusato ha precisato che “se anche la cosa mi dava un certo fastidio, provavo un senso di piacere”. Egli ha ripetuto di non avere toccato le parti intime della bambina, né di avere preso le sue mani per farsi palpare le proprie, ma ha ammesso che in almeno un'occasione __________ si è infilata sotto le coperte, si è sdraiata accanto a lui, ha preso la sua mano, l'ha appoggiata sulla sua pancia e poi l'ha guidata fino al suo pube. Egli si è reso conto che stava accarezzando la vagina della figlia, ma ha soggiunto di non avere avuto, come le altre volte, alcuna erezione e che non si ricorda se in quel frangente la moglie fosse nel letto. Sempre nel medesimo interrogatorio egli ha ricordato un ulteriore episodio, riferito sempre a __________ allora undicenne (quando già si trovava nella sua nuova casa di), raccontando che la ragazza, entrata improvvisamente nel suo letto, gli ha preso la sua mano e, senza che lui opponesse resistenza, se l'è portata sulle parti intime, fra le gambe, ma sopra il pigiama che indossava. Durata pochi secondi, ha soggiunto, la cosa lo ha infastidito, anche se, gli ha procurato un certo piacere (sentenza, pag. 49 seg.).

                                         Parlando della seconda figlia, __________, nel verbale in rassegna l'accusato ha rammentato un solo episodio in cui vi sono stati, per sua ammissione, “toccamenti”. Ciò sarebbe accaduto mentre entrambi si trovavano nudi nell'idromassaggio. __________ gli avrebbe chiesto a un certo momento di farle toccare il pene, al che egli ha consentito. Tornando a parlare di __________, egli ha dato atto che in un caso ha avuto un'erezione. Ha concluso nondimeno asserendo che gli episodi riferiti, per quanto gli abbiano procurato un certo piacere, lo disturbavano e sarebbero i soli occorsi. Ha comunque ammesso che gli è capitato di toccare __________ sul seno e che quando palpeggiava sulle parti intime alle bambine, era convinto che a queste facesse piacere (sentenza, pag. 52).

                                         Sempre riferendosi alle prime dichiarazioni dell'accusato, la Corte di assise ha ricordato che costui è stato sentito dal GIAR il 21 febbraio 2001, al quale ha ribadito che in due occasioni __________ gli ha preso la mano portandola sulle parti intime e che in un'altra occasione __________ gli ha chiesto di toccare il suo pene. Ha inoltre rilevato che in quell'occasione l'accusato non ha mosso obiezioni al contenuto dei precedenti verbali, nonostante il GIAR lo abbia reso attento della gravità delle imputazioni (sentenza, pag. 52 seg.). La prima Corte ha quindi concluso che quanto raccontato dal prevenuto alla polizia il 20 febbraio 2001 e al GIAR il giorno successivo è quanto egli realmente intendeva affermare e non è il frutto di malintesi, di pressioni esercitate dagli agenti né delle sue condizioni psicofisiche, le quali non gli hanno impedito di rendersi conto di quanto stava capitando (sentenza, pag. 53).

                                         La Corte di assise ha in seguito richiamato il verbale di polizia del 22 febbraio 2001 (steso dopo che all'accusato era stata concessa la facoltà di conferire liberamente con il suo difensore d'ufficio), in cui l'accusato ha confermato il contenuto del precedente interrogatorio, pur con la precisazione di non ricordarsi se in occasione del primo episodio riferito a __________ nel letto si trovasse anche la moglie. Egli ha detto di essersi poi alzato e di essersi fatto una doccia fredda quando ha avuto l'erezione a contatto con __________, di non avere eiaculato, di essersi reso conto di avere commesso una cosa anormale dopo avere abusato la prima volta della figlia __________ toccandola sulla vagina e di avere provato un certo piacere, di avere cominciato a pensare di avere problemi a livello psichico dopo la seconda volta che ha approfittato di __________ e di avere cercato di evitare di stare troppo vicino alla figlia (sentenza, pag. 54). Ha quindi ammesso che tale precauzione non è servita, dato l'episodio capitato con __________, ma che ciò lo ha indotto a spedire un messaggio di posta elettronica a un terapeuta, chiedendogli di potersi sottoporre a psicoterapia formativa (sentenza, pag. 54 seg.). Pur avendo ottenuto due recapiti, però, egli non ha intrapreso nulla (sentenza, pag. 55). Sentito nuovamente dalla polizia il 27 febbraio (act. 3.3/26) e il 2 marzo 2001 (act. 3.3/27), egli ha sostanzialmente confermato le sue precedenti affermazioni, contestando gli abusi più gravi e ammettendo solo i toccamenti (sentenza, pag. 56 seg.).

                                         La prima Corte ha pure ricordato che il 29 marzo 2001 l'accusato è stato nuovamente interrogato dalla polizia giudiziaria (act. 3.3/33). Riconfermate più che altro le precedenti ammissioni, egli ha precisato tuttavia che per abusi sessuali risalenti al 1992 (quan­do __________ si sdraiava su di lui) egli intendeva semplici “coc­cole” vicendevoli, che per “provare piacere” egli non intendeva godimento sessuale, ma mero piacere e di fare e di ricevere “coc­cole”. Pur escludendo di avere agito per libidine, egli ha di nuovo ammesso di avere toccato le parti intime di __________ in due occasioni, la prima nel 1994, quando la bambina – entrata nel letto matrimoniale – ha preso la sua mano appoggiandola prima sulla sua pancia e poi accompagnandola fino al pube, e la seconda verosimilmente nel 1996, quando __________ ha riproposto la medesima azione. Ha quindi ripetuto di avere avuto in una di tali due occasioni un'erezione, senza eiaculazione; quanto alla doccia fredda che egli avrebbe poi preso, questa sarebbe stata evocata solo in senso figurato, in realtà essendosi egli solo allontanato dalla figlia.

                                         Tornando al verbale del 22 febbraio 2001, l'imputato ha precisato che quando ha toccato la vagina di __________, pur rendendosi conto di avere compiuto un gesto anomalo e avvertendo disagio, egli non ha provato piacere sessuale fine a sé stesso, ma solo un piacere procurato dalle reciproche “coccole”. Anzi, egli ha soggiunto, il toccamento della vagina era la conseguenza di tali “coccole”. Ha comunque dato atto che il disagio era conseguente al fatto di rendersi conto che toccando le parti intime della bambina, egli non si limitava a “coccole”, ma stava compiendo un gesto che andava oltre a quello che voleva fare. Rievocando l'episodio con __________, egli ha preteso bensì che spontaneamente la bambina avrebbe preso il suo pene tra le mani. Quanto al messaggio inviato al medico terapeuta, egli ha collegato questa iniziativa al fatto che intendeva risolvere un problema familiare, segnatamente sapere come comportarsi in situazioni intime con le figlie (sentenza, pag. 59 a 61). Secondo la Corte di assise, tali precisazioni nulla mutano però alla sostanza delle precedenti dichiarazioni, in specie quelle figuranti nei verbali del 20 e del 22 febbraio 2001. A prescindere dalla terminologia, essa ha osservato, sin dal primo interrogatorio l'accusato ha contestualizzato i due episodi (nei quali la figlia maggiore avrebbe portato la di lui mano sulle sue parti intime) in una sorta di consuetudine di __________, iniziata nel 1992 quando essa aveva circa 6 anni, di venire nel letto coniugale poiché quello era il locale ove i coniugi  tenevano la TV e di fare all'occasione le “coccole” con il padre. Era però un altro modo per dire, come ammesso nel secondo verbale di polizia, che la bimba, vestita col suo pigiama, stando sopra il piumone, si “strofinava contro di lui”.

