Incarto n. 17.2001.00004
Lugano, 13 aprile 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 10 gennaio 2001 presentato da
__________ (patrocinato dal lic. iur. __________)
contro
la sentenza emanata il 15 dicembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nei suoi confronti;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto A. La sera del 24 giugno 2000 alcuni giovani di __________, tra cui __________, hanno deciso di festeggiare la vittoria della nazionale italiana sulla Romania agli Europei di calcio. A bordo di ciclomotori e scooter hanno quindi fatto carosello lungo alcune vie del paese e dei dintorni, sventolando bandiere italiane e suonando trombe acustiche. Giunti in via __________, verso le ore 23, essi si sono trovati di fronte __________, uscito in strada dal giardino della propria abitazione. Adirato per il frastuono, egli ha rotto sul casco di ___________, ammaccandolo, un manico di scopa e con questo ha colpito poi il giovane al braccio sinistro. ___________ si è recato un'ora dopo al Pronto soccorso dell'Ospedale regionale __________ di __________, ove gli è stata diagnosticata una contusione dell'omero e del gomito sinistro (senza fratture) “su trauma diretto con scopa di legno”. Il 26 giugno 2000 ___________ e ___________ ___________, genitori di ___________, hanno sporto querela contro ___________.
B. Con decreto di accusa del 20 novembre 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ___________ autore colpevole di lesioni semplici e lo ha condannato a una multa di fr. 300.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del 15 dicembre 2000 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha confermato l'accusa di lesioni semplici (qualificate come caso poco grave) e la multa.
C. Contro il giudizio appena citato ___________ ha introdotto il 20 dicembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 10 gennaio 2001, egli chiede la cassazione della sentenza pretorile. Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. ___________, costituitosi parte civile, è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente fa valere anzitutto, in ordine, che al termine del dibattimento il Pretore non lo ha avvertito del diritto di ricorrere per cassazione entro 5 giorni dalla comunicazione orale del dispositivo. Ciò comporterebbe la nullità della sentenza. La doglianza è fondata, ma non la conclusione. L'art. 276 cpv. 2 CPP prevede bensì che il Pretore deve avvertire le parti “del diritto di presentare per il suo tramite dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro il termine di cinque giorni”. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, nondimeno, che la mancata indicazione della via di ricorso non inficia la validità della sentenza, a meno che pregiudichi l'imputato nei suoi diritti (da ultimo: CCRP, sentenza del 17 maggio 1999 in re W., consid. 4; identico principio vige sul piano federale: DTF 111 Ia 283; v. anche DTF 119 IV 332 consid. 1c). In concreto l'omissione non ha arrecato alcun danno al ricorrente, che è insorto tempestivamente e nelle debite forme a questa Corte penale. Non si ravvisano quindi gli estremi per pronunciare la cassazione della sentenza impugnata.
2. Sempre in ordine il ricorrente censura un'insufficiente motivazione della pena inflittagli. Egli rimprovera al Pretore di essersi limitato a riprodurre il testo dell'art. 63 CP, senza indicare se nella commisurazione della multa si sia tenuto conto della circostanza che la parte civile lo aveva insultato, provocando la sua reazione, come del resto aveva già fatto in passato. Che però il giovane abbia ingiuriato il ricorrente e che in passato egli abbia tenuto comportamenti provocatori non risulta dagli atti. La tesi è stata avanzata per la prima volta dall'imputato al dibattimento e non trova alcun riscontro nel fascicolo processuale. Il Pretore non è quindi caduto in un diniego di motivazione sorvolando su tale asserto. Anche al proposito il ricorso manca di consistenza.
3. Nella fattispecie il Pretore, riassunti i criteri giurisprudenziali che distinguono lesioni semplici e vie di fatto, ha ritenuto che la contusione subìta al braccio sinistro dalla parte civile configuri un caso di lesione semplice, ancorché poco grave. A mente sua un colpo simile, sferrato “con un oggetto duro com'è un manico di scopa”, è atto a provocare per comune esperienza un dolore non trascurabile. Trascende quindi l'ambito delle semplici vie di fatto. Quanto all'imputato, egli ha agito con dolo eventuale, giacché non poteva seriamente ignorare le prevedibili conseguenze del suo gesto.
4. Il ricorrente censura di arbitrio l'opinione del Pretore, secondo cui un colpo come quello subìto dalla parte civile è idoneo a provocare un “dolore non trascurabile”. Afferma che il certificato medico non attesta nulla del genere, che nessuno ha udito il giovane lamentarsi e che la botta da egli inferta al casco del ragazzo non è necessariamente uguale a quella data al braccio. Altrettanto arbitrario è, a suo parere, l'accertamento stando al quale un manico di scopa è duro di per sé, potendo anche trattarsi di un oggetto in plastica sottile. Ora, il primo giudice non ha fondato i due accertamenti su particolari risultanze istruttorie, ma sull'esperienza. Sapere se un fatto è conforme alla comune esperienza e all'ordinario andamento delle cose è una questione di diritto (DTF 104 IV 20 consid. 3, 45, 193 consid. 2a; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 95 nota 255). Al riguardo la Corte di cassazione e di revisione penale giudica quindi con pieno potere cognitivo.
