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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 30.04.2002 17.2002.15

April 30, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·385 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2002.00015

Lugano 30 aprile 2002/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sull'istanza di revisione del 28 marzo 2002 presentata da

__________

  contro  

le sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolta l'istanza di revisione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                           che con istanza del 28 marzo 2002, scritta in tedesco, __________ ha chiesto la revisione di sentenze emanate il 23 dicembre 1999 e il 3 agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona riguardanti sue condanne a pene detentive per trascuranza degli obblighi di mantenimento;

                                          che, constatata l'irricevibilità di atti non stesi in italiano, il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha assegnato il 2 aprile 2002 all'interessato un termine di 20 giorni per tradurre l'istanza, richiamandogli il principio della territorialità della lingua (CCRP, sentenza del 19 settembre 1999 in e J. e DTF inedita del 16 gennaio 2002 in re J.);

                                          che il 24 aprile 2002 __________ ha postulato una proroga del termine per la traduzione;

                                          che con decreto del 26 aprile 2002 il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato la domanda improponibile per assenza di motivi;

                                          che la mancata traduzione dell'istanza in italiano entro il termine impartito comporta l'inammissibilità della domanda di revisione;

                                          che all'istante rimane comunque aperta la facoltà di ripresentare la domanda di revisione in italiano (art. 300 cpv. 1 CPP);

                                          che, vista la particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali;

pronuncia:              1.    L'istanza di revisione è inammissibile.

                                   2.    Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.    Intimazione a:

                                         – __________;

                                         – Procuratore pubblico avv. __________;

                                         – Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona;

                                         – Pretore del Distretto di Bellinzona.

                                          – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                          – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

17.2002.15 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 30.04.2002 17.2002.15 — Swissrulings