Incarto n. 17.2002.00015
Lugano 30 aprile 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sull'istanza di revisione del 28 marzo 2002 presentata da
__________
contro
le sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di revisione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che con istanza del 28 marzo 2002, scritta in tedesco, __________ ha chiesto la revisione di sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona riguardanti sue condanne a pene detentive per trascuranza degli obblighi di mantenimento;
che, constatata l'irricevibilità di atti non stesi in italiano, il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha assegnato il 2 aprile 2002 all'interessato un termine di 20 giorni per tradurre l'istanza, richiamandogli il principio della territorialità della lingua (CCRP, sentenza del 19 settembre 1999 in e J. e DTF inedita del 16 gennaio 2002 in re J.);
che il 24 aprile 2002 __________ ha postulato una proroga del termine per la traduzione;
che con decreto del 26 aprile 2002 il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato la domanda improponibile per assenza di motivi;
che la mancata traduzione dell'istanza in italiano entro il termine impartito comporta l'inammissibilità della domanda di revisione;
che all'istante rimane comunque aperta la facoltà di ripresentare la domanda di revisione in italiano (art. 300 cpv. 1 CPP);
che, vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali;
pronuncia: 1. L'istanza di revisione è inammissibile.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione a:
– __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona;
– Pretore del Distretto di Bellinzona.
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario