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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.09.2001 17.2001.51

September 21, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,023 words·~10 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2001.00051

Lugano 21 settembre 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 31 luglio 2001 presentato da

__________, (patrocinata dal difensore d'ufficio lic. iur. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 21 giugno 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, nei suoi confronti;

esaminati gli atti;

posti a giudizio i seguenti

punti di questione:           

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con decreto di accusa del 16 gennaio 2001 il Procuratore generale ha riconosciuto __________ colpevole di infrazione alla legge federale sul domicilio e sulla dimora degli stranieri, addebitandole di avere soggiornato illegalmente presso il bar __________ dal mese di maggio alla fine di agosto 2000 e dal 4 al 15 gennaio 2001, esercitando attività lucrativa. Ne ha pertanto proposto la condanna a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni, e all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni. Statuendo sull'opposizione dell'accusata, con sentenza del 21 giugno 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha confermato l'imputazione e la pena accessoria dell'espulsione, riducendo la pena detentiva inflittale a 8 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni.

                                B.      Contro il giudizio citato __________ ha inoltrato una dichiarazione di ricorso il 26 giugno 2001. Nella successiva motivazione scritta del 31 luglio 2001 ella ha chiesto in via principale l'assoluzione e in via subordinata la riduzione della pena detentiva inflitta e la sospensione condizionale di quella accessoria dell'espulsione per un periodo di 2 anni. Con osservazioni del 21 agosto 2001 il Procuratore generale ha postulato la reiezione del ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

                                2.      Dal giudizio impugnato risulta, in definitiva, che __________, durante il periodo trascorso illegalmente in Svizzera, ha esercitato attività lucrative sia a __________, nella casa di proprietà del suo amico __________, che al bar __________ di __________. In effetti, fondandosi sulla deposizione dibattimentale dell'amico, il primo giudice ha accertato che per un periodo imprecisato, ma almeno per due o tre settimane, quando viveva presso di lui, si era occupata dei lavori di pulizia, di manutenzione della piscina, della cura dei cani, attività per le quali la controprestazione era consistita nel vitto e alloggio, nell'assunzione delle spese di abbigliamento e nel saldo delle fatture di albergo. Per il restante periodo contemplato nel decreto di accusa, ovvero per circa tre mesi, ella si era prostituita presso il bar __________ a __________. Al proposito il Pretore, sulla base degli indizi emersi in fase istruttoria e dibattimentale, si è dichiarato convinto che l'accusata, la quale persisteva nel negare di avere svolto l'attività menzionata, non era credibile. Infatti essa era giunta in Svizzera con un volo di sola andata, senza avere pianificato il ritorno, dal momento che il biglietto di aereo era valido sino al 3 luglio, e con soli 1000 dollari. Accettando però di pagare la camera fr. 100.– al giorno e dichiarando che intendeva restare in Svizzera solo un mese, per il periodo che intendeva restare avrebbe necessitato di almeno 2000 dollari solo per la camera. Ancora, prosegue il Pretore, ella ha vissuto per la maggior parte del tempo in un postribolo, sostenendo di non essersi nemmeno accorta, circostanza nemmeno immaginabile se si pensa all'andirivieni di clienti in simili posti. Ella era poi stata trovata in possesso di diversi preservativi, che aveva attribuito all'amica con la quale divideva la camera. Vero è  –ha precisato il Pretore–  che la polizia non aveva effettuato ulteriori accertamenti al riguardo, ma altrettanto vero era che, li avesse fatti, l'accusata non avrebbe certamente potuto negare di essere consapevole di vivere in una casa a luci rosse. Ulteriore indizio è stato ritenuto dal Pretore il fatto che, a differenza di quanto avviene normalmente negli alberghi, la camera veniva pagata senza ricevuta alcuna e il prezzo era assolutamente sproporzionato dal momento che l'accusata aveva ammesso che si trattava di una topaia. Nonostante ciò vi era rimasta per un mese, pagando fr. 100.– per mezza camera, posto che la divideva con un'altra donna. Ancora, a mente del primo giudice, non era convincente il fatto che, avendo asserito che in assenza dell'amico trascorreva tutto il pomeriggio e la serata a bere alcolici, non potesse essersi accorta che proprio al bar le prostitute venivano avvicinate dai clienti. Inoltre, avesse veramente avuto l'intenzione di comportarsi come qualsiasi turista che viene in Ticino, non solo non avrebbe accettato di vivere in quel luogo, ma avrebbe pure visitato la regione, della quale lei stessa aveva ammesso di non essere particolarmente interessata. Per il Pretore anche l'avere indicato che l'amico era di Varese, quando in realtà ogni tanto risiedeva presso di lui a __________, poteva sì trovare spiegazione nel fatto che questi era sposato e l'accusata non intendeva rivelarne l'identità, ma costituiva comunque un'ulteriore riprova che ella aveva mentito su tutta la linea (cfr. per tutto sentenza consid. 4).