a) Per quanto riguarda l'intensità del dolore provocato in concreto dal colpo al braccio, esso è effettivamente il criterio da cui dipartirsi per distinguere se offese all'integrità fisica limitate a contusioni, lividi o graffi configurino lesioni semplici (art. 123 CP) o vie di fatto (art. 126 CP). Un colpo che causa – per esempio – un graffio al naso e una contusione oppure un livido a un braccio e un dolore alla mandibola costituisce una via di fatto; un colpo che cagiona invece una frattura della mascella, della dentatura o del setto nasale costituisce una lesione semplice. È una lesione semplice, seppure di poca gravità (nel senso dell'art. 123 n. 1 seconda frase CP), anche un colpo che lasci ematomi per svariati giorni (si pensi a un occhio pesto). La distinzione tra lesione semplice e via di fatto può rivelarsi ardua, non trattandosi di applicare nozioni giuridiche precise, sicché in casi estremi il giudice di merito gode di un certo potere d'apprezzamento. Al limite una determinata offesa può qualificarsi indifferentemente come via di fatto o lesione semplice di poca gravità (art. 123 n. 1 seconda frase CP), senza che ciò comporti apprezzabili differenze nella commisurazione della pena (DTF 119 IV 2 consid. 4, 25 consid. 2a, confermate in DTF 125 II 272 consid. bb).
b) Nella fattispecie il ricorrente ha inferto a ___________, con un manico di scopa, un colpo al braccio che ha causato una contusione dell'omero e del gomito sinistro, cioè un'alterazione locale dei tessuti senza lesione dell'epidermide. Che tale trauma abbia provocato dolore non può seriamente essere revocato in dubbio. Non ogni colpo che cagiona dolore costituisce però una lesione semplice. Anche una percossa che causi un graffio al naso e una contusione, o un livido al braccio e un dolore alla mandibola, pur arrecando male fisico, costituisce – come si è appena visto – una via di fatto. Determinante è l'intensità della sofferenza provocata. Ora, non qualsiasi colpo dato con un manico di scopa provoca maggior dolore rispetto – per esempio – a un colpo vibrato di taglio, con una mano aperta a coltello. Fondarsi solo sull'esperienza per motivare un dolore particolarmente intenso non è sufficiente. La comune esperienza e l'ordinario andamento delle cose sono senz'altro un criterio pertinente. Devono però trovare riscontro in tracce, come lividi, ematomi, ferite (DTF 119 IV 2 consid. 4b). In concreto il certificato medico agli atti non menziona traccia alcuna, né fa stato di particolari dolori, né attesta che al paziente sia stato somministrato un analgesico o sia stata praticata – per avventura – una medicazione qualsiasi. Non si può quindi presumere che il dolore arrecato dal colpo sia più intenso rispetto a quello provocato da una via di fatto.
c) Quanto alle disquisizioni del ricorrente sul manico di scopa, esse non meritano particolare disamina. Secondo la comune esperienza e l'ordinario andamento delle cose un oggetto del genere è un'asta rigida, poco importa di quale materiale essa sia formata. Un manico di plastica sottile, come asserisce il ricorrente, non sarebbe nemmeno idoneo alla funzione. Del resto, se in concreto non si fosse trattato di un oggetto rigido, mal si comprenderebbe come il ricorrente sia riuscito ad ammaccare il casco della parte lesa. Al riguardo il gravame è destituito di qualsivoglia fondamento.
5. Ne segue, in sintesi, che nella fattispecie il Pretore avrebbe dovuto condannare l'imputato non per lesioni semplici, ancorché poco gravi, ma per vie di fatto. Ciò comporta la riforma della sentenza impugnata (art. 296 cpv. 1 CPP). Che si tratti di vie di fatto, per altro, il ricorrente non contesta. Anzi, al dibattimento egli medesimo ha chiesto in subordine la derubricazione dell'accusa. Certo, in tale occasione egli ha sostenuto che ciò sarebbe stato possibile solo in presenza della Procuratore pubblico, assente in aula, ma la tesi è infondata. Il Procuratore pubblico che rinuncia a comparire in aula – facoltà che l'art. 274 cpv. 2 CPP gli conferisce espressamente – non può dedurre dalla sua assenza privilegio di sorta (come ad esempio il rifacimento del processo ogni qual volta si trattasse di derubricare un capo d'accusa: cfr. CCRP, sentenza del 2 dicembre 1997 in re Ministero pubblico c. G.), né sarebbe lecito consacrare una disparità di trattamento processuale fra soggetti giudicati in presenza e soggetti giudicati in assenza volontaria del Procuratore pubblico. Quanto alla commisurazione della pena, in concreto la mera qualifica giuridica del reato non ha alcuna influenza nel sull'aspetto oggettivo né su quello soggettivo dell'illecito (come si è del resto anticipato al consid. 4a). Non vi è quindi ragione di intervenire al proposito.
6. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Il ricorrente ottiene causa vinta sulla sussunzione giuridica del reato, ma soccombe sul resto, compresa la cassazione pura e semplice della sentenza impugnata. Si giustifica perciò ch'egli sopporti tre quarti delle spese. Non si assegnano ripetibili alla parte civile (art. 9 cpv. 6 CPP), che non ha formulato osservazioni al ricorso. Dato l'esito del gravame, gli oneri del decreto di accusa e quelli di prima sede devono essere riformati nella medesima proporzione.
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:
I. ___________ è dichiarato autore colpevole di vie di fatto commesse nelle circostanze di tempo, di luogo e nei modi descritti nel decreto di accusa n. 2393 emanato dal Procuratore pubblico il 20 novembre 2000.
V. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– relative al decreto di accusa sono poste per tre quarti a carico di ___________ e per il resto a carico dello Stato. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– relative alla presente sentenza sono poste, esse pure, per tre quarti a carico di ___________ e per il resto a carico dello Stato.
Per il rimanente il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono posti per tre quarti a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– ___________,
– lic. iur. __________;
– ___________ e ___________ ___________, (per la parte civile ___________);
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.