Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2001 17.2001.38

October 23, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,052 words·~10 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2001.00038

Lugano 23 ottobre 2001/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 20 giugno 2001 presentato da

__________, (patrocinato dall' avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 10 magio 2001 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posi i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza del 15 settembre del 1992 la Corte delle assise criminali in Mendrisio ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli, tra l'altro, di tentata rapina aggravata per fatti avvenuti il 17 dicembre 1991 in una villa a __________, proprietà di __________, condannandoli a 3 anni e 6 mesi, rispettivamente a 8 anni e 9 mesi di reclusione, e all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. Un ricorso introdotto da  __________ alla Corte di cassazione e di revisione penale è stato respinto con sentenza del 20 aprile 1993. Adito con ricorso per cassazione, il Tribunale federale ha stabilito il 15 marzo 1994 che __________ si era reso colpevole di tentata rapina aggravata a norma dell'art. 139 n. 2 vCPP anziché dell'art. 139 n. 3 vCP, lasciando invariata nondimeno la commisurazione della pena (DTF 120 IV 113).

                                B.      Nel tentativo di rapina __________ aveva coinvolto anche __________, a quel tempo informatore della polizia, indicandolo come la persona che gli aveva indicato la villa e che gli aveva procurato il fucile per passare all'atto insieme con __________. __________ è quindi stato arrestato il 27 dicembre 1991 ed è rimasto in carcere fino al 10 gennaio 1992. Con sentenza del 10 maggio 2001 la presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio lo ha poi riconosciuto colpevole di complicità in tentata rapina aggravata (art. 139 n. 1bis vCP) per avere aiutato __________ nella preparazione e nell'organizzazione del colpo. Inoltre lo ha riconosciuto colpevole di truffa per avere, in correità con __________, occultato nel 1987 un'Alfa Romeo intestata allo stesso __________ (per smontarla o alterarne il numero di telaio) affinché questi ne denunciasse fittiziamente il furto e ottenesse con inganno astuto prestazioni assicurative, come in effetti avvenne. __________ è stato prosciolto invece dalle altre imputazioni contenute nell'atto di accusa dell'8 maggio 1992 e in quello aggiuntivo del 12 febbraio 2001. In applicazione delle pena, la presidente della Corte ha inflitto a __________, previo riconoscimento dell'attenuante del lungo tempo trascorso, 10 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto) sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.

                                C.      Contro la sentenza predetta __________ ha inoltrato il 15 maggio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 20 giugno successivo, egli chiede di essere prosciolto dall'accusa di complicità in tentata rapina aggravata e di ridurre la pena irrogatagli a 2 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto) per il reato di truffa. Nelle sue osservazioni del 25 giugno 2001 il Procuratore pubblico propone di dichiarare il ricorso inammissibile, subordinatamente di respingerlo nel merito.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. ac CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF125 II 10 consid. 3a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).

                                2.      Il ricorrente rimprovera alla presidente della Corte di assise di avere violato l'art. 18 cpv. 2 CP e, di riflesso, l'art. 139 n. 1bis vCP, poiché egli non ha agito con la consapevolezza di favorire __________ nell'esecuzione della progettata rapina in danno di __________. La mancanza del presupposto soggettivo comporterebbe perciò la sua assoluzione dal reato imputatogli. Ora, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 121 IV 92 consid. 2b). Come si è appena visto, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (consid. 1).

                                3.      Sostiene anzitutto il ricorrente che __________ non aveva attacchi con la malavita, come __________; era un soggetto con problemi finanziari, ma incensurato e apparentemente incapace di compiere una rapina a mano armata. Tant'è che il commissario __________ ha confermato come egli non lo avesse avvertito del pericolo proprio perché reputava __________ inoffensivo, convinto com'era che il fucile sarebbe stato semplicemente trafugato in Italia. Ricorda altresì che __________ gli ha deliberatamente mentito, anche per evitare richieste di partecipazione alla refurtiva, in particolare quando gli ha raccontato che le persone “interessate alle ville” erano suoi amici italiani, quando gli ha chiesto un'arma da portare in Italia per conto di terzi e quando ha indicato in __________ la persona che avrebbe dovuto attraversare il confine. Tutto ciò escluderebbe la sua consapevolezza.

                                          In realtà l'argomentazione testé riassunta non è idonea a motivare un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Il ricorrente si diffonde per vero in considerazioni sue, ma non si confronta con gli elementi che hanno indotto la prima Corte a ritenere che egli non potesse ignorare il vero motivo per cui __________ si era rivolto a lui: conoscere i luoghi adatti a perpetrare un colpo (sentenza, pag. 10 in fondo, 11 e 12 in alto) e procurarsi un fucile con precise caratteristiche (sentenza, pag. 12, 13 e 14). Al ricorrente incombeva di spiegare come, dove e perché su questi punti la prima giudice sarebbe incorsa, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanze qualificate che facciano apparire il suo ragionamento non solo come opinabile, ma come palesemente indifendibile, ovvero arbitrario. Appellatorio nella concezione e nell'impostazione, in proposito il ricorso si dimostra pertanto inammissibile.