                                         Rilevato che, per finire, sia nel verbale del 20 febbraio 2001 sia in quello del 29 marzo 2001 l'accusato ha fatto riferimento alle circostanze di luogo e di tempo indicate da __________ nel corso dell'audizione del 19 febbraio 2001, la Corte di assise si è chiesta se siffatte azioni avessero connotazione sessuale. Pur ricordando che l'imputato ha parlato di “strofinamenti”, di “coccole”, al contrario di __________ che ha fatto esplicito riferimento a toccamenti in mezzo alle gambe e al seno, la prima Corte ha osservato che nel verbale del 20 febbraio 2001 il prevenuto ha dato egli stesso un significato ambiguo al fatto che la bambina si mettesse sul piumone con la pancia sopra la sua. Egli ha ammesso infatti di essersi sentito a disagio per il fatto di non capire se provasse piacere o no. Trattasi però – secondo la Corte – di un'affermazione bizzarra per essere proferita da un padre trentaseienne, docente formato anche in psicologia dell'infanzia. Le giustificazioni addotte, a mente della Corte, si rivelano per finire inconsistenti, ove si consideri che gli “strofinamenti” e le “coccole” si sono protratti “per alcuni anni”, ciò che non poteva non indurre l'imputato a comprendere quanto stava succedendo (sentenza, pag. 61 a 63). Quanto alla precisazione di non avere in realtà fatto una doccia fredda, contrariamente a quanto sostenuto nel verbale del 22 febbraio 2001, la prima Corte l'ha ritenuta ininfluente.

                                         Ben più importante, hanno rilevato i primi giudici, è la constatazione per cui a un certo punto l'uomo ha dichiarato che in una delle due occasioni in cui __________ ha preso la sua mano portandola sulla propria vagina, egli ha avuto un'erezione. Tale ammissione consente di stabilire che egli era in chiaro sulla natura degli atti compiuti (sentenza, pag. 63). E indegna era l'affermazione dell'accusato davanti al Procuratore pubblico (act. 6.2) e al dibattimento, secondo cui quell'erezione non era dovuta a __________, ma a un contatto epidermico avuto con la moglie (sentenza, pag. 63 seg.). Per la Corte il prevenuto ha tentato solo di aggiustare i precedenti verbali (sentenza, pag. 64 seg.), sia quando ha sostenuto che sarebbe stata __________ ad afferrargli il pene in silenzio (mentre in precedenza aveva detto che la bambina aveva espressamente chiesto di poter compiere il gesto), sia quando ha cercato di far credere di avere contattato uno psicoterapeuta per semplici problemi familiari, segnatamente per sapere come comportarsi nell'intimità con le figlie (mentre nei verbali del 22 febbraio 2001 egli aveva fatto dipendere l'iniziativa dal desiderio di risolvere il problema delle sue relazioni sessuali con le figlie). Per finire, ha insistito la prima Corte, nei verbali del 20 e del 22 febbraio 2001 l'imputato ha introdotto argomenti e spiegazioni che, sebbene parziali e riduttivi, erano comunque congruenti e coerenti con l'accusa di atti sessuali, riferiti quanto meno ai toccamenti ricordati dalla figlie. Pur evocando soltanto tre episodi precisi e comunque significativi, l'accusato ha arricchito i suoi racconti di elementi riferiti ad accadimenti tra loro ravvicinati e ripetuti, a cominciare da quelli che ha definito “strofinamenti” di __________ nel 1992, continuati negli anni successivi e vissuti a suo dire con disagio; disagio, sempre secondo la Corte, che l'accusato ha ricondotto alla nozione di piacere; disagio e piacere che, secondo la Corte, gli hanno fatto pensare (giustamente) di avere problemi a livello psichico, al punto da indurlo a evitare di trovarsi troppo solo con __________; disagio e piacere che l'imputato ha di nuovo provato per l'altra figlia __________, al punto da decidere questa volta di rivolgersi a una psicoterapeuta, senza però nulla concludere se ancora la sera del 30-31 dicembre 2000 la bambina ha telefonato alla mamma, chiedendole di venirla a prenderla perché si annoiava (ma la madre aveva recepito il messaggio in modo diverso). Pur non considerando l'imputato reo confesso, la Corte ha ritenuto che le prime dichiarazioni di lui costituiscono ammissioni di rilievo, atte a suffragare le accuse delle figlie sui pretesi abusi sessuali, segnatamente sui toccamenti alle loro parti intime (sentenza, pag. 65 seg.).

                                         Per contro, la prima Corte non ha ritenuto di poter incolpare l'imputato di rapporti sessuali completi con la __________, e ciò non perché la ragazza non apparisse credibile o perché mancassero indizi, ma perché con la sua reticenza e la sua incapacità di parlare o di voler tacere, essa medesima ha impedito di stabilire se i ricordi di __________ adolescente riflettessero quanto essa aveva veramente subìto da bambina. La Corte non ha perciò ritenuto decisivo l'esito dell'esame ginecologico, che ha rivelato una deflorazione non recente, né ha ritenuto determinante che i pretesi gravi abusi sarebbero stati commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in cui l'accusato ha abusato altrimenti delle figlie. Nel dubbio, i primi giudici hanno optato per la soluzione a lui più favorevole (sentenza, pag. 67 seg.).

                                  III.   Sul ricorso del condannato

                                   8.   Il ricorrente rimprovera ai primi giudici di essere caduti in arbitrio accertando che dal verbale 7 marzo 2001 di __________ (act. 4.4) __________ non risulta avere trovato nel caso __________ un motivo per confidarsi a sua volta con una persona adulta. Egli ravvisa per contro un chiaro collegamento tra la denuncia di sua figlia e quella di __________, asserendo che, come ha sottolineato il perito di parte prof. __________ nel proprio referto – ignorato con arbitrio dai primi giudici – __________ è stata sicuramente influenzata, sin dal primo momento, dalla vicenda che ha toccato la compagna di classe. Ricordato quanto riferito da __________ e da __________ nei rispettivi verbali con riferimento alla loro amicizia, come pure ai rapporti di confidenza tra la stessa __________ e __________, il ricorrente reputa evidente che già prima del luglio 2000 le due amiche avessero discusso tra loro di quanto occorso a __________. Se non che, nel motivare tale asserto il ricorrente si diparte da proprie congetture, dando per scontato sulla base di  mere deduzioni che quando __________ si è confidata con __________ nel luglio del 2000 per riferirle degli abusi sessuali subiti, il caso di __________ era noto a entrambe. Dai rispettivi verbali, come pure dal racconto di __________, non si evince tuttavia nulla del genere.

                                         In seguito il ricorrente fa valere – per vero in modo confuso – che le vicissitudini di __________ erano di dominio pubblico, come ha confermato la docente __________ nel proprio verbale istruttorio, ove ha persino riferito di avere chiesto a __________, appena preso atto della sua lettera del 13 ottobre 2000, se fosse stata oggetto degli stessi abusi subiti da __________. L'argomento è senza peso, poiché la prima Corte non ha accertato che al momento di scrivere alla propria insegnante, denunciando i pretesi abusi, __________ fosse ignara di quanto successo alla compagna __________. Anzi, essa ha persino trascritto l'affermazione di __________, secondo cui __________ sapeva delle vicissitudini capitate a __________. Non­dimeno i giudici di merito hanno ricordato che __________ ha pure riferito che __________ temeva la situazione di disagio occorsa alla compagna per avere denunciato gli abusi da parte del convivente della madre. __________ ha però insistito affinché l'amica si decidesse a confidarsi con qualcun altro. Per finire, sempre stando al racconto di __________, __________ ha preso l'iniziativa e ha consegnato una lettera alla docente di classe (sentenza, pag. 17). Sostenere che di fronte a una simile risultanza istruttoria la prima Corte sarebbe caduta in arbitrio escludendo che l'iniziativa di __________ fosse da mettere solo in relazione con quanto capitato a __________ è impresa vana.

