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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 26.04.2000 17.2000.8

April 26, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,791 words·~9 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 17.2000.00008

Lugano 26 aprile 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 24 gennaio 2000 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 14 dicembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ gestiva sin dal 1994 insieme con la sorella __________, nata __________, l'agenzia __________, che si occupava di trovare e collocare ballerine in vari locali notturni del Cantone. Il primo si occupava di reperire e piazzare le interessate, la seconda curava la parte amministrativa. Dopo qualche anno di collaborazione, tra loro sono sorte divergenze che nel pomeriggio del 14 maggio 1999 sono sfociate in un nuovo alterco. Stando a __________, il fratello ha cominciato a spintonarla, minacciando di percuoterla. Per difendersi, essa aveva tentato di dargli una sberla, ma egli l'aveva anticipata e l'aveva colpita con un pugno al viso, oltre che insultarla con epiteti come “puttana”. In aula __________ si è giustificato dicendo di avere colpito la sorella con la mano aperta, per difendersi, procurandole involontariamente con l'anello una ferita al volto. L'altro fratello __________, che aveva assistito al diverbio, ha dichiarato che le parti si erano insultate a vicenda e che __________ aveva reagito, colpendo la sorella al viso con il dorso della mano destra aperta, sull'anulare della quale portava l'anello. __________ è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale __________, ove le è stata suturata con cinque punti una ferita lacerocontusa sul lato temporale dell'orbita sinistra. Visitata cinque giorni dopo dal dott. __________, le è stato riscontrato un ematoma a bernoccolo priorbitale a sinistra. Lo stesso medico ha attestato che la vittima era in stato confusionale e ha diagnosticato un'inabilità al lavoro al 100% per tre settimane circa. Il 19 maggio 1999 egli ha poi tolto i cinque punti di sutura.

                                  B.   Con decreto di accusa del 19 luglio 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici e di ingiuria. Per la prima imputazione egli lo ha condannato a una multa di fr. 800.–, mentre per la seconda lo ha mandato esente da pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 3 CP. Statuendo su opposizione, con sentenza del 14 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato le imputazioni e la reciprocità delle ingiurie, mentre per le lesioni semplici ha mandato l'accusato esente da pena, ravvisando un eccesso di legittima difesa.

                                  C.   Contro il giudizio del Pretore __________ ha inoltrato il 17 dicembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 24 gennaio 2000 egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di lesioni semplici e di annullare il dispositivo di condanna al pagamento della metà degli oneri processuali. Il Procuratore pubblico ha comunicato il 31 gennaio 2000 di rimettersi al giudizio di questa Corte. Nelle sue osservazioni del 16 febbraio 2000 __________, costituitasi parte civile, propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   In cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato oggetto del primo giudizio. Nuovi documenti o nuove prove non sono quindi ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; da ultimo: CCRP, sentenza del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1). L'anello che l'accusato ha asserito di avere mostrato al dibattimento, ma non che non è stato acquisito agli atti, come pure i certificati medici 11 febbraio 2000 del dott. __________ e 9 novembre 1999 del dott. __________, annessi alle osservazioni della parte civile, non possono dunque essere considerati ai fini del giudizio.

                                   2.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

                                   3.   Secondo gli accertamenti del Pretore, l'accusato ha reagito a un attacco della sorella, la quale, dopo vicendevoli insulti, l'aveva preso per la maglietta e gli aveva dato una sberla. A quel momento egli aveva reagito, colpendola con il dorso della mano destra (sentenza, consid. 4a). Il primo giudice ha nondimeno ritenuto che l'accusato avesse ecceduto nel suo diritto di difesa, poiché altri mezzi gli avrebbero senz'altro consentito di essere meno violento, immobilizzando la sorella. Le lesioni subite dalla vittima, in effetti, potevano solo essere la conseguenza di un colpo particolarmente incisivo, duro, del tutto esagerato. Né l'accusato poteva soggettivamente accampare scuse, poiché sapeva benissimo di portare alla mano destra un anello “di una certa dimensione” e poiché la mole fisica doveva indurlo a metodi meno energici (sentenza, consid. 4b). Accertato l'eccesso di legittima difesa, il Pretore ha però mandato l'imputato esente da pena, riconoscendogli uno stato di scusabile eccitazione e sgomento provocati dalla vittima (sentenza, consid. 4c).