                                4.      Nel seguito del memoriale il ricorrente enuncia circostanze oggettive che, a mente sua, escludono la sua consapevolezza circa le reali intenzioni di __________. Se non che, una volta ancora egli fa un uso improprio di un rimedio giuridico straordinario ancorato al divieto dell'arbitrio. Anziché affrontare i singoli accertamenti della prima Corte che intende contestare, spiegando perché essi sarebbero chiaramente insostenibili, egli percorre proprie vie giungendo a conclusioni diverse grazie alla personale ricostruzione e valutazione di fatti e prove. Come detto, ciò non è lecito. Certo, il ricorso per cassazione soggiace a presupposti che non mancano di rigore. Tuttavia non si può trattare a tale stregua un allegato che si presenta come un atto di appello, tanto meno ove sia introdotto da una avvocato, ossia da un professionista consapevole dei limiti cui un simile mezzo di impugnazione è sottoposto per legge (CCRP, sentenza del 5 ottobre 2001 in re Ministero Pubblico e A. contro R., consid. 9).

                                5.      Il ricorrente insiste nell'affermare di non avere neppure preso in considerazione la possibilità teorica che __________ potesse compiere una rapina nel __________. Anzi, costui avrebbe fatto il possibile per allontanare da sé ogni sospetto. Una volta di più l'interessato si limita però ad affermare il proprio punto di vista senza sostanziare alcun arbitrio, trascurando che la Corte di cassazione e di revisione penale non è una giurisdizione di appello. Donde l'inammissibilità dell'argomentazione.

                                6.      Ricordata la sua collaborazione con la polizia cantonale dal 1988 al 1989, richiamati i rapporti del 29 dicembre 1991 e del 14 settembre 1998 del commissario __________, evocate le dichiarazioni dello stesso commissario al dibattimento, il ricorrente critica la conclusione della prima giudice, stando alla quale l'attività di informatore e il modo con cui questa era gestita non configurano una scriminante legale né extralegale, ma solo un motivo per attenuare la pena. Ulteriormente l'imputato si avvale nondimeno di accertamenti fattuali e di valutazioni probatorie diverse da quelle su cui si fonda la sentenza. Invece di spiegare perché sarebbero arbitrarie le particolareggiate considerazioni in base alle quali la prima Corte ha ritenuto che egli ha agito a titolo personale nell'illegalità e non come agente infiltrato – foss'anche con metodi censurabili – per ottenere agganci al fine di lottare contro il crimine organizzato senza fini di lucro (sentenza, pag. 18–20), egli persiste nel ribadire il proprio punto di vista e la propria valutazione sul suo modo di comportarsi di fronte alle iniziative e alle sollecitazioni di __________. Già si è rilevato tuttavia che per sostanziare una censura di arbitrio non basta insorgere contro la decisione impugnata contrapponendo una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa possa apparire, ma occorre illustrare perché l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove della Corte di assise sarebbero manifestamente insostenibili. Il ricorso non adempie tale premessa.

                                7.      Il ricorrente sottolinea e ripete che la prima giudice è giunta al convincimento contrario sulla base di considerazioni errate, così come di ragionamenti che non tengono conto delle particolari condizioni in cui egli ha agito. Ma nel motivare la doglianza egli trascura di nuovo il divario che separa un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio da un atto di appello. Pur dipartendosi questa volta – sia pure in modo affrettato – dalle considerazioni che hanno spinto la prima giudice a non dar credito alla sua versione, segnatamente alla sua conclamata buona fede, egli non lamenta alcun arbitrio (termine al quale l'impugnativa nemmeno accenna) né allega argomentazioni tali da far apparire arbitraria la sentenza nel suo risultato, nella misura in cui essa attesta la sua consapevolezza di trovarsi coinvolto in un progetto di rapina, e ciò non come agente infiltrato e nemmeno come informatore autorizzato. Di natura chiaramente appellatoria, il ricorso va perciò dichiarato ancora una volta inammissibile. Allo stesso esito sono destinate le critiche che il ricorrente muove alla sentenza impugnata, laddove la prima giudice lo ha definito un informatore non sempre fedele (sentenza, pag. 19). Egli tende infatti a rendere verosimile una soluzione alternativa a lui più favorevole, senza però sostanziare arbitrio di sorta.

                                8.      Infine il ricorrente si diffonde sulla commisurazione della pena, come pure sul riparto delle spese processuali. Egli affronta i temi, però, dando per scontato il suo proscioglimento dall'imputazione di complicità in rapina aggravata. Dato quanto precede, ciò non è il caso, sicché le critiche cadono nel vuoto. Ne discende, per finire, che il ricorso – di indole palesemente appellatoria – si rivela del tutto inammissibile. Incorre pertanto in un sindacato di irricevibilità.

                                9.      Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Il ricorso è inammissibile.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.     900.–

                                          b) spese                         fr.     100.–

                                                                                 fr.  1'000.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –   __________ per il tramite dell'avv. __________;

                                          –   avv. __________;

                                          –   Procuratore generale avv. __________;

                                          –   presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio;

                                          –   Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –   Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                          –   Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –   Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                          –   Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                          –   __________ (parte civile; rif. __________).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

17.2001.38 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2001 17.2001.38 — Swissrulings