                                         Il ricorrente assevera altresì che nell'esaminare la credibilità di __________ la Corte di assise ha trascurato la personalità della ragazza, che traspare sia dalla lettera scritta il 13 aprile 2000 all'amica __________ (act. 3.3/34), sia dalla lettera del 13 ottobre 2000 consegnata alla propria docente __________ (act. 3.3/1A), ove essa ha usato espressioni esagerate e iperboliche, con riferimento a circostanze peraltro smentite dalla madre. L'esposto che segue, in cui il ricorrente ricorda anche accuse della figlia che non figurano nell'atto di accusa (rapporti anali), rispettivamen­te che sono estranee alla condanna (rapporti sessuali completi), si esaurisce però in considerazioni nettamente appellatorie. Ciò non è ammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Si rilevi, ad ogni buon conto, che i primi giudici non hanno omesso di considerare la difficile personalità della giovane al momento di valutarne la credibilità. Indicandone le ragioni – più d'una, tra cui i travagliati momenti che hanno preceduto e segui­to la consegna della lettera del 13 ottobre 2000 alla maestra – essi hanno infine ritenuto che, nonostante alcuni tratti del suo carattere suscettibili di riflessione, la giovane non aveva mentito ac­cusando il padre di avere abusato sessualmente di lei, segna­tamente per quanto concerne gli abusi accertati nella sentenza di assise. A tale conclusione la prima Corte è giunta considerando anche e soprattutto le compromettenti dichiarazioni rilasciate in un primo momento dell'imputato e che aveva poi tentato di ridimensionare sia davanti al Procuratore pubblico, sia al pubblico dibattimento. Insistere nel far carico ai primi giudici di avere persistito nell'arbitrio non accertando che l'agire iniziale di __________ fosse dovuto a un'evidente componente imitativa e oppor­tuni­sti­ca del caso vissuto da __________ non è serio.

                                         Nell'ulteriore tentativo di relativizzare le dichiarazioni della vittima, il ricorrente fa valere che inizialmente __________ non ha affatto parlato di toccamenti, limitandosi ad affermare che egli avrebbe avuto rapporti sessuali con lei sin dall'inizio, da quando aveva quattro o cinque anni), tanto che all'esplicita domanda della maestra di classe __________ volta a sapere se __________ avesse subìto gli stessi abusi di __________ (palpeggiamenti delle parti intime), questa ha risposto di no (sentenza, pag. 20). Mentre ha risposto di sì alla successiva domanda, riguardante la questione di rapporti sessuali completi. L'argomento è specioso. Il ricorrente trascura infatti che __________ ha riferito anche di non avere chiesto alla ragazza se i rapporti sessuali completi fossero già cominciati all'età di quattro anni o più tardi. Forse ciò le poteva apparire superfluo, vista la risposta alla domanda se avesse subito gli stessi abusi di __________, non permette ancora conclusione decisive. Sia durante il colloquio con __________ del luglio 2000 sia nello scritto del 13 ottobre 2000 consegnato alla docen­te, __________ non aveva infatti preteso che il padre avesse abusato di lei sempre e solo con congiunzioni carnali. Anzi, essa nemmeno aveva spiegato in che cosa consistessero gli abusi sessuali non sfociati in atti sessuali completi. Solo più tardi ha dato ragguagli, in particolare a colloquio con la dott. __________ (sentenza, pag. 42). D'altro lato non si può rimproverare alla prima Corte di essere caduta in arbitrio ritenendo le accuse della vittima credibili dopo avere valutato complessivamente le risultanze processuali nel loro insieme, comprese le ammissioni fatte dall'accusato agli inquirenti nei suoi primi verbali, quando ha evocato comportamenti che ricordano quelli denunciati dalla ragazza e per quali è stato condannato.

                                   9.   Secondo il ricorrente la Corte di assise sarebbe trascesa in un altro arbitrio accertando che la ritrattazione di __________, fatta alla madre nello scritto del 16 ottobre 2000, non influisce sulla credibilità della ragazza, poiché conseguente solo alla paura di far incriminare il padre. A suo parere, i primi giudici avrebbero trascurato di considerare che l'atteggiamento di __________ ricorda quanto essa ha narrato nell'allegato all'act. 9.61, ove ha affermato che in caso di bugie, essa non solo se ne accorge, ma scrive un bigliet­to con le scuse e la verità (ricorso, pag. 10). Se non che, con un'argomentazione del genere, peraltro proposta senza nemmeno spiegare in quale contesto la ragazza avrebbe proferito siffat­ta affermazione (gli allegati all'act. 9.61 sono numerosi), il ricorrente non dimostra affatto la manifesta insostenibilità della sentenza impugnata. Del resto la prima Corte è giunta al proprio convincimento sulla base di diverse considerazioni, contestate solo in parte nel ricorso, come si vedrà ancora. Essa ha ricordato che, una volta lasciato l'UIR, __________ ha colloquiato per scritto con la compagna di classe e amica __________, rivelandole il suo stato d'animo, i suoi pensieri e le sue intenzioni con totale spontaneità, genuinità e lucidità (sentenza, pag. 41). Sentitasi meglio dopo aver potuto parlare del caso con la docente e la madre, __________ ha confidato all'amica di voler desistere, anche a costo di passare per bugiarda, dopo avere saputo che altri si sarebbero valsi delle sue rivelazioni per incriminare il padre (sentenza, pag. 42). Alla compagna di classe __________ ha sostanzialmente preannunciato la ritrattazione, cosa che puntualmente ha fatto consegnando alla madre il biglietto 16 ottobre 2000 ricordato a pag. 42 della sentenza di assise. Da quel momento la ragazza non ha fatto altro che chiudersi in sé stessa di fronte a qualsiasi prospettiva che potesse implicare la carcerazione del padre. Quando poi si è resa conto di non poter sfuggire agli interrogatori, essa è divenuta ostile, rendendo difficile il lavoro di chi la interrogava. E infatti essa non ha più aperto bocca né il 17 ottobre 2001 durante il secondo incontro presso l'UIR, né davanti alla Magistrata dei minorenni sollecitata a intervenire dallo stesso UIR, né tanto meno davanti alla commissaria __________, chiamata a intervenire dalla Magistrata dei minorenni (sentenza, pag. 42). Né hanno giovato i colloqui con la dott. __________ tra il novembre 2000 e il febbraio 2001, donde lo scarno rapporto del 16 febbraio successivo, attestante che la ragazza aveva in modo frammentario confermato che quando lei era più piccola il padre la toccava (sentenza, pag. 42). Anzi, per finire è stato il caso di __________ che ha indotto la professionista a redigere quel rapporto, il quale ha poi determinato la convocazione delle due ragazze davanti alla Magistratura dei minorenni (sentenza, pag. 42).

