Incarto n. 17.2001.00066
Lugano, 20 marzo 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione del 31 ottobre 2001 presentati dalla
__________ (patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 2 ottobre 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei confronti di
__________,
e di
__________,
(entrambi patrocinati dall'avv. __________);
non ricorrenti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se devono essere accolti i ricorsi per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Sabato 13 maggio 2000, verso le ore 16.45, alcuni attivisti del __________ a, tra cui __________ e __________, si sono recati all'ipermercato __________ con addosso una maglietta gialla recante la scritta “Spesa al sabato dopo le 17.00, NO grazie!”. Dopo essere rimasti alcuni minuti all'interno del centro commerciale, alle ore 17 i manifestanti si sono spostati all'esterno, all'imbocco della strada privata che conduce all'autosilo dell'ipermercato, dove hanno esposto uno striscione sul quale figurava la stessa scritta impressa sulle magliette. Ai clienti che raggiungevano il centro commerciale in automobile o a piedi è stato inoltre distribuito un foglio che li invitava a non fare la spesa il sabato dopo le ore 17. Accortosi di quanto stava accadendo, il direttore della __________ è tosto intervenuto, invitando gli attivisti ad andarsene. In seguito al tentativo di un dipendente del centro commerciale di lacerare lo striscione con un taglierino, la manifestazione ha avuto termine.
B. Con decreti di accusa del 15 dicembre 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di coazione “per avere intenzionalmente intralciato, per circa 10-15 minuti, la libertà di agire delle persone che intendevano accedere all'interno del centro commerciale, in particolare i conducenti di vetture, sbarrando l'accesso principale con uno striscione tenuto teso tra le mani dei manifestanti”, e di violazione di domicilio, “per essersi introdotti (...) sul sedime di proprietà della __________ trattenendosi malgrado l'ingiunzione d'uscirne”. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna di entrambi a una multa di fr. 500.–. La __________ A, costituitasi parte civile, è stata rinviata far valere le sue pretese davanti al foro competente.
C. Al decreto di accusa i due prevenuti hanno sollevato opposizione il 20 dicembre 2000, sicché il Procuratore pubblico ha trasmesso gli atti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per il dibattimento. Con decreto del 7 maggio 2001 il Pretore ha ordinato la congiunzione dei due incarti. In esito al dibattimento, tenutosi il
2 ottobre 2001, egli ha assolto entrambi gli imputati con sentenza unica intimata il 16 ottobre 2001.
D. Contro il giudizio appena citato la __________ ha introdotto il 3 ottobre 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale, seguita da due motivazioni distinte del
31 ottobre 2001 (l'una riguardante __________, l'altra __________), ancorché sostanzialmente identiche, in cui chiede la conferma dei due decreti di accusa. Nelle sue osservazioni del-l'8 novembre 2001 il Procuratore pubblico si associa alle argomentazioni della ricorrente, senza formulare osservazioni. __________ e __________ postulano invece, con osservazioni del
27 novembre 2001, il rigetto dei ricorsi.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha assolto gli imputati dall'accusa di violazione di domicilio (art. 186 CP), rilevando che i manifestanti avevano collocato lo striscione di protesta proprio all'imbocco della stradina che conduce all'autosilo, in un punto dove il confine tra la pubblica via e la proprietà privata non è marcato. Quand'anche avessero “sconfinato per qualche centimetro” sulla proprietà della denunciante, costoro non potevano quindi averne la consapevolezza. In ogni modo, di fronte all'ingiunzione del direttore del centro commerciale che li aveva diffidati ad andarsene, essi si erano allontanati. Per di più – ha soggiunto il primo giudice – l'intenzione del direttore non era quella di “prevenire una violazione di domicilio, bensì di impedire che l'azione dei sindacalisti ostacolasse l'accesso al negozio da parte della clientela e, pertanto, nemmeno è sostenibile che i manifestanti dovessero rendersi conto, da quell'ordine, che se ne dovevano andare altrimenti avrebbero commesso una violazione di domicilio”.