                                3.      Nel proprio gravame, la ricorrente si dilunga nel descrivere i propri spostamenti durante il primo periodo trascorso in Ticino, ossia da maggio a fine agosto 2000, per concludere che non vi è prova alcuna che ella abbia soggiornato presso il bar __________ per più di tre giorni, essendo rimasta in parte presso l'amico a __________ ed avendo alloggiato presso la __________ e il __________. Per quanto concerne il secondo periodo, ossia dal 4 al 15 gennaio 2001, ella ammette di avere pernottato presso il bar in oggetto, ma precisa che la massimo sussistono solo indizi che ella sia prostituita. Al proposito ella si ricollega, citandoli, a quelli posti dal Pretore a fondamento del giudizio di condanna. Ella sostiene dapprima che il fatto di avere acquistato un biglietto di aereo con tariffa escursionistica non significa che fosse giunta in Svizzera con il solo volo di andata e che intendesse restare sino al 3 luglio. Asserisce poi che aveva sì dichiarato che sarebbe rimasta nel nostro paese per un mese, ma non presso il bar __________, o meglio che non aveva specificato dove, per cui, considerato che sarebbe poi stata ospite presso l'amico, in realtà non aveva speso tutto il danaro che aveva con sé in quel bar. Sostiene altresì che, si fosse anche resa conto della situazione presso il bar, ciò non significava che anch'ella si era prostituita, tanto più che era libera nei movimenti e non era legata a orari, come lo sarebbe stata se avesse esercitato quell'attività. Per quanto concerne il periodo trascorso presso l'amico __________, ella assevera di essere stata alloggiata gratuitamente e che, per educazione e in virtù del rapporto confidenziale e di amicizia, si era occupata delle faccende domestiche. Il danaro ricevuto da questi non costituiva la controprestazione per il lavoro, bensì solo un gesto di affetto.

                                4.      Visti gli argomenti proposti nel ricorso, giova ricordare che secondo giurisprudenza, una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria nel suo esito, e non soltanto nella motivazione (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a). In tal senso, per sostanziare l'arbitrio, non è sufficiente riprendere i singoli indizi ritenuti dal Pretore e dare loro una differente interpretazione o spiegazione, evidentemente quella a proprio favore. Ed è proprio ciò che fa la ricorrente nel proprio gravame: ella si limita a contrapporre la propria versione o il proprio apprezzamento a quelli del Pretore, come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo e non solo di diritto. Ciò è palesemente inammissibile. Incombeva alla ricorrente di illustrare come, dove e perché il primo giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanze qualificate. Carente di motivazione idonea per suffragare il preteso arbitrio, il gravame si rivela irricevibile.

                                5.      La ricorrente chiede, in via subordinata, che la pena detentiva venga adeguatamente ridotta. Se non che, nei considerandi del ricorso, ella non spende parola alcuna a sostegno della richiesta. In particolare non indica perché, infliggendole la pena detentiva di 8 giorni, che peraltro si situa ampiamente nei limiti edittali inferiori, il Pretore abbia fatto uso arbitrario del proprio ampio potere di apprezzamento. Né indica quali ulteriori fattori  –oltre a quello del periodo di attività domestica, ritenuta dal Pretore meno riprovevole e meno problematica dal profilo dell'ordine pubblico–  avrebbero dovuto indurre il primo giudice a operare una maggiore riduzione rispetto a quella già effettuata per rapporto con i 15 giorni proposti nel decreto di accusa. Al proposito va poi detto che la valutazione a favore dell'accusata nella commisurazione della pena del periodo in questione non configura la pretesa violazione dell'art. 250 cpv. 2 CPP già solo perché  i fatti di cui al decreto di accusa non subiscono modifica alcuna. Riguardo alla pena accessoria dell'espulsione, il Pretore l'ha motivata rilevando che l'accusata non ha nessun legame famigliare o affettivo con la Svizzera. Ella vive in Lettonia con la sua famiglia e il rapporto con __________ da un lato non ha potuto essere meglio definito in aula poiché lei stessa aveva rifiutato di rispondere alle domande poste e dall'altro perché l'amico aveva dichiarato di non intrattenere una relazione sentimentale con lei (sentenza consid. 7 cpv. 1). La ricorrente si limita a ritenere piuttosto severa la decisione del Pretore, opponendo che in realtà era venuta in Svizzera principalmente per trovare il suo amico. Se non che, come si è visto, è stato accertato in modo non arbitrario dal Pretore che durante il soggiorno presso il bar __________ ella si era prostituita. In tal senso, l'espulsione, motivata con la tutela dell'ordine pubblico, non viola il diritto federale. Quanto alla sua esecuzione effettiva, nuovamente la ricorrente si limita a rilevare di essere incensurata e di avere un certo legame personale ed affettivo con il nostro paese. Argomenti questi che sono contraddetti dagli accertamenti di sentenza, sia perché l'amico aveva dichiarato di non essere sentimentalmente legato a lei, sia perché ella ha ammesso di non essere particolarmente interessata al Ticino. In realtà, dalla sentenza si può dedurre che la ricorrente è venuta nel nostro paese per prostituirsi, perseverando durante tutta l'istruttoria nel negare tale circostanza. In tal senso non può neppure essere formulata una prognosi positiva poiché il comportamento della ricorrente non vi dà adito alcuno.

                                6.      Fatte queste premesse, il ricorso, palesemente appellatorio, si rivela irricevibile e comporta il carico degli oneri processuali alla ricorrente.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Il ricorso è irricevibile.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 600.––

                                          b) spese                         fr. 100.––

                                                                                 fr. 700.––

                                          sono a carico della ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________, c/o __________;

                                          –    lic. iur. __________;

                                          –    Ministero pubblico, Lugano;

                                          –    Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4;

                                          –    Ministero pubblico della Confederazione, Berna;

                                          –    Ufficio federale degli stranieri, Berna;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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