                                         Che __________ abbia ritrattato solo perché si era resa conto che i col­loqui con l'assistente dell'UIR sarebbero stati usati contro suo padre (mentre essa intendeva solo confidarsi) risulta anche, secondo la Corte di assise, dalla reticenza manifestata dalla giovane in occasione degli interrogatori davanti alla supplente Magistrata dei minorenni, dopo avere appreso che il padre era stato arrestato (sentenza, pag. 42 in fine). Fosse stata avvertita del diritto di non deporre, ha finanche commentato la prima Corte, __________ si sarebbe sottratta alle audizioni del 19 febbraio (ove a fatica ha confermato i toccamenti, senza aggiungere altro) e del 21 febbraio 2001 (nel quale la supplente era a conoscenza di altri fatti, segnatamente della lettera di __________ del 13 ottobre 2000 alla maestra __________ e del primo verbale di quest'ultima, ove si faceva riferimento a rapporti sessuali completi). Che __________ mirasse solo a sfogarsi e, più tardi, a parlarne con suo padre, si evince anche dall'audizione del 31 agosto 2001, durante la quale essa, confrontata al tentativo dell'interrogante di collegare la vicenda di __________ con la decisione di denunciare il padre, ha chiaramente ribadito che lo scopo era un altro, ossia quello di potersi confidare. Ciò posto, la prima Corte ha concluso che la vittima si è sempre comportata in modo lineare e coerente per rapporto alle circostanze in cui è venuta a trovarsi, da quanto si è confidata con __________ fino a quando ha parlato con la docente e poi con la madre. Sentitasi meglio, essa ha dovuto ricredersi dopo avere capito che le sue dichiarazioni servivano anche per altri scopi. Donde la “chiusura a riccio” e la sua ostilità di fronte alle domande – invero non sempre opportune – della sostituta Magistrata dei minorenni (sentenza, pag. 44).

                                         Nelle condizioni descritte spettava al ricorrente confrontarsi con le motivazioni che sorreggono il convincimento dei primi giudici, per i quali __________ aveva ritrattato non perché si era resa conto di avere ingiustamente incolpato il padre, ma perché non aveva gradito che le sue confidenze fossero usate per procedere penalmente contro il genitore, e dimostrare la palese insostenibilità di tale opinione. Invece egli si limita sostanzialmente a discutere alcuni aspetti del caso, richiamando e interpretando a modo suo talune risultanze istruttorie predibattimentali, come il messaggio SMS spedito da __________ alla madre il 21/22 febbraio 2001 (sentenza, pag. 44), lo scritto 16 ottobre 2001 di __________ a __________ durante l'ora di scienze e la reazione della madre allo scritto di quello stesso giorno in cui la figlia dichiarava di ritrattare, quasi che la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un'autorità munita di pieno potere cognitivo nel derimere questioni di fatto. Formulato come un atto di appello, al proposito il ricorso va dichiarato inammissibile.

                                10.   Secondo il ricorrente, a pag. 65 della sentenza impugnata la pri­ma Corte avrebbe anche erroneamente accertato come a comprova delle accuse di __________ soccorrerebbe il fatto che a un certo momento la figlia si sarebbe allontanata dal genitore, cercando di evitarlo. Il ricorrente obietta che nello scritto del 17 aprile 2000 __________ si è espressa però in altro modo, illustrando la propria scelta con il desiderio di vedere felice il genitore. L'argomento è inconferente. La prima Corte non ha accertato infatti che la figlia si sarebbe allontanata dal padre, ma che lo stesso ricorrente ha evitato di trovarsi troppo vicino a __________ dopo essersi reso conto del problema d'ordine sessuale che lo affliggeva (sentenza, pag. 65 con riferimento a pag. 54).

                                11.   Il ricorrente dissente anche dalle considerazioni che hanno spin­to i primi giudici a escludere che __________ sia stata condizionata dal libro Papà non mi toccare. La natura appellatoria degli argomenti proposti è però palese. Si aggiunga, a ogni buon conto, che la Corte di merito non ha dato peso alla lettura di quel libro da parte della ragazza – la quale ha peraltro ammesso che la vicenda del racconto l'ha in qualche modo colpita (sentenza, pag. 40 seg.) – perché __________ si era confidata con __________ già nel luglio precedente, quanto cioè non aveva ancora letto l'opera (sentenza, pag. 41). Al proposito però il ricorrente rimane silente.

                                12.   Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di essersi sospinta nell'arbitrio per avere accertato che __________ ha subìto atti sessuali tra i 5 anni e gli 11 anni di età da parte di lui, consistenti in toccamen­ti, poi gradatamente sfociati – a detta della figlia – in rapporti com­pleti. Egli ribadisce che sia durante il primo colloquio con __________ (luglio del 2000), sia nella lettera del 13 ottobre alla docente __________, sia al primo colloquio con l'operatrice __________ dell'UIR, __________ ha sempre e solo riferito di rapporti sessuali completi, senza accennare ad altro. Già si è rilevato però che nelle citate occasioni e colloquiando con __________, __________ non si è espressa solo come pretende l'imputato, ma anche rammentato anche di essere stata genericamente “abusata”. Ancora un volta perciò la sentenza va esente da arbitrio. D'altro canto, come si vedrà in appresso, i primi giudici potevano ritenere fondata l'accusa di __________ circa i toccamenti subìti basandosi sulle stesse dichiarazioni predibattimentali del ricorrente.

                                13.   Il ricorrente asserisce che dalle sue iniziali ammissioni dinanzi agli inquirenti non si può desumere che egli abbia abusato di __________ sin dal 1991/92. Egli ricorda di avere detto che l'abitudine della figlia maggiore di mettersi nel letto matrimoniale risale al 1992 e non al 1991, che dal 1992 fino a quando ha avuto 9 anni (1995) __________ soleva distendersi sul piumone, con la sua pancia sopra la sua, senza però che egli la toccasse. Ciò non integra il  reato di atti sessuali con fanciulli. Che nel primo verbale egli abbia erroneamente e impropriamente definito tali comportamenti come “abusi sessuali” non è decisivo, tanto meno ove si consideri che il modo tendenzioso in cui l'ispettore __________ verbalizzava le deposizioni è stato criticato duramente anche da __________. A meno di cadere in arbitrio, conclude il ricorrente, i primi giudici non potevano dunque accertare che tra il 1991/92 e il 1995 (quando __________ aveva 9 anni) egli ha abusato della figlia solo perché la bimba era solita mettersi sopra il piumone. Quan­to agli episodi da egli ricordati nel primo verbale e considerati dalla Corte come fondamentali, essi sono posteriori al 1995.