Quanto all'accusa di coazione (art. 181 CP), il Pretore ha accertato che i manifestanti non avevano impedito il flusso delle automobili in entrata verso l'autosilo, sebbene lo striscione da loro sorretto occupasse tutta la larghezza della stradina. Nessun conducente aveva dovuto infatti “forzare uno sbarramento”. Inoltre la manifestazione all'esterno del centro commerciale non era durata più di 5 o 10 minuti. Né gli imputati avevano intralciato o messo in pericolo la circolazione, “di certo molto meno caotica rispetto ad esempio agli abituali momenti di punta”. I tre casi di cui si valeva la denunciante all'appoggio di una cassetta videoregistrata nulla dimostravano, se non che l'accesso all'autosilo di un'automobile rossa è stato “ritardato di qualche secondo”, ciò che non bastava a comprovare l'imposizione ad alcuno di fare, omettere o tollerare un atto nel senso del diritto penale. Donde il proscioglimento degli imputati anche da tale capo d'imputazione.
2. La ricorrente fa valere, per quel che attiene alla violazione di domicilio, che già in passato gli imputati erano stati diffidati dall'intraprendere simili iniziative, sicché a loro poco importava di rispettare o di sconfinare nella proprietà privata. Anzi, la loro manifestazione non era stata annunciata, a dimostrazione del fatto che doveva aver luogo ad ogni costo. Lo stesso __________ ha dichiarato, del resto, di non essersi minimamente preoccupato di verificare la sua posizione. Inoltre i manifestanti sapevano perfettamente che la strada di accesso all'autosilo è proprietà privata, ma non si sono spostati nemmeno di fronte all'ingiunzione del direttore. Oltre a ciò, il primo giudice ha disatteso tutte le deposizioni testimoniali, concordi nell'affermare che gli imputati si trovavano su suolo privato, sospingendosi in una valutazione unilaterale degli elementi istruttori.
a) Che gli imputati fossero già stati diffidati dall'occupare (siccome proprietà privata) l'imbocco della stradina che conduce all'autosilo del centro commerciale è, anzitutto, un'affermazione che non trova alcun riscontro agli atti. Il solo fatto poi che la manifestazione non fosse annunciata o che i manifestanti non avessero previamente chiarito i confini esatti della proprietà privata ancora non significa ch'essi abbiano agito con dolo eventuale. Circa la loro effettiva consapevolezza, giovi ricordare che quanto l'autore di un reato sa o non sa, quanto egli vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 122 IV 160 consid. 2b, 121 IV 90 con-sid. 2b con rinvii). Ora, un ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP), sicché l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove possono essere censurati solo ove il giudizio impugnato denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). E arbitrario non significa opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: 127 I 41 consid. 2a).
b) Nella fattispecie la ricorrente argomenta, per quanto attiene alla consapevolezza dei ricorrenti di trovarsi su area privata, come se insorgesse davanti a una corte d'appello munita di pieno potere cognitivo non solo in diritto, ma anche nella constatazione dei fatti. Essa si limita a contrapporre le proprie opinioni alla sentenza del Pretore, ma ad ipotesi di arbitrio nemmeno accenna. Salvo su un punto (memoriale, allegazione A5), laddove rimprovera al primo giudice di avere ignorato con arbitrio le dichiarazioni rilasciate in sede istruttoria dal direttore del centro commerciale, da __________ e da __________, unanimi nel confermare che quando reggevano lo striscione i dimostranti si trovavano entro i confini dell'ipermercato. A tale riguardo – e solo a tale riguardo – i due ricorsi sono dunque proponibili, anche se ciò poco sussidia alla ricorrente (come si vedrà in appresso), i gravami rivelandosi ugualmente irricevibili per un altro motivo.
