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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.08.2002 17.2001.73

August 5, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,246 words·~6 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2001.00073

Lugano 5 agosto 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 19 dicembre 2001 da

__________ (patrocinato dallo studio legale __________)

  contro  

la sentenza emanata l'8 novembre 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                           che con decreto di accusa del 24 novembre 2000, passato in giudicato, __________ (presentatosi allora con le generalità di __________) è stato ritenuto autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere, tra l'altro, indotto i competenti funzionari della Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona a rilasciare, nell'agosto del 1999, l'attestazione di asilo valida quale documento di legittimazione con l'indicazione della cittadinanza libica e per essere entrato illegalmente in Svizzera a Ginevra il 21 agosto 1999 sprovvisto di qualsiasi documento di legittimazione, chiedendo asilo e soggiornando illegalmente in territorio elvetico fino al 17 novembre 2000;

                                          che in applicazione della pena egli è stato condannato e tre mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, e all'espulsione effettiva dal territorio svizzero per un periodo di tre anni (act. 3);

                                          che nel corso del 2001 __________ ha subito ulteriori tre condanne per violazione del bando e/o per infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, l'ultima delle quali con decreto di accusa del 24 agosto 2001 che ha comportato la sua condanna a 40 giorni da espiare e all'espulsione (nuova) dal territorio svizzero per tre anni (act. 3);

                                          che il 14 settembre 2001 __________ è stato scarcerato dopo avere espiato l'ultima condanna, mentre che il 19 settembre 2001 è stata eseguita la sua espulsione in direzione dell'Italia;

                                          che, ciononostante, __________ è però subito rientrato in Svizzera nella stessa notte passando dalla fascia di confine italiana in Zona di __________, per poi essere fermato a Lugano dalla polizia;

                                          che in relazione a quest'ultimo episodio, con decreto di accusa del 24 settembre 2001 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di violazione del bando, proponendone la condanna alla pena di 90 giorni da espiare e la revoca della sospensione condizionale della pena di 3 mesi di detenzione decisa il 24 novembre 2000;

                                          che statuendo su opposizione, con sentenza dell'8 novembre 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha confermato l'imputazione, condannando __________ alla pena di 60 giorni di detenzione da espiare e decretando la revoca della sospensione condizionale delle pena di 3 mesi di detenzione inflittagli il 24 novembre 2000;

                                          che contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato una tempestiva  dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale;

                                          che nei motivi del gravame, presentati il 19 dicembre seguente, egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di violazione del bando, asserendo - in estrema sintesi - che l'ordine di espulsione non sarebbe stato eseguito in modo corretto, dato che egli sarebbe stato allontanato dalla Svizzera con la forza e sprovvisto degli indispensabili documenti di legittimazione;

                                          che con scritto del gennaio 2002 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso;

Considerando

in diritto:                         che, secondo l'art. 291 cpv. 1 CP, chiunque contravviene ad un decreto di espulsione dal territorio della Confederazione, o di un altro Cantone, emanato da un'autorità competente, è punito con la detenzione;

                                          che il reato consiste nell'inosservanza dell'ingiunzione mediante entrata illegale o soggiorno illegale in territorio svizzero (DTF 70 IV 174; Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2a edizione, n. 4 ad art. 291; Hauser/Reheberg, Strafrecht IV, pag. 277);

                                          che nel caso specifico è incontestabile che una volta scortato al confine in esecuzione della decisione emanata da un giudice e da tempo passata in giudicato e quindi non più sindacabile (Trechsel, op. cit. ad 3 n 3 ad art. 291 CP) e una volta varcata la frontiera e raggiunta l'Italia, il ricorrente non ha esitato a rientrare deliberatamente in Svizzera, benché ciò gli fosse stato impedito con decreti di accusa del 24 novembre 2000 e del 24 agosto 2001 e benché egli abbia già subito in precedenza ben tre condanne per violazione del bando, ossia per mancato rispetto dei provvedimenti che gli impedivano di entrare o rimanere in Svizzera;

                                          che agendo in questo modo il ricorrente si è reso colpevole di violazione del bando, come correttamente rilevato dal primo giudice, alle cui pertinenti considerazioni si rinvia;

                                          che anche se si volesse manifestare qualche riserva sulle modalità con le quali è stata eseguita l'espulsione nei suoi confronti (peraltro senza che l'interessato sollevasse obiezioni, dato che per finire egli contava che avrebbe potuto prima o poi rientrare in Svizzera senza particolari difficoltà, come avvenuto in precedenza), la sostanza delle cose non muterebbe;

                                          che, infatti, sia come sia il ricorrente non era autorizzato a comportarsi nel modo accertato (in modo non arbitrario; art. 288 cpv. 1 lett. c CPP) nella sentenza impugnata, ossia a reiterare nel trascurare un provvedimento (quello del 20 novembre 2000) da tempo in vigore e in più di un'occasione inutilmente messo in atto e, pertanto, nel deliberatamente sorvolare su un'ingiunzione (riproposta ex novo nell'agosto del 2001) - alla quale egli doveva comunque sottostare anche a prescindere dall'ultima condanna (al termine della quale è stato accompagnato al confine, come nelle passate occasioni, per essere finalmente allontanato dalla Svizzera) - con l'evidente intento, costi quel che costi, di creare le condizioni per prolungare il soggiorno in un territorio dal quale era stato bandito, contando anche sul fatto di non essere più in possesso dei documenti di legittimazione che aveva fatto sparire (sentenza, pag.5 e 6);

                                          che, pertanto, a giusta ragione il primo giudice ha censurato un comportamento del genere - che ricorda quello di un irriducibile - senza porsi ulteriori interrogativi, dato che eventuali critiche sulle modalità dell'ultima espulsione (peraltro sollevate soltanto al dibattimento) andavano, dandosene il caso, fatte valere con le vie di diritto disponibili e non violando per la quarta volta l'art. 291 CP al fine di assicurarsi ulteriori illegali periodi di permanenza in Svizzera;

                                          che fondato su argomenti al limite del pretesto il ricorso va perciò disatteso, con carico degli oneri processuali al ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP);

per questi motivi,

richiamata la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.     600.-b) spese                         fr.     100.-fr.     700.-sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________, c/o studio legale __________;

                                          –    studio legale __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                          –    Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          –    Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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