                                         Così come formulato, l'assunto non dimostra la manifesta insostenibilità degli accertamenti (esaminati solo in parte nel ricorso), in base ai quali la prima Corte ha ritenuto che egli non si è limitato ad abusare della figlia __________ nei due casi ricordati con dovizia di particolari dall'accusato, ma già prima, da quando la piccola – per ammissione dell'interessato – aveva l'abitudine di entrare nel letto matrimoniale. A tale conclusione la Corte è giunta ripercorrendo e apprezzando le prime dichiarazioni del ricorrente a confronto di quanto sosteneva la figlia. Essa ha sottolineato che l'accusato ha subito fatto riferimento a circostanze di luogo e di tempo identiche a quelle indicate da __________, nel senso che anch'egli ha ricordato la camera da letto dove si guardava la TV. Il ricorrente – sempre a mente della Corte – ha invero parlato di “strofinamenti” e “coccole”, mentre __________ ha evocato toccamenti (“in mezzo alle gambe” e al seno) di natura inequivocabilmente sessuale. Se non che, ha spiegato la Corte, nei suoi primi verbali l'accusato ha dato egli stesso una connotazione ambigua al fatto che la bimba si mettesse sul piumone con la pancia sopra la sua, dichiarando che “in questa posizione mi sentivo un po' a disagio per il fatto che non ero cosciente se provavo piacere” (sen­tenza, pag. 62). Rilevato che ciò suscita legittimi interrogativi nel caso di un padre trentaseienne, docente formato anche in psicologia dell'infanzia, la Corte non ha mancato di esprimere stupore per il fatto che gli “strofinamenti” e le “coccole” si siano protratti “per alcuni anni”. Il che, secondo i giudici, non poteva non essere percepito nella sua corretta valenza (sentenza, pag. 62 seg.).Ricordati gli altri episodi menzionati dall'accusato nei primi verbali e i tentativi messi in atto per ridimensionare talune compromettenti affermazioni, la Corte ha concluso che, se è vero che l'imputato ha sempre categoricamente negato di avere compiuto congiunzioni carnali con __________, è altrettanto vero che, per quanto attiene ai “toccamenti” da lui circoscritti in aula a tre episodi accaduti a distanza d'anni (nel 1994, 1996 e 1999) e riconducibili a iniziativa delle figlie (affermazione cui la Corte non ha creduto), dai verbali traspare ben altro. Secondo la Corte quello stato di cose era assai più continuato e consuetudinario, fatto di accadimenti tra loro più ravvicinati e ripetuti, a cominciare da quello che lo stesso imputato ha definito i primi “strofinamenti” di __________ nel 1992, continuati negli anni e che ha dichiarato di avere vissuto con disagio (sentenza, pag. 65). Riferendosi al “disagio”, i primi giudici hanno rilevato che l'accusato medesimo l'ha ricondotto alla nozione di “piacere”; disagio e piacere che, per finire, gli hanno fatto giustamente pensare di avere problemi a livello psichico, al punto da fargli evitare incontri troppo ravvicinati con la figlia (sentenza, pag. 65). Le dichiarazioni del ricorrente rese alla polizia, sempre secondo la Corte, costituiscono un importante riscontro per vagliare le accuse di __________ (e di __________) quanto ai pretesi toccamenti che le ragazze hanno dichiarato di avere subito “in mezzo alle gambe” (sentenza, pag. 66). Certo, non è decisivo che l'imputato abbia definito “sessuali” taluni suoi comportamenti. Il che però non gli giova, poiché la Corte non era chiamata a stabilire se egli potesse essere condannato sulla sola base delle sue affermazioni: essa doveva stabilire se nelle sue prime dichiarazioni vi fossero elementi di sostegno alla credibilità di __________.

                                         Ora, ravvisando simile nesso sulla base delle numerose considerazioni e riflessioni esposte nella sentenza impugnata, la prima Corte non ha abusato del suo potere d'apprezzamento. Nemmeno nel seguito del ricorso, in cui si propone di dimostrare il preteso arbitrio con puntualizzazioni sia sugli accadimenti in genere, sia sugli accadimenti tra il 1995 e il 1997, sia sulla valenza (dal profilo sessuale) degli atti a lui rimproverati, il ricorrente apporta elementi suscettibili di incidere sulla sua posizione. È vero che, per quanto riguarda gli episodi da lui ricordati nei primi verbali (quello del 1994 e del 1996), al dibattimento __________ ha riferito di ricordare che in una o due occasioni avrebbe preso lei stessa la mano del padre e di essersela portata sulla vagina (sentenza, pag. 36). Su questo punto il ricorrente non ha quindi mentito quando ha addebitato all'iniziativa della figlia tali episodi. Ma ciò poco sussidia. L'imputato ha mentito infatti circoscrivendo i toccamenti di anni e anni a tre episodi isolati (due riguardanti __________ e uno __________) e addebitando anche quelli all'iniziativa delle figlie. In realtà i tre episodi non erano casi sporadici, ma si ricollegavano a un contesto ben più ampio, risalente ad anni prima, con accadimenti ravvicinati e ripetuti (sentenza, pag. 65). Banalizzare i citati episodi, pretendendo che siano capitati per una sorta di gesto inconsulto da parte di __________ sfiora la temerietà. Sempre riferendosi alla valenza sessuale degli atti a lui rimproverati, il ricorrente persiste nel sostenere che i primi giudici non potevano dedurre alcunché dalle sue affermazioni. Egli trascura ancora una volta però che i primi giudici erano chiamati a stabilire se __________ fosse credibile quando rimproverava al padre di averle toccato più volte le parti intime. Senza cadere in arbitrio essi potevano ritenere quindi che le circostanze riferite dal ricorrente, pur non costituendo una confessione, denotavano anomalie tali da risultare compatibili con le accuse mosse dalla figlia maggiore.

                                14.   Quanto agli abusi sessuali compiuti in danno di __________, il ricorrente rimprovera alla Corte del merito di essere trascesa in un ulteriore arbitrio accertando che nei verbali del 20 e del 22 febbraio 2001 egli avrebbe correlato l'erezione da egli avuta a uno dei due episodi in cui egli avrebbe toccato la vagina della figlia, come pure accertando che egli avrebbe cercato di ritrattare più tardi tale ammissione, pretendendo che lo stato di eccitazione era dovuto a contatto epidermico con la moglie mentre le figlie, nel letto, guardavano la televisione. Al riguardo il ricorso non manca di disinvoltura, ove appena si pensi che per dimostrare il preteso arbitrio il ricorrente tenta di far credere che la prima Corte avrebbe frainteso le sue reali dichiarazioni, estrapolandole dal contesto in cui erano state proferite. La prima Corte però ha escluso ogni equivoco e le relative motivazioni sono lungi dal rivelarsi insostenibili. Al riguardo il ricorso non manca di pretestuosità.

                                15.   Secondo il ricorrente, la Corte di assise non solo ha travisato le sue dichiarazioni quando ha ammesso di avere avuto un'erezione, ma gli ha persino attribuito cose mai proferite, come precisazioni sulla nozione di “piacere” mai dette. In realtà il ricorrente tenta di ridiscutere su una questione – quella delle emozioni provate durante gli episodi ricordati nei verbali predibattimentali (”disagio”, “piacere”) – che senza cadere in arbitrio la prima Cor­te ha risolto nel modo illustrato diffusamente nella sentenza impugnata (pag. 62, 63 e 65). Basti ricordare che i “disagi” e i “pia­ceri” provati hanno indotto l'accusato ad adombrare problemi psichici e a interpellare uno psicoterapeuta (sentenza, pag. 65). Il ricorrente definisce arbitrario anche l'accertamento, secondo cui nel novembre del 2000 egli ha cercato uno psicoterapeuta per questioni d'ordine sessuale con le figlie (sentenza, pag. 64–65) e ulteriormente arbitraria la puntualizzazione, secondo cui egli ha poi cercato di aggiustare tale compromettente dichiara­zione, facendo credere di essersi attivato solo per risolvere problemi familiari e per sapere come comportarsi ove si fosse trovato in situazioni intime con le figlie (sentenza (pag. 64). A torto, poiché il convincimento della prima Corte che l'accusato mirasse a ridimensionare la portata della sua precedente am­missione resisterebbe finanche a libero esame. Ancora una volta il ricorso, infondato, è destinato all'insuccesso.