c) Per quanto si riferisce alla lamentata violazione di domicilio il Pretore non ha invero tenuto conto né delle dichiarazioni rilasciate in sede istruttoria dal direttore del centro commerciale, __________ i, né di quelle rilasciate da __________ o da __________ (dipendenti della __________). Se non che, egli ha suffragato il proprio verdetto di assoluzione anche con un altro argomento: ha soggiunto che, quand'anche sapessero o dovessero sapere di trovarsi su proprietà privata, di fronte all'ingiunzione del direttore che li cacciava (“vada via, qui è privato”: sentenza, consid. 3c), i due imputati si erano effettivamente allontanati nel giro di pochi minuti. E siccome commette violazione di domicilio solo chi si intrattiene su proprietà privata “contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto” (art. 186 CP), i pochi minuti durante i quali gli imputati avevano indugiato non bastavano a denotare una violazione di domicilio. Su tale argomento la ricorrente neppure prende posizione. Non asserisce che i “pochi minuti” durante i quali gli imputati sono rimasti sulla sua proprietà bastino a integrare i presupposti dell'art. 186 CP. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, nondimeno, che una sentenza ancorata a più argomenti indipendenti può essere censurata solo impugnandoli tutti (DTF 121 IV 94 consid. 1b con rinvii). Nel caso specifico ciò fa manifesto difetto, sicché per finire i ricorsi si risolvono in un mero litigio sui motivi del giudizio impugnato. Ne segue che, relativamente alla violazione di domicilio, i due gravami vanno dichiarati inammissibili.
3. Per quanto si riferisce alla coazione, la ricorrente sottolinea che lo striscione retto dagli imputati occupava tutta la larghezza della strada di accesso all'autosilo e che i manifestanti bloccavano totalmente il transito dei veicoli. Una simile azione, foss'anche durata solo una decina di minuti, bastava indubbiamente – a suo avviso – per adempiere i requisiti di una coazione. La ricorrente si duole inoltre che il Pretore abbia ulteriormente sorvolato sulle dichiarazioni rilasciate dal direttore del centro commerciale (il quale aveva ribadito che si era formata una coda di veicoli all'imbocco della strada d'accesso) e da __________ (il quale aveva riferito che taluni automobilisti spazientiti suonavano il clacson), scartando senza serio motivo finanche la dichiarazione di __________ (il quale aveva detto che i dimostranti formavano una vera e propria barricata, impedendo il passaggio delle automobili). Ciò raffigura – essa conclude – un abuso del potere di apprezzamento nella valutazione delle prove.
a) Il Pretore pronuncia, secondo libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento e degli atti (art. 276 cpv. 4 CPP). In concreto il primo giudice ha ritenuto che “la documentazione cartacea non fornisca informazioni precise circa il reale succedersi degli eventi”, la deposizione di __________ apparendogli “del tutto inattendibile” (sentenza impugnata, consid. 4a). Restava la videocassetta prodotta dalla parte civile, dalla quale risultava però che in seguito alla manifestazione non si erano formate code di veicoli lungo la via __________, sebbene lo striscione esposto dai dimostranti occupasse tutta la larghezza dell'accesso all'autosilo, che la circolazione stradale non era stata intralciata (anzi, appariva “del tutto normale”: sentenza, consid. 4b) e che solo il conducente di un'automobile rossa era stato “ritardato di qualche secondo”, senza che si sappia però “cosa sia effettivamente successo prima” (sentenza, consid. 4c/III). Donde l'inesistenza di qualsivoglia coazione.
