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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.47

November 29, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,627 words·~13 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2001.00047

Lugano 29 novembre 2001/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 9 luglio 2001 presentato da

__________, (patrocinata dall'avv. __________) 

  contro  

la sentenza emanata il 29 maggio 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Il 30 novembre 1999 la polizia cantonale ha sequestrato nel negozio __________ di __________, per ordine del Procuratore pubblico, numerosi sacchetti contenenti marijuana, svariate piante di canapa e altro. Le analisi hanno consentito di accertare che il sequestro riguardava complessivamente 18'786.67 g di marijuana (con tenore THC variante tra il 10.2 e il 20.8%), 95.06 g di “hash + polline” e una decina di grammi di resina di hashish. Durante l'inchiesta __________ ha dichiarato di essersi occupata – nei mesi in cui ha lavorato presso il negozio, proprietà di __________ – delle vendite della canapa e dei suoi derivati, sapendo che la quasi totalità degli acquirenti usava il contenuto delle confezioni come prodotto da fumo. Sua figlia __________ curava la preparazione dei sacchetti, mentre lei stessa scriveva a mano le etichette inserite poi nelle confezioni, sulle quali figuravano avvertenze come “vietato l'uso esterno, vietata l'esportazione ecc”.  __________ ha stimato in circa fr. 1'000.– la cifra di affari media giornaliera del commercio.

                                B.      Con decreto di accusa del 6 marzo 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autrice colpevole di violazione della legge federale sugli stupefacenti per avere, in qualità di commessa nel negozio __________, proprietà di __________ e della figlia __________, ripetutamente venduto a un numero indeterminato di persone, tra cui alcuni minorenni, una quantità considerevole di marijuana, riscuotendo uno stipendio mensile di fr. 2'000.–. Egli ne ha proposto perciò la condanna a 20 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Statuendo il 29 maggio 2001 su opposizione, il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha confermato l'imputazione, salvo assolvere l'imputata dall'accusa di avere consapevolmente venduto canapa o suoi derivati a minorenni. In applicazione della pena, egli ha pronunciato una condanna a 15 giorni di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.

                                C.      Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 5 giugno 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 9 luglio successivo, essa chiede la sua completa assoluzione o quanto meno, in subordine, l'esenzione da ogni pena (art. 66bis cpv. 1 CP). Il Procuratore pubblico ha comunicato il 16 luglio 2001 di non avere particolari osservazioni da formulare, limitandosi a proporre di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      La ricorrente si duole di una violazione dell'art. 20 CP. Ora, l'art. 20 CP abilita il giudice ad attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66 CP) o a prescindere da ogni pena se l'agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse lecito. L'errore (in diritto) può essere invocato, secondo giurisprudenza, da chi ha avuto ragionevole motivo di ritenere che non stesse compiendo alcun illecito e non soltanto un'azione non punibile dal profilo penale (DTF 104 IV 217 consid. 2, 98 IV 293 consid. 4a). “Ragioni sufficienti” sussistono, in altri termini, solo quando l'autore vada esente da ogni rimprovero, essendosi fondato su motivi che avrebbero indotto in errore anche una persona coscienziosa (DTF 104 IV 217 consid. 3a, 98 IV 303). E ciò perché è compito della persona confrontata con situazioni poco chiare – ha precisato il Tribunale federale – assumere informazioni affidabili, dandosene il caso con l'ausilio di un legale (DTF 98 IV 293 consid. 4a). Non vi è spazio per l'errore, ad esempio, quando l'autore ha dubitato o avrebbe dovuto dubitare della liceità del suo comportamento (DTF 121 IV 105 consid. 5, 120 IV 208 consid. 5a, 104 IV 217 consid. 3a) o quando egli sa dell'esistenza di una norma di legge, ma non si cerziora sul suo contenuto e sulla sua portata (DTF 120 IV 208 consid. 5a).

                                2.      Quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti (DTF 121 IV e 92 consid. 2b con rinvii). Il ricorso per cassazione è invece un rimedio di mero diritto (art. 288

                                          cpv. 1 lett. a e 295 CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove possono essere rimessi in discussione solo se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c PP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 125 I 168 consid. 2a).