                                16.   Nel punto 9 del suo memoriale il ricorrente espone altri motivi che renderebbero arbitrario l'accertamento dei primi giudici, stan­do ai quali nel periodo incriminato egli ha abusato sessualmente di __________ con toccamen­ti. Le obiezioni sollevate, con particolare riferimento al modo in cui la sostituta Magistrata dei minorenni ha interrogato la ragazza e alle conseguenze che ne sarebbero derivate per un corretto accertamento dei fatti, si esauriscono tuttavia in considerazioni di natura eminentemente appellatoria, inidonee a dimostrare l'arbitrarietà della conclusione secondo cui __________ non si sarebbe lasciata condizionare dai puntigliosi interrogatori ai quali è stata sottoposta, nemmeno quando ha avuto motivo per non rispondere (sentenza, pag. 42 a 44). Il ricorrente dimentica inoltre che le difficoltà sorte durante quegli interrogatori (e durante le audizioni della dott. __________) per finire gli hanno giovato, dato che la prima Corte non è stata in grado di accertare eventuali congiunzioni carnali (sentenza, pag. 67). Il ricorrente opina che la prima Corte si sarebbe contraddetta, aven­do creduto alle accuse minori e non a quelle più gravi, ma la tesi è senza pregio, perché la Corte ha fondato il proprio convincimento circa la colpevolezza dell'accusato per quanto riguarda i toccamenti riferiti da __________ non solo sulle accuse della figlia, ma anche e in particolare sulle sue stesse dichiarazioni, compatibili con l'esposto della ragazza (sentenza, pag. 45).

                                17.   Per quel che è dell'altra figlia __________, Il ricorrente si sofferma sull'affermazione della Corte di assise, secondo cui __________ e __________ non hanno coinvolto __________ nella vicenda degli abu­si confidati a __________, a __________, alla madre e all'ope­ratrice dell'UIR nell'ottobre 2002. Egli assevera invece che __________ è stata suggestionata dalla sorella. Le considerazioni che seguono (ricorso, pag. 27) denotano però manifesta natura appellatoria, il ricorrente limitandosi a contrapporre il proprio personale punto di vista a quello della Corte, come se cassazione fosse un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo anche nel valutare questioni di fatto. Donde l'inammissibilità del gravame. Trascurando di nuovo il limitato potere cognitivo di questa Corte nel quadro di un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio, il ricorrente si diffonde sulla credibilità di __________, facendo carico alla prima Corte di essere caduta in arbitrio accertando che egli ha abusato della piccola tra il 1999 e la fine del 2000. Nel motivare la doglianza egli sorvola però sui motivi per cui la Corte ha creduto alle accuse della bambina, riportati a pag. 37 seg. e 45 seg. della sentenza impugnata: quello di persistere a fare il bagno con la piccola nell'idromassaggio a dispetto dei disagi e dei piaceri già provati con __________ (e dopo che nel 1999 __________ gli aveva chiesto di toccargli il pene), quello di persistere nell'illusoria convinzione di poter risolvere da sé il problema rivol­gendosi (finalmente) a una psicoterapeuta, salvo poi accantonare il proposito, quello di persistere a fare il bagno con __________ – nonostante ciò – ancora la sera del 30-31 dicembre 2000 (sentenza, pag. 65 seg.; cfr. anche pag. 46, ove la prima Corte espone in modo logico il nesso tra la prospettiva di coinvolgere uno psicoterapeuta e gli abusi su __________, abusi che non potevano più riguardare __________, nei confronti della quale l'imputato aveva cessato le sue attenzioni). Per dimostrare che in simili condizioni i primi giudici sarebbero trascesi in arbitrio accreditando la versione di __________ e accertando che gli abusi iniziati nel 1999 (verosimilmente nell'inverno: sentenza, pag. 61) sono proseguiti sino alla fine del 2000, il ricorrente avrebbe dovuto addurre censure ben più consistenti. Invece egli reitera nel ridimensionare la portata delle proprie iniziali affermazioni, che senza abusare del proprio potere di apprezzamento la prima Corte ha considerato rilevanti apprezzando la credibilità della vittima, pur non ritenendole ancora una vera confessione. Anche al riguardo la sentenza di assise sfugge pertanto alla critica.

                                18.   Il ricorrente si duole, in diritto, della pena irrogatagli, definita lesiva dell'art. 63 CP, e rimprovera alla prima Corte di avere menzio­nato solo gli aspetti a lui sfavorevoli, senza peraltro fornire alcuna indicazione sulla loro incidenza, né dal profilo oggettivo né da quello soggettivo. Alla Corte di assise egli fa carico anche di avere passato in second'ordine le circostanze attenuanti, come l'incensuratezza e la sua vita professionale.

                                         a)   Il giudice commisura la pena alla colpa dl reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali dl lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostante esterne, intensità del proposito (determinazione) o del­la negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volon­tariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda e cosi via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e pro­fessionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'in­tegrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata agli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 44 consid. 2b con rinvio a DTF 17 IV 112 consid. 1).

                                         b)   Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singo­lo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o per­centuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di appezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Que­loz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, questa Corte interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito si stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 101 consid. 2c, 123 IV 49 consid. 2a, 122 IV 15 consid. 3b, 24 consid. 1a, 299 consid. 2a, 121 IV 3 consid. 1a).

                                         c)   Nell'infliggere all'imputato la pena di 4 anni di reclusione, la Corte delle assise criminali ha ritenuto gravi gli atti intenzionalmente e reiteratamente compiuti dall'autore, il quale ha anteposto egoisticamente e sistematicamente le proprie pulsioni all'esigenza di salvaguardare l'armonioso sviluppo psichico delle due figlie, cagionando loro danni suscettibili di trascinarsi negli anni. Particolarmente grave è apparso alla Corte il fatto che gli abusi siano stati perpetrati da un padre maturo, ben inserito professionalmente e socialmente, dotato intellettualmente e culturalmente, e pertanto in grado fin dall'inizio di combattere insidie del genere. Cosciente che quan­to provava non era normale, egli ha continuato nondimeno nei suoi toccamenti e si è fatto anche toccare da __________ fino a quando essa, divenuta più grandicella, ha intuito di che cosa si trattava e se ne è sottratta. Non pago di ciò, l'imputato è passato ad abusare, con carezze e toccamenti, anche della figlia minore, aggravando la sua posizione soggettiva, giacché egli era ormai pienamente conscio della recidiva, al punto da sentire il bisogno di curarsi e di rivolgersi a uno psicoterapia. Il che non gli ha impedito – ha proseguito la Corte – di fare ancora il bagno a fine anno con la piccola, la quale, incapace di difendersi, si è accontentava di esprimere il suo disagio telefonando alla mamma perché venisse a prenderla, dicendo che si annoiava. Né l'imputato ha interpellato uno specialista quando __________, nel novembre del 2000, ha dovuto recarsi dalla dott. __________ per una terapia di sostegno. I primi giudici non hanno trascurato di considerare anche il comportamento dell'accusato, sempre più improntato alla reticenza e alla banalizzazione dopo le prime ammissioni. Un'attitudine del genere, ha concluso la prima Corte, non induce a prognosi favorevole né a ritenere che egli abbia preso coscienza del male inferto alle figlie. A favore dell'imputato la Corte ha evocato l'incesuratezza (oltre che il proscioglimento da parte delle imputazioni), come pure il carcere preventivo sofferto e, più in generale, la sua situazione personale, familiare e sociale. Donde per finire la condanna a 4 anni di reclusione (sentenza, pag. 69 seg.).

                                         d)   La pena in questione si situa, tenuto anche conto dell'art. 68 cpv. 1 CP (concorso di reati), nell'ampio quadro edittale previsto per i reati di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) e con per­sone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP).Analizzata la fattispecie dal profilo oggettivo e soggettivo, la Corte di assise ha indicato quale peso ha attribuito ai vari elementi considerati, rilevando che a incidere in modo determinante sulla pena sono la gravità dei reati commessi, compiuti da una padre professionalmente e socialmente ben inserito, come pure la reiterazione, l'indifferenza dimostrata di fronte ai chiari segnali di disagio avvertiti quando abusava di __________, gli abusi commessi su __________ pur essendosi reso conto di quanto aveva fatto alla figlia maggiore, l'insen­sibilità dimostrata all'esigenza di interpellare uno specialista, l'atteggiamento processuale reticente e tendente alla banalizzazione, la mancanza di ravvedimento. In condizioni del genere il ricorrente non poteva pretendere una pena più lieve solo per la sua incensuratezza, il carcere preventivo sofferto e la sua situazione familiare e professionale. Certo, la pena irrogata non è mite, ma non è neppure la risultante di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento. La sentenza impugnata sfugge pertanto, ancora un volta, alla critica.

