Incarto n. 17.2001.00019
Lugano 24 aprile 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 13 marzo 2001 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 14 febbraio 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. In un articolo pubblicato nell'edizione elettorale speciale del settimanale Il __________ del 9 aprile 2000 __________ ha definito __________ e __________ “loschi personaggi”, “poveri ebeti”, “babbei”, “microcefali” e il primo, individualmente, “pusillanime”. Sentitisi offesi nell'onore, il 3 e il 16 luglio 2000 __________ e __________ hanno sporto querela contro __________. Con decreto di accusa del 28 agosto 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di ingiuria e lo ha condannato a una multa di
fr. 800.–. Statuendo su opposizione dell'accusato, con sentenza del 14 febbraio 2001 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha confermato l'imputazione e la pena.
B. Contro il giudizio del Pretore __________ ha inoltrato il 15 febbraio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 13 marzo 2001 egli chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di essere riconosciuto autore colpevole di ingiuria unicamente nei confronti di __________ e, conseguentemente, di essere condannato a una multa di fr. 300.–. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formula __________ con osservazioni del 3 aprile 2001.
Considerando
in diritto: 1. Oggetto del ricorso è unicamente la tempestività della querela presentata il 16 luglio 2000. Il Pretore l'ha ritenuta introdotta in tempo utile, credendo al querelante, il quale ha dichiarato di avere letto il giornale solo attorno al 20 aprile 2000, essendo assente per lavoro e non abbonato al periodico (sentenza, pag. _ cpv. 4). Il ricorrente afferma invece che dagli atti e dall'istruttoria dibattimentale emerge come la controparte sia venuta a conoscenza delle ingiurie già la mattina del 9 aprile 2000. Solo alla chiusura del dibattimento – e su domanda del Pretore – essa ha dichiarato in modo del tutto vago di essere stata assente per lavoro fino al 20 aprile 2000. A suo dire però il querelante è stato visto a Intragna durante tutto il periodo preelettorale, essendo in lista quale candidato. Inoltre, secondo il ricorrente, incombeva al querelante dimostrare di avere rispettato il termine di tre mesi. Per di più, la mancata assunzione di tutte le prove chieste ha vanificato la possibilità di provare il contrario. Onde, a parere del ricorrente, un diniego formale di giustizia.
2. Per l'art. 29 CP il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato. Spetta al querelato di dimostrare che il querelante ha avuto sufficiente conoscenza dell'atto e dell'autore più di tre mesi dall'inoltro della querela. Il querelante, in effetti, è generalmente in grado di indicare e di provare la circostanza in cui è venuto a conoscenza del reato e dell'autore. Gli è praticamente impossibile, invece, dimostrare di non averne avuto conoscenza già prima, poiché ciò equivarrebbe a provare un fatto negativo. In caso di dubbio, quindi, il termine perentorio deve ritenersi rispettato, soprattutto ove non sussistano elementi concreti da cui desumere che il querelante ha effettivamente avuto conoscenza del reato e dell'autore più di tre mesi dal giorno in cui ha sporto querela (DTF 97 I 774 consid. 3; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2a edizione, n. 14 ad art. 29 CP).
3. Nella fattispecie incombeva dunque al ricorrente dimostrare che il querelante era venuto a conoscenza del contenuto dell'articolo giornalistico oltre tre mesi prima dell'inoltro della querela, ciò che egli non ha provato. Quanto all'asserzione secondo cui dagli atti e dall'istruttoria dibattimentale risulterebbe che il querelante era venuto a conoscenza delle espressioni ingiuriose già il mattino del 9 aprile 2000, essa non risponde al vero. Nella querela del 16 luglio 2000 l'interessato aveva addotto invero di averle apprese soltanto dopo le elezioni comunali, verso il 19-20 aprile 2000, una volta rientrato in paese. Egli ha confermato tale circostanza al dibattimento, riscontrando una domanda del patrocinatore del ricorrente in tal senso (verbale, pag 2). Circa la pretesa richiesta di assunzioni testimoniali per dimostrare che il querelante si trovava a Intragna nel periodo preelettorale, nulla risulta dal verbale del dibattimento. Né è dato di sapere quali fossero “tutte” le prove chieste dal ricorrente: sia perché non risulta in che stadio del dibattimento ciò sarebbe avvenuto, sia perché i testimoni notificati il 15 settembre 2000 – sempre che la censura si riferisca a tale richiesta – sono stati rifiutati con la motivazione che scopo della loro audizione era di provare la natura politica degli scritti, fatto ritenuto evidente dal Pretore (ordinanza del 27 ottobre 2000).
Che, del resto, i testimoni in questione dovessero riferire sulla presenza del querelante in paese prima delle elezioni è preteso per la prima volta in questa sede e, quindi, tardivamente. E in ogni modo, quand'anche ciò fosse, non necessariamente se ne sarebbe dovuto dedurre che l'interessato avesse letto l'articolo in questione prima della data indicata nella querela e ribadita al dibattimento. Certo, nelle osservazioni al ricorso il querelante asserisce di avere avuto notizia dell'articolo il 16 luglio (recte: aprile) 1999, giorno delle elezioni cantonali. Tale affermazione, però, non gli nuoce, dato che il termine di 3 mesi sarebbe cominciato a decorrere – in tal caso – l'indomani, ossia il 17 aprile 1999, e sarebbe venuto a scadenza alle ore 24 del 16 luglio successivo. Trattandosi di un giorno festivo, il termine utile per presentare querela si sarebbe protratto al giorno successivo (Trechsel, op. cit. art. 29 n. 2 e 9 con riferimento a DTF 97 IV 239). Consegnata alla posta il 17 luglio 2000, la querela risulterebbe pertanto – comunque sia – tempestiva.
4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Le succinte osservazioni inoltrate personalmente dal querelante non giustificano invece l'attribuzione di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________;
– avv. __________;
– __________;
– __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.