Incarto n. 17.2001.00033
Lugano 11 giugno 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23 maggio 2001 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 12 aprile 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 12 aprile 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di violenza e minaccia contro le autorità e i funzionari, come pure di danneggiamento. Egli ha accertato che il 14 marzo 1998, durante una manifestazione organizzata a Lugano dal “Centro occupato autogestito Il Mulino” l'imputato ha danneggiato una videocamera Sony (proprietà della polizia cantonale) con cui il caporale __________ stava registrando alcune fasi della manifestazione. In applicazione della pena, il presidente della Corte ha condannato __________ a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e a risarcire allo Stato del Cantone Ticino la somma di fr. 680.50 per il danno causato alla videocamera.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 13 aprile 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 23 maggio successivo, egli chiede il proscioglimento da ogni imputazione o quanto meno, in subordine, il proscioglimento dall'imputazione di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari oppure, in via ancor più subordinata, la riduzione della pena inflittagli. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente rimprovera al presidente della Corte di assise di avere violato l'art. 285 CP riconoscendolo colpevole di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. Afferma in sintesi di essersi limitato, durante la nota manifestazione, a proteggere la sua sfera privata, non volendo egli essere ripreso dalla telecamera di uno sconosciuto. Ora, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è una questione di fatto (DTF 121 IV 92 consid. 2b con rinvii). La Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata però a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 lett. c e 295 CPP). Arbitrario non significa poi discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione degli eventi, per quanto preferibile. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove della prima Corte siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel suo risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
2. Stando alla sentenza impugnata, il ricorrente ha colpito la telecamera con la mano mentre l'agente __________ stava riprendendo la manifestazione. A prescindere dalla qualifica giuridica del gesto – ha rilevato il primo giudice – è pacifico che il ricorrente ha agito contro un pubblico funzionario, impedendogli di assolvere il proprio compito e integrando così le condizioni oggettive dell'art. 285 CP. Tale conclusione non è censurata nel gravame. Quanto all'aspetto soggettivo, sempre stando alla sentenza di primo grado, l'imputato sapeva o almeno doveva presumere dalle circostanze che la persona aggredita era un agente di polizia in borghese che agiva nell'ambito delle sue funzioni. Il ricorrente, infatti, aveva già conosciuto l'agente, essendo stato da lui interrogato il 14 marzo 1998. Il funzionario, inoltre, si trovava dietro il cordone della polizia, in mezzo ad altri agenti, e filmava con una videocamera da professionista senza le scritte di alcuna rete televisiva. Appare perciò insostenibile, ha concluso la prima Corte, che, oltrepassando per di più il cordone di polizia, egli non avesse capito che la persona che lo filmava era un agente in civile (sentenza, pag. 7).
3. Invano si cercherebbe di sapere perché tale accertamento sarebbe arbitrario, termine al quale peraltro l'impugnativa nemmeno accenna. Il ricorrente critica il giudizio impugnato come se si rivolgesse a un'autorità munita di pieno potere cognitivo e contrappone semplicemente la sua opinione a quella del primo giudice come se adisse una Corte di appello, ciò che è inammissibile. Ricordata la confusione che regnava durante la manifestazione, egli si limita a descrivere la scena dal suo punto di vista, domandandosi come avrebbe potuto aggredire l'uomo se questi si fosse effettivamente trovato dietro un cordone di agenti e ponendosi interrogativi sulla credibilità dei colleghi di lui. La natura appellatoria di un esposto del genere risulta evidente. Donde la palese inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorrente insorge pure contro la condanna per danneggiamento. Richiamando le argomentazioni che precedono, egli asserisce che nell'imminenza della reazione non ha assolutamente pensato né accettato con dolo eventuale di danneggiare l'apparecchio, ma che con il proprio gesto intendeva unicamente distogliere la telecamera dalla propria direzione. Di nuovo il ricorrente si limita a contrapporre il proprio punto di vista a quello del giudice di merito. Quest'ultimo ha accertato che, sferrando un colpo alla camera, l'imputato ha voluto o comunque preso in considerazione che l'apparecchio, notoriamente delicato, cadesse a terra e si danneggiasse (sentenza, pag. 8). Incombeva pertanto all'accusato dimostrare perché tale accertamento sarebbe arbitrario. Egli non adempie tale obbligo. Ancora una volta il ricorso sfugge perciò a un esame di merito e va dichiarato inammissibile.
5. Il ricorrente si duole infine della pena inflittagli, definendola eccessivamente severa per rapporto al fatto di essersi limitato a una reazione legittima di fronte alla ripresa indebita da parte di uno sconosciuto, ciò che per finire gli è costato un ricovero in ospedale, una commozione cerebrale e una ferita al capo. Ancora una volta però il ricorrente fonda il ricorso su considerazioni che non trovano riscontro negli accertamenti della sentenza impugnata. Secondo il presidente della Corte egli ha assalito un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, arrecando proditorio danno alla di lui incolumità senza essere provocato. Tanto più che egli partecipava a una manifestazione non autorizzata. Non poteva perciò accampare scusanti nei confronti di un atto d'autorità limitato a una mera ripresa filmata (sentenza, pag. 8). Ora, condannando il ricorrente a 10 giorni di detenzione per violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP) e per danneggiamento (art. 144 CP), il primo giudice ha emanato fors'anche un verdetto severo, ma non ha ecceduto nel proprio potere di apprezzamento. Quanto al preteso ricovero in ospedale, tale circostanza riguarda una fase successiva dell'azione, quando il ricorrente si è ferito nella colluttazione avvenuta in seguito, dopo essersi dato alla fuga (sentenza, pag. 5). E per tale episodio egli è stato prosciolto dall'imputazione di cui all'art. 285 CP (sentenza, consid. 7).
6. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela manifestamente infondato (art. 291 cpv. 1 CPP). Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Pr questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 50.–
fr. 750.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________, c/o avv. __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna;
– __________, Commissariato della Polizia cantonale, via Bossi 6, 6900 Lugano (parte civile);
– __________, Polizia comunale di Lugano, via Beltramina, 6900 Lugano (parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.