                                19.   Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è destinato alla reiezione. Gli oneri processuali seguono la soccom­benza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alle parti civili __________, __________ e __________ le quali hanno presentato osservazioni al ricorso per mezzo di un legale, l'indennità di fr. 1'500.– complessivi per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Con l'odierna decisione diventa caduca l'istanza di revoca dell'arresto contenuta nel ricorso.

                                 IV.   Sul ricorso del Procuratore pubblico

                                20.   Il Procuratore pubblico ravvisa estremi di arbitrio nel proscioglimento dell'imputato dall'accusa più grave, quella di avere avuto rapporti sessuali completi con la figlia __________. A suo avviso la prima Corte ha fondato il suo convincimento su una motivazione contraddittoria, giacché essa si è dipartita dalla constatazione che __________ è credibile nelle sue accuse, ma per finire ha inspiegabilmente concluso che solo i pretesi toccamenti trovano riscontro nel fascicolo processuale.

                                         a)   Secondo la Corte, se le dichiarazioni di __________ e di __________ sul fatto di essere state ripetutamente oggetto di “tocca­menti” al­le parte intime fra il 1991/92 e il 1997 hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dell'imputato, è rimasta invece priva di sufficienti riscontri l'altra accusa di __________, secondo cui tra il 1994/95 e il 1997/98 il padre sarebbe passato a rapporti sessuali completi. Pur dando atto che l'esame ginecologico ha rivelato una deflorazione non recente, che i luoghi, i tempi e le circostanze erano i medesimi dei “toccamenti”, la Corte ha soggiunto che, per la deliberata ritrosia di __________, sono venuti a mancare elementi per giudicare se i ricordi di __________ adolescente (quelli che le hanno fatto dire, anche in aula, di essere stata ripetutamente penetrata dal padre) riflettono ciò che veramente essa ha subìto da bambina. I primi giudici si sono chiesti in sostanza se __________ ricordasse in modo fedefacente gli eventi di quando aveva 8 o 9 anni (rispettivamente 10 o 11, momento in cui, a suo dire, avrebbe preso coscienza che quanto le faceva il padre non era giusto) o se essa confondesse toccamenti al pube con rapporti sessuali completi. A tale interrogativo i giudici non sono stati in grado di rispondere senza vincere il dubbio. A prescindere dal fatto che __________ non dato ragguagli suscettibili di verifica né ha riferito alcunché atto a confortare i suoi ricordi, i primi giudici hanno rammentato che il 31 agosto del 2001, interrogata sui modi in cui avvenivano i rapporti sessuali, __________ ha risposto che “è una cosa che ho cancellato”. Trattasi – ha commentato la Corte – di una risposta comprensibile, ma impropria a valutare la consistenza dell'unica prova disponibile, cioè la versione della vittima. In mancanza di altri riscontri, ai primi giudici non è rimasto che prosciogliere l'imputato dall'accusa più grave in ossequio al principio in dubio pro reo. Nel dubbio, hanno trovato sufficiente riscontro soltanto i “toccamenti” (pag. 66 a 68).

                                         b)   Riassunti i vari indizi che la prima Corte ha esposto nella sentenza impugnata circa la credibilità di __________, il Procuratore pubblico fa carico alla Corte di avere arbitrariamente prosciolto l'accusato dall'imputazione più grave fondandosi su un ragionamento contraddittorio. Se essa ha considerato __________ credibile, in particolare se l'esame ginecologico ha rivelato una deflorazione non recente e i luoghi e le circostanze erano i medesimi dei “toccamenti”, l'unica soluzione era – assume il Procuratore – la conferma dell'atto di accusa pure sull'imputazione di avere compiuto la congiunzione carnale con la figlia maggiore. Tranne cadere in arbitrio, in un contesto chiaro la Corte non aveva altri interrogativi da porsi sulla credibilità della ragazza e non doveva più chiedersi se essa avesse esatto ricordo di eventi raccontati in modo che la stessa Corte di assise ha ritenuto credibile.

                                         c)   Le argomentazioni che precedono non bastano a suffragare arbitrii. Certo, d'acchito potrebbe apparire contraddittorio che i primi giudici abbiano prosciolto l'imputato dall'accusa più infamante dopo avere raggiunto il solido e fondato convincimento, riferendosi al percorso che la vicenda ha seguito, che gli addebiti formulati da __________ e __________ non erano falsi né inventati e che __________ e __________ non si sono fatte condizionare in modo tale da essere indotte a dire o a mantenere versioni menzognere (sentenza, pag. 39). Tanto più che __________ si è sempre comportata in modo lineare e coerente rispetto alle circostanze in cui è venuta a trovarsi: con __________, poi con la docente di classe e infine con la madre, sempre ha fatto riferimento a rapporti sessuali completi (sentenza, pag. 43). Ma la contraddizione è solo apparente. Senza applicare ingiustificato rigore al momento di vagliare se __________ avesse effettivamente subìto quanto preteso, fondandosi su considerazioni sostenibili la Corte ha spiegato senza arbitrio perché, pur riconoscendo la buona fede della vittima, essa non aveva elementi sufficienti per condannare l'imputato. Non che gli indizi a carico fossero di poco conto. Essi non relegavano però in secondo piano i dubbi che la reticenza di __________ alimentava, impedendo di stabilire se i suoi ricordi di adolescente riflettessero ciò che aveva veramente subìto da bambina. Per i toccamenti la Corte poteva disporre almeno delle mezze ammissioni dell'imputato, ma per la congiunzione car­nale aveva solo la versione della vittima, l'imputato negando ogni addebito. Occorreva dunque far capo a scrupolo e cautela. Certo, l'esito dell'esame ginecologico era un elemento serio, ma non bastava a escludere che la deflorazione avesse altre origini, nemmeno esse trascurabili (sentenza, pag. 34 seg.). Sotto questo profilo la sentenza impugnata non è affetta da alcun arbitrio.

                                21.   Il Procuratore pubblico rimprovera alla Corte di assise una violazione del diritto federale per avere parzialmente assolto l'imputato dall'accusa di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere. Fa valere che, contrariamente a quanto reputano i primi giudici, __________ va ritenuta incapace di discernimen­to anche do­po gli 8 anni, almeno fin quando si è resa conto di quanto il padre le faceva, attorno agli 11 o 12 anni. Il reato si sarebbe perciò protratto più a lungo. La doglianza non è fondata. In DTF 120 IV 194 il Tribunale federale ha stabilito che, ove siano commessi atti sessuali con fanciulli incapaci di discernimento a causa della loro età, sussiste concorso ideale tra l'art. 187 e l'art. 191 CP. Nondimeno l'art. 191 CP va applicato con riserbo ove l'incapacità di discernimento sia da mettere in relazione esclusivamente all'età della vittima (DTF 120 IV 198 consid. c). Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che le assise non avevano ecceduto il loro potere d'apprezzamento in un caso par­ticolare, in cui avevano riconosciuto incapace di discernimento un giovane di nove anni. Essa non ha mancato però di ricordare il rigore imposto dal Tribunale federale nell'applicazione dell'art. 191 CP (CCRP, sentenza del 3 aprile 2001 in re A., consid. 21b e 21c). In effetti, limitando nella fattispecie l'incapacità di discernimento per la giovane età di __________ fino agli 8 anni circa, la Corte di assise non ha violato l'art. 191 CP. Si aggiunga, comunque sia, che la questione ha portata più teorica che pratica. Quand'anche il reato fosse durato più a lungo, come assevera il Procuratore pubblico, ciò non significa ancora che la pena a carico dell'imputato andasse aumentata (sulla latitudine di apprezzamento della prima Corte v. sopra, consid. 18b).

