Incarto n. 17.2001.00006
Lugano 11 maggio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 18 gennaio 2001 presentato da
____________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 1° dicembre 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto penale del 16 agosto 1996 l'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sulla cifra d'affari, ha inflitto a ____________ una multa di fr. 7'000.– per violazione dell'art. 17 n. 1 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) in relazione con l'art. 38 cpv. 1 del vecchio decreto federale che istituiva un'imposta sulla cifra d'affari (RS 641.20), imputandogli di avere intralciato l'azione penale relativa a un procedimento per messa in pericolo dell'imposta.
B. Contro il decreto in oggetto il condannato ha redatto un'opposizione, datata 22 settembre 1996 e consegnata alla posta il giorno successivo, chiedendo l'annullamento del decreto o – in subordine – un complemento d'inchiesta. Con decisione del 27 novembre 1996 l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha dichiarato l'opposizione irricevibile siccome tardiva e ha attestato il passaggio in giudicato del decreto.
C. Il 4 dicembre 1996 ____________ ha chiesto all'Amministrazione federale delle contribuzioni che il caso fosse sottoposto a un tribunale o, quanto meno, riesaminato sulla base delle richieste istruttorie e delle nuove risultanze evocate nella sua opposizione del 22 settembre 1996. Il 17 marzo 1997 l'autorità federale ha trasmesso gli atti al Ministero pubblico del Cantone Ticino per il rinvio a giudizio.
D. Con sentenza del 1° dicembre 2000 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha confermato la decisione emessa il 27 novembre 1996 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, dichiarando l'opposizione irricevibile per tardività e, quindi, anche la domanda di complemento istruttorio formulata da ____________ il 22 settembre 1996. Egli ha attestato così il passaggio in giudicato del decreto penale a decorrere dal 20 settembre 1996.
E. Contro il predetto giudizio ____________ ha inoltrato il 6 dicembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 18 gennaio 2001 egli chiede che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti rinviati a un'altra Corte delle assise correzionali per nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2001 l'Amministrazione federale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso. Il Procuratore pubblico è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 62 cpv. 1 DPA, conclusa l'inchiesta, l'amministrazione emana un decreto penale oppure desiste dal procedimento. I requisiti formali del decreto sono regolati dall'art. 64 DPA. Contro il decreto l'interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione; in suo difetto, esso è equiparato a una sentenza esecutiva (art. 67 DPA). L'art. 68 DPA indica l'autorità alla quale deve essere presentata l'opposizione e il contenuto. Se è fatta opposizione, l'amministrazione riesamina il decreto o l'ordine impugnato seguendo la procedura prevista dall'art. 69 DPA. In base ai risultati dell'esame, essa emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca (art. 70 cpv. 1 DPA). A domanda o con il consenso dell'opponente, essa può trattare l'opposizione come richiesta del giudizio di un tribunale (art. 71 DPA: “trattazione anomala dell'opposizione”). Entro 10 giorni dalla notificazione della decisione penale o di confisca l'interessato può, in ogni modo, chiedere di essere giudicato da un tribunale (art. 72 cpv. 1 DPA).
2. Il ricorrente sostiene anzitutto che il decreto penale del 16 agosto 1996 indicava come unico rimedio la possibilità di opposizione entro 30 giorni dalla notificazione, ma non la facoltà prevista dall'art. 72 DPA di chiedere di essere giudicato da un tribunale nel termine di 10 giorni. A suo dire, dal momento che l'opposizione costituisce solo una domanda di riesame, l'accusato può chiedere il rinvio a giudizio anche se non l'ha interposta o l'ha interposta tardivamente. L'opinione non può essere condivisa. Lo stadio dell'opposizione è obbligatorio poiché istituito nell'interesse medesimo dell'accusato, in modo da evitargli il deferimento immediato davanti a un tribunale con la pubblicità, gli inconvenienti e le spese che derivano da un processo. Una rinuncia alla procedura di opposizione è lecita unicamente con l'accordo esplicito del prevenuto. Solo in tal caso l'amministrazione può trattare l'opposizione come domanda di giudizio da parte di un tribunale (DTF 121 IV 329 consid. 3d). In concreto l'opposizione del 23 settembre 1996 – la cui tardività non è litigiosa – non conteneva alcuna rinuncia alla procedura degli art. 67 segg. DPA, motivo per cui l'amministrazione nemmeno l'avrebbe potuta trattare come richiesta di rinvio a giudizio. Del resto, la possibilità di chiedere che l'opposizione fosse trattata a tale stregua era indicata nello stesso decreto penale, il quale menzionava a chiare lettere la facoltà prevista dall'art. 71 DPA. Il ricorrente erra quindi manifestamente quando pretende che il decreto penale avrebbe dovuto indicare la facoltà di chiedere il rinvio al giudizio di un tribunale prevista dall'art. 72 DPA, come pure quando asserisce che l'opposizione è una semplice domanda di riesame. Come detto, lo stadio dell'opposizione è vincolante e una rinuncia deve essere esplicita. Solo in tal caso l'amministrazione può far capo all'art. 71 DPA.