                                3.      Il presidente della Corte d'assise ha richiamato anzitutto la sentenza pubblicata in DTF 126 IV 60, secondo cui la vendita di fiori di canapa è punibile a norma dell'art. 19 n. 1 LStup se lo scopo è quello di estrarre stupefacenti, condizione data quando l'agente sa che la canapa sarà usata come droga e, ciò nonostante, la vende, accettando che sia utilizzata a tale scopo. A suo giudizio l'accusata si è resa colpevole di ciò e ha agito quindi intenzionalmente, poiché era consapevole che nella maggior parte dei casi il contenuto dei sacchetti da lei venduti (marijuana) veniva fumato dagli acquirenti. Il primo giudice ha poi escluso l'errore di diritto invocato dall'imputata, già per il fatto che essa medesima aveva scritto le etichette inserite nei sacchetti. La circostanza che l'autorità inquirente non fosse ancora intervenuta in tutti i negozi di “canapai” sparsi nel Ticino e che l'Ufficio regionale di collocamento di __________ avesse recentemente offerto a __________ (figlia dalla ricorrente) un impiego presso un negozio di prodotti derivati da canapa – ha soggiunto la prima corte – non legittimava ancora l'accusata a ritenere che il commercio praticato dal __________ fosse lecito. Nemmeno il fatto che all'epoca fosse già in corso la discussione attorno alla liceità delle droghe leggere – sempre secondo il presidente della Corte – è rilevante. Se mai, proprio per tale motivo, una persona coscienziosa non poteva essere certa che la messa in circolazione di prodotti simili fosse lecita e rinunciare ad assumere precise informazioni prima di passare al commercio (sentenza, pag. 5).

                                4.      La ricorrente sostiene che il contesto in cui essa esercitava la sua attività di venditrice poteva ragionevolmente indurla a ritenere lecita, o per lo meno tollerata, la vendita della canapa, ove si considerino i numerosi negozi aperti nel Cantone, per altro con debita autorizzazione municipale, che per anni hanno liberamente esercitato il loro commercio. L'argomentazione non può essere condivisa. La ricorrente non poteva infatti dare per scontata la liceità del proprio comportamento solo perché altri “cana-pai” non venivano perseguiti. L'art. 20 CP non tutela la parità di trattamento nell'illegalità. Del resto, la ricorrente medesima ha riconosciuto di avere personalmente confezionato le etichette inserite nei sacchetti, ove figurava un “divieto di uso esterno” (sentenza, pag. 4 e 5), e ha ammesso di avere venduto anche le cartine che servivano per confezionare le sigarette, fossero queste di marijuana o di tabacco (act. 2, pag. 3). In circostanze del genere era suo dovere agire con cautela, eventualmente chiedendo consiglio a uno specialista, ma non fidarsi di opinioni generiche o dell'impunità riservata – a suo giudizio – ad altri canapai. Come si è spiegato, l'errore (in diritto) è escluso quando l'interessato abbia sufficienti ragioni per ritenere di compiere un illecito; confidare soltanto sulla non punibilità dell'azione non basta (DTF 98 IV 303, 120 IV 215). Nella fattispecie l'imputata ha agito avventatamente, senza approfondire alcunché. A torto essa insiste pertanto nell'attenuante prevista dall'art. 20 CP.

                                5.      Ricordati i dibattiti e le discussioni attorno alla canapa e ai suoi derivati, segnatamente i pareri che ne auspicavano la liberalizzazione, la ricorrente sottolinea che proprio in tale ambito i “canapai” hanno potuto non solo esercitare legalmente la loro attività, ma ottenere anche nuove autorizzazioni dalle autorità amministrative. Essa non aveva perciò alcun motivo per ritenere illecito il suo lavoro. In realtà la ricorrente tenta però di equivocare sui termini, giacché essa non è stata perseguita per avere venduto canapa in quanto tale, ma per avere venduto confezioni a base di canapa ben sapendo che il relativo contenuto sarebbe stato usato da quasi tutti i compratori come stupefacente (marijuana). Nessun esperto degno di fede le avrebbe mai assicurato la liceità di un comportamento siffatto. Anche su questo punto il ricorso è perciò destinato all'insuccesso.

                                6.      La ricorrente fa notare che nel maggio del 1999 un certo __________ ha perpetrato un furto nel negozio __________, sottraendo anche sacchetti di canapa (act. 8 prodotto al dibattimento). Tale refurtiva è poi stata riportata nel negozio dalla polizia senza che fosse preso alcun provvedimento nei confronti del gestore. La ricorrente deplora poi che in seguito al suo arresto la figlia __________, pure attiva nel negozio, sia rimasta disoccupata e che, annunciatasi all'Ufficio di collocamento di __________, si sia vista prospettare un impiego proprio quale venditrice in un negozio in cui venivano venduti derivati dalla canapa. In circostanze del genere – conclude la ricorrente – la tolleranza dello Stato era evidente. Per tacere del fatto che, pur essendo entrata più volte nel suo negozio, la polizia non aveva mai riscontrato irregolarità, che – anzi – al dibattimento è stata prodotta una fotografia in cui figura un agente di polizia in pacata discussione dinanzi al “canapaio” situato proprio dirimpetto al suo, che nella vetrina di in tale negozio si pubblicizza da tempo la vendita di “sacchetti profumati”, come essa aveva segnalato al Procuratore pubblico con scritto del 16 febbraio 2000 (act. 2 prodotto dibattimento), e che lo stesso negozio è tuttora aperto.