                                22.   Il Procuratore pubblico lamenta una seconda violazione del diritto federale nella misura in cui la Corte di assise non ha condannato il ricorrente (anche) per violazione dell'art. 219 CP (violazione dei doveri di assistenza e di educazione) in concorso con gli art. 187 e 191 CP. Invocando l'opinione di Laurent Moreillon (RPS 116/1998 pag. 432 segg.) egli allega – in sintesi – che in caso di ripetuti abusi sessuali tanto gravi da pregiudicare l'integrità fisica e psichica del bambino, si giustifica di ravvisare concorso tra gli art. 187, 191 e 219 CP. In ossequio a DTF 126 IV 136 questa Corte ha avuto modo di precisare nondimeno che l'art. 219 CP è “assorbito” dagli art. 187 e 191 CP; il concorso improprio non rimane in ogni modo senza effetto, giacché – come ricorda anche il Tribunale federale – la posizione di genitore dell'autore va presa in considerazione nell'ambito della commisurazione della pena (CCRP, sentenza del 3 aprile 2001 in re A., consid. 22 e sentenza del 29 agosto 2001 in re C., consid.13). Ancora una volta il ricorso è perciò destinato all'insuccesso.

                                23.   Gli oneri processuali del ricorso presentato dal Procuratore pubblico seguono la soccombenza dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà a __________ il quale per il tramite di un avvocato ha presentato in un allegato unico osservazioni ad entrambi i ricorsi su quali è stato richiesto di pronunciarsi, un'indennità complessiva di fr. 1'500.– sia per ripetibili conseguenti alla reiezione del ricorso del Ministero pubblico, sia - come si vedrà in appresso (consid. 26) - per ripetibili conseguenti alla reiezione del ricorso delle parti civili (art. 9 cpv. 6 CPP).  

                                  V.   Sul ricorso delle parti civili

                                24.   Anche le parti civili impugnano il proscioglimento dell'imputato dall'accusa di avere compiuto atti sessuali completi con la figlia __________. A loro giudizio sono dati sufficienti elementi per desumere che, effettivamente, __________ ha subìto congiunzioni carnali. Se non che, già a prima vista il gravame si rivela inammissibile per la sua evidente natura appellatoria. Invano si cercherebbe nelle allegazioni, per vero, un benché minimo confronto con le considerazioni e le diffuse spiegazioni date dai primi giudici nella sen­tenza, segnatamente per quanto attiene alla valutazione della fondatezza circa le accuse più gravi formulate da __________. I ricorrenti argomentano per così dire “a ruota libera”, ripercorrendo a modo loro la fattispecie e soffermandosi sulle risultanze che con­sentirebbero di dar credito alla vittima. Disconoscono però che la cassazione non è una Corte d'appello munita di pieno potere cognitivo. Essi si esauriscono nel contrapporre la loro valutazione delle prove a quella della Corte di assise, come se si trovassero davanti a un nuovo giudice del merito. Ciò è inammissibile. Ai ricorrenti incombeva di illustrare come, dove e perché i primi giudici sarebbero incorsi, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o mancanza qualificate che facciano apparire il loro ragionamento non solo errato, ma indifendibile (art. 288 lett. c CPP). Il ricorso è ben lungi dall'adempiere simili requisiti. Anziché dipartirsi dagli accertamenti della prima Corte e spiegare perché essi sarebbero arbitrari, termine al quale l'impugnativa nemmeno accenna, i ricorrenti percorrono proprie vie, giungendo a conclusioni diverse grazie alla personale ricostruzione e valutazione dei fatti e delle prove. Come si è ripetutamente spiegato, ciò non è consentito. Certo, le condizioni di forma cui soggiace un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio non mancano di qualche rigore. Non si può tuttavia transigere al riguardo ove il gravame sia presentato da un legale professionista, consapevole dei limiti cui soggiace per legge tale rimedio (CCRP, sentenza del 5 ottobre 2002 in re G.A., consid.9). Rivelandosi il gravame inammissibile per le considerazioni che precedono, è superfluo esaminare se oltre a __________, anche __________ e __________ fossero legittimati a impugnare il contestato proscioglimento.

                                25.   __________ si duole del mancato riconoscimento, da parte della Corte di assise, dell'importo di fr. 10'000.– chiesto per torto morale. Richiamato l'art. 2 cpv. 2 LAV, egli adduce che, contrariamente a quanto reputano i primi giudici, sussistono riscontri sufficienti per concludere che anch'egli ha subito sofferenze e trami dovuti al comportamento del padre, ciò che giustifica un'indennità per torto morale (art. 49 CO).La prima Corte, pur non escludendo che __________ fratello delle vittime, possa essere parificato alle vittime stesse in virtù dell'art. 2 cpv. 2 LAV e possa avere diritto perciò a un indennizzo (nonostante i rigori della giurisprudenza), ha rinviato il richiedente al foro civile con l'argomen­to che nei suoi confronti gli effetti dei reati commessi dal padre non sono stati minimamente indagati (sentenza, pag. 71). Sulla pertinenza dell'assunto si può discutere, poiché al giudice di merito che rinvia al foro civile pretese pecuniarie di vittime lese direttamente nell'integrità fisica, sessuale e psichica si impone par­ticolare cautela (art. 94 cpv. 3 CPP). D'altro lato non va trascurato che l'interessato non risulta avere sostanziato la propria pretesa con i motivi allegati ora nel ricorso. In tali circostanze la decisione di rinviarlo al foro civile non può dirsi illegittima.

                                26.   Gli oneri processuali del ricorso presentato dalle parti civili seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Vista la delicatezza del caso, anche per motivi di equità si prescinde però dal riscuotere tasse e spese. Quanto alle ripetibili, esse andrebbero sopportate dalle parti civili ricorrenti. Avendo però il Procuratore pubblico chiesto l'accoglimento del loro ricorso, esse vanno caricate allo Stato. Di ciò si è già tenuto conto nel fissare le ripetibili al consid. 23 che precede. In questo senso vanno intesi i dispositivi n. 4 e 6 del presente giudizio per quanto riguarda l'assegnazione di ripetibili a favore di __________.

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________ è respinto.

                                   2.   Gli oneri di tale ricorso, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1'500.–

                                         b) spese                         fr.   100.–

                                                                                fr. 1'600.–

                                         sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alle parti civili __________, __________ e __________ di fr. 1'500.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Il ricorso del Procuratore pubblico è respinto.

                                   4.   Gli oneri di tale ricorso, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1'000.–

                                         b) spese                         fr.   100.–

                                                                                fr. 1'100.–

                                         sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a __________ la somma di fr. 1'500.– per ripetibili.

                                   5.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________, __________ e __________ è respinto.

                                   6.   Non riscuotono tasse o spese in relazione a tale ricorso, né si assegnano ripetibili.

                                   7.   Intimazione a:

                                         –  __________ c/o Penitenziario cantonale, 6904;

                                         –  avvocati dott. __________;

                                         –  __________ (per le parti civili);

                                         –  Procuratore pubblico __________;

                                         –  Corte delle assise criminali in;

                                         –  Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         –  Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

                                         –  Direzione del penitenziario cantonale, 6904.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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