Incarto n. 17.2002.00022
Lugano 23 aprile 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 marzo 2002 presentato da
__________,
contro
la sentenza emanata il 5 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 25 giugno 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di danneggiamento e di violazione della legge federale sulle armi, gli accessori delle armi e le munizioni per avere, il 6 febbraio 2001 ad __________, portato fuori casa il proprio fucile cal. 22 senza essere al beneficio di alcuna autorizzazione e ferito intenzionalmente alla gamba destra, esplodendo un colpo, il cane di __________. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a una multa di fr. 500.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del 5 marzo 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato le due imputazioni, ma ha ridotto la multa a fr. 300.–.
B. Il 17 marzo 2002 __________ ha scritto alla Pretura di avere ritirato il 15 marzo precedente la busta raccomandata contenente la sentenza e ha manifestato stupore per il fatto che il termine di ricorso (5 giorni) era cominciato a decorrere dalla pronuncia orale dei dispositivi, circostanza di cui egli non sarebbe stato informato, il Pretore avendo soltanto accennato a un termine di 5 giorni senza ulteriori specificazioni. Premesso di avere atteso per tale motivo la notifica della sentenza, egli ha dichiarato, dopo avere esaminato la motivazione, di ricorrere alla Corte di cassazione e di revisione penale. Il Pretore ha trasmesso l'atto a questa Corte per competenza. La lettera non è stata oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 276 cpv. 1 CPP, conclusa la discussione, il Pretore emana la sentenza, che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico. In base all'art. 276 cpv. 2 CPP egli avverte inoltre le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e del diritto di rinunciare, pure entro il termine di cinque giorni, a esigere la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Secondo l'art. 276 cpv. 3 CPP, la sentenza motivata dev'essere intimata sotto pena di nullità, entro venti 20 giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, all'accusato, al suo difensore, alla parte civile e al Procuratore pubblico con l'indicazione del rimedio di diritto e del termine entro il quale può essere proposto.
2. Dal verbale del dibattimento risulta che il Pretore, chiusa l'udienza, ha dichiarato il ricorrente colpevole di danneggiamento e di violazione della legge federale sulle armi, pronunciando la pena (multa di fr. 300.–) e avvertendo le parti del diritto di presentare, per il tramite della Pretura, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro 5 giorni dalla pronuncia dei dispositivi. Egli ha anche reso attenti gli interessati che, presentata tale dichiarazione, la motivazione del ricorso sarebbe dovuta seguire entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta. Il ricorrente non pretende di essere stato assente alla lettura dei dispositivi, né censura il verbale di falso (art. 256 cpv. 2 CPP). Nulla induce pertanto a ritenere che il Pretore abbia in qualche modo disatteso l'art. 276 cpv. 2 CPP. Su questo punto il ricorso non ha consistenza.
3. La mancata presentazione della dichiarazione di ricorso entro 5 giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi (da non confondere con la presentazione del ricorso per cassazione motivato) rende inammissibile lo scritto del 5 marzo 2002, nella misura in cui questo può essere inteso come ricorso per cassazione. Come si è appena spiegato, il termine di 5 giorni decorre dal momento in cui il Pretore comunica oralmente il suo giudizio e non dal momento in cui intima la sentenza motivata. Il rispetto di tale regola è imposto finanche alle parti che non hanno presenziato al dibattimento. Spetta infatti a costoro di informarsi tempestivamente sull'esito della sentenza, in modo da decidere se dichiarare di ricorrere (CCRP, sentenza del 2 dicembre 1997 in re Ministero pubblico contro G., e del 4 maggio 1998 in re B.).
4. Si aggiunga che, quand'anche il ricorrente potesse ottenere una restituzione del termine di 5 giorni (art. 21 CPP) invocando un malinteso con il Pretore a lui non imputabile, la sostanza delle cose non muterebbe. Potesse lo scritto in esame essere considerato come tempestiva dichiarazione di ricorso per cassazione, infatti, nessuna motivazione scritta del gravame è stata presentata entro il termine di 20 giorni dalla sentenza pretorile motivata (art. 289 cpv. 4 CPP cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP). Quanto allo scritto come tale, esso manca di qualsiasi motivazione e non può manifestamente essere trattato come ricorso (art. 289 cpv. 2 CPP).
5. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza e andrebbero quindi a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Data la particolarità del caso, si soprassiede tuttavia – eccezionalmente – da ogni prelievo.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione a:
– __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna;
– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– __________.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.