b) Già l'accertamento del Pretore secondo cui “la documentazione cartacea non fornisce informazioni precise circa il reale succedersi degli eventi” è equivoco. Dinanzi agli inquirenti il direttore del centro commerciale aveva dichiarato, in effetti, che in seguito alla manifestazione si era formata sulla strada cantonale una coda di veicoli e che una vettura rossa aveva osato “forzare il blocco ovvero lo striscione tenuto da giovani” (fascicolo del Ministero pubblico, act. 4, 4° foglio). __________ aveva riferito, da parte sua, che “all'esterno, sulla strada d'accesso al negozio, era stato eretto un blocco del traffico sia pedonale che motorizzato. A creare confusione erano però le vetture, i cui conducenti tentavano di oltrepassare lo sbarramento composto da una decina di individui che sorreggevano un lungo striscione. (…) Rammento che i clienti, stando sulle loro vetture, azionavano l'avvisatore acustico. Volevano accedere all'autosilo ma la presenza di queste persone lo impediva” (act. cit., 5° foglio). __________ ha precisato, a suo turno, che i manifestanti si erano “disposti in fila uno a fianco all'altro, bloccando totalmente l'accesso all'autosilo”, formando “come una barricata”, che i veicoli erano fermi sulla via __________ lungo la corsia di preselezione per il centro commerciale, e che un automobilista si era azzardato a forzare lo sbarramento, nonostante i manifestanti gli avessero calato lo striscione sul parabrezza per impedirgli la marcia (act. cit., 6° foglio).
c) Perché le dichiarazioni predette andrebbero ignorate il Pretore non spiega, tranne denegare credibilità alla deposizione di __________ perché “si tratta di un personaggio che ha una visione tutta sua di come ci si debba comportare in certe situazioni, se solo si pensi che, senza nemmeno che i suoi superiori lo avessero chiamato, si è permesso di tirar fuori il suo temperino per poi addirittura dirigersi verso i manifestanti con la concreta intenzione di recidere il telone dello striscione” (sentenza, consid. 4a). Tuttavia, oltre che ingeneroso, tale apprezzamento è insostenibile. Certo, il gesto tentato dal dipendente del centro commerciale era forse esagerato, ma di per sé non illecito (art. 926 cpv. 1 CC) e in ogni modo è servito a sedare gli animi, come ha accertato lo stesso Pretore (“a seguito di un tentativo da parte di un dipendente dell'emporio di strappare la stoffa del citato striscione con un taglierino, il tutto è tornato alla normalità”: sentenza, consid. 1c). Per di più, questa sola circostanza non bastava nemmeno da lungi per concludere apoditticamente che __________ abbia affermato il falso.
Quanto al fatto di ritenere la deposizione “smentita dalle immagini televisive che testimoniano che non vi è stata nessuna barricata, che il traffico non è stato intralciato e che nessun automobilista ha dovuto forzare uno sbarramento” (sentenza, consid. 4a in fine), è vero se mai il contrario. Che i manifestanti stessero in fila l'uno a fianco dell'altro, chiudendo totalmente l'accesso all'autosilo risulta con evidenza dalla fotografia in bianco e nero prodotta dagli stessi imputati l'11 gennaio 2001 (mappetta trasparente con l'indicazione “3 + 4 foto”). Che il conducente dell'automobile rossa abbia oltrepassato lo striscione alla cieca, mentre i dimostranti gli tenevano il telo davanti al parabrezza, si evince inoppugnabilmente dal fotogramma riprodotto in allegato al rapporto di polizia del 29 settembre 2000 (fascicolo del Ministero pubblico, act. 2, ultimo foglio). Giudicare la deposizione di __________ “del tutto inattendibile” per i motivi evocati dal Pretore offende pertanto il senso di giustizia e di equità. Quanto alle altre due deposizioni, di esse – come si è visto – non vi è alcuna traccia nella sentenza.
d) Il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare che una valutazione delle prove non è arbitraria per il solo fatto di essere opinabile o addirittura errata (sopra, consid. 2a), ma è arbitraria quando si fonda unilateralmente su taluni mezzi di prova a esclusione di tutti gli altri (DTF 118 Ia 30 consid. 2b a metà, 112 Ia 371 consid. 3; da ultimo: DTF inedita del 18 febbraio 2002 in re S., 5P.404/2001, consid. 2). In concreto il Pretore ha tenuto conto unicamente della videocassetta (interpretandola per altro in maniera discutibile, l'eloquente fotogramma riprodotto in allegato come ultimo foglio al rapporto di polizia del 29 settembre 2000 essendo tratto proprio dalla registrazione), scartando tutto il resto (la “documentazione cartacea”) o tacitamente o con una motivazione – come detto – insostenibile. Ciò connota arbitrio. Per quanto riguarda il proscioglimento degli imputati dall'accusa di coazione, la sentenza va quindi annullata.