                                   4.   Il ricorrente censura di arbitrio la sentenza del Pretore laddove questi lo descrive come una persona dal fisico possente e pone a fondamento del giudizio un divario di mole fisica, quando in realtà il primo giudice non ha mai visto la vittima. In merito all'anello, egli sottolinea che le dimensioni e la forma sono del tutto normali. Fa valere inoltre che di fronte all'aggressione prima verbale, poi fisica della sorella, che lo aveva preso per il bavero e lo aveva colpito con uno schiaffo, istintivamente aveva reagito alzando la mano per respingere l'attacco, la sorella essendo in procinto di affibbiargli altre sberle (benché trattenuta dall'intervento dell'altro fratello) e di colpirlo con il ricevitore del telefono. A suo dire, in definitiva, la sorella si è ferita all'arcata sopracci-gliare per fatalità, avanzando con foga verso di lui per colpirlo e urtando, nella concitazione, la sua mano alzata.

                                         Così come sono esposte, le tesi del ricorrente sono palesemente appellatorie, giacché non sostanziano alcun errore qualificato del primo giudice, ma si limitano a dare dell'accaduto una descrizione diversa non solo rispetto a quella accertata nella sentenza, ma anche da quella che emerge dalle risultanze istruttorie. A parte ciò, per quanto riguarda la mole fisica (che il ricorrente chiede alla Corte di cassazione e di revisione penale di accertare, convocandolo), essa non è di rilievo, trattandosi in realtà di stabilire – a prescindere dalla prestanza fisica – se la reazione del ricorrente fosse o no adeguata alle circostanze. Per quanto riguarda l'anello, dal giudizio impugnato risulta che al dibattimento sia il ricorrente sia il fratello lo avevano descritto come “piuttosto grande” (sentenza, consid. 2, pag. 3), di modo che definendolo di “una certa dimensione” il Pretore non è certo incorso in arbitrio. Nessun elemento agli atti suffraga poi l'asserzione del ricorrente, secondo cui la sorella avrebbe tentato di percuoterlo con il ricevitore del telefono. Dalla sentenza impugnata risulta soltanto che, dopo essere stata essa medesima colpita, ancora in stato di eccitazione essa aveva brandito il ricevitore per lanciarlo contro di lui, ma era stata fermata dal fratello __________ (consid. 2 e 4a). Ciò è avvenuto tuttavia, come detto, quando costei era già stata raggiunta al volto dal ricorrente con il dorso della mano aperta. Priva di qualsiasi riscontro è infine l'asserzione del ricorrente, stando alla quale la sorella avrebbe battuto il capo contro la mano alzata di lui mentre avanzava con foga per aggredirlo.

                                   5.   L'art. 33 cpv. 2 CP concede al giudice di attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66 CP) se chi respinge l'aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa; se l'eccesso di legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l'imputato va esente da pena. In concreto il ricorrente sostiene che – contrariamente all'opinione del Pretore – non gli si può imputare un eccesso di legittima difesa. L'assunto non ha consistenza. Intanto si è visto che nessun elemento agli atti suffraga l'ipotesi secondo cui il ricorrente avrebbe istintivamente alzato la mano per difendersi. Inoltre, stando ai vincolanti accertamenti del Pretore, seppure con il suo comportamento la vittima avesse assunto un contegno del tutto ingiustificato, il ricorrente non era stato ferito né lamentava alcun danno fisico (consid. 4b). Dopo il reciproco scambio di ingiurie e dopo avere ricevuto uno schiaffo, il ricorrente aveva in realtà reagito colpendo al viso la sorella con il dorso della mano destra, al cui anulare portava l'anello “di una certa dimensione”, ciò che aveva provocato alla vittima le lesioni già descritte. Il che lascia desumere senza arbitrio che il colpo fosse – come reputa il Pretore – particolarmente incisivo, violento, e come tale sproporzionato alle circostanze. Del resto l'accusato si limita, nel ricorso, a porre interrogativi sul comportamento adeguato che avrebbe dovuto assumere, ma non pretende che concretamente gli sarebbe stato impossibile difendersi dall'attacco limitandosi a sollevare la mano, oppure immobilizzando la sorella afferrandola per il braccio o allontanandola con uno spintone. Sulla base degli accertamenti del primo giudice non si può dire pertanto che, ravvisando un eccesso di legittima difesa, la sentenza impugnata violi il diritto federale.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 6 CPP). Alla parte civile, che in questa sede si è valsa di un legale, si giustifica di riconoscere un'indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni al ricorso (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:              1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 700.–

                                         sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla parte civile fr. 200.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  __________;

                                         –  lic. iur. __________ (per la parte civile);

                                         –  Ministero pubblico, Lugano;

                                         –  Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

Mezzi di ricorso

Il presente giudizio può essere impugnato per violazione del diritto federale mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale (art. 269 PP). La dichiarazione di ricorso dev'essere presentata a questa Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo, la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PP).

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