3. Il ricorrente asserisce poi che, seguendo le indicazioni figuranti nella decisione 27 novembre 1996 dell'Amministrazione federale e quelle enunciate dall'art. 72 cpv. 1 DPA, nel termine di 10 giorni egli ha inoltrato, il 4 dicembre 1996, la richiesta di essere giudicato da un tribunale o – subordinatamente – di veder riesaminare il caso come postulato con la precedente opposizione del 22 settembre 1996. La richiesta di giudizio di un tribunale implicava dunque, a suo parere, anche la disamina del fondamento dell'accusa. Il gravame è nuovamente destinato all'insuccesso. In effetti, il 27 novembre 1996 l'amministrazione federale ha emesso un mero giudizio di irricevibilità. Non si vede quindi come il ricorrente possa legittimamente pretendere che la richiesta del 4 dicembre 1996 implicasse il riesame del fondamento dell'accusa da parte del tribunale. Già si è visto che lo stadio dell'opposizione è obbligatorio e che la rinuncia deve essere esplicita. D'altro lato il termine di 30 giorni per l'opposizione previsto dall'art. 67 cpv. 1 DPA è perentorio, né si spiegherebbe altrimenti il cpv. 2 della norma, in particolare il passaggio in giudicato del decreto penale. Il ricorrente non può di conseguenza porre in relazione diretta l'art. 64 con l'art. 72 DPA, poiché egli non ha mai rinunciato allo stadio dell'opposizione, né pretende di avere erroneamente creduto che l'opposizione – tardiva – del 22 settembre 1996 comportasse il deferimento del caso a un tribunale (Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, pag. 151 n. 3a).
4. Secondo il ricorrente il presidente della Corte di assise non doveva limitarsi ad accertare il passaggio in giudicato della decisione, ma doveva entrare nel merito degli addebiti che l'amministrazione gli aveva mosso, avendo egli chiesto il rinvio a giudizio nel termine previsto dalla decisione del 27 novembre 1996. Nuovamente l'interessato tascura però che la decisione in oggetto si limitava a dichiarare irricevibile perché tardiva l'opposizione interposta al decreto penale del 16 agosto 1996. La conseguenza della tardiva opposizione è sanzionata dall'art. 67 cpv. 2 DPA, secondo cui in tal caso il decreto penale è equiparato a una sentenza esecutiva. Ammessa la tardività dell'opposizione del
22 settembre 1996 (pag. 2 della sentenza impugnata), un giudizio sulla fondatezza del decreto penale del 16 agosto 1996 e – quindi – sul merito della condanna, non poteva più entrare in considerazione.
5. Il ricorrente lamenta altresì la violazione degli art. 73 segg. DPA, rilevando che a norma dell'art. 73 cpv. 2 DPA solo il rinvio a giudizio tiene luogo dell'accusa. Anche in virtù di questo prescritto la Corte di assise avrebbe dovuto esaminare i motivi alla base del decreto penale e completare o far completare gli atti come prevede l'art. 75 cpv. 2 DPA. In realtà quest'ultimo disposto ha mero carattere potestativo. Inoltre il rinvio a giudizio, che dà una descrizione della fattispecie ed enumera le norme di legge applicabili, serve al tribunale – segnatamente – ove si tratti di una procedura “anomala” nel senso dell'art. 71 DPA (Hauri, op. cit., pag. 155 n. 5a). Il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 67 cpv. 1 DPA non dà diritto all'accusato di vedersi garantire un processo esteso alla fondatezza del decreto penale nel merito, decreto che – come detto – ha acquisito forza di giudicato.
6. Da ultimo il ricorrente invoca il diritto a un equo processo consacrato dall'art. 6 CEDU, come pure il suo diritto d'essere sentito, e definisce il rifiuto della Corte delle assise di vagliare il merito del decreto penale come un diniego di giustizia. Anche su questo punto il ricorso è destinato all'insuccesso. Il processo equo è garantito dal DPA, previa tempestiva opposizione al decreto penale (ciò che prelude a un riesame completo della fattispecie da parte dell'amministrazione), rispettivamente con l'opposizione alla decisione penale. È inutile ripetere che il termine dell'art. 67 cpv. 1 DPA è perentorio e che la sua inosservanza comporta il passaggio in giudicato del decreto penale (art. 67 cpv. 2 DPA). In caso contrario una decisione di condanna fondata su un simile decreto non diverrebbe mai esecutiva, con grave pregiudizio per la sicurezza giuridica. Il diritto di essere sentito era garantito, in concreto, dalla possibilità di inoltrare opposizione entro 30 giorni al decreto. Quanto al preteso diniego di giustizia, esso è escluso poiché la Corte di assise doveva verificare unicamente la decisione di irricevibilità. Ne deriva che il ricorso manca di consistenza anche a quest'ultimo riguardo.
7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– ____________,;
– avv. __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale IVA, Schwarztorstrasse 50, Berna;
– Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Comando della polizia cantonale, Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e
misure, Taverne;
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.