                                          La doglianza è destinata all'insuccesso. Certo, fosse vero quanto la ricorrente afferma, l'operato del Procuratore pubblico apparirebbe a dir poco unilaterale. Già si è accennato al fatto però che l'art. 20 CP non tutela la parità di trattamento nell'illegalità (sopra, consid. 4). Giovi aggiungere ora che una simile protezione non discende nemmeno dall'art. 5 cpv. 1 Cost., implicitamente evocato nel ricorso. La mancata o errata applicazione della legge in casi analoghi, in altri termini, non dà al cittadino il diritto a un identico trattamento, salvo che l'autorità manifesti l'intenzione di continuare poi come prima, rifiutando di abbandonare la sua prassi illegale (Weber-Dürler, Rechtsgleichheit, in: Thürer/

                                          Aubert/Müller, Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, pag. 667, n. 22 con richiami di giurisprudenza). Nella fattispecie nemmeno l'interessata pretende che il Procuratore pubblico la persegua per violazione dell'art. 19 n. 1 LStup, manifestando però l'intenzione di tornare dopo di allora a una situazione di generalizzata tolleranza. Il richiamo alla parità di trattamento nell'illegalità si rivela pertanto infruttuoso. E se il richiamo alla parità di trattamento nell'illegalità si rivela infruttuoso, rimane solo l'errore di diritto (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, pag. 363, n. 2 lett. b e d), che però in concreto non sussiste, come si è già spiegato.

                                7.      La ricorrente rimprovera inoltre al presidente della Corte di avere violato l'art. 66bis cpv. 1 CP per non averla esentata da pena, l'umiliante e degradante carcere preventivo cui essa è stata sottoposta nelle celle pretoriali di __________ avendole causato finanche scompensi psichici. Ora, l'art. 66bis cpv. 1 CP prevede che se l'agente è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. La norma è disattesa ove non sia applicata sebbene una colpa lieve abbia comportato pesanti conseguenze dirette per l'autore o, inversamente, ove sia applicata sebbene una colpa grave abbia comportato per l'autore solo conseguenze lievi. In tutti gli altri casi il giudice deve ponderare le circostanze del caso specifico e dispone quindi di un ampio potere di apprezzamento (DTF 121 IV 162 consid. 2d, 119 IV 280 consid. 1a, 117 IV 245 consid. 2a; DTF inedita del 14 novembre 1994 in re P., consid. 2a). La Corte di cassazione e di revisione penale – come il Tribunale federale – interviene soltanto, in proposito, ove giudice di merito si sia ispirato a criteri senza pertinenza oppure, pur ispirandosi a criteri pertinenti, abbia abusato o ecceduto del proprio apprezzamento (DTF 117 IV 248; CCRP, sentenza del 12 luglio 1994 in re D. e coimputati consid. 15a). Per quanto riguarda le conseguenze dirette dell'atto, si tratta di quelle che subentrano alla commissione del reato o che sono strettamente connesse alla perpetrazione dell'illecito (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Teilrevisionen 1987 bis 1990, § 1 n. 7). Ciò è il caso, ad esempio, quando l'autore si ferisca gravemente nel tentativo di appiccare un incendio, oppure con l'uso improprio di esplosivi o in esito a un incidente stradale di cui è responsabile (Stratenwerth, loc. cit.; v. anche Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 2 ad art. 66bis).

                                         Nella fattispecie il primo giudice ha escluso l'applicazione dell'art. 66bis cpv. 1 CP già per il fatto che il dichiarato trauma psichico conseguente all'arresto dell'accusata e alla carcerazione preven-tiva (act. 3 e 5 prodotti al dibattimento) non è una conseguenza diretta dell'infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. Delle pretese turbe psichiche denotate dalla ricorrente dopo il fermo – durato una sola notte – egli ha tenuto conto, in ogni modo, nel quadro dell'art. 63 CP (sentenza, pag. 6). Ciò sfugge alla critica. L'angoscia e i sentimenti di umiliazione patiti di fronte alla sporcizia riscontrata nella cella e l'agitazione che avrebbero pervaso l'accusata per dover trascorrere la notte in condizioni igieniche precarie non sono la conseguenza immediata della commissione del reato. A torto la ricorrente richiama perciò la sentenza apparsa in DTF 121 IV 162. In quel caso l'autore era stato colpito dalla polizia con armi da fuoco durante la liberazione di un ostaggio, riportando conseguenze gravi e permanenti per il suo stato di salute. Nel caso in esame il preteso trauma non è conseguenza diretta dell'illecito per il quale la ricorrente è stata condannata, ma dell'ordine di carcerazione preventiva. Per di più, se è vero che la ricorrente ha risentito delle deplorevoli condizioni sanitarie in cui si trovava la cella a __________, non risulta dagli atti invece che essa abbia subito traumi psichici particolari. Considerando la sofferenza dovuta al carcere preventivo nel solo quadro dell'art. 63 CP, la prima Corte non ha perciò ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (DTF 121 IV 162 consid. 2d). Anche su questo punto il ricorso manca perciò di consistenza.

                                8.      Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in relazione con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Il ricorso è respinto.

                                2.      Gi oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia          fr. 800.–

                                          b) spese                            fr. 100.–

                                                                                     fr. 900.–

                                          sono posti a carico della ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                          –    Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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