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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2001 17.2001.36

October 23, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,195 words·~11 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2001.00036

Lugano 23 ottobre 2001/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 18 giugno 2001 presentato da

__________, (ora patrocinato dal lic. iur. __________, studio legale avv. dott. __________)  

contro  

la sentenza emanata nei suoi confronti l'8 maggio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 5 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni sem­plici in danno di __________ compiute il 14 maggio 2000 a __________. Gli ha imputato, in sostanza, di avere inten­zionalmente colpito quest'ultima per strapparle di mano un pallone (che la donna aveva ricuperato in un fondo vicino), facendola cadere per terra e procurandole contusioni varie. In applicazione della pena, egli ha condannato l'accusato a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni, revocando la sospensione condizionale a una pena di 15 giorni di detenzione inflitta allo stesso __________ con un precedente decreto d'accusa, del 15 febbraio 1999. Il decreto del 5 luglio 2000 indicava espressamente (come quello del 15 febbraio 1999) il diritto per il condannato e la parte civile di inoltrare “formale opposizione scritta” al Procuratore pubblico entro 15 giorni dall'intimazione (nel qual caso gli atti sarebbero stati trasmessi al giudice competente per la celebrazione del pubblico dibattimento), l'avvertimento che in mancanza di opposizione il decreto avrebbe acquisito forza di giudicato “senza ulteriori formalità” e la facoltà di chiedere al Giudice dell'istruzione e dell'arresto la nomina immediata di un difensore d'ufficio, eventualmente con il beneficio del gratuito patrocinio.

                                  B.   Il 6 luglio 2000 __________ si è rivolto al Giudice dell'istruzione e dell'arresto, cui ha inviato il seguente scritto:

                                         De­creto di accusa per lesioni semplici – richiesta difensore d'ufficio

                                         È mia intenzione inoltrare opposizione contro la decisione in oggetto, ma sono in ristrettezze finanziarie, disponendo solo dello stipendio di apprendista riparatore d'auto, e non so come procedere. Chiedo pertanto che venga nominato un difensore d'ufficio, con gratuito patrocinio, come da art. 208 cpv. 1 lett. f CPP.

                                         Con decisione del 10 luglio 2000 il Giudice dell'istruzione e dell'arresto ha designato all'accusato la lic. iur. __________, allora praticante dell'avv. dott. __________, quale difensore d'ufficio, trasmettendole copia del fascicolo con la predetta lettera. Nulla è più intervenuto, finché il 14 agosto 2000 il difensore d'ufficio ha comunicato al Procuratore pubblico che la Sezione esecuzione pene e misure aveva invitato il suo assistito a concordare il periodo di espiazione della pena (15 giorni di detenzione), la cui sospensione condizionale era stata revocata con il decreto di accusa, mentre __________ considerava lo scritto del 6 luglio 2000 alla stregua di una formale opposizione alla proposta di pena formulata nel decreto stesso.

                                  C.   Il Procuratore generale ha trasmesso gli atti il 18 settembre 2000 alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, rilevando che a suo parere non sussisteva alcuna valida opposizione. L'8 maggio 2001 ha avuto luogo il dibattimento, in esito al quale il Pretore ha ritenuto inefficace, come opposizione, la lettera inviata il 6 luglio 2000 dall'imputato al Giudice dell'istruzione e dell'arresto, sicché ha stralciato il procedimento dai ruoli “per assenza di opposizione”, accertando che il decreto di accusa del 5 luglio 2000 era passato in giudicato.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 14 mag­gio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 18 giugno 2001 egli chiede, in ordine, la restituzione del termine di 20 giorni per integrare la motivazione stessa del ricorso e, nel merito, l'annullamento della sentenza pretorile con rinvio dell'incarto al Pretore competente. Nelle sue osservazioni del 22 giugno 2001 il Procuratore generale propone di respingere il ricorso. La parte civile __________ è rimasta silente.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorrente chiede, in ordine, la restituzione del termine per motivare il ricorso (art. 21 CPP), rilevando di avere avuto a disposizione solo sei giorni per lo studio della pratica, l'esame del decreto impugnato e la stesura del ricorso. Richiamando uno scam­bio di corrispondenza con il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, e con il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, egli fa valere di essere venuto a conoscenza del contenuto di due precedenti menzionati dal Pretore nel giudizio impugnato (CCRP, sentenze del 5 febbraio 1981 in re P., consid. 2.2, e del 26 luglio 1997 in re P.) solo il 13 giugno 2001, quando erano trascorsi ormai 15 giorni dall'intimazione della sentenza stessa. Non gli sarebbe quindi stato possibile analizzare compiutamente tali decisioni. La restituzione del termine, inoltre, si giustificherebbe con la pena privativa della libertà che, in caso contrario, egli sarebbe chiamato a espiare.