e) In caso di accoglimento di un ricorso, la Corte di cassazione e di revisione penale riforma la sentenza “se ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio”, altrimenti rinvia la causa all'autorità competente (art. 296 CPP). Nella fattispecie questa Corte potrebbe statuire essa medesima nel merito, in luogo e vece del Pretore, ove si trattasse di supplire – sulla base degli atti – alla mancanza dell'uno o dell'altro accertamento, rispettivamente di applicare il diritto a fatti già accertati. In realtà nel caso specifico si tratta di rivalutare senza arbitrio l'intero materiale probatorio nel suo complesso, dando adeguata ragione dei motivi per cui si ravvisano o non si ravvisano i presupposti di fatto suscettibili di giustificare l'applicazione dell'art. 181 CP. Ciò esula manifestamente dalle attribuzioni della Corte di cassazione e di revisione penale. Non rimane pertanto che rinviare gli atti al Pretore viciniore (art. 30 cpv. 1 LOG), il quale giudicherà di nuovo sull'accusa di coazione a carico dei due imputati. Egli non dovrà necessariamente fondarsi sulla “documentazione cartacea” scartata dal Pretore della sezione 4, ma qualora decidesse di disattendere l'una o l'altra prova motiverà il suo apprezzamento, spiegando perché il relativo elemento istruttorio sia poco o punto attendibile ai fini del giudizio.
f) Si aggiunga, ad ogni buon conto, che in diritto – contrariamente a quanto sembra desumersi dalla sentenza impugnata – non è necessario sotto il profilo dell'art. 181 CP né che gli imputati abbiano perturbato la circolazione stradale su suolo pubblico (consid. 4b) né che la vittima di un'eventuale coazione abbia espresso il proprio disappunto (consid. 4c/III). Determinante è sapere se gli imputati abbiano intralciato la libertà d'agire altrui con un atto di illecita coercizione, ciò che va deciso secondo criteri oggettivi e non secondo la reazione del destinatario. La coercizione è illecita, in particolare, quando il mezzo o lo scopo è contrario alla legge o sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure quando un mezzo di per sé lecito per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (DTF 120 IV 18 con riferimenti). Il reato è perfezionato, ciò posto, al momento in cui la vittima ha dovuto cominciare a fare o a subire quanto l'agente voleva, rispettivamente al momento in cui il mezzo di pressione ha influito sulla formazione della di lei volontà in modo illecito (DTF 122 IV 234 consid. 1a; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 9 ad art. 181).
4. Se ne conclude che i ricorsi in esame vanno dichiarati irricevibili per quanto riguarda l'accusa di violazione di domicilio e parzialmente accolti, invece, per quanto riguarda l'accusa di coazione. In simili circostanze si giustifica di porre equitativamente gli oneri processuali a carico del ricorrente e dello Stato in ragione di metà ciascuno (art. 15 cpv. 1 e 2 CPP). Lo Stato rifonderà alla ricorrente, inoltre, un'indennità per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP). Sugli oneri di prima sede giudicherà nuovamente il Pretore in sede di rinvio.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono parzialmente accolti, la sentenza impugnata è annullata per quanto riguarda il proscioglimento degli imputati dall'accusa di coazione e gli atti sono rinviati al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto i ricorsi sono respinti.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia unica fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono posti per metà a carico della ricorrente e per l'altra metà a carico dello Stato, che rifonderà alla ricorrente fr. 500.– per ripetibili ridotte.
3. Intimazione:
– __________;
– avv. __________;
– __________;
– __________;
– avv. __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
– Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.