                                         L'art. 21 CPP prevede la restituzione per inosservanza di un termine quando la parte o il suo patrocinatore dimostri di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti. Nella fattispecie il ricorrente ha avuto cinque giorni di tempo per esaminare le due sentenze citate dal Pretore (l'una di 16 pagine dattiloscritte, l'altra di 5). Si tratta di un lasso più che sufficiente per valutarne la portata, tant'è che nel ricorso medesimo l'interessato ammette di avere letto le due pronunce, constatando che “con­cer­nono situazioni di fatto assai diverse dalla fattispecie in esame” e “non sono per nulla pertinenti” (memoriale, pag. 8, punto 7.3). In simili circostanze non soccorrono lontanamente gli estremi per una restituzione in intero, istituto di carattere eccezionale i cui requisiti non possono essere vagliati senza severità. L'istanza di restituzione del termine dovendo essere respinta, nulla osta all'emanazione del presente giudizio.

                                   2.   Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che la lettera del 6 luglio 2000 inviata dall'imputato al Giudice dell'istruzione e dell'arresto non costituisse una “formale opposizione” (nel senso dell'art. 210 CPP) al decreto di accusa, sia perché nello scritto l'interessato si limitava a esprimere l'inten­zione di presentare opposizione, chie­dendo a tal fine la nomina di un difensore d'ufficio, sia perché – avesse inteso sollevare “formale opposizione” – egli avrebbe adito il Procuratore pubblico (come figurava sull'indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto di accusa), non il Giudice dell'istruzione e dell'arresto (competente, appunto, per designare un patrocinatore d'ufficio e concedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria). Quanto al tempo utile per l'opposizione, esso era dato, la nomina del difensore d'ufficio essendo intervenuta dieci giorni prima che il termine scadesse. Né la situazione poteva risultare equivoca agli occhi del difensore, ove si consideri che nel decreto di nomina il Giudice dell'istruzione e dell'arresto aveva menzionato come oggetto il “procedimento pendente contro l'istante a seguito di decreto di accusa (DAP __________/2000)”, senza accenno a opposizione di sorta. Infine lo scritto 14 agosto 2000 del difensore al Procuratore pubblico non poteva interpretarsi come domanda di restituzione del termine (art. 21 CPP), poiché il solo fatto di non compiere un atto credendo in buona fede di averlo già compiuto non basta per giustificare un titolo di restituzione in intero.

                                   3.   A parere del ricorrente lo scritto del 6 luglio 2000 adempie manifestamente, invece, i requisiti di un'opposizione: è stato spedito il giorno stesso della notifica del decreto di accusa e reca la sua firma autografa. Tanto più – egli ricorda – che gli estensori della lettera sono un apprendista riparatore d'auto di precaria cultura linguistica (egli medesimo) e suo padre, non giurista. Formalizzarsi sul testo della lettera, per altro con interpretazioni discutibili, e sul fatto che essa sia stata indirizzata a un'autorità piuttosto che a un'altra, reputando per ciò solo inefficace l'opposizione, lede il diritto dell'accusato a un equo processo (art. 6 par. 1 e par. 3 lett. c CEDU), offende il principio in dubio pro reo e configura un diniego di giustizia, oltre che sorprendere la buona fede del difensore d'ufficio. Nelle circostanze del caso spettava al Giudice dell'istruzione e dell'arresto trasmettere la missiva al Procuratore generale, che avrebbe dovuto interpellare il mittente per accertarne la reale portata.

                                   4.   La conclusione del Pretore, secondo cui in concreto non sussiste alcuna opposizione, è corretta. Lo scritto inviato dal ricorrente il

                                         6 luglio 2000 al Giudice dell'istruzione e dell'arresto è chiaro e non lascia spazio a dubbi interpretativi, tanto meno in contraddizione con il suo testo letterale: l'accusato chiedeva al magistrato competente la designazione di un patrocinatore d'ufficio incaricato di assisterlo nella procedura di opposizione ch'egli intendeva avviare e per la quale non disponeva delle necessarie conoscenze. Nell'indicazione dei rimedi giuridici, del resto, il decreto di accusa specificava in termini semplici e accessibili a tutti che “la nomina immediata di un difensore d'ufficio ed il gratuito patrocinio” andavano chiesti al Giudice dell'istruzione e dell'arresto in Lugano, mentre competente a ricevere la “formale opposizione” al decreto di accusa sarebbe stato il Procuratore pubblico (pag. 3). Invano il ricorrente cerca perciò di equivocare sul significato della missiva, dolendosi di eccessivo formalismo e lamentando una violazione dei suoi diritti di parte. In realtà il Giudice dell'istruzione e dell'arresto non aveva il benché minimo motivo per trattare la lettera del 6 luglio 2000 come un'opposizione destinata al Procuratore pubblico: la richiesta tendeva alla nomina di un difensore d'ufficio ed egli solo era giurisdizionalmente abilitato a tale funzione (art. 208 cpv. 1 lett. f CPP, proprio quello invocato nella lettera). Su questo punto il ricorso non merita quindi altra disamina.

                                   5.   Il ricorrente asserisce che la particolarità del caso ha sorpreso la buona fede del difensore d'ufficio, il quale non è stato avvertito né dal Procuratore pubblico né dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto che la lettera del 6 luglio 2000 non costituiva una valida opposizione. Questi si è dipartito così – foss'anche con qualche imprudenza – dal principio che la sua nomina “implicasse la sua attivazione in sede predibattimentale in vista del giudizio” (memoriale, pag. 11 in alto), malinteso che non deve andare a scapito dell'assistito. Ora, contrariamente all'opinione del ricorrente, non si può dire che in concreto il difensore d'ufficio sia stato deluso in qualsivoglia affidamento. È vero ch'egli non è stato specificamente avvertito che il suo incarico comprendeva anche l'eventuale inoltro dell'opposizione al decreto di accusa. Nulla tuttavia autorizzava legittimamente il patrocinatore a presumere il contrario. Invero l'argomentazione del Pretore, secondo cui la menzione “DAP” figurante nel decreto di nomina doveva bastare perché il difensore d'ufficio arguisse l'estensione del mandato, appare eccessivamente rigorosa. Se non che, in concreto il difensore ha ricevuto, insieme con il decreto di nomina, anche copia del fascicolo processuale, compreso lo scritto 6 luglio 2000 pervenuto al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (come figura nella lettera 7 settembre 2000 del dott. __________ al Procuratore pubblico: fascicolo del Ministero pubblico, lett. A, primo foglio in fondo). Non poteva dunque sfuggirgli che l'accusato postulava un rappresentante legale proprio per la dichiarata incapacità di introdurre opposizione al decreto di accusa. Né il difensore ha mai preteso che, per avventura, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto designi difensori d'ufficio solo in presenza di una valida opposizione. Anche al proposito il ricorso manca perciò di fondamento.

                                   6.   Quanto al fatto che eventuali omissioni del difensore d'ufficio non debbano pregiudicare l'accusato, giovi rilevare che nemmeno il ricorrente ha dato prova nella fattispecie di particolare diligenza. Egli medesimo ha ammesso, al dibattimento, che dopo avere ricevuto il decreto del 10 luglio 2000 con cui il Giudice dell'istruzione e dell'arresto gli aveva designato la lic. iur. __________ in veste di difensore, egli non si è messo in relazione con lei. Solo quando la Sezione esecuzione pene e misure lo ha invitato a concordare l'espiazione della condanna (15 giorni di detenzione), la cui sospensione condizionale era stata revocata con il decreto di accusa, egli ha finalmente interpellato la patrocinatrice (verbale del dibattimento, primo foglio in basso). Questi ha poi scritto il 14 agosto 2000 al Procuratore pubblico, evocando la nota lettera inviata dal suo assistito al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (sopra, consid. B), ma senza più poter ottenere alcunché. Il Pre­tore ha esaminato invero se tale scritto non potesse essere interpretato come istanza di restituzione in intero (sentenza, pag. 4), risolvendo il quesito negativamente. A ragione, giacché i presupposti dell'art. 21 CPP (sopra, consid. 1) facevano manifesto difetto, la decorrenza del termine per l'opposizione riconducendosi a inavvertenza della legale e a disinteresse dell'assistito. Se ne conclude che, comunque lo si esamini, il ricorso è destinato all'insuccesso.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:              1.   L'istanza di restituzione del termine è respinta.

                                   2.   Il ricorso è respinto.

                                   3.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 700.–

                                         sono posti a carico del ricorrente.

                                   4.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  lic. iur. __________;

                                         –  avv. __________ (per la parte civile __________);

                                         –  Ministero pubblico, Lugano